Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2017 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali) |
Art. 2. (Istituzione del fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) |
Art. 3. (Riconoscimento valore partecipazioni azionarie ASAM SPA alla Città metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza) |
Art. 4. (Istituzione della dote merci ferroviaria) |
Art. 5. (Modifiche alla l.r. 22/2017) |
Art. 6. (Agevolazioni fiscali e modifiche alla l.r. 10/2003) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.194 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.
Legge di stabilità 2018 - 2020
(B.U. 31 dicembre 2017, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2018/2020 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
2. Sono autorizzate per il triennio 2018/2020 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
4. Al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria degli interventi di valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, nell'ambito dell'Accordo di Programma promosso con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 4674 (Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione della Villa Reale, del Parco di Monza e dell'Autodromo), assicurando una corretta programmazione delle risorse in coerenza con il programma degli interventi e le modalità di finanziamento previste dall'Accordo medesimo, è autorizzata la seguente rimodulazione delle risorse dagli anni 2019 al 2024.
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.000.000,00 |
13.000.000,00 |
5.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
6.000.000,00 |
5. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese e correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018/2020 la spesa di euro 2.000.000 a favore dell'Agenzia per il TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e della Brianza, Lodi e Pavia, per il mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nel bacino territoriale di riferimento della suddetta Agenzia per il TPL.
6. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto Pubblico Locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del Bilancio 2018 - 2020 la spesa di euro 5.000.000,00 a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale quali risorse aggiuntive, rispetto a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 della
7. In attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della
8. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 è autorizzata alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 2.000.000,00 quale contributo alla prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del Duomo di Milano ad opera della Veneranda Fabbrica del Duomo.
9. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica regionale allocati alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' [1].
10. Al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, soggetto del sistema regionale di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 della
11. In attuazione del comma 10 con successivo provvedimento la Giunta determina criteri, modalità e tipologie dei fondi dei rientri disposti.
12. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia in relazione alle obbligazioni assunte da FNM Spa con l'emissione del prestito obbligazionario denominato 'FNM 2015-2020' e integralmente sottoscritto da Finlombarda Spa in data 21 luglio 2015, nell'ambito dell'accordo quadro di finanziamento siglato il 16 giugno 2015 da Finlombarda spa e FNM spa, per un importo di euro 58.000.000,00.
13. La garanzia di cui al comma 12, del valore massimo di euro 58.000.000,00, è rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del
14. A sostegno dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo, per la valorizzazione del territorio e l'occupazione è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 70.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti'.
15. Ai fini dell'attivazione di convenzioni con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale inerenti al presidio territoriale, ambientale e idraulico del territorio regionale, è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, stanziata alla missione 9 'Sviluppo Sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale', Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
16. E' autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 75.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per un contributo straordinario finalizzato al completamento della ristrutturazione del Convento Fra Cristoforo (Parrocchia San Materno) di Lecco.
17. E' autorizzata per l'anno 2018 l'ulteriore spesa di euro 500.000,00 alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 01 'Istruzione prescolastica' - Titolo 1 'Spese correnti' per l'assegnazione del contributo regionale a sostegno dell'integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia autonome per l'anno scolastico 2017/2018.
18. Per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale conseguenti al completamento della rete ferroviaria Mendrisio-Varese è autorizzato un contributo di euro 500.000,00 per ciascun anno degli esercizi 2019 e 2020. A tal fine è stanziata la spesa di euro 500.000,00 nel 2019 e di euro 500.000,00 nel 2020 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 del bilancio regionale.
19. Per assicurare l'attuazione del programma FESR 2014-2020 Obiettivo 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' (decisione CE C(2015) 923 del 12 febbraio 2015), consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 36.000.000,00, di cui euro 5.500.000,00 nel 2019, euro 6.600.000,00 nel 2020 ed euro 7.700.000,00 nel 2021, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 3 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' ed euro 4.500.000,00 nel 2019, euro 5.400.000,00 nel 2020 e euro 6.300.000,00 nel 2021, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.
20. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 19 si provvede per pari importo con le risorse previste in entrata al Titolo 4 'Entrate in capitale' - Tipologia 500 'Altre entrate in capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, a seguito delle restituzioni da parte di Finlombarda Spa delle somme derivanti dai rientri del 'Fondo Infrastrutture 2000/2006'.
21. E' autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 550.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per un incremento del contributo a favore dei Siti Unesco e delle aree archeologiche finalizzate a realizzare un bando nelle annualità 2018-2019.
22. Nelle more dello svolgimento delle procedure di valorizzazione tramite l'ingresso di nuovi investitori o la cessione in tutto o in parte degli asset di proprietà della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, la scadenza delle anticipazioni concesse da Regione a favore della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, per l'importo complessivo di euro 35.000.000,00, è posticipata al 30 dicembre 2022.
23. Le risorse derivanti dalla restituzione delle anticipazioni, comprensive degli interessi maturati determinati in euro 558.957,00 confluiscono rispettivamente al titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - tipologia 300 'Riscossione crediti di medio lungo termine' per la quota capitale e al titolo 3 'Entrate extra-tributarie' - tipologia 300 'Interessi attivi' per la quota interessi, dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2022 [2].
24. Al fine di assicurare gli attuali standard di servizio della Fondazione Bresciana per l'educazione Monsignor Giuseppe Cavalieri - Scuola Audiofonetica, che garantiscono una piena inclusione degli studenti disabili sensoriali attraverso la stretta integrazione tra le attività didattiche ordinarie e i servizi di riabilitazione e logopedia per non udenti e il supporto plurispecialistico alle famiglie, è stabilito un contributo ordinario annuo a partire dall'anno 2018.
25. Il contributo di cui al comma 24 è determinato fino a un massimo di euro 1.000.000,00 annuo cui si provvede nell'ambito delle risorse stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
26. In analogia a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del
27. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 26, la Giunta regionale può autorizzare lo svincolo di ulteriori somme di parte corrente confluite nell'avanzo vincolato diverse da quelle di cui all'articolo 43 della
28. In continuità con le politiche regionali di promozione e diffusione della pratica sportiva, per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 314.000,00 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2018/2020 da destinarsi ai grandi eventi sportivi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 della
29. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 2. (Istituzione del fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale)
1. Al fine di garantire il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, in analogia con gli obiettivi di investimento del fondo statale di cui al comma 140 dell'articolo 1 della
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, complessivamente pari a euro 390.000.000,00, sono destinate, fino all'importo massimo di euro 80.700.000,00, al finanziamento del 'Patto per la Lombardia'; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'assegnazione delle risorse, la cui erogazione può essere effettuata in unica soluzione anche in deroga ai termini di cui all'articolo 45, comma 2, della
3. Le rimanenti risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali e assegnate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sulla base della presentazione di progetti che assicurino un cofinanziamento e in via prioritaria a quelli che assicurano la più elevata percentuale di cofinanziamento. A tal fine le risorse sono prelevabili dal fondo secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della
4. Alla spesa prevista dal comma 1 si provvede rispettivamente:
a) per il triennio 2018-2020, la cui spesa è inclusa nelle autorizzazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
b) alla spesa a partire dall'esercizio 2022 è data copertura con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale [6].
Art. 3. (Riconoscimento valore partecipazioni azionarie ASAM SPA alla Città metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza)
1. Regione Lombardia riconosce a Città metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza le seguenti somme:
a) la somma di euro 142.034.000,00 a Città metropolitana di Milano e di euro 37.144.000,00 alla Provincia di Monza e Brianza, corrispondenti al valore rivestito dalle partecipazioni in ASAM Spa al momento del subentro di Regione, avvenuto in data 2 settembre 2014, attraverso la società controllata Finlombarda Spa, nella partecipazione azionaria di controllo detenuta da Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, e dalla Provincia di Monza e Brianza, ai sensi dell'articolo 1, comma 49 bis, della
b) la somma di euro 26.401.205,00 a Città metropolitana di Milano a titolo di dividendi per gli anni 2007, 2008 e 2009 e di riserva straordinaria, la cui distribuzione è stata approvata in data 3 dicembre 2011 dall'Assemblea dei soci di ASAM Spa, nonché di euro 2.039.704,00 alla Provincia di Monza e Brianza a titolo della stessa riserva straordinaria di cui ante;
c) la somma forfettariamente convenuta di euro 2.366.140,00 a titolo di interessi legali relativi ai crediti riportati alle lettere a) e b), di cui 1.919.581,00 alla Città metropolitana di Milano ed euro 446.559,00 alla provincia di Monza e Brianza, da corrispondersi in un'unica soluzione ed entro il 31 marzo del 2036.
2. In attuazione del comma 1, alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' è autorizzata la complessiva spesa di euro 209.985.049,00 con la seguente suddivisione:
a) euro 2.000.000,00 annui per il triennio 2018-2020;
b) euro 10.000.000,00 annui dal 2021 al 2025;
c) euro 15.000.000,00 dal 2026 al 2034;
d) euro 16.618.909,00 per il 2035;
e) euro 2.366.140,00.
3. La copertura finanziaria del comma 2 è assicurata rispettivamente:
a) alla spesa della lettera a), prevista per il triennio 2018-2020, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
b) alla spesa delle lettere b), c), d) ed e) riferita agli anni dal 2021 al 2036 la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 4. (Istituzione della dote merci ferroviaria)
1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci, a integrazione delle misure di incentivazione di cui alla
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a imprese che si impegnano a mantenere o incrementare il volume di traffico merci ferroviario, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina nazionale. Con provvedimento della Giunta sono definiti i criteri per l'assegnazione e le modalità di gestione del contributo in coerenza con la disciplina nazionale e con l'eventuale intesa operativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevista dall'articolo 3, comma 4, del
3. La spesa di cui al comma 1 è rideterminabile con legge annuale di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
Art. 5. (Modifiche alla
1. All'articolo 7, comma 2, della
a) alla lettera b) l'importo 'euro 35.000.000,00' è sostituito dal seguente: 'euro 25.500.000,00';
b) alla lettera d) l'importo euro 1.507.000.000,00 è sostituito dal seguente: 'euro 1.516.500.000,00'.
Art. 6. (Agevolazioni fiscali e modifiche alla
1. Alla
a) il comma 19 bis dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'19 bis. In attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante. A tal fine le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell'anno 2018, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno 2018, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria.';
b) dopo il comma 19 bis dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'19 bis 1. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1 se alimentati a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentati a gasolio con l'acquisto di autovetture nuove o usate purché appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, è concesso oltre all'esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis anche un contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell'anno 2018.';
c) il comma 19 ter, dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'19 ter. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1.';
d) alla lettera c-quater) del comma 5 dell'articolo 48, le parole 'fino al 31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2020,';
e) al comma 6 undecies dell'articolo 77, dopo le parole 'fino al 31 dicembre 2018' sono inserite le seguenti: 'ovvero per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al Registro Imprese nel medesimo anno 2018.'.
2. Le seguenti disposizioni della
a) al comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole 'diritto reale di godimento' sono inserite le seguenti: ', ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,';
b) al comma 1 dell'articolo 46, le parole da 'dell'articolo 46' fino a 'e successive modificazioni e integrazioni,' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 5 del
c) al comma 1 dell'articolo 56, le parole 'dell'articolo 20 del
d) al comma 1 dell'articolo 57, le parole da 'dall'articolo 12' fino a 'l.r. 94/1980' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006,';
e) al comma 5 dell'articolo 57, le parole '22/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'n. 152/2006'.
f) il comma 2 dell'articolo 77 è abrogato.
3. Alle minori entrate derivanti dalle lettere a) e d) del comma 1 previste in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
4. Alla spesa derivante da quanto previsto alla lett. b) del comma 1, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui allegata tabella A della presente legge, pari a euro 1.800.000,00 per il solo anno 2018, si provvede con lo stanziamento di cui alla missione 01 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
5. Dalle agevolazioni di cui alla lettera e) del comma 1 non discendono nel triennio 2018-2020 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l'allargamento della base imponibile generata dalla agevolazione fiscale. Dalle annualità successive al 2020 sono appostate a bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, le maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Comma così modificato dall'art. 3 della