§ 1.1.5 - L.R. 8 luglio 2015, n. 20.
Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie e gonfalone
Data:08/07/2015
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 6 della l.r. 2/2003)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 10/2003)
Art. 3.  (Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)
Art. 4.  (Modifiche all’art. 18 della l.r. 19/2008)
Art. 5.  (Modifica alla l.r. 1/2012)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 7/2012)
Art. 7.  (Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)
Art. 8.  (Modifica all’art. 16 della l.r. 19/2014)
Art. 9.  (Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)
Art. 10.  (Cessione di crediti)
Art. 11.  (Modifiche alla l.r. 50/1986)
Art. 12.  (Modifiche all’art. 26 bis della l.r. 34/1983)
Art. 13.  (Modifiche all’art. 2 della l.r. 20/2013)
Art. 14.  (Abrogazione delle leggi regionali 64/1989 e 77/1989)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 24/2006)
Art. 16.  (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003 – relative disposizioni transitorie)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 6/2010)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 1.1.5 - L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

(B.U. 10 luglio 2015, n. 28, suppl.)

 

Titolo I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 6 della l.r. 2/2003)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

'a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica;';

b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

'c bis) reca, in allegato, l'area oggetto dell'intervento nel caso in cui l'accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale.';

c) al comma 9 dopo le parole 'ed esercita i poteri sostitutivi' sono inserite le seguenti: 'avvalendosi del commissario ad acta di cui al comma 9 ter.';

d) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

'9 bis. Il collegio di vigilanza delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'accordo di programma.

9 ter. Il collegio di vigilanza, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli enti locali nel compimento di atti, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il collegio di vigilanza, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'ente inadempiente.';

e) al comma 10 il terzo periodo è sostituito dal seguente:

'Qualora l'accordo di programma comporti modifiche ai piani territoriali regionali, il Consiglio regionale approva tali modifiche se riguardano piani di sua competenza.';

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

'10 bis. Qualora l'accordo comporti variante urbanistico/territoriale deve essere pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).';

g) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:

'11.1. Qualora l'accordo di programma comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, ad un'unica procedura di valutazione ambientale strategica.';

h) dopo il comma 11.1 è inserito il seguente:

'11.1.1. Se l'accordo di programma, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, non è eseguito nella sua interezza, può essere dichiarato concluso con voto unanime del collegio di vigilanza nei casi in cui siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici. Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni previsti nell'accordo di programma, la variante urbanistico/territoriale derivante dall'accordo di programma decade.'.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

'8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico' i provvedimenti per la licenza d'esercizio venatorio, di cui al titolo II 'caccia e pesca', numero d'ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati.';

b) i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

'5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.

5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.';

c) il comma 5 quater dell'articolo 48 è abrogato;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.

2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.

2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2016.

2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.

2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo.

2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica.

2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000.';

e) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 95 sono abrogati.

2. Ai minori introiti quantificati complessivamente in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come sostituiti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito, stimato in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio, derivante dall'ampliamento della base imponibile dovuto all'incremento atteso del numero delle immatricolazioni.

3. Le minori entrate, dovute alla mancata applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 49 della l.r.10/2003, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dello stesso articolo, stimate in ugual misura.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui agli articoli 48 e 49 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

 

     Art. 3. (Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: 'e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia';

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

'a) incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo;';

c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

'3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3.';

d) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

'4 bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9 bis.';

e) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

'Art. 9 bis. (Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo)

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4 bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del medesimo articolo.

2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4 bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;

b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.';

f) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole: 'comunica i risultati del referendum regionale consultivo' sono aggiunte le seguenti: 'di cui all'articolo 9';

g) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

'2 bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3 bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.'.

2. E' abrogato l'articolo 25, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni). Le disposizioni dell'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 34/1983 continuano ad applicarsi ai procedimenti di incorporazione di comuni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si considerano pendenti le richieste di incorporazione presentate:

a) prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) dopo la data di cui alla lettera a), purché i relativi referendum consultivi comunali risultino effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 29/2006 si applica anche ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui al comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 18 della l.r. 19/2008)

1. All'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

'2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.';

b) al comma 5 dell'articolo 18 dopo le parole "garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune" sono aggiunte le seguenti: 'Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche.'.

 

     Art. 5. (Modifica alla l.r. 1/2012)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)è inserito il seguente:

'Art. 14 bis. (Iscrizione ad albi, registri, elenchi)

1. Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti o disciplinati da norme statali, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività), il cui esito dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, dell'associazione o dell'ente ovvero dell'interessato, all'autorità competente presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione agli albi, registri ed elenchi decorre dalla data di invio della comunicazione. Le autorità competenti alla loro tenuta dispongono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico' la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, individua, in base alle segnalazioni delle direzioni interessate, i procedimenti di iscrizione ad albi, registri ed elenchi ai quali non si applica la disciplina di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.'.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 51, dopo le parole 'delle comunicazioni' sono inserite le seguenti: 'e dell'interscambio applicativo';

b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole 'favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa' sono sostituite dalle seguenti: 'favorendo l'utilizzo di modulistiche condivise e compilabili on-line e servizi informativi interoperabili anche in cooperazione applicativa';

c) alla rubrica dell'articolo 52 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni';

d) al comma 1 dell'articolo 52 le parole 'agli artt. 50 e seguenti' sono sostituite dalle seguenti: 'agli artt. 50, 52 e 68 comma 3' e le parole 'adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto' sono sostituite dalle seguenti: 'adotta determinazioni in ordine alla individuazione delle basi di dati regionali e del SIREG da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto attraverso il portale regionale open data dedicato';

e) dopo il comma 1 dell'art. 52 è inserito il seguente:

'1 bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i dati consiliari da pubblicare sul portale regionale open data dedicato.';

f) il comma 2 dell'articolo 52 è abrogato;

g) dopo il comma 2 dell'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. I criteri per l'individuazione degli insiemi di dati da pubblicare in open data devono tenere conto degli obblighi posti dalle norme vigenti e consentire una valutazione dell'utilità delle informazioni per un possibile riutilizzo da parte di cittadini, imprese e associazioni, sia per la semplice consultazione sia per una loro rielaborazione anche per fini commerciali.

2 ter. Al fine di attivare una collaborazione con tutti gli enti lombardi interessati alla diffusione e al riuso di dati aperti, la Giunta regionale mette a disposizione di tutte le amministrazioni il portale regionale open data dedicato, il supporto tecnico e le conoscenze necessarie, allo scopo di realizzare un unico punto di riferimento regionale ove reperire i dati aperti della Lombardia.

2 quater. La Giunta promuove anche lo sviluppo di servizi di interscambio dati tra le amministrazioni pubbliche lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione di dati e informazioni utili per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio.';

h) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:

'Art. 52 bis. (Riuso dei programmi informatici)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche realizzati dalle amministrazioni pubbliche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

 

Art. 52 ter

(Interventi per la crescita digitale)

1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale, in particolare per la predisposizione di bandi di gara per l'acquisizione di servizi e forniture ICT, per la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema informativo integrato di contabilità e per la gestione del patrimonio informativo.

2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi.

 

Art. 52 quater

(Ecosistemi digitali della Lombardia)

1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.';

i) il comma 2 dell'articolo 53 è abrogato;

j) la lettera c) del comma 10 dell'articolo 55 è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 7/2012 dal comma 1, previsti in 950.000,00 euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

3. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 alle spese di cui al comma 2 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto dal comma 8 ter per le sole variazioni di bilancio.';

b) il comma 8 ter è sostituito dal seguente:

'8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e comunque, se inerenti a proposte di iniziativa consiliare, entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla stessa Giunta regionale per la trasmissione della relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo.'.

 

     Art. 8. (Modifica all’art. 16 della l.r. 19/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Al fine di valorizzare e potenziare l'attrattività dei territori lombardi nel semestre dell'evento Expo Milano 2015 la Regione promuove strumenti di programmazione negoziata per sostenere progetti territoriali espressione del partenariato locale promosso di norma da camere di commercio, province, città metropolitana e comuni capoluogo.

3 ter. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3 bis quantificati in 3.100.000,00, euro si fa fronte per l'anno 2015 con l'incremento di risorse di pari importo della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria PMI e Artigianato' - Titolo I "Spese correnti" e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017.'.

 

     Art. 9. (Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)

1. Per la semplificazione dei processi contabili connessi all'attuazione dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regionali che prevedono l'imputazione delle spese di gestione a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni di dettaglio e ad attuare le variazioni di bilancio necessarie al riordino dei relativi procedimenti amministrativi, anche in deroga agli atti convenzionali in essere.

 

     Art. 10. (Cessione di crediti)

1. La Giunta regionale, in relazione ai propri fabbisogni finanziari, al fine di anticipare flussi di entrate, è autorizzata a cedere propri crediti, certi, liquidi ed esigibili, alle società di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.

2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità operative dell'operazione di cessione.

 

     Art. 11. (Modifiche alla l.r. 50/1986)

1. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

'1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d'onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale di cui all'articolo 5, siano essi soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o ai sottosegretari competenti per materia e possono essere concessi dallo stesso Presidente, dagli assessori o dai sottosegretari competenti per materia.

2. La Giunta regionale può inoltre disporre il conferimento di diplomi d'onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro.';

b) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 sono estese a favore di iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui alla presente legge.'.

 

     Art. 12. (Modifiche all’art. 26 bis della l.r. 34/1983)

1. All'articolo 26 bis della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo del comma 5, le parole 'in ogni comune' sono soppresse e dopo le parole: 'sono sorteggiate' sono aggiunte le seguenti: 'ai sensi del regolamento di cui al comma 7,';

b) al quinto periodo del comma 5, le parole '25 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '5 per cento';

c) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

'b bis) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio di cui al comma 5;';

d) al comma 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

'e bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni;';

e) al comma 8, al secondo periodo, la parola 'e' è sostituita dalla seguente: 'o'.

 

     Art. 13. (Modifiche all’art. 2 della l.r. 20/2013)

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'dal 31 dicembre 2014' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 30 giugno 2018';

b) al comma 4 le parole '2014' e '2014/2016' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: '2018' e '2018/2020'.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della l.r. 20/2013, come modificato dal comma 1, si fa fronte, per gli esercizi dal 2015 al 2017, tramite riduzione rispettivamente dell'importo di 3 milioni di euro della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 3 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato'.

 

     Art. 14. (Abrogazione delle leggi regionali 64/1989 e 77/1989)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 27 novembre 1989, n. 64 (Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale);

b) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle 'etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi').

 

Titolo II

Ambito economico

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

'c) estendere l'obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);';

b) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente:

'b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova installazione dell'impianto termico.'.

 

     Art. 16. (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003 – relative disposizioni transitorie)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

'Art. 144

(Licenze di pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;

b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica.

2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Città metropolitana di Milano e dalla Provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalle province secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.

5. E' fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.';

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 147 è sostituita dalla seguente:

"a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;";

c) le lettere f) ed f bis) del comma 2 dell'articolo 149 sono soppresse.

 

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 dell'articolo 34 è abrogato;

b) al Titolo II della Tabella A, in corrispondenza del numero d'ordine 18:

1. le parole riportate nella colonna 'Indicazione degli atti soggetti a tassa' da 'Licenza per la pesca nelle acque interne' a 'secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Omissis....' sono sostituite dalle seguenti:

'Licenze per la pesca nelle acque interne:

tipo A: licenza per la pesca professionale:

tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:';

2. l'importo riportato nelle colonne 'Tassa di rilascio' e 'Tassa annuale' è sostituito dal seguente: '45,00' per la licenza di tipo A e dal seguente: '23,00' per la licenza di tipo B.

3. Le licenze di pesca di tipo A rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, purché, a decorrere dal primo rinnovo del versamento della relativa tassa annuale di concessione, si corrisponda l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.

4. Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data, le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione secondo l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.

5. Le licenze di pesca di tipo D rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza.

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 22 le parole 'comma 6' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 6 bis';

b) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole 'in forma itinerante' sono aggiunte le seguenti: 'di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 22' e le parole 'e con la confisca delle attrezzature e della merce' sono soppresse;

c) dopo il comma 6 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la sanzione ammmistrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.';

d) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 85 le parole 'il rilascio delle autorizzazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'l'adozione dei provvedimenti relativi';

e) il comma 1 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

'1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.';

f) il comma 2 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

'2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta del titolare.';

g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 100 le parole 'non autorizzata' sono soppresse e dopo le parole 'dell'impianto' sono aggiunte le seguenti: 'con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all'articolo 95, comma 1'.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.