§ 1.10.68 - L.R. 5 maggio 2004, n. 11.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:05/05/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di commercio e distribuzione).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di istruzione).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di formazione professionale).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP).
Art. 9.  (Agevolazioni tributarie).
Art. 9 bis.  (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti)
Art. 10.  (Disposizioni finali).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Entrata in vigore).


§ 1.10.68 - L.R. 5 maggio 2004, n. 11.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

(B.U. 7 maggio 2004, n. 19 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce l’importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

     2. La Regione a tal fine:

     a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;

     b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;

     c) sostiene l’iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all’e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i piccoli comuni nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli articoli 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 e 1 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge;

     d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;

     e) sostiene gli interventi a favore dell’occupazione e dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell’ambito dello sviluppo locale;

     f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell’agricoltura e dell’artigianato locali;

     g) favorisce l’attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all’articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma annuale di semplificazione previsto dall’articolo 2, commi dal 19 al 22, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori [1]:

     a) demografia;

     b) livello di benessere;

     c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;

     d) orientamento turistico.

     1 bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica [2].

     2. L’individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale recante “Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato [3].

     3. L’individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute [4].

     4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

     5. La Giunta regionale, nell’atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di commercio e distribuzione). [5]

     [1. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

     2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

     3. [I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia] [6].]

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi).

     1. Per facilitare i piccoli comuni nell’accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di istruzione).

     1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.

     2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.

     3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell’obbligo, per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di formazione professionale).

     1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle Iniziative di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e sull’articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL).

     1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è sostituito dal seguente:

     “3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all’iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell’iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.”.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP).

     1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34), è apportata la seguente modifica:

     a) al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 1, dopo le parole “rilevanza degli interventi previsti”, sono inserite le seguenti: “e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni”.

 

     Art. 9. (Agevolazioni tributarie).

     1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere stabilite agevolazioni rispetto alle vigenti aliquote e tariffe. Le misure sono introdotte nella citata l.r. 10/2003 nei limiti fissati dall'Unione europea [7].

     2. [Per le imprese costituite dopo l’entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all’articolo 2, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura massima prevista dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i quattro periodi d’imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d’imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione] [8].

     3. [L’agevolazione di cui al comma 2 si applica, altresì, alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all’articolo 2, per i quattro periodi d’imposta decorrenti dal 2005] [9].

     4. [Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l’agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni di cui all’articolo 2] [10].

     5. [Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall’Unione Europea] [11].

 

     Art. 9 bis. (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti) [12]

1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);

b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 6.5.5.3.343 'La riqualificazione e lo sviluppo urbano' del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

 

     Art. 10. (Disposizioni finali).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dalla classificazione di cui all’articolo 2 [13].

     1-bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale [14].

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi di parte corrente di cui all’articolo 5 è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di € 125.000,00.

     2. Agli oneri previsti dal comma 1 per l’anno 2004, si provvede mediante riduzione per pari importo di competenza e di cassa delle risorse stanziate all’UPB 1.1.2.1.2.3 “Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata”, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

     3. Per gli interventi in conto capitale di cui all’articolo 5, si provvede per gli anni 2004 e successivi con le risorse stanziate all’UPB 2.5.2.1.3.74 “Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, per l’anno 2004, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.5.2.3.2.77 “Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio” è incrementata di € 125.000,00.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[2] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[3] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[8] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[10] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[12] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[14] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.