Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2020 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali) |
Art. 2. (Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa) |
Art. 3. (Modifiche a disposizioni di natura finanziaria) |
Art. 4. (Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020 dal 9 novembre 2020 al 23 novembre 2020) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 6/2015 e disposizione finanziaria) |
Art. 6. (Partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 44 della l.r. 10/2003 in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale) |
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 77 quinquies nella l.r. 10/2003) |
Art. 9. (Inserimento dell’articolo 77 sexies nella l.r. 10/2003 e modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2004) |
Art. 10. (Rimessione in termini per il completamento di interventi di manutenzione urgente del territorio) |
Art. 11. (Modifiche alla l.r. 10/2003 in tema di tassa automobilistica regionale e compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione e norme finanziarie) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 72 della l.r. 10/2003 in tema di addizionale regionale IRPEF) |
Art. 13. (Modifica all’articolo 81 bis della l.r. 10/2003) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.214 - L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.
Legge di stabilità 2021-2023.
(B.U. 30 dicembre 2020, n. 53 suppl.)
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
2. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 2. (Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle quote di indennizzi dovute ai sensi della
2. A partire dal 2021 la Regione corrisponde altresì alle ATS a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la quota per gli indennizzi di cui alla
3. È autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 per l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale previsto dall'articolo 27 quater 1 della
4. Al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia COVID-19, e in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria'- Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la spesa di euro 4.400.000,00 destinata all'esenzione regionale temporanea per prestazioni da effettuarsi sul territorio regionale utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID-19.
5. A decorrere dal 2021 e sino al 2039, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 octies, del
6. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della
7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2027, per il rinnovo del parco autobus da destinare ai servizi di TPL. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse alle Agenzie di Bacino del TPL.
8. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del
9. È autorizzato il finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, per una spesa di euro 16.700.000,00 annui dal 2022 al 2024, da destinarsi a Città metropolitana di Milano e province cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali'- Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse.
10. Per l'anno 2023 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia per l'Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della
11. Alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a copertura degli oneri per la creazione del Consorzio fra Regione - Università degli studi di Milano - Unimont - Comune di Edolo - Provincia di Brescia - Bim Valle Camonica, e la realizzazione delle attività per la promozione e lo sviluppo delle politiche a favore dei territori montani della Valle Camonica.
12. Nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2019 e incassato da Regione, la somma di euro 186.000,00 è finalizzata in spesa a contributo della Protezione civile della Regione da assegnare ai comitati provinciali, mediante un capofila, attraverso una quota fissa costante e una quota proporzionata al numero delle organizzazioni di volontariato riferite a ciascuno dei dodici comitati provinciali. La proposta di ripartizione dell'assegnazione è formulata in condivisione con la Consulta regionale del volontariato. A tal fine la somma è allocata in spesa nell'esercizio finanziario 2021 alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 [1].
13. È confermata per l'annualità 2021 l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, della
14. [Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009 e n. 24/2014, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare apposita garanzia per assicurare il regolare servizio del debito del soggetto concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. per la realizzazione delle tratte autostradali B2, C e D. A tal fine accantona sul bilancio regionale alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' per il periodo 2031-2060 e in ogni caso a partire dall'inizio del piano di rimborso, la quota annua pari a euro 10.000.000,00 fino a un importo complessivo massimo di euro 300.000.000,00 necessario per la copertura finanziaria della garanzia rilasciata. La disponibilità delle risorse per l'accantonamento in spesa è assicurata dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori modalità e condizioni per la concessione della suddetta garanzia] [2].
15. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
16. Alle spese oltre il triennio autorizzate ai commi 1, 5, 7, 9 e 14 del presente articolo, riportate nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 3. (Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della
2. Alla spesa per l'anno 2024, derivante dalla modifica di cui al comma 1, riportata nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della
4. All'articolo 5 della
5. Al fine di un riallineamento della normativa regionale sulla determinazione del canone dovuto alla Regione, dall'annualità 2021, per le utenze d'acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW), a seguito dell'entrata in vigore della
'3 ter 01. A decorrere dall'annualità 2021, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW) è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 20 della
Art. 4. (Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del
1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del
Art. 5. (Modifiche all'articolo 20 bis della
1. All'articolo 20 bis della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
'1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.';
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.';
c) al primo periodo del comma 4 dopo le parole 'nello svolgimento del servizio' sono inserite le seguenti: 'e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa';
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2020.'.
2. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 previsti per l'anno 2021 in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse appostate con legge di approvazione del bilancio regionale 2021-2023 alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
Art. 6. (Partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea)
1. Al fine di assicurare la tempestiva e adeguata partecipazione della Regione all'attuazione, in materie riservate alla propria competenza, degli interventi previsti dai regolamenti o dalle direttive dell'Unione europea sono allocate alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, specifiche risorse il cui ammontare è determinabile annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
2. La Regione, attraverso la dotazione finanziaria di cui al comma 1, promuove la propria partecipazione ai programmi e progetti europei a valere sui fondi a gestione diretta della Commissione europea, contribuendo all'attuazione dei risultati attesi di legislatura e valorizzando le opportunità della cooperazione in sussidiarietà anche internazionale. A fronte di progetti di durata pluriennale approvati dalla Commissione europea, le somme stanziate intervengono a copertura delle spese correnti e delle spese in conto capitale, relativamente alla quota di costi ammissibili non coperta dalla Commissione europea, secondo le regole e le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Per consentire la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può procedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di bilancio per iscrivere le somme di cui al comma 1 in appositi nuovi capitoli con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1 o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti, con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1.
4. Per gli anni 2021-2023 è autorizzato lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
5. È altresì autorizzato per gli anni 2024, 2025 e 2026 rispettivamente lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la cui copertura finanziaria è assicurata con le entrate correnti dei Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale nell'ambito delle operazioni di equilibrio dei singoli esercizi finanziari. È aggiornato conseguentemente per le annualità 2024-2026 l'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
Art. 7. (Modifica all’articolo 44 della
1. Alla
a) dopo il comma 19 ter dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:
'19 quater. Per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.
19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell'esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con L. 27/2020', istituito alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01' 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.'.
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 77 quinquies nella
1. Alla
a) dopo l'articolo 77 quater è inserito il seguente:
'Art. 77 quinquies. (Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
a) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021;
b) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per tre periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione della nuova impresa o alla data di iscrizione al registro delle imprese delle sedi o delle unità locali. Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della
3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.'.
Art. 9. (Inserimento dell’articolo 77 sexies nella
1. Alla
a) dopo l'articolo 77 quinquies, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
'Art. 77 sexies. (Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della
2. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 1 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del
4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP, gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
5. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.'.
2. All'articolo 9 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 10. (Rimessione in termini per il completamento di interventi di manutenzione urgente del territorio)
1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi, mediante bandi per la manutenzione urgente del territorio, agli enti locali o a loro forme aggregative stabili, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della
Art. 11. (Modifiche alla
1. Alla
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 38, la parola 'finanziaria' è soppressa e dopo le parole 'persone fisiche o giuridiche' sono inserite le seguenti: 'di cui all'articolo 39';
b) al comma 7 bis dell'articolo 38, le parole 'o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla
c) al secondo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44, le parole 'e nell'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'e negli anni 2020 e 2021', le parole 'nei medesimi anni 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021' e dopo le parole 'EURO 0, 1, 2, 3' è aggiunto il numero: ', 4';
d) all'ultimo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della
e) al primo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, dopo le parole 'EURO 0, 1, 2, 3' è aggiunto il numero: ', 4';
f) all'ultimo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, le parole 'negli anni 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021';
g) al comma 5 ter dell'articolo 48, le parole 'In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis' sono soppresse e le parole 'o adibiti ad uso noleggio senza conducente' sono sostituite dalle seguenti: 'o di noleggio a lungo termine senza conducente';
h) l'articolo 83 è abrogato ed è conseguentemente soppressa la lettera b) del comma 4 dell'articolo 1.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 19 bis dell'articolo 44, come modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2021 in euro 2.550.000,00 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
3. Per l'estensione del contributo di rottamazione nell'anno 2021 ai veicoli alimentati a gasolio EURO 4 prevista al comma 19 bis 1 dell'articolo 44, come modificato dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 la spesa di euro 675.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 12. (Modifiche all’articolo 72 della
1. Alla
a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 72, le parole ', a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014,' sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 72 le aliquote, con i relativi scaglioni di reddito, sono sostituite dalle seguenti:
|
Scaglioni di reddito |
Aliquota |
a) |
fino a 15.000,00 euro |
1,23% |
b) |
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro |
1,58% |
c) |
oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro |
1,72% |
d) |
oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro |
1,73% |
e) |
oltre 75.000,00 euro |
1,74% |
c) i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 72 sono abrogati.
Art. 13. (Modifica all’articolo 81 bis della
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 81 bis è aggiunto il seguente:
'2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[2] Comma abrogato dall'art. 7 della