§ 5.3.4 - L.R. 19 maggio 1997, n. 15.
Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributi di sanzioni per violazioni di leggi tributarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 sanzioni amministrative
Data:19/05/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Inesigibilità di somme di modesto valore).


§ 5.3.4 - L.R. 19 maggio 1997, n. 15.

Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributi di sanzioni per violazioni di leggi tributarie. [1]

(B.U. 23 maggio 1997, n. 21 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Inesigibilità di somme di modesto valore).

     1. Non si procede al recupero di somme inferiori a L. 20.000 (ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie; se gli importi superano L. 20.000 (ventimila) sono dovuti per l'intero ammontare.

     2. Parimenti non si fa luogo al rimborso per importi di cui al comma 1, comprensivi di eventuali oneri accessori; se gli importi superano L. 20.000 (ventimila) sono rimborsabili per l'intero ammontare.

     3. E' abrogata la legge regionale 24 agosto 1977, n. 38, «Abbandono delle pene pecuniarie di modesto valore».

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.