§ 5.2.161 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 23.
Legge finanziaria 2012


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.161 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 23.

Legge finanziaria 2012

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)

 

Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. In attuazione dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) che prevede l'adeguamento degli scaglioni previsti per l'addizionale regionale all'Irpef a quelli determinati a livello statale per l'IRPEF e nei limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 6, nonché nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell'art. 72 'Determinazione delle aliquote' è sostituito dal seguente:

'1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) e dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote:

 

range scaglione in euro

aliquota

da 0 a 15.000,00

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.

da 15.000,01 a 28.000,00

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,35%

da 28.000,01 a 55.000,00

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

da 55.000,01 a 75.000,00

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

oltre 75.000,00

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%'

 

b) dopo il comma 1 dell'art. 72 'Determinazione delle aliquote' è inserito il seguente comma 1 bis:

'1 bis) Ai sensi dell'art 6 comma 1 del d. lgs. 68/2011 come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che a partire dall'anno d'imposta 2011 ha rideterminato l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, le aliquote applicabili in Regione Lombardia per l'anno d'imposta 2011 sono conseguentemente così stabilite:

 

range scaglione in euro

aliquota

da 0 a 10.329,14

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.

da 10.329,15 a 15.493,71

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.

da 15.493,72 a 30.987,41

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,40%

da 30.987,42 a 69.721,68

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

oltre 69.721,68

Aliquota fissata ai s ensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%'

 

2. Per il triennio 2012/2014 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

3. Le quote a carico dell'esercizio 2012 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

4. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

5. Gli oneri finanziari derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2013 e 2014 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2012/2014.

6. Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

8. A partire dal 2012 l'Organismo pagatore regionale (OPR) riversa sul bilancio regionale all'UPB 3.4.12 'Altri rimborsi e recuperi' le somme trattenute, a titolo di rimborso spese forfettarie, nella misura del 20 per cento sugli importi recuperati ai sensi dell'art. 32, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, e successive modificazioni.

9. Le risorse derivanti dall'introito di cui al comma 8, allocate all'UPB 3.1.2. 34 'Governance, sistemi agricoli e rurali' del bilancio regionale, sono finalizzate a contribuire ai costi aggiuntivi sostenuti da OPR per i recuperi di pagamenti irregolari dai beneficiari a favore di FEAGA, oltre ai normali costi sostenuti per l'espletamento delle domande di aiuto.

10. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili è istituito il 'Fondo per esigenze indifferibili e urgenti', le cui risorse sono stanziate all'UPB 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese di investimento' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2012 e successivi.

11. Il prelievo dal fondo di cui al comma 10 è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 3, della l.r. 34/1978, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa e nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono a loro volta essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

 

 

Allegati

(Omissis)