Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2011 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.161 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 23.
Legge finanziaria 2012
(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. In attuazione dell'art. 6 comma 4 del
a) il comma 1 dell'art. 72 'Determinazione delle aliquote' è sostituito dal seguente:
'1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del
range scaglione in euro |
aliquota |
da 0 a 15.000,00 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 15.000,01 a 28.000,00 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 28.000,01 a 55.000,00 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 55.000,01 a 75.000,00 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
oltre 75.000,00 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
b) dopo il comma 1 dell'art. 72 'Determinazione delle aliquote' è inserito il seguente comma 1 bis:
'1 bis) Ai sensi dell'art 6 comma 1 del
range scaglione in euro |
aliquota |
da 0 a 10.329,14 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 10.329,15 a 15.493,71 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 15.493,72 a 30.987,41 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 30.987,42 a 69.721,68 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
oltre 69.721,68 |
Aliquota fissata ai s ensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
2. Per il triennio 2012/2014 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
3. Le quote a carico dell'esercizio 2012 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
4. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 25 della
5. Gli oneri finanziari derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2013 e 2014 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2012/2014.
6. Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della
8. A partire dal 2012 l'Organismo pagatore regionale (OPR) riversa sul bilancio regionale all'UPB 3.4.12 'Altri rimborsi e recuperi' le somme trattenute, a titolo di rimborso spese forfettarie, nella misura del 20 per cento sugli importi recuperati ai sensi dell'art. 32, paragrafi 1 e 2 del
9. Le risorse derivanti dall'introito di cui al comma 8, allocate all'UPB 3.1.2. 34 'Governance, sistemi agricoli e rurali' del bilancio regionale, sono finalizzate a contribuire ai costi aggiuntivi sostenuti da OPR per i recuperi di pagamenti irregolari dai beneficiari a favore di FEAGA, oltre ai normali costi sostenuti per l'espletamento delle domande di aiuto.
10. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili è istituito il 'Fondo per esigenze indifferibili e urgenti', le cui risorse sono stanziate all'UPB 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese di investimento' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2012 e successivi.
11. Il prelievo dal fondo di cui al comma 10 è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 3, della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegati
(Omissis)