Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 20/12/2004 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile). |
Art. 2 . (Disposizioni in materia di sviluppo economico). |
Art. 3 . (Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona). |
Art. 5. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.106 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005.
(B.U. 24 dicembre 2004, n. 52 – 2 suppl. ord.).
Art. 1. (Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile).
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 le parole «300 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «trecentomila euro»;
b) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «50 milioni» sono sostituite dalle parole «cinquantamila euro».
2. Alla
a) dopo il comma l dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:
«1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del
3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale «Società Finlombarda s.p.a.», la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della Giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.
4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società «Lombardia Informatica s.p.a.», è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale.
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
l. Alla
a) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Riqualificazione dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane»;
b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Qualificazione delle attività artigiane»;
c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle attività artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunità montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico.»;
d) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: «Iniziative per la realizzazione di infrastrutture e servizi».
2. Alla
a) la lettera d) del comma 3 ter dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
«d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all'erogazione di servizi, nell'ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale. »;
b) il comma 3 quater dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«3 quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 ter e nel rispetto di quanto previsto dal
3. [Alla
a) dopo il comma 7 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«7 bis. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«3 bis. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità;per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.»;
c) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«5 bis. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10»] [1].
4. [Alla
a) dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«5 ter. La Giunta regionale è autorizzata a destinare le risorse non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni relative alle assegnazioni di contributi di cui al comma 5 per il finanziamento di progetti sperimentali, ivi compresi interventi inseriti in accordi di programma quadro statali, con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare aspetti specifici ed integrati di sviluppo e tutela del territorio montano.» ] [2].
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente).
1. [Alla
a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di euro 6.000,00.» ] [3].
2. [Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. l (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 4 bis è inserito il seguente:
«Art. 4 ter. (Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale).
1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualità dell'aria.
2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'articolo 4, comma 2.»;
b) dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente:
«Art. 7 ter. (Disposizioni per i servizi ferroviari).
1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.
2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.
4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e ne determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.
5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.
6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.
7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, così come definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.
8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche ponendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che espletano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.»;
c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della
3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell'Adda.
4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.
5. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell'articolo 55, commi 17 e 17 bis. Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.»;
b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
«e bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.»; .
c) dopo il comma 17 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente:
«17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.».
6. La Regione, in attuazione della
7. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.».
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo .4 è sostituita dal seguente:
«2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fina alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.».
2. [Alla
a) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dal seguente:
«3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.»] [5].
3. [Alla
a) dopo il comma 107 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della
4. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale prevista dall'articolo 48, comma 29, del decreto.
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 100 della
[2] Comma abrogato dall'art. 11 della
[3] Comma abrogato dall'art. 143 della
[4] Comma abrogato dall'art. 143 della
[5] Comma abrogato dall'art. 18 della
[6] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 bis, della