Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 07/08/2020 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi) |
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019) |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 5. (Modifiche agli articoli 1, 3 e 4 della l.r. 9/2020) |
Art. 6. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 85 septies della l.r. 34/1978) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 1 della l.r. 85/1975) |
Art. 9. (Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 4/2020) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 151 della l.r. 31/2008) |
Art. 11. (Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da COVID-19) |
Art. 12. (Disposizione sull'ospitalità agrituristica a seguito dell'emergenza da COVID-19) |
Art. 13. (Riduzione per gli anni 2020 e 2021 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive |
Art. 14. (Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell'articolo 20 della l.r. 4/2016) |
Art. 15. (Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla l.r. 26/2003) |
Art. 16. (Modifiche agli articoli 5 e 27 della l.r. 24/2006) |
Art. 17. (Misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie) |
Art. 18. (Agevolazione straordinaria per le rateizzazioni di entrate non tributarie nel periodo di emergenza da COVID-19) |
Art. 19. (Modifiche normative a seguito di impegni del Presidente col Governo) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 16/2016) |
Art. 21. (Trasferimento di malghe e alpeggi) |
Art. 22. (Razionalizzazione delle partecipate regionali) |
Art. 23. (Modifiche agli articoli 23, 32 e 48 della l.r. 26/1993) |
Art. 24. (Modifiche agli articoli 39, 45, 48 e 56 della l.r. 10/2003) |
Art. 25. (Modifica all'articolo 1 della l.r. 26/2019) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 6/2012) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 17/2003) |
Art. 28. (Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) |
Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 16/2013) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 58 della l.r. 20/2008) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 15/2015) |
Art. 32. (Variazioni di entrate e di spese) |
Art. 33. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2020 -2022) |
Art. 34. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.211 - L.R. 7 agosto 2020, n. 18.
Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali
(B.U. 11 agosto 2020, n. 33 suppl.)
Art. 1. (Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella tabella A (Allegato 1).
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020)
1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 8.573.295.588,30 di cui euro 5.942.697.225,79 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2019, è quantificato in euro 1.104.054.564,66. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 400.071.678,89 mentre la quota vincolata a euro 588.049.814,52. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti l'avanzo di bilancio al 31 dicembre 2019 è quantificato in euro 115.933.071,25.
2. Conseguentemente alla determinazione dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 115.933.071,25 non si dà corso all'indebitamento relativo a debito autorizzato ma non contratto previsto all'articolo 1, comma 5, della
3. In relazione alla determinazione dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2019 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di euro 350.000.000,00.
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di euro 350.000.000,00.
4. Sono altresì ridotti gli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2020/2022 in misura corrispondente agli oneri di ammortamento previsti per il triennio 2020/2022 in relazione all'indebitamento di cui al comma 5 dell'articolo 1 della
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. L'avanzo di bilancio risultante al 31 dicembre 2019, pari a euro 115.933.000,00 è destinato nell'esercizio finanziario 2020 per euro 33.000.000,00 a copertura dei minori introiti di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 e per euro 82.933.000,00 al 'Fondo per l'applicazione dell'art. 46 della
2. [Le risorse che si renderanno disponibili in relazione all'articolo 111 del
3. Alla Fondazione delle Stelline, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione ai sensi della
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 3, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della
5. L'articolo 4 della
6. Nell'ambito delle politiche di supporto regionale a grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale è autorizzata l'assegnazione a Explora S.c.p.a. delle risorse pari a:
a) euro 400.000,00 per l'anno 2020 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' destinate alla promozione e valorizzazione del grande evento sportivo 'Discesa libera e combinata coppa del mondo Bormio 2020' che si terrà a Bormio il 28 e 29 dicembre 2020;
b) euro 270.000,00 per l'anno 2020 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' per il finanziamento del 'Giro d'Italia - tappa finale Cernusco sul Naviglio - Milano' previsto il 25 ottobre 2020.
7. La dotazione del 'Fondo FRIM FESR 2020', istituito e conferito a Finlombarda S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 29, lettera a), della
8. Al fine di semplificare e agevolare la cessione dei crediti fiscali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento sismico di cui all'articolo 121 del
9. Per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di euro 200.000,00, prevista alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022, dall'articolo 2, comma 14, della
10. L'indennità di cui all'articolo 7 della
11. Al comma 1 dell'articolo 7 della
12. Al fine di garantire la realizzazione del nuovo Sistema Informativo Regione Aler (SIREAL) integrato con i sistemi regionali, attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema in uso presso le quattro ALER e la sua estensione ad ALER Milano, è autorizzata alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la complessiva spesa di € 8.801.856,00 a partire dall'esercizio finanziario 2021 sino all'esercizio 2027, suddivisa come di seguito indicato:
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
733.488,00 |
1.466.976,00 |
1.466.976,00 |
1.466.976,00 |
1.466.976,00 |
1.466.976,00 |
733.488,00 |
13. Alle spese derivanti dal comma 12 a carico del bilancio regionale 2020-2022 si fa fronte per gli anni 2021 e 2022 con le riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese ' (Allegato 3) di cui al comma 19 del presente articolo; alle spese oltre il pluriennio per gli anni dal 2023 al 2027, riportate nell'Allegato 10 della presente legge, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
14. Il comma 13 dell'articolo 2 della
'13. Alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale è autorizzata per gli anni dal 2021 al 2023 la complessiva spesa di euro 10.000.000,00 suddivisa rispettivamente in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, euro 2.500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2023 da destinarsi nell'ambito della programmazione negoziata alle nuove sedi universitarie di Bergamo all'interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo'.
15. Alle spese derivanti dal comma 14 a carico del bilancio regionale 2020-2022 si fa fronte per gli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle operazioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3) di cui al comma 19 del presente articolo; alla spesa oltre il pluriennio per l'anno 2023, riportata nell'Allegato 10 della presente legge, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
16. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del 'Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti di Brescia'. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da statuto.
17. Al comma 1 dell'articolo 2 della
18. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2020-2022 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazioni di entrate' e tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegati 2 e 3).
19. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
Art. 5. (Modifiche agli articoli 1, 3 e 4 della
1. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.530.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.';
b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del
c) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denominato 'Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali' e conferito in gestione a Finlombarda s.p.A.. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo.';
d) al comma 10 dell'articolo 1, il periodo 'La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 2.600.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 2.470.000.000,00 confluisce nell'anno 2021 all'apposito fondo 'Interventi per la ripresa economica' che Regione istituisce alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022' è sostituito dal seguente: 'La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 3.130.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 3.000.000.000,00 confluisce, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, nell'apposito fondo 'Interventi per la ripresa economica' che Regione istituisce alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli anni 2020-2022 e successivi.' ;
e) il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'14. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2022 con riferimento all'indebitamento degli anni 2020 e 2021, dal 1° gennaio 2023 con riferimento all'indebitamento dell'anno 2022 e dal 1° gennaio 2024 con riferimento all'indebitamento dell'anno 2023. I relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2022 in euro 38.149.427,00 per quanto riguarda la quota interessi e in euro 62.894.243,00 per quanto riguarda la quota capitale, trovano capienza, rispettivamente nel 2022 e per gli anni successivi, negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico' , programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 1 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi. A tali oneri è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.';
f) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'Art. 3. (Attribuzione della competenza a irrogare le sanzioni per infrazioni durante l'emergenza da COVID-19 e destinazione delle relative risorse)
1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle medesime violazioni ai sensi della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa per i quali, alla data di entrata in vigore della
3. Gli introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle misure regionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accertate prima dell'entrata in vigore della
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle violazioni in base all'articolo 13 della legge n. 689/1981.';
g) al comma 1 dell'articolo 4 l'importo di 'euro 70.000.000,00' è sostituito dal seguente: 'euro 450.000.000,00'.
2. Agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate dal presente articolo alla
Art. 6. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del
a) per il valore complessivo di euro 175.632,58 riferito all'acquisizione di servizi di natura legale svolti tra gli anni 2002-2015 senza preventivo impegno di spesa;
b) per il valore complessivo di euro 48.826,84 riferito al servizio di acquisto di spazi pubblicitari per una campagna di comunicazione delle principali iniziative regionali per i mesi di luglio - dicembre 2019, svolto dall'agenzia Wavemaker nei mesi di settembre -dicembre 2019 senza preventivo impegno di spesa;
c) per il valore complessivo di euro 23.002,54, di cui euro 17.442,50 riferiti all'anno 2019 ed euro 5.560,04 all'anno 2020, relativo al servizio di presa e consegna documenti svolto senza preventivo impegno di spesa da Poste Italiane s.p.a.;
d) per il valore complessivo di euro 89,85 riferito all'anno 2019 e relativo al mancato impegno delle spese amministrative e di tenuta del conto corrente del Funzionario Delegato di Bruxelles da parte dell'istituto di credito ING Direct;
e) per il valore complessivo di euro 793.000,00 relativo all'attivazione, senza preventivo impegno di spesa, a partire dal 1° novembre 2019 della convenzione, di durata quinquennale, con la cooperativa agricola Del Bidente per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 1, quantificati in euro 175.632,58 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1, quantificati in euro 48.826,84 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1, quantificati in complessivi euro 23.002,54 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera d) del comma 1, quantificati in euro 89,85 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1, quantificati in euro 793.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 7. (Modifiche all'articolo 85 septies della
1. All'articolo 85 septies della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con l'accettazione delle delegazioni di pagamento il tesoriere è autorizzato ad accantonare somme a valere su specifiche entrate o ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria al fine di disporre delle risorse necessarie agli adempimenti previsti e assunti e a versare ai creditori l'importo integrale dovuto entro le rispettive scadenze.';
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 8. (Modifica all'articolo 1 della
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 bis. È fatto obbligo di utilizzare lo stemma della Regione in relazione alla concessione di contributi regionali, anche parziali, finalizzati alla realizzazione o all'acquisto di opere, beni o servizi. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali', definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.'.
Art. 9. (Modifiche agli articoli 1 e 3 della
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con riferimento ai contributi di cui alla
b) dopo il comma 2 dell'art. 3 è inserito il seguente: '2 bis. Le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate per l'attuazione delle politiche sociali finalizzate a fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.'.
Art. 10. (Modifiche all'articolo 151 della
1. All'articolo 151 della
a) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
'b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.';
b) il comma 5 bis è abrogato.
Art. 11. (Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da COVID-19)
1. Gli enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all'adozione di misure intese a fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
Art. 12. (Disposizione sull'ospitalità agrituristica a seguito dell'emergenza da COVID-19)
1. Per l'annualità 2020 è consentito alle aziende agrituristiche, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 151, comma 2, lettera a), della
Art. 13. (Riduzione per gli anni 2020 e 2021 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive [3])
1. Al fine di sostenere le attività economiche e turistico-ricettive colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, i canoni di concessione demaniale previsti dalle tabelle A, B, C ed E, di cui all'allegato II del
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1 è comunque fatta salva l'applicazione del canone minimo previsto dalle tabelle di cui al medesimo comma 1.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, della
3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per la qualificazione e l'inquadramento della misura di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della
4. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 relativi al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 3.0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', stimati per l'anno 2020 in euro 600.000,00 e per l'anno 2021 in euro 900.000,00, si fa fronte con una corrispondente riduzione delle spese di cui alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
Art. 14. (Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell'articolo 20 della
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Gli interventi che comportano l'asportazione di sedimenti di cui al comma 2, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all'interno del medesimo corso d'acqua, sono realizzati nell'ambito di piani e programmi regionali finalizzati al ripristino del buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua o mediante programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, strutturati a scala di bacino, redatti dalla Regione sulla base degli obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di miglioramento dello stato dei corpi idrici previsti dagli atti di pianificazione regionale e di bacino, nel rispetto dell'articolo 117 del
2 ter. Qualora il materiale litoide di cui al comma 2 bis abbia valore commerciale, la relativa asportazione dagli alvei appartenenti al demanio è concessa, da parte degli enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 97 del
2 quater. L'asportazione dei sedimenti dagli alvei per le finalità di cui al comma 2 ter è effettuata:
a) mediante interventi compresi negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria di difesa del suolo o realizzati in somma urgenza, anche con eventuale ricorso alla compensazione di cui all'articolo 3 della
b) previo rilascio di una concessione per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2 bis, che possono prevedere la movimentazione di materiale e, in tal caso, anche l'asportazione di tale materiale; il rilascio della concessione per l'uso delle aree e per l'asportazione del materiale è subordinato alla corresponsione di un canone per la relativa estrazione dall'alveo, in luogo delle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25 della
2 quinquies. Per gli interventi di manutenzione integrata di cui al comma 2 bis che interessano tratti di reticolo gestito anche da enti diversi dalla Regione, l'asportazione del materiale di cui al comma 2 ter è concessa dalla Regione per l'intera area interessata dall'intervento, previo accordo con gli altri enti gestori anche ai fini del riparto dei proventi del canone applicato, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 sexies.
2 sexies. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
a) la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione rilasciata, ai sensi del comma 2 quater, dagli enti gestori del reticolo idrico di cui al comma 2 ter;
b) la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni di cui alla lettera a) e per la quantificazione delle relative cauzioni, nonché ai fini della corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità.'.
Art. 15. (Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 ter. Ai comuni spettano, altresì:
a) le funzioni amministrative relative alle discariche abusive, anche derivanti dall'applicazione delle sentenze di cui all'articolo 256, comma 3, del
b) le procedure amministrative per la messa in sicurezza e il ripristino delle discariche ante-norma e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, effettuati ai sensi dell'articolo 17 ter, ferme restando, in caso di bonifica, le competenze di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.';
b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b bis) del comma 1 le parole 'gestione post-operativa delle discariche cessate' sono sostituite dalle seguenti: 'gestione post-operativa delle discariche' ;
2) dopo la lettera b bis) del comma 1 è inserita la seguente:
'b bis 1) le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del
c) all'articolo 17 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo del comma 1 le parole 'E' fatta salva' sono sostituite dalle seguenti: 'Sono fatte salve l'escussione delle garanzie finanziarie e';
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
'1 bis. Le misure di prevenzione e precauzione di cui al presente articolo non si applicano alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, per le quali si applicano i disposti di cui all'articolo 17 ter.';
3) al comma 3, le parole 'misure necessarie per la prevenzione del pericolo' sono sostituite dalle seguenti: 'misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1';
4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. Sono ammesse a finanziamento regionale le spese omnicomprensive, sostenute dalle autorità competenti, relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del soggetto obbligato di cui al
d) dopo l'articolo 17 bis è inserito il seguente:
'Art. 17 ter. (Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata)
1. Le disposizioni del presente articolo definiscono la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di 'chi inquina paga', di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della
2. Ai fini della presente legge e delle relative disposizioni attuative, si definiscono:
a) discarica ante-norma: discarica avviata prima dell'entrata in vigore della
b) discarica cessata: discarica autorizzata ai sensi della
c) discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del
d) discarica con gestione post-operativa terminata: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del
e) discarica abusiva: discarica realizzata o anche gestita, dopo l'entrata in vigore della
3. I depositi anteriori al termine previsto per la denuncia di cui all'articolo 28, comma 1, della
4. Per le discariche ante-norma, cessate, abusive e in gestione operativa o post-operativa, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
a) indirizzi tecnico-amministrativi e procedure per il coordinamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1, con particolare riferimento all'applicazione della disciplina dei rifiuti e delle bonifiche, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza, evitando duplicazioni negli adempimenti e incertezze riguardo alle competenze e alle procedure da seguire;
b) indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora necessario per la presenza di contaminazione di matrici ambientali o per motivi di sicurezza e tutela della salute o per situazioni di degrado o per la realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata;
c) indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali limitazioni e prescrizioni.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'accertamento, da parte dell'autorità competente, della fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del
6. In caso di inosservanza, da parte del soggetto responsabile di una discarica ante-norma, cessata, in gestione operativa o in gestione post-operativa, a quanto disposto dall'autorità competente di cui agli articoli 15 e 16 e in assenza di soggetti interessati a eseguire gli interventi necessari, l'autorità competente interviene in sostituzione, assicurando gli adempimenti necessari alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dell'incolumità pubblica, previa escussione delle garanzie finanziarie, laddove esistenti, e fatte salve l'adozione di misure preliminari, quali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, e le procedure di rivalsa nei confronti del gestore di cui al
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, ad eccezione dell'escussione della garanzia finanziaria, anche in presenza di discariche abusive, qualora non intervenga il soggetto responsabile, fatti salvi gli ulteriori obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi disposti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 256, comma 3, del
8. La Regione può finanziare gli interventi eseguiti o da eseguire d'ufficio, da parte dell'autorità competente ai sensi dei commi 6 e 7, anche comprensivi delle fasi di progettazione degli stessi, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
9. Sono ammesse al finanziamento anche le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del gestore di cui al
10. Le province effettuano il censimento delle discariche ante-norma e cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel quale insistono e di programmare gli eventuali finanziamenti di cui ai commi 8 e 9.'.
2. In applicazione dell'articolo 17 ter della
3. Alle maggiori spese di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio recate dalla presente legge con le riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3); alle spese per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Ogni richiamo alle province contenuto nelle disposizioni della
5. Fatti salvi i finanziamenti regionali già erogati per la realizzazione degli interventi, per le discariche ante-norma, cessate, abusive ed in gestione operativa o post-operativa le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno dall'approvazione della relativa deliberazione, agli indirizzi e alle indicazioni previste al comma 4 dell'articolo 17 ter della
6. La modifica della disciplina delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17 bis della
Art. 16. (Modifiche agli articoli 5 e 27 della
1. Alla
a) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'e) programmi, misure e interventi per la mitigazione del cambiamento climatico, anche mediante il recupero di superfici impermeabilizzate e la realizzazione e la riqualificazione di aree boschive, sistemi e aree verdi.';
b) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'2. L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.'.
Art. 17. (Misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie)
1. Anche tenuto conto dei danni subiti dall'intero settore produttivo a causa dell'emergenza da COVID-19, Finlombarda s.p.a. è autorizzata a rinunciare al recupero del credito regionale in gestione a fronte dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a non procedere alla revoca dei contributi a fondo perduto concessi, a valere sulle risorse del fondo costituito presso Finlombarda s.p.a. per l'attuazione della
3. Alle misure straordinarie disposte con i commi 1 e 2, se riferite ad imprese che non hanno cessato l'attività, si applica quanto previsto, in materia di aiuti di Stato, dall'articolo 11 bis della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano automaticamente, senza presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati; le predette disposizioni non si applicano alle procedure per le quali risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, già formalizzate dalla Regione ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 18. (Agevolazione straordinaria per le rateizzazioni di entrate non tributarie nel periodo di emergenza da COVID-19)
1. Nei casi di mancato pagamento, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, di una o più rate previste dal piano di rateizzazione concesso ai sensi dell'articolo 57-ter, comma 1, della
2. Le rate non pagate nel periodo di cui al comma 1 si aggiungono automaticamente, senza presentazione di istanza da parte del soggetto interessato, alle restanti rate già previste dal piano di rateizzazione, con conseguente aggiornamento dello stesso da parte del dirigente competente, fatta salva la corresponsione degli interessi dovuti nella misura legale.
Art. 19. (Modifiche normative a seguito di impegni del Presidente col Governo)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
2. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Alle spese per l'attuazione del presente articolo, previste in euro 175,00 annui e rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
3. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole 'nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono sostituite dalle seguenti: 'al finanziamento delle maggiori attività istituzionali svolte, e da svolgere, a cura di ARIA s.p.a. in qualità di centrale di committenza, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19'.
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 43 della
1. All'articolo 43, comma 11 ter, della
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 'In relazione all'anno 2020 il termine per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative è differito al 31 ottobre.';
b) al terzo periodo le parole '30 aprile' sono sostituite dalle seguenti '31 ottobre';
c) al quarto periodo le parole '30 aprile' sono sostituite dalle seguenti '31 ottobre'.
Art. 21. (Trasferimento di malghe e alpeggi)
1. Al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse da espletarsi a cura di ERSAF. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili, nonché ai fini dell'articolo 11 bis della
Art. 22. (Razionalizzazione delle partecipate regionali)
1. Al fine di costituire un sistema integrato delle infrastrutture autostradali e dei servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma, mediante un'operazione di aggregazione societaria, è autorizzata la cessione a titolo oneroso della partecipazione azionaria di Regione Lombardia nella società Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. a favore di FNM s.p.a..
2. In relazione all'operazione di cui al comma 1, FNM s.p.a. corrisponde a Regione Lombardia l'importo di euro 519.150.716,00 da iscriversi nell'esercizio finanziario 2021 al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 100 'Alienazioni di attività finanziarie' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022.
3. È altresì autorizzata nel rispetto dell'articolo 4 del
4. Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati in spesa nell'esercizio finanziario 2021, rispettivamente per euro 350.000.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento di attività finanziarie', a copertura della spesa di cui al comma 3 e per la restante quota, pari a euro 169.150.716,00, alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
5. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 3 assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della
6. La
7. [Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014 e n. 42/2019 è autorizzato a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., al fine di assicurare il regolare servizio del debito, il prestito in conto soci di euro 30.000.000,00 annui per il periodo dal 2025 al 2044 per la realizzazione dell'opera a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Alla corrispondente spesa pari a complessivi euro 600.000.000,00 prevista alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale è garantita copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale] [6].
8. [Le somme relative alla restituzione del prestito di cui al comma 7 sono iscritte al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 300 'Riscossione crediti di medio-lungo termine' del bilancio regionale 2045 e successivi. Con successivo provvedimento la Giunta individua la decorrenza del rimborso che in ogni caso sarà integrale entro la scadenza della concessione per la progettazione, costruzione e la gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda di complessivi circa km 87, corrente tra Dalmine-Como-Varese Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per la A8 (Castronno). Il prestito sarà remunerato al tasso medio ponderato dei finanziamenti accesi da Autostrada Pedemontana Lombarda con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle tratte B2 e C] [7].
9. [Con la deliberazione di Giunta prevista al comma 8 si provvede ad assicurare, in relazione al prestito autorizzato al comma 7, il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della
10. Sono abrogati il comma 17 dell'articolo 1 della
Art. 23. (Modifiche agli articoli 23, 32 e 48 della
1. Alla
a) il comma 7 bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'7 bis. Nell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.';
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:
'1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.
2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell'appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia.';
c) al comma 5 dell'articolo 48, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera t), della
Art. 24. (Modifiche agli articoli 39, 45, 48 e 56 della
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 39, le parole 'proprietari o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal PRA, per i veicoli in esso iscritti,' sono sostituite dalle seguenti: 'obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del
b) il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'4. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del
c) il comma 5 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del
d) all a lettera c) quinquies del comma 5 dell'articolo 48, le parole 'oppure GPL/elettrico, metano/elettrico' sono soppresse;
e) all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 48, dopo le parole 'risultino proprietari' sono inserite le seguenti: 'o soggetti passivi d'imposta';
f) al comma 2 bis dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I funzionari provinciali provvedono a notificare ai trasgressori il processo verbale di cui al comma 4 entro centottanta giorni dal ricevimento degli esiti delle attività svolte dai soggetti di cui al presente comma.';
g) al comma 4 dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle province è devoluto il dieci per cento delle sanzioni incassate dalla Regione in rapporto agli accertamenti emessi su base provinciale, al fine di potenziare le attività di controllo.'.
2. Alla spesa derivante dalle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 39 della
3. Alla spesa derivante dalle modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 56 della
Art. 25. (Modifica all'articolo 1 della
1. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 1, dopo le parole 'ricorso all'indebitamento' sono inserite le seguenti: 'per far fronte a effettive esigenze di cassa come previsto dall'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011'.
Art. 26. (Modifica all'articolo 7 della
1. Alla
a) dopo il comma 8 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'8 bis. In considerazione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la durata degli organi fondamentali di cui al comma 8 è prorogata di dodici mesi per l'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Brescia.'.
Art. 27. (Modifiche all'articolo 8 bis della
1. All'articolo 8 bis della
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La competenza a irrogare le sanzioni spetta ai comuni mentre la competenza a introitare le somme spetta alla Regione';
b) al comma 2, dopo le parole 'conservazione del materiale' sono aggiunte le seguenti: ', nonché individua una quota parte dell'introito derivante delle predette sanzioni da destinarsi ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale.' .
Art. 28. (Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità:
a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza [9];
b) [delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della
1 bis. Sono esclusi dalle proroghe di validità di cui al comma 1 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al
2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo, della
3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della
Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della
1. Alla
a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'4. La valutazione delle candidature è effettuata da una commissione nominata dall'Ufficio di presidenza e composta da dirigenti del Consiglio regionale, della Regione o degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della
Art. 30. (Modifiche all'articolo 58 della
1. All'articolo 58 della
a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
'a bis) per concorso per soli esami;';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con deliberazione-quadro adottata dall'Ufficio di Presidenza vengono definite le procedure per le modalità di accesso di cui al comma 1, nonché i criteri per la composizione delle commissioni selezionatrici.'.
Art. 31. (Modifica all'articolo 7 della
1. Alla
a) al comma 5 dell'articolo 7, dopo le parole 'economia domestica' sono inserite le seguenti: 'e della lingua italiana' e le parole 'e gli stranieri devono avere superato il test di lingua italiana di livello A2, ai sensi della normativa vigente' sono soppresse.
Art. 32. (Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2020 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2020 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 40.447.668,49 e quanto alla previsione di cassa di euro 1.597.810.256,79; per il 2021 e 2022 risulta aumentato rispettivamente di euro 136.033.042,95 e di euro 739.090.203,91 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2020 rispettivamente aumentato di euro 40.447.668,49 quanto alla previsione di competenza e ridotto di euro 3.889.109.605,59 quanto alla previsione di cassa; per il 2021 e il 2022 risulta aumentato rispettivamente di euro 136.033.042,95 e di euro 739.090.203,91 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2020/2022 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2020/2022 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):
a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. È approvato, in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
Art. 33. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2020 -2022)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a - b - c);
d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);
e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del
f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 12);
g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13).
3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:
a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3, del
b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
c) il prospetto delle variazioni per il tesoriere come previsto dall'articolo 51, comma 9, del
Art. 34. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 20 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Rubrica così sostituita dall'art. 18 della
[4] Comma così modificato dall'art. 18 della
[5] Comma inserito dall'art. 18 della
[6] Comma abrogato dall'art. 7 della
[7] Comma abrogato dall'art. 7 della
[8] Comma abrogato dall'art. 7 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2021, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, come delimitato – nel suo ambito di applicazione – dall’art. 20, comma 2, lettera b), della
[10] Lettera abrogata dall'art. 18 della
[11] Comma inserito dall'art. 20 della
[12] Comma già modificato dall'art. 18 della