Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 05/05/2004 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ambito di applicazione). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di commercio e distribuzione). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di istruzione). |
Art. 6. (Disposizioni in materia di formazione professionale). |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL). |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP). |
Art. 9. (Agevolazioni tributarie). |
Art. 9 bis. (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti) |
Art. 10. (Disposizioni finali). |
Art. 11. (Norma finanziaria). |
Art. 12. (Entrata in vigore). |
§ 1.10.68 - L.R. 5 maggio 2004, n. 11.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.
(B.U. 7 maggio 2004, n. 19 – 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione riconosce l’importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.
2. La Regione a tal fine:
a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
c) sostiene l’iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all’e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i piccoli comuni nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli articoli 8 della
d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
e) sostiene gli interventi a favore dell’occupazione e dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell’ambito dello sviluppo locale;
f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell’agricoltura e dell’artigianato locali;
g) favorisce l’attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all’articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma annuale di semplificazione previsto dall’articolo 2, commi dal 19 al 22, della
Art. 2. (Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori [1]:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
d) orientamento turistico.
1 bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica [2].
2. L’individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale recante “Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato [3].
3. L’individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute [4].
4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.
5. La Giunta regionale, nell’atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.
Art. 3. (Disposizioni in materia di commercio e distribuzione). [5]
[1. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.
3. [I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia] [6].]
Art. 4. (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi).
1. Per facilitare i piccoli comuni nell’accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.
Art. 5. (Disposizioni in materia di istruzione).
1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.
3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell’obbligo, per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.
Art. 6. (Disposizioni in materia di formazione professionale).
1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle Iniziative di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e sull’articolo 9 del
Art. 7. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della
“3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla
Art. 8. (Modifiche alla
1. Alla
a) al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 1, dopo le parole “rilevanza degli interventi previsti”, sono inserite le seguenti: “e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni”.
Art. 9. (Agevolazioni tributarie).
1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. [Per le imprese costituite dopo l’entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all’articolo 2, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura massima prevista dall’articolo 16, comma 3, del
3. [L’agevolazione di cui al comma 2 si applica, altresì, alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all’articolo 2, per i quattro periodi d’imposta decorrenti dal 2005] [9].
4. [Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l’agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni di cui all’articolo 2] [10].
5. [Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall’Unione Europea] [11].
Art. 9 bis. (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti) [12]
1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:
a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);
b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 6.5.5.3.343 'La riqualificazione e lo sviluppo urbano' del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.
Art. 10. (Disposizioni finali).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dalla classificazione di cui all’articolo 2 [13].
1-bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale [14].
Art. 11. (Norma finanziaria).
1. Per gli interventi di parte corrente di cui all’articolo 5 è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di € 125.000,00.
2. Agli oneri previsti dal comma 1 per l’anno 2004, si provvede mediante riduzione per pari importo di competenza e di cassa delle risorse stanziate all’UPB 1.1.2.1.2.3 “Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata”, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.
3. Per gli interventi in conto capitale di cui all’articolo 5, si provvede per gli anni 2004 e successivi con le risorse stanziate all’UPB 2.5.2.1.3.74 “Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, per l’anno 2004, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.5.2.3.2.77 “Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio” è incrementata di € 125.000,00.
Art. 12. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[2] Comma inserito dall'art. 4 della
[3] Comma già modificato dall'art. 11 della
[4] Comma già modificato dall'art. 4 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 155 della
[6] Comma abrogato dall'art. 2 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[8] Comma abrogato dall'art. 9 della
[9] Comma abrogato dall'art. 9 della
[10] Comma abrogato dall'art. 9 della
[11] Comma abrogato dall'art. 9 della
[12] Articolo inserito dall'art. 4 della
[13] Comma così modificato dall'art. 4 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 9 della