§ 86.3.19 – L. 22 novembre 1954, n. 1107.
Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:22/11/1954
Numero:1107


Sommario
Art. 1.      La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 [...]
Art. 2.      La indennità di residenza è determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal [...]
Art. 3.      Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente


§ 86.3.19 – L. 22 novembre 1954, n. 1107. [1]

Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.

(G.U. 4 dicembre 1954, n. 279).

 

     Art. 1.

     La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è elevata ad un massimo di lire 200.000 annue [2].

     L'indennità di cui sopra è elevata a lire 300 mila per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

     La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.

 

          Art. 2.

     La indennità di residenza è determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il sindaco del Comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota sino al massimo di due terzi da parte dell'Alto Commissariato igiene e sanità.

     L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie.

 

          Art. 3.

     Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente:

     a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti lire 20.000;

     b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;

     c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5000;

     d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2500;

     e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, lire 2000.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La misura dell’indennità di cui al presente comma è stata ulteriormente elevata a lire 400.000 dall'art. 1 della L. 12 agosto 1962, n. 1352.