§ 5.2.187 - L.R. 8 agosto 2016, n. 22.
Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:08/08/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 13/1997 e modifiche alla l.r. 10/2003)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 30/2006 e all'articolo 17 della l.r. 24/2014)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 9/2001)
Art. 8.  (Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
Art. 9.  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2016-2018 )
Art. 10.  (Disposizioni non finanziarie)
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003)
Art. 12.  (Piano di razionalizzazione della spesa relativo ai costi della politica, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
Art. 13.  (Intese e accordi internazionali e interregionali)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.187 - L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 10 agosto 2016, n. 32, suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2015 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (Allegato 1).

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in € 2.191.299.168,95 di cui € 1.045.234.202,49 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e € 1.146.064.966,46 riferiti al conto ordinario, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 2.191.299.168,95.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2015, è quantificato in € -627.966.356,88. L'ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2016, a seguito dei seguenti decreti del dirigente della funzione specialistica U.O. Programmazione e Gestione finanziaria: n. 636/2016; n. 721/2016; n. 775/2016; n. 1873/2016, è pari a € 1.558.512.615,32. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 è determinato in € 2.186.478.972,20 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 2.186.478.972,20 l'indebitamento previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 44 (Bilancio di previsione 2016-2018), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2015 è rideterminato per l'anno 2015 in € 2.186.478.972,20.

3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2016/2018 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2016/2018.

4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2015 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del titolo 06 'Accensione Prestiti' -tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 613.521.027,80;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 2.186.478.972,20;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 2.800.000.000,00.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. I soggetti beneficiari dei contributi a rimborso di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulla procedure di programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)), aventi sede o residenti nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, possono richiedere, per i progetti i cui piani di ammortamento delle rate di restituzione del contributo si concludono successivamente al 2017, e qualora abbiano aderito alla dilazione della restituzione delle somme di cui all'articolo 16 della l.r. 12/2012, il rinvio del pagamento di un quinto delle rate in scadenza al 30 giugno 2016 ed al 30 giugno 2017, al termine del piano di ammortamento in un'unica soluzione, con le modalità di cui alla l.r. 34/1978, articolo 28 septies.

2. I possibili minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono stimati nella misura massima di € 104.000,00 per ciascun anno del biennio 2016-2017.

3. Per l'anno 2016 i proventi derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie sono destinati a investimenti nell'ambito sanitario, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 8 della l.r. 11/2011, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della presente legge.

4. Le somme di cui al comma 3, previste in € 10.000.000,00, sono introitate al titolo 4 'Entrate in conto capitale' - tipologia 0200 'Contributi agli investimenti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2016-2018 e destinate in spesa alla missione 13 'Tutela della salute', programma 5 'Servizio sanitario regionale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento di investimenti in ambito sanitario dello stato di previsione delle spese 2016-2018.

5. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) (Entrate), punto b), del Titolo II del d.lgs. 118/2011, gli introiti derivanti dall'iscrizione volontaria al Servizio sanitario, previsti per ciascun anno del triennio 2016-2018 in € 500.000,00, sono iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale al titolo 3 'Entrate extra-tributarie', tipologia 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' e destinati in spesa alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 ' Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2016-2018.

6. Per promuovere iniziative volte a tutelare la sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale del servizio ferroviario regionale alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo I 'Spese correnti' è autorizzata la spesa di € 3.000.000,00 nel 2017.

7. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata a definire con le imprese affidatarie del servizio ferroviario regionale idonee azioni, nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

8. Al fine di promuovere azioni che favoriscano l'integrazione tariffaria in attuazione dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è autorizzata la spesa di € 300.000,00 nel 2016 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 10.02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.

9. Per gli esercizi successivi al 2016 le spese di cui al comma 8 sono rideterminabili con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

10. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') e nell'ambito della promozione dell'Accordo di programma per la valorizzazione del Parco di Monza, al fine di garantire il rinnovo della concessione per il quadriennio 2017-2020 del Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza, per gli anni 2017 e 2018, Regione Lombardia riconosce alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia - ACI un contributo in conto esercizio di € 10.000.000,00 per ciascun anno.

11. La Giunta con proprio provvedimento stabilisce termini e modalità per l'erogazione delle risorse e individua i contenuti ai fini della stipula di apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia - ACI e con Società Incremento Automobilismo e Sport - SIAS s.p.a..

12. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 10è autorizzata la spesa di € 10.000.000,00 rispettivamente nel 2017 e nel 2018, cui si fa fronte per ciascun anno del biennio con le risorse allocate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo I 'Spese correnti'.

13. Al fine di assicurare lo sviluppo di strumenti software e di servizi per l'informazione ambientale è autorizzata la spesa rispettivamente per l'anno 2016 di € 50.000,00 e per l'anno 2017 di € 100.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

14. E' autorizzata per l'anno 2016 la spesa di € 500.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo I 'Spese correnti' per il finanziamento di iniziative ed eventi che si svolgeranno per tutto l'arco del 2016 a Mantova quale capitale italiana della cultura 2016.

15. E' autorizzata per l'anno 2016 la spesa di € 200.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo I 'Spese correnti' per il sostegno al comune di Esino Lario per le spese sostenute nell'ambito dell'organizzazione del raduno mondiale di Wikipedia.

16. E' autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di € 300.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti' destinata rispettivamente per € 150.000,00 al comune di Monte Isola e per € 150.000,00 al comune di Sulzano per il sostegno alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa "The Floating Piers" sul lago d'Iseo.

17. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), Regione Lombardia autorizza l'ulteriore spesa rispettivamente di € 185.000,00 sul 2016 e di € 415.000,00 sul 2017 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo I 'Spese correnti' per il finanziamento di grandi eventi sportivi: campionati nazionali, mondiali, europei e coppe del mondo ed eventi nazionali e internazionali che si svolgeranno sul territorio lombardo; sono a tal fine autorizzati i finanziamenti delle seguenti ulteriori iniziative 2016 per i seguenti importi:

 

DISCIPLINA

EVENTO

DATA

LUOGO

CONTRIBUTO RL

Sci d'erba

Coppa del Mondo, Sci d'Erba

20 e 21 Agosto

Santa Caterina Valfurva (SO)

€ 15.000,00

Palla Tamburello

Campionato del Mondo di Palla Tamburello Open

Dal 26 al 28 Agosto

Mantova

€ 15.000,00

Ciclismo su pista

Campionato Europeo "derny" e "stayer"

2016 prima settimana Settembre

Milano, Velodromo Vigorelli

€ 20.000,00

Pesca

Campionato del Mondo di Pesca alla Trota in torrente con esche naturali

Dal 8 al 12 Settembre

Zogno (BG)

€ 5.000,00

Tennis

Coppa Davis III° turno

Dal 16 al 18 Settembre

Basiglio (MI)

€ 80.000,00

Bocce

Campionati Europei di Bocce (Maschili Seniores a squadre e individuali / Juniores individuali)

Dal 27 Settembre al 2 Ottobre

Crema

€ 15.000,00

Motonautica

Campionato del Mondo di Motonautica Endurance 67° Centomiglia del Lario

8 e 9 ottobre

Como

€ 20.000,00

Sci

Sgambeda (Maratona di Gran Fondo)

3 Dicembre

Livigno (SO)

€ 20.000,00

Sci

Coppa del Mondo, Discesa Libera

29 Dicembre

Santa Caterina Valfurva (SO)

€ 300.000,00

 

18. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 17 restano confermati i criteri e le modalità già stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4763. Le risorse residue potranno essere utilizzate per eventi con le stesse caratteristiche del comma 17. Unicamente per gli eventi la cui data di inizio è fissata a meno di venti giorni dalla data di approvazione della presente legge, la domanda di contributo potrà essere presentata, in deroga alla prescrizione temporale di cui al punto 4 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 4763/2016, entro e non oltre la data di inizio dell'evento.

19. Al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa è concessa alle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) un'anticipazione finanziaria fino a un massimo di € 20.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018, da restituire entro l'anno di erogazione del prestito. La Giunta con proprio provvedimento definisce ulteriori condizioni e modalità per l'erogazione delle somme e per il successivo rimborso.

20. Le risorse relative al finanziamento di cui al comma 19 sono allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016/2018.

21. Le somme restituite dalle società regionali ai sensi del comma 19 sono introitate, a partire dall'anno previsto dal piano di rientro, al titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie', tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2016/2018.

22. Per l'anno 2017 è autorizzata alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integratori sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2016-2018 la spesa di € 70.000,00 da destinarsi al comune di Tremezzina, quale comune capofila del progetto di cui all'Accordo di programma relativo all'istituzione del servizio di monitoraggio delle situazioni di emergenza viabilistica lungo la strada statale 'Regina' nel tratto da Argegno a Menaggio sottoscritto presso la Prefettura di Como in data 11 luglio 2016, per garantire la sicurezza urbana lungo la strada statale 340 'Regina', in applicazione di quanto stabilito dallo stesso accordo di programma.

23. Per la valorizzazione del patrimonio minerario e estrattivo dismesso è autorizzata la spesa rispettivamente per l'anno 2016 di € 10.000,00 e per l'anno 2017 di € 30.000,00 stanziata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

24. All'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'alla data di erogazione' sono sostituite dalle seguenti: 'alla conclusione del piano di risanamento aziendale attivato in base all'art 13 della presente legge';

b) al comma 3 le parole 'bilancio 2014/2016' sono sostituite dalle seguenti: 'bilancio 2019-2021';

c) al comma 4 la parola '2016' é sostituita dalla seguente: '2019'.

25. All'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. A tal fine, i fondi in essere presso Finlombarda di cui al comma 2 riconfluiscono al bilancio regionale al titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 0500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate e sono allocati in spesa alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti'.

2 ter. Le somme riconfluiscono al valore effettivo calcolato in modo residuale ai sensi del comma 1 e alla scadenza della garanzia possono reintegrare i fondi di provenienza.'.

26. In applicazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 8 della l.r. 19/2015, come introdotti dal comma 25, nell'anno 2016 la somma di € 6.739.416,00 è, rispettivamente, iscritta in entrata al titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 0500 'Rimborsi e altre entrate correnti' e allocata in spesa alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.

27. E' autorizzato al 'Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna' (GESDIMONT) del popolo di Edolo dell'Università degli Studi di Milano, per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica ed applicata e di diffusione della conoscenza inerente il territorio montano lombardo, un contributo straordinario pari ad € 200.000,00, cui si fa fronte per € 40.000,00 sull'anno 2016, per € 120.000,00 sull'anno 2017 e per € 40.000 sull'anno 2018 con le risorse allocate alla missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 04 "Istruzione universitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.

28. Al fine di garantire il sostegno e il finanziamento di interventi volti a realizzare o riqualificare alloggi e residenze per ospitare studenti universitari provenienti anche dall'estero è istituito apposito fondo da conferirsi in gestione a Finlombarda s.p.a., con dotazione iniziale di € 3.500.000,00 che derivano da un'economia di spesa di pari importo sul Fondo 'Accesso alla Prima Casa' già istituito presso la medesima società. La Giunta con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione del fondo.

29. Al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020, sono istituiti e conferiti in gestione a Finlombarda s.p.a. i seguenti Fondi:

a) il Fondo FRIM FESR 2020 destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, con dotazione iniziale di € 30.000.000,00 per l'anno 2016, alimentato dalle risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018;

b) il fondo destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività, con dotazione iniziale rispettivamente di € 30.400.000,00 nel 2016 e di € 43.000.000,00 nel 2017, alimentato dalle risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.30. La Giunta con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione dei fondi di cui al comma 29.

31. Nell'ambito delle iniziative sperimentali volte alla separazione tra l'infrastruttura e la gestione nel sistema degli impianti di risalita lombardi, è autorizzata la concessione di un prestito, tramite Finlombarda s.p.a., dell'ammontare pari a 2.500.000,00 al comune di Foppolo, finalizzato alla realizzazione dell'impianto Ronchi Montebello di collegamento tra i demani sciabili dei comuni di Carona e Foppolo, a valere sulle risorse in disponibilità sui fondi in gestione presso Finlombarda s.p.a.. La Giunta provvede alla definizione dei termini e delle condizioni per l'erogazione del prestito.

32. E' istituito presso Finlombarda s.p.a. il fondo denominato 'Sostegno ed incentivazione della sostenibilità del sistema delle ALER', con dotazione iniziale di € 2.500.000,00 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 2 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 del bilancio regionale 2016-2018; la Giunta regionale determina con propria deliberazione le misure attivabili mediante tale fondo e le relative modalità di funzionamento.

33. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2016-2018 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).

34. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, inclusi i minori introiti di cui al comma 2 e al comma 24, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 5. (Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 13/1997 e modifiche alla l.r. 10/2003)

1. L'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è abrogato.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi limitatamente alla quota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, riferita all'annualità 2015, spettante alle province e, per Milano, alla Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturale).

3. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 è soppressa;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 50 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo è destinato alle finalità previste dal comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016).';

c) il comma 2 dell'articolo 50 è abrogato;

d) il comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

'3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applicano i seguenti importi:

a) per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 4 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 7 euro per tonnellata;

b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 3 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 5 euro per tonnellata';

e) il comma 4 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

'4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi:

a) per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani: 17 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 19 euro per tonnellata;

b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 5,20 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 7 euro per tonnellata;

c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 10 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 15 euro per tonnellata;

d) per tutti i rifiuti speciali, ad eccezione di quelli riportati alle lettere a), b) e c): 10 euro per tonnellata e , a decorrere dal 2020, 15 euro per tonnellata.';

f) il comma 5 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

'5. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applicano i seguenti importi:

a) per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani: 17 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 19 euro per tonnellata;

b) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 12 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 17 euro per tonnellata;

c) per tutti i rifiuti speciali, ad eccezione di quelli riportati alle lettere a) e b): 12 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2020, 17 euro per tonnellata.';

g) dopo il comma 5 dell'articolo 53 è inserito il seguente:

'5 bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, si applicano, in relazione alla tipologia di rifiuto conferito in discarica, le aliquote di cui al comma 5.';

h) al comma 7 dell'articolo 53 le parole 'lettera a)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettera d)';

i) al primo periodo del comma 8 dell'articolo 53 le parole 'qualora i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera b), e 5, lettera b),' sono sostituite dalle seguenti: 'qualora i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera a), e 5, lettera a),';

j) al comma 9 dell'articolo 53 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; individua, altresì, l'elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3, lettera a).';

k) il comma 13 dell'articolo 53 è abrogato;

l) al comma 1 dell'articolo 55, lettera c), le parole 'di cui all'articolo 53, comma 3, lettere a), b) e c)', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 53, commi 3, 4, 5 e 5 bis';

m) ai commi da 1 a 3 dell'articolo 58 le parole ', ivi compresi quelli di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b),' sono sostituite dalle seguenti: 'ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1,'.

4. Le modifiche di cui al comma 3, lettere da d) a j) e lettera l), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 30/2006 e all'articolo 17 della l.r. 24/2014)

1. Nell'Allegato B della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), l'elenco delle 'Funzioni e attività' è sostituito dal seguente:

'1. Funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali di cui al presente allegato, previste agli articoli 17, 39, 53, 54, comma 2, e da 56 a 61 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione).

2. Funzioni di riscossione e di introito dei canoni di cui agli articoli 38, 57, commi 6 e 7, e 60, comma 4, del r.r. 9/2015 e delle tariffe di cui all'articolo 8, comma 7, della presente legge e all'articolo 57, comma 6, del r.r. 9/2015.

3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni interessati e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del piano regolatore portuale di cui all' articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.

4. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.'.

2. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul BURL, l'allegato B, sezione 'Porti e zone portuali', di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 30/2006, e le relative cartografie.

3. In prima applicazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna l'allegato B, sezione 'Porti e zone portuali', della l.r. 30/2006, e le relative cartografie, includendovi le aree individuate in base alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 30/2006 prima della data di entrata in vigore della presente legge. A seguito dell'aggiornamento dell'allegato B, la Regione, in collaborazione con gli enti interessati, effettua la ricognizione degli estremi catastali delle aree indicate nelle cartografie di cui al precedente periodo.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. La convenzione di cui al comma 1 individua, in misura compresa tra un minimo ed un massimo definiti dalla Giunta regionale e comunque inferiore alla percentuale stabilita dall'articolo 8, comma 7, primo periodo, della l.r. 30/2006, la quota di introiti derivanti dai canoni e dalle tariffe di cui allo stesso articolo 8, comma 7, riconosciuta ai soggetti convenzionati in relazione alle attività svolte, per conto della Regione, in base alla stessa convenzione.

1 ter. Dalla data di compiuta attuazione delle previsioni di cui al comma 3, alle Province di Cremona e di Mantova cessa di essere riconosciuto il contributo regionale di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 30/2006.'.

5. Dalla data di cui all'articolo 17, comma 1 ter, della l.r. 24/2014 sono abrogati il terzo periodo del comma 2 e il comma 8 dell'articolo 8, nonché l'allegato E della l.r. 30/2006.

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 9/2001)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'2 quater. Al fine di garantire la piena funzionalità e il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della rete viaria di interesse regionale di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione come strade regionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 2 del d.p.r. 495/1992, delle strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all'articolo 3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da trasferire al demanio regionale.';

b) alla fine del comma 1 dell'articolo 10 ter sono inserite le seguenti parole: 'ed è altresì definito l'ammontare delle relative risorse.';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

'4 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 10 ter sono autorizzate la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti', nonché la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali', - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.

4 ter. Per gli esercizi successivi al 2018 le risorse di cui al comma 4 bis sono rideterminabili con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).'.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 20 della l.r. 9/2001 si provvede come indicato nella sezione a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese ' (Allegato 3).

 

     Art. 8. (Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2016 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2016 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 644.987.492,80 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 209.832.703,95; per il 2017 e il 2018 risulta rispettivamente aumentato di € 96.461.315,00 e di € 99.344.372,00 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2016 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2016 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 644.987.492,80 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 209.832.703,95; per il 2017 e il 2018 risulta rispettivamente aumentato di € 96.461.315,00 e di € 99.344.372,00 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2016/2018 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2016/2018 come da allegata Tabella 2 c).

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2016/2018 di cui alla allegata Tabella 2 d).

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).

9. È approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

10. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 44 (Bilancio di previsione 2016 - 2018), nel rispetto dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2009') e dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), dagli articoli della presente legge non discendono variazioni.

 

     Art. 9. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2016-2018 )

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 44 (Bilancio di previsione 2016 - 2018) di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), i), j), k), l), m), p), q) e s).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);

c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2016-2018 (Allegato 9);

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10 a) b) c));

e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 11);

f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 12);

g) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 13);

h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 14);

i) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (Allegato 15);

j) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (Allegato 16).

3. E' altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 118 (Legge finanziaria 2013) (Allegato 17).

 

     Art. 10. (Disposizioni non finanziarie)

1. All'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente 'Fondo Rotativo per gli investimenti sanitari';

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di adeguamento tecnologico, le attrezzature, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).';

c) al comma 2 sono soppresse le parole 'e sui proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari.';

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2 bis. Il rimborso dei contributi del fondo di rotazione può essere assicurato con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari, qualora gli stessi non siano prioritariamente finalizzati agli investimenti in ambito sanitario.'.

2. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 bis dell'articolo 1 le parole 'e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dei soggetti aderenti.' sono sostituite dalle seguenti: ', con le modalità e per conto dei soggetti stabiliti dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.'.

3. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente: 'Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione.'.

4. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Le operazioni di voto devono essere svolte entro il termine di durata, stabilito dalla normativa statale, degli organi elettivi regionali della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.';

b) al quarto periodo dopo le parole 'ove consentito' sono aggiunte le seguenti: 'e fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 10, comma 1';

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: 'Nel caso di cui al precedente periodo la data di svolgimento del referendum può essere fissata anche al di fuori dei periodi indicati al primo periodo del presente comma.';

d) al quinto periodo dopo le parole 'all'articolo 9' sono aggiunte le seguenti: 'e all'articolo 9 bis'.

5. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 4 bis la parola 'triennale' è sostituita dalla seguente: 'quinquennale';

b) dopo il comma 11 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

'11 bis. Le ATS autorizzano l'assegnazione ad altra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero dei beni delle ex IIPPAB, trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) o devoluti ai comuni in periodo antecedente, nonché gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui medesimi beni. Il provvedimento è adottato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, previa acquisizione del parere dell'Assemblea dei sindaci dei comuni compresi nel distretto dell'ATS competente per territorio.';

c) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 è soppresso;

d) dopo il comma 12 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

'12 bis. I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici costituite presso le ATS e le ASST sono liquidati nella misura stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e del personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche), ridotta del dieci per cento.'.

6. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 60 le parole 'dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'venti mesi';

b) al comma 4 dell'articolo 60 le parole 'ventuno mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'ventinove mesi';

c) al comma 7 dell'articolo 60 dopo le parole 'le Agenzie subentrano' sono inserite le seguenti: 'nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti partecipanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali),';

d) al comma 8 dell'articolo 60 dopo le parole 'gli enti locali' sono aggiunte le seguenti: 'e le Agenzie di trasporto pubblico locale'.

7. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

'7 bis. Per i progetti che comprendono più categorie progettuali, di cui all'allegato A o anche all'allegato B, afferenti a differenti autorità competenti, l'effettuazione delle relative procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA spetta:

1) all'autorità competente regionale, in riferimento a progetti in cui almeno una categoria progettuale è di competenza della Regione;

2) all'autorità competente provinciale, in riferimento a progetti comprendenti categorie progettuali di competenza della provincia e del comune.

7 ter. Per la categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato B, le valutazioni sulla necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA spettano all'autorità competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto o dell'opera in esame. In caso di rilevata necessità di effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA, nel rispetto dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, la relativa procedura è svolta dall'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA individuata per la categoria progettuale originaria.

7 quater. La Giunta regionale può adottare linee guida per favorire l'applicazione uniforme di modalità di valutazione della necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato B.';

b) il riferimento all'autorità competente per la lettera t) del punto 8 dell'allegato B è sostituito dal seguente: 'L'autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria'.

8. Ogni riferimento alle province contenuto nella l.r. 5/2010, come modificata dal presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.

9. I fondi per l'attuazione di politiche regionali sono istituiti con legge che ne stabilisce la dotazione finanziaria iniziale e l'eventuale conferimento in gestione alle società regionali di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006. Con successivo provvedimento la Giunta stabilisce condizioni e modalità di funzionamento di detti fondi.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico) è abrogato il comma 1 bis dell'art. 27 ter della l.r. 34/1978.

11. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

'Art. 11 bis. (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli)

1. Al fine di preservare particolari prodotti agricoli e le relative produzioni alimentari, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, con regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti criteri e modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale, quali confetture e conserve di ogni genere, miele e prodotti a base di miele, erbe officinali, castagne, funghi e zafferano, denominate piccole produzioni locali.

2. Per la preparazione, il confezionamento, la conservazione di piccole produzioni locali di cui al comma 1, può fungere da laboratorio anche una cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i locali funzionali, e le preparazioni siano effettuate in maniera e tempi distinti da altro uso della stessa.';

b) il comma 3 dell'articolo 31 quinquies è sostituito dal seguente:

'3. I comuni, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, comunicano, tramite il proprio sito web istituzionale, tramite affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, la possibilità d'iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda. L'elenco dei terreni resi disponibili dai legittimi proprietari è trasmesso alla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti, a beneficio dei comuni adempienti, specifici criteri di preferenzialità in relazione ai trasferimenti, bandi o finanziamenti regionali.';

c) le lettere a) e c) del comma 8 dell'articolo 31 quinquies sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 sexies le parole 'all'andamento del censimento' sono sostituite dalle seguenti: 'all'andamento delle iscrizioni';

e) dopo il comma 3 dell'articolo 88 sono inseriti i seguenti:

'3 bis. Il consorzio adotta il piano comprensoriale, ai sensi del comma 1, entro il 30 giugno 2018 e lo trasmette, entro dieci giorni, alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del comma 2, entro i successivi centoventi giorni.

3 ter. Il piano ha validità massima di dieci anni e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 quater, resta efficace fino all'approvazione del nuovo piano.

3 quater. L'efficacia del piano cessa comunque decorsi due anni dalla data di scadenza della relativa validità.';

f) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 90 dopo le parole 'deliberati dalla Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti: 'e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione';

g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 90 le parole 'entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione'- Collegato 2014)' sono soppresse;

h) al primo periodo, del comma 1 dell'articolo 90 dopo le parole 'al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione' sono aggiunte le seguenti: 'previste dal piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 88';

i) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente: 'Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro sei mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centoventi giorni.'.

12. Le disposizioni di cui al comma 11, lettera h), si applicano a ciascun consorzio di bonifica, ai fini dell'adozione del piano di classificazione degli immobili, a seguito dell'approvazione del relativo piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 31/2008, come modificato dal presente articolo.

13. La Giunta regionale può approvare i piani di classificazione degli immobili adottati entro il 31 dicembre 2016 sulla base dei criteri, degli indirizzi e delle modalità procedimentali di cui all'articolo 90, comma 1, della l.r. 31/2008, senza necessità di previa approvazione dei relativi piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

14. Nei casi di cui al comma 13 resta comunque fermo il termine del 30 giugno 2018 per l'adozione del piano comprensoriale ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 88 della l.r. 31/2008, come modificato dal presente articolo; i consorzi adeguano il piano di classificazione degli immobili al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano comprensoriale entro sei mesi dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 88 della l.r. 31/2008, come modificato dal presente articolo.

15. Nelle more dell'aggiornamento dei piani di classificazione degli immobili in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, i consorzi di bonifica continuano ad applicare i piani di classificazione degli immobili in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213') sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo alinea del comma 1 dell'articolo 18 la parola 'sia' è soppressa;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole 'sia dell'articolo 19 della presente legge dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza' sono soppresse;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

'3 quinquies. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato di legislatura anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente.

3 sexies. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale da assegnare ai gruppi consiliari e suddivide tra i gruppi consiliari le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento disponibile per ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.';

d) l'articolo 19 è soppresso.

17. Le modifiche alla l.r. 3/2013 introdotte al comma 16 non comportano variazioni o nuove e ulteriori spese a carico della finanza regionale.

18. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e agli accordi collettivi aziendali di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. 148/2015 finanziati dai fondi del Titolo II del medesimo decreto legislativo, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso le misure di politica attiva e di innovazione del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'2 bis. Il coinvolgimento dei lavoratori alle misure di cui al comma 2 costituisce attivazione di una politica attiva del lavoro di cui alla l.r. 22/2006.';

c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene:

a) le imprese mediante gli interventi per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;

b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro, ai sensi della l.r. 22/2006, per la riqualificazione professionale.';

d) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale:

a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e dell'articolo 31 del d.lgs. 148/2015, quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;

b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui alla lettera a).';

e) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali, sono definite:

a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà di cui all'articolo 2;

b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;

c) il ruolo di ARIFL nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità della presente legge.';

f) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato.

19. La l.r. 21/2013 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continua a trovare applicazione limitatamente ai contratti di solidarietà approvati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

20. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità') è apportata la seguente modifica:

a) il comma 24 è sostituito dal seguente:

'24. Entro il 31 dicembre 2016 il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, l'aggiornamento del vigente piano regionale della prevenzione 2015-2018 a seguito della prima attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della l.r. 33/2009 come modificate dalla presente legge.'.

21. A partire dall'anno 2017 Éupolis applica alla spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi conferiti a dipendenti pubblici, una riduzione pari al 15 per cento della spesa sostenuta nel 2015 sulla base delle risultanze del rendiconto 2015.

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003)

1. La lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è sostituita dalla seguente:

'b) le derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale, incluse le sperimentazioni già concluse o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);'.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003 sono aggiunte le seguenti:

'b bis) le grandi derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, incluse quelle in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

b ter) le derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico per le quali sia stata autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), una variante della concessione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 23 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ).'.

3. Le previsioni del comma 1 ter dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003 si applicano anche ai casi di cui alle lettere b), b bis) e b ter) del comma 1 bis dello stesso articolo 53 ter, come modificato dal presente articolo.

4. Quanto previsto per la lettera b bis) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle concessioni di derivazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 53 ter, laddove riconducibili alle fattispecie di cui alla lettera b bis) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003.

 

     Art. 12. (Piano di razionalizzazione della spesa relativo ai costi della politica, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Costituisce risparmio sui costi della politica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la differenza tra il valore massimo della spesa consentita dalla normativa statale e la spesa effettivamente sostenuta da Regione Lombardia per effetto degli interventi legislativi regionali, con riferimento alle indennità di fine mandato, al sistema previdenziale contributivo per i vitaliziati, al trattamento economico dei consiglieri e al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

2. Ai fini della quantificazione del risparmio connesso alla mancata adozione di un sistema contributivo previdenziale per i consiglieri, si fa riferimento alla spesa determinata applicando le modalità di calcolo previste dal sistema previdenziale contributivo dei pubblici dipendenti regionali.

3. Ai fini della quantificazione del risparmio connesso all'indennità di fine mandato, si fa riferimento, fino a diversa disposizione statale, al parametro di virtuosità approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 con deliberazione n. 234/CSR.

4. Il risparmio sui costi della politica, quantificato con le modalità indicate ai commi precedenti, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previa certificazione del Collegio dei revisori e costituisce l'ammontare delle economie aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011, che può essere destinato alla contrattazione integrativa per il personale del Consiglio regionale dell'anno successivo a quello in cui le riduzioni di spesa sono state realizzate, nel limite massimo del 50 per cento. Per l'anno 2016, la deliberazione è adottata entro il 30 settembre 2016 con riferimento ai risparmi realizzati nell'anno 2015.

5. Costituiscono risparmi ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011, anche quelli realizzati per effetto degli interventi normativi sui costi della politica negli esercizi precedenti all'ultimo anno che non siano già stati utilizzati per incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa.

6. L'ammontare delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale non può comunque essere superiore al limite previsto dalla vigente normativa statale.

7. Per i risparmi connessi alle altre voci di spesa indicate nell'articolo 16, comma 4, del d.l. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011, l'Ufficio di Presidenza approva, entro il 31 marzo di ogni anno, uno specifico Piano di razionalizzazione e riqualificazione, che indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

8. La quota di risparmio utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5, sommata alla quota di risparmio utilizzata ai sensi di altre leggi regionali, non può eccedere il risparmio certificato dal Collegio dei Revisore dei Conti.

 

     Art. 13. (Intese e accordi internazionali e interregionali)

1. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, la Regione ratifica con legge gli accordi con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuove leggi o modifiche legislative, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o individuazione di enti od organi comuni.

2. La legge di ratifica specifica la decorrenza dell'efficacia dell'accordo o dell'intesa e, ove necessario, le relative modalità di esecuzione.

3. Nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale, il Presidente della Regione informa preventivamente, con cadenza almeno annuale, il Consiglio regionale sui principali contenuti dei progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni.

4. Fermo restando il rispetto delle leggi dello Stato, il Presidente della Regione o l'assessore delegato sottoscrive l'accordo o l'intesa di cui al comma 3 previa approvazione, ove previsto, dello schema di accordo o di intesa da parte della Giunta regionale. Il Consiglio regionale ratifica l'accordo o l'intesa di cui al comma 1 a seguito della presentazione della relativa proposta di progetto di legge da parte del Presidente della Regione.

5. Nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 3, il Presidente della Regione informa, con cadenza almeno annuale, il Consiglio regionale degli accordi raggiunti con altri Stati e delle intese raggiunte con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni non soggetti a ratifica ai sensi del comma 1.

6. Gli accordi e le intese di cui al presente articolo possono avere una durata predeterminata. Ove previsto negli accordi e nelle intese, l'efficacia degli stessi può essere prorogata, nel rispetto delle leggi dello Stato, a seguito di apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. La deliberazione di cui al secondo periodo del comma 6è adottata sentita la commissione consiliare competente per gli accordi e le intese di cui al comma 1; nei restanti casi è adottata previa informazione alla commissione consiliare competente.

8. In caso di accordi e intese, di cui al primo periodo del comma 6, privi di previsione della possibilità di proroga della relativa efficacia, la proroga è consentita, ove non espressamente preclusa nell'accordo e nell'intesa, nel rispetto delle leggi dello Stato, nelle forme osservate per l'atto originario.

9. Agli accordi e alle intese esecutivi o applicativi degli accordi e delle intese soggetti a ratifica legislativa si applicano le procedure di cui al comma 4, ove ricorra almeno una delle condizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

Allegati

(Omissis)