§ 5.1.26 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 34.
Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:10/12/1998
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione dei canoni di concessione, ai sensi degli articoli [...]
Art. 4.  (Riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.1.26 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 34. [1]

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali [2].

(B.U. 14 dicembre 1998, n. 50 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali). [3]

     [1. Ai sensi dell'art. 3, comma 143, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come attuato dall'art. 55 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e ai provvedimenti, adottati dalla regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come indicati nella tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e disciplinati dalla l.r. 25 novembre 1994, n. 35 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".

     2. In deroga alle disposizioni, di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo 1, Igiene e Sanità, numero d'ordine 1, numero d'ordine 2, numero d'ordine 3, numero d'ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, Caccia e Pesca, numero d'ordine 15, numero d'ordine 16, numero d'ordine 17, numero d'ordine 18, numero d'ordine 19, come indicati dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali secondo gli importi di tariffa vigenti nell'anno 1998 [4].

     3. E' abrogata la lettera b) del comma 8 dell'art. 45 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

     4. Nella l.r. n. 35/94, le parole: "soprattasse" sono soppresse.

     5. [5].

     6. [6].

     7. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalle leggi di settore, e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 della l.r. n. 35/94, come sostituito dal comma 5, per le violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1997, i soggetti interessati potranno regolarizzare, entro il 31 marzo 1999, la propria posizione in materia di tasse sulle concessioni regionali:

     a) mediante presentazione di apposita denuncia agli enti competenti, per l'emissione degli atti di cui all'art. 1 della medesima l.r. n. 35/94, e versando alla Regione il tributo omesso e la sanzione amministrativa nella misura del 20% della tassa dovuta, nel caso di esercizio di un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l'atto stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio;

     b) mediante versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione amministrativa pari al 10% della tassa dovuta, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali;

     c) mediante versamento alla Regione degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale vigente, come fissato dall'art. 1284 del codice civile, in ragione dei giorni di ritardo, nel caso di pagamento delle tasse sulle concessioni regionali effettuato oltre i termini, purché il pagamento stesso sia stato effettuato entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     8. [7].]

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali). [8]

     [1. Ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le tasse automobilistiche regionali sono interamente attribuite alla Regione.

     2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'art. 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 19,97, n. 449. Gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

     3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, rimangono vigenti le disposizioni contenute nel d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province autonome [9].]

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione dei canoni di concessione, ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lett. i) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). [10]

     [1. Le autodenunce presentate ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea relativamente all’uso e alla quantità indicati nell’autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.

     2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:

     a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;

     b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all’articolo 95 del r.d. 1775/1933, con quelle per le concessioni di derivazione;

     c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

     3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

     4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad

emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l’obbligo di pagamento degli indennizzi per l’utilizzo pregresso.

     5. Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è dovuto per anno solare.

     6. Il canone di cui al comma 5 è versato, anticipatamente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

     7. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

     8. Il rilascio dell'atto di concessione comporta il preventivo pagamento del relativo canone.

     9. Ai fini di quanto disposto ai commi 6 e 7, la frazione di mese deve intendersi per intero.

     10. Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato effettuato il pagamento, in sede di prima applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il titolare deve, in occasione del pagamento per il rinnovo delle medesime concessioni, provvedere a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2002.

     10 bis. Il contributo di cui all'articolo 7, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è riscosso ed introitato dalla Regione [11].

     11. Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione sono dovute per importi superiori ad EURO 258,23.

     12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore generale della competente direzione regionale risorse finanziarie e bilancio.

     13. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno

precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente].

 

     Art. 4. (Riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). [12]

     [1. A decorrere dal 1° aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale.

     4. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

     5. Per quanto non previsto dai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.]

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). [13]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.]


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[3] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 18 dicembre 2001, n. 27, a decorrere dall’1 gennaio 2002.

[5] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 25 novembre 1994, n. 35.

[6] Modifica il comma 2, art. 6 della L.R. 25 novembre 1994, n. 35.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 8 della L.R. 25 novembre 1994, n. 35.

[8] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[9] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[10] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 29 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18, dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26 e abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 con la decorrenza ivi stabilita.

[11] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[12] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[13] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.