Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 27/12/2006 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al [...] |
Art. 2. Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle L.R. n. 4/1979 e L.R. n. 36/1988. |
Art. 3. Disposizioni in materia di infrastrutture. Modifiche alla L.R. n. 9/2001. |
Art. 4. Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici. |
Art. 5. Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati. |
Art. 6. Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali. |
Art. 7. Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla L.R. n. 22/2001. |
Art. 8. Soppressione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.2.124 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007.
(B.U. 29 dicembre 2006, n. 52 - S.O. n. 1).
Art. 1. Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla
1. In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione [2].
1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza [3].
1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite [4].
1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto d'autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale [5].
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti [6]:
a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività [7];
b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema [8];
c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all'allegato A1 [9];
1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni [10];
c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell’Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti degli enti indicati nell’elenco di cui al comma 1 per:
1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse anche con l'avvalimento del patrocinio dell'Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all'allegato A1, sezione I;
2) uniformare azioni e comportamenti per l’applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari [11].
3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell'adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1 [12].
4. [La facoltà di ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato da parte dei consiglieri regionali si esercita nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, nei limiti delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle poste a tutela della riservatezza dei terzi e dei mercati finanziari] [13].
4 bis. In conformità al
5. Alla
a) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 bis è aggiunta la seguente:
«d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.»;
b) dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:
«Art. 79 bis. (Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti).
1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.
Art. 79 ter. (Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica).
1. I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A alla legge regionale recante Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.».
5 bis. [Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del
5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge [16].
5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attività ispettiva [17].
5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:
a) gravi violazioni di disposizioni normative;
b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
f) dissesto finanziario [18].
5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente [19].
5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore [20].
5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge [21].
5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza [22].
5 decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della
5 undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall'articolo 29, comma 5, della
5 duodecies. Ove non diversamente previsto da normative di settore, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti e le società di cui all'Allegato A1 provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai propri amministratori. Tali compensi, anche se stabiliti da specifiche discipline di settore, non possono comunque essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i casi in cui sono riconosciuti, anche in via esclusiva, i rimborsi spese e le relative modalità di determinazione [25].
5 terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse [26].
5 quaterdecies. Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre società di cui al presente comma. A tal fine, la società interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre società che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilità volontarie. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi [27].
Art. 2. Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «piccole imprese industriali» sono sostituite dalle seguenti: «piccole e medie imprese».
2. [Alla
a) al comma 4 dell'articolo 15, le parole «, nei limiti della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale» sono soppresse;
b) la lettera B del comma 1 dell'articolo 24 è soppressa] [28].
3. Le spese di gestione dei seguenti fondi sono a carico dei fondi stessi:
a) Fondo per l'attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell'eccellenza e della competitività dei metadistretti lombardi costituito in base all'articolo 3 della
b) Fondo contributi in conto capitale abbattimento interessi, di cui all'articolo 14 della
c) Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7 della
d) Fondo per l'internazionalizzazione delle PMI costituito in base all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della
e) Fondo di rotazione per interventi finanziari, Fondo di garanzia e Fondo per abbattimento tassi finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 4 della
f) Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali, di cui all'articolo 10, comma 7, lettera d), della
f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006, comprese le quote derivanti dal rimborso dei prestiti, con priorità di utilizzo degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso [29];
f ter) il Fondo di rotazione istituito con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell’art. 4-bis, lett) A, della
f quater) il Fondo di rotazione di cui all’articolo 10, comma 2 della
f quinquies) il Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della
f sexies) Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
f septies) Fondo di garanzia di cui all'art. 6 della
f octies) il fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER istituito ai sensi della
f nonies) il Fondo per l'edilizia scolastica istituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 bis, della
Art. 3. Disposizioni in materia di infrastrutture. Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
«1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.»;
c) dopo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è inserito il seguente: «Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell'amministrazione competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento.».
Art. 4. Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici.
1. A seguito di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del
Art. 5. Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati. [37]
1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti:
a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del
b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del
c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del
d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del
e) l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7, del
f) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del
2. È altresì trasferita ai comuni l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all'articolo 265, comma 4, del
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la Conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.
Art. 6. Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali. [38]
[1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.
2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico presso l'allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.
3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all'articolo 31 del
4. A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'allegato VI dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001 (Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e di sorveglianza per la peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.
5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall'esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell'ASL, della sussistenza dei requisiti necessari per tale modalità di carico.
6. L'inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell'autorizzazione.]
Art. 7. Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla
1. Alla
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis (Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all'articolo 28-septies della
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all'importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
d) modalità di erogazione dei contributi;
e) scadenza per la presentazione delle domande.».
Art. 8. Soppressione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni.
1. L'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'Azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle Province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, le funzioni e le attività della soppressa Azienda concernenti i porti e le zone portuali, di cui all'allegato B, sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Con successivo atto convenzionale tra la Regione e le Province di Cremona e Mantova saranno individuate ulteriori aree, funzionali allo sviluppo dell'attività portuale tesa al raggiungimento di un'effettiva intermodalità infrastrutturale. [Nell'ambito degli atti convenzionali saranno considerate le relative ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle quote del contributo regionale di cui al comma 8 [39]].
3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 succedono in ogni rapporto facente capo alla soppressa Azienda, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della
5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, come indicato nell'allegato C.
5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) [41].
6. I beni di proprietà dell'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all'esercizio delle funzioni, come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.
7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 17 della
8. [Per l'anno 2007 è riconosciuto il contributo regionale come determinato e ripartito nell'allegato E. Per il 2008 e 2009 il contributo sarà ridotto sulla base del grado di raggiungimento dell'equilibrio economico dimostrato dalla relazione economico-finanziaria che le Province di Cremona e Mantova ed AIPO sono tenute a presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento] [43].
9.La Regione, ai sensi della
10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d'intesa con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, all'eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.
11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:
a) la
b) la
c) il comma 1 dell'articolo 3 della
d) [il comma 13 dell'articolo 31 della
e) il comma 6 dell'articolo 7 della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato A1 [45]
Sezione I
Enti dipendenti
a) [Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)] [46]
b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA)
c) Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)
d) Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica [47]
d bis) [Agenzia regionale centrale acquisti] [48]
Società partecipate in modo totalitario
a) [Cestec s.p. a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde] [49]
b) Finlombarda s.p.a.
c) [Infrastrutture Lombarde s.p.a.] [50]
d) Lombardia Informatica s.p.a.
d bis) ARCA s.p.a. - Azienda regionale centrale acquisti [51]
Sezione II
Enti sanitari
a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) [52];
b) Aziende sanitarie locali (ASL);
c) Aziende ospedaliere (AO);
d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
Policlinico San Matteo di Pavia
Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano
e) Consorzio 'Città della salute'
Enti pubblici
Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)
Allegato A2 [53]
Società a partecipazione regionale
a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.)
b) Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Enti pubblici
a) Consorzi di bonifica
b) Enti Parco regionali
Fondazioni istituite dalla Regione
a) Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio;
b) [Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine] [54]
c) Fondazione Film Commission
d) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA).
ALLEGATO B [55]
(articolo 8, comma 2)
PORTI E ZONE PORTUALI
Provincia di Cremona
- Porto di Cremona
- Bacino di Pizzighettone
Provincia di Mantova
- Porto di Mantova - Valdaro
come riportato nelle unite planimetrie
Cartografie allegate omesse.
FUNZIONI E ATTIVITA’
1. Funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali di cui al presente allegato, previste agli articoli 17, 39, 53, 54, comma 2, e da 56 a 61 del
2. Funzioni di riscossione e di introito dei canoni di cui agli articoli 38, 57, commi 6 e 7, e 60, comma 4, del
3. Adozione e approvazione, previa intesa con il comune o i comuni interessati e con la provincia territorialmente interessata, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all'articolo 17 della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all'articolo 54, comma 1, del
4. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.
ALLEGATO C
(articolo 8, comma 5)
PERSONALE
Qualifica |
AIPO |
Provincia di Cremona |
Provincia di Mantova |
Dirigente |
1 |
1 |
0 |
Categoria D |
5 |
3 |
0 |
Categoria C |
3 |
3 |
4 |
Categoria B |
3 |
0 |
0 |
Totale |
12 |
7 |
4 |
ALLEGATO D
(articolo 8, comma 7)
DEMANIO IDROVIARIO
|
canone €/mq |
|
OPERATORE NAUTICO |
||
Tipologia |
coeff. |
|
Pontile |
13 |
1 |
spazio acqueo |
9 |
1 |
area a terra |
1 |
1 |
ASSOCIAZIONE |
||
Tipologia |
coeff. |
|
Pontile |
13 |
0,3 |
spazio acqueo |
9 |
0,3 |
area a terra |
1 |
0,3 |
PRIVATO |
||
Tipologia |
coeff. |
|
Pontile |
20 |
1 |
spazio acqueo |
13 |
1 |
area a terra |
4 |
1 |
ENTE PUBBLICO |
||
Tipologia |
coeff. |
|
Pontile |
9 |
1 |
spazio acqueo |
6 |
1 |
area a terra |
1 |
1 |
PORTO CATENA MANTOVA
ASSOCIAZIONE |
||
Tipologia |
coeff. |
|
Pontile |
6 |
1 |
spazio acqueo |
4 |
1 |
area a terra |
1 |
1 |
PORTO DI CREMONA
PORTO DI VALDARO E BANCHINE
Occupazione temporanea di spazio acqueo di durata inferiore all’anno |
canone €/giorno |
a) lungh. f.t. da 0 a 20 m. |
6 |
b) lungh. f.t. da 20 a 40 m. |
13 |
c) lungh. f.t. da 40 a 80 m. |
19 |
d) oltre 80 m. |
25 |
Nel caso di movimentazione merci i canoni si applicano dopo il 10° g. |
|
Occupazione annuale |
|
Navi minori (secondo modulo d’ingombro lungh. f.t. per largh. massima) |
9 |
CANONE MINIMO |
300 |
Concessioni aree |
canone €/mq |
Aree a terra |
2 |
Il canone viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT come determinato dall'articolo 11, comma 3 bis, della
ALLEGATO E [56]
(articolo 8, comma 8)
CONTRIBUTO REGIONALE
— Provincia di Cremona: 462.000 ,00 €
— Provincia di Mantova: 380.000,00 €
— AIPO: 574.000,00 €
[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 1 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della
[5] Comma inserito dall'art. 1 della
[6] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[7] Lettera sostituita dall'art. 1 della
[8] Lettera sostituita dall'art. 10 della
[9] Punto inserito dall'art. 1 della
[10] Punto così modificato dall'art. 1 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[12] Comma modificato dall'art. 10 della
[13] Comma abrogato dall'art. 1 della
[14] Comma inserito dall'art. 1 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[25] Comma inserito dall'art. 5 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[28] Comma abrogato dall'art. 86 della
[29] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[30] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[31] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[32] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[33] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[34] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[35] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[36] Lettera aggiunta dall'art. 21 della
[37] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2023, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[38] Articolo abrogato dall'art. 133 della
[39] Periodo abrogato dall'art. 6 della
[40] Comma così sostituito dall'art. 31 della
[41] Comma inserito dall'art. 31 della
[42] Comma così modificato dall'art. 17 della
[43] Comma abrogato dall'art. 6 della
[44] Lettera abrogata dall'art. 143 della
[45] L'originario Allegato A è stato sostituito dagli attuali Allegati A1 e A2 per effetto dell'art. 1 della
[46] Lettera abrogata dall'art. 26 della
[47] Lettera così sostituita dall'art. 26 della
[48] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[49] Lettera abrogata dall'art. 10 della
[50] Lettera abrogata dall'art. 23 della
[51] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[52] Lettera così sostituita dall'art. 11 della
[53] L'originario Allegato A è stato così sostituito dagli attuali Allegati A1 e A2 per effetto dell'art. 1 della
[54] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[55] Allegato già modificato dall'art. 6 della
[56] Allegato abrogato dall'art. 6 della