§ 5.2.103 - L.R. 3 agosto 2004, n. 19.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:03/08/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003).
Art. 4.  (Reiscrizioni di economie vincolate).
Art. 5.  (Rideterminazione delle spese in annualità).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Disposizioni non finanziarie).
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. n. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali).
Art. 9.  (Obbligazioni pregresse).
Art. 10.  (Rispetto dell'art. 3, commi 16 - 21ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.103 - L.R. 3 agosto 2004, n. 19. [1]

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 6 agosto 2004, n. 32 – 2 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2003 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono indicate a livello di UPB nell'allegata Tabella «A».

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004).

     1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004 è determinato in € 208.891.107,53 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 208.891.107,53.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 208.891.107,53.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003).

     1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 è determinato in € 1.671.621.972,53. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2003 di € 4.702.680.318,66 di cui all'articolo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 6.374.302.291,19, in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 6.210.371.796,53 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 550 del 22 gennaio 2004, n. 1135 del 3 febbraio 2004, n. 1730 del 12 febbraio 2004, allegati 1 e 2, n. 1780 del 13 febbraio 2004, n. 1958 del 16 febbraio 2004, n. 2333 del 23 febbraio 2004, n. 3916 del 10 marzo 2004, n. 4621 del 22 marzo 2004, n. 4625 del 22 marzo 2004, n. 4862 del 24 marzo 2004, n. 5834 del 7 aprile 2004, n. 5964 del 8 aprile 2004, n. 7329 del 5 maggio 2004, n. 7627 del 10 maggio 2004, n. 8029 del 14 maggio 2004, n. 9345 del 3 giugno 2004 e n. 9416 del 7 giugno 2004, allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 70-bis della l.r. n. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 83.164.892,91 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1730 del 12 febbraio 2004, allegato 3, e n. 9416 del 7 giugno 2004, allegato 5;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. n. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 80.765.601,75 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 9416 del 7 giugno 2004, allegati 6 e 7.

     2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 1.671.621.972,53 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2003 è rideterminato per l'anno 2004 in € 1.671.621.972,53.

     3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. n. 29/2003, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 4,25% e non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2005.

     4. Gli oneri di ammortamento per il 2005 e 2006 valutati in € 90.842 all'anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

     5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2003 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5 gennaio 2021 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è ridotta di € 218.378.027,47;

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di € 1.671.621.972,53;

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di € 1.890.000.000,00;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 43.509.138,93;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 49.490.119,32;

     - la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 218.378.027,47.

     6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2004 sono pari a € 92.999.258,25 di competenza e di cassa, di cui € 43.509.138,93 di parte corrente ed € 49.490.119,32 in conto capitale.

 

     Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate).

     1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2004 della somma di € 7.220.378,30 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che, con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 550 del 22 gennaio 2004 e n. 9416 del 7 giugno 2004, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2004 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50, l.r. n. 34/1978 e successive modificazioni)» è ridotta di € 7.220.378,30;

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 7.220.378,30.

 

     Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. n. 34/1978 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2004, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata Tabella «4».

     2. I maggiori oneri in capitale per il 2004 derivanti dal presente articolo sono di € 2.999.250,87 di competenza e di cassa; le maggiori risorse resesi disponibili derivanti dal presente articolo sono pari a € 701.195,23 per l'anno 2005 ed € 789.072,99 per l'anno 2006 di competenza.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. È autorizzato per l'anno 2004 lo stanziamento di entrata di € 4.211.774,38, in relazione alla determinazione in € 4.211.774,38 dell'avanzo della gestione finanziaria del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

     2. Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2004, il maggior accertamento e riscossione di € 6.000.000,00 per l'alienazione di immobili di proprietà regionale.

     3. In relazione al rimborso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 9632 del 26 gennaio 2004, della somma complessiva di € 9.082.765,58, quale rimborso parziale delle somme detratte, a titolo di compartecipazione all'IVA, sui contributi statali erogati negli anni 2001, 2002 e 2003, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dei contratti di servizio, e considerato che, per le medesime finalità, relative all'anno 2001, la Regione ha stanziato con legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) una somma pari a € 12.143.460,97, successivamente rideterminata in € 12.118.904,96, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della l.r. n. 34/1978, sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2004 l'accertamento e la riscossione dell'importo pari a € 3.279.453,88.

     4. È autorizzato per l'anno 2004 l'introito di euro 1.527.171,11 in relazione al recupero dal comune di Milano delle risorse finanziarie regionali per il mancato intervento di ristrutturazione delle sedi dei centri di formazione professionale di Milano via Pace e via Paullo-Anfossi.

     5. In seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 27 maggio 2004 che ha comportato un riequilibrio interregionale, per gli anni 1998/2002, della compensazione per le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per la riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito della tassa automobilistica, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è autorizzata per l'anno 2005 la maggiore entrata di € 31.141.504,48.

     6. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la maggiore entrata di € 47.800.000,00, a seguito della rideterminazione della quota di compartecipazione all'IVA, relativa agli anni 2002 e 2003, così come stabilito dagli articoli 2, 5 e 7 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.)

     7. A seguito del recupero delle somme dovute in relazione agli accertamenti della tassa automobilistica regionale, per gli anni 2000/2003, è autorizzata la maggiore entrata di € 31.000.000,00 per l'anno 2006.

     8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28septies, comma 4, della l.r. n. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2004/2006, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

 

Iniziativa 

2004 

2005 

2006 

Anziani 

- 25.604,00 

0.310,00 

- 60.310,00 

Beni culturali 

- 231.843,00 

34.332,00 

- 273.248,00 

Accoglienza 

- 3,00 

4.719,00 

- 14.719,00 

Viabilità primaria 

- 276.378,00 

92.500,00 

- 573.293,00 

Rifiuti iniziativa decennale 

- 259.907,00 

22.710,00 

- 461.477,00 

Rifiuti 

 

 

 

iniziativa ventennale 

- 29.660,00 

27.921,00 

- 127.921,00 

Periferie urbane 

- 322.786,00 

22.786,00 

- 322.786,00 

Riqualificazione urbane 

57.479,00 

- 30.756,00 

0.756,00 

Territorio montano 

- 8.327,00 

.480,00 

- 2.480,00 

Viabilità minore 

- 23.391,00 

00.975,00 

- 164.368,00 

Tutela acque 

24.072,00 

24.072,00 

24.072,00 

Mini alloggi 

- 7.067,00 

6.399,00 

- 36.399,00 

Energia 

- 661,00 

61,00 

- 661,00 

Edilizia scolastica 

1,00 

0,00 

0,00 

Parcheggi 

0,00 

- 128.180,00 

28.180,00 

Governo elettronico 

0,00 

- 189.506,00 

04.627,00 

Strutture alternative 

 

 

 

per anziani 

 

 

 

e portatori di handicap 

0,00 

- 1.410.000,00 

12.301,00 

TOTALE C 

- 1.104.075,00 

.150.163,00 

- 3.089.454,00 

 

     9. In conformità all'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 12 febbraio 2004, sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2004, il comma 22 dell'articolo 1 della l.r. n. 29/2003 è sostituito dal seguente:

«22. In relazione a quanto disposto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), è autorizzata, per il finanziamento del servizio sanitario, l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 la somma di € 12.546.894.465,00 di cui:

1) € 12.474.744.465,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario, stanziati alle UPB 256, 4 e 87;

2) € 56.150.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259 e 260;

3) € 16.000.000,00 stanziati alla UPB 200, quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 17.».

     10. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. n. 34/1978 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario), la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2004, a contrarre ulteriori anticipazioni per un importo non superiore a € 100.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il servizio sanitario nazionale, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 16 della l.r. n. 29/2003.

     11. All'onere degli interessi passivi connessi alla maggiore anticipazione di cui al comma 10 si provvede con le risorse già stanziate a bilancio.

     12. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ospedaliera sono autorizzate, per l'anno 2004, la spesa di € 500.000,00 per l'Ospedale di Brescia e, per l'anno 2006, la spesa di € 31.000.000,00 per l'Ospedale Niguarda.

     13. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 5.000.000,00 per l'acquisto di azioni e per l'aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde SPA, costituita ai sensi dell'articolo 23, comma 3bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'articolo 15bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali).

     14. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 17 dell'articolo 55 è inserito il seguente:

«17bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17.».

     15. È autorizzata per l'anno 2004 la spesa in capitale di € 80.000,00 per la sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 55, comma 17bis, della L.R n. 26/2003, inserito dal comma 14 del presente articolo.

     16. La Regione ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con Finlombarda s.p.a. è autorizzata, per l'anno 2004, ad acquisire ulteriori quote azionarie.

     17. Per la sottoscrizione delle azioni di cui al comma 16 è autorizzata per l'anno 2004, la spesa di € 10.000.000,00.

     18. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis (Catasto stradale regionale)

1. La Regione promuove la costituzione del catasto stradale regionale quale strumento di rilevazione, archiviazione, aggiornamento e analisi dei dati informativi relativi alla rete viaria ricadente nel territorio lombardo.

2. Il catasto stradale regionale è formato da dati di sintesi dei catasti stradali degli enti proprietari delle strade. Tali enti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati di rispettiva competenza.

3. La Regione promuove altresì la costituzione del catasto stradale da parte degli enti proprietari delle strade attraverso opportune forme di incentivazione e finanziamento e proponendo la stipula di specifici accordi tra i vari soggetti interessati.

4. La Giunta regionale definisce gli aspetti tecnici di dettaglio del catasto stradale regionale, i parametri omogenei di archiviazione delle informazioni e i protocolli unificati di scambio dei dati tra i vari enti.».

     19. Per le spese necessarie alla costituzione del catasto stradale regionale di cui all'articolo 3bis della l.r. n. 9/2001, inserito dal comma 18 del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 360.000,00; a decorrere dall'anno 2005, all'autorizzazione delle spese si provvede con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. n. 34/1978.

     20. [Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità) è apportata la seguente modifica:

     a) l'articolo 4 è abrogato] [2].

     21. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l'articolo 8 ter è inserito il seguente:

«Art. 8 quater (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere, attraverso Finlombarda S.p.A e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente od indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di imprese esistenti o di nuova costituzione, anche in joint venture con imprese estere, per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese lombarde e la presenza delle imprese minori sui mercati esteri e di imprese esistenti o di nuova costituzione per il supporto alla crescita e competitività dei settori tradizionali del sistema economico lombardo.».

     22. Per la costituzione e sottoscrizione dei fondi mobiliari di cui all'articolo 8 quater della l.r. n. 35/1996, inserito dal comma 21 del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 10.000.000,00.

     23. In relazione ai proventi per i diritti su gli atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato, è autorizzato, per l'anno 2004, l'ulteriore stanziamento di entrata di € 58.840,23.

     24. Per incrementare il contributo regionale al fondo di dotazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di € 240.000,00.

     25. Le maggiori risorse resesi disponibili per il triennio 2004/2006 di parte corrente derivanti dal presente articolo, sono di € 54.621.235,30 di competenza e di cassa per l'anno 2004, € 78.941.504,48 per l'anno 2005 ed € 31.000.000,00 per l'anno 2006 di competenza.

     26. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 19.756.903,89 di competenza e di cassa per l'anno 2004, di € 4.510.163,00 per l'anno 2005 ed € 34.449.454,00 per l'anno 2006 di competenza.

     27. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni di cui all'allegata Tabella «5».

 

     Art. 7. (Disposizioni non finanziarie).

     1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

«Art. 64 bis (Fermo amministrativo)

«1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito in relazione alla quale ha acquisito, in via ufficiale, attraverso notifica, o attraverso i normali mezzi di comunicazione, atti o notizie che possano configurare fattispecie illecite generatrici di danni patrimoniali o erariali.»

     2. Per le spese per l'acquisizione di servizi e prodotti a supporto del sistema informativo regionale, di cui alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale), la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2004, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. n. 34/1978.

     3. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

     a) [dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«3-bis. È istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), n. 2 e 3, e) ed i). Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.» ] [3].

     4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 42 e 42bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dall'articolo 2, comma 2bis, della l.r. n. 13/2000 a partire dall'anno 2004 le risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali destinati alle imprese possono essere utilizzate per le politiche di sostegno alle imprese previste sia dalle leggi statali delegate sia dalle leggi regionali.

     5. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, dell'articolo 48, le parole «e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia» sono soppresse;

     b) nella Tabella A, al Titolo II (Caccia e Pesca), al numero d'ordine 18, in corrispondenza della licenza di tipo D, la cifra «16,00» è sostituita dalle parole «non applicabile».

     6. La modifica alla Tabella A della l.r. n. 10/2003 disposta dal comma 5, lettera b), ha effetto dal 27 marzo 2004. La Regione provvede alla restituzione delle somme riscosse nel periodo intercorrente tra il 27 marzo 2004 e l'entrata in vigore della presente legge.

     7. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 13 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«13-bis. La Regione è autorizzata a cedere fino a un massimo del 10% della propria quota di partecipazione al capitale sociale a favore dei comuni, lambiti dai navigli, che ne facciano richiesta.

13-ter. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, i soci della società «Navigli Lombardi» possono avvalersi della società medesima per lo svolgimento di fasi tecniche, istruttorie o esecutive attinenti alle funzioni amministrative di rispettiva competenza, previa stipula di apposite convenzioni. Attraverso convenzioni possono essere previsti ulteriori casi di avvalimento purché connessi con l'oggetto sociale della società.

13-quater. A far tempo dal 1° gennaio 2005 i canoni sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e sulle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrazioni tributarie non penali in materia di tributi regionali), attinenti al sistema dei navigli sono riscossi dalla società di cui al comma 11, nella qualità di intermediario della riscossione. Con apposita convenzione, senza oneri a carico dell'amministrazione regionale, sono stabilite le modalità di riversamento alla Regione degli importi dei canoni riscossi e dei tributi regionali di cui all'articolo 29, comma 2, e all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Annualmente, le somme complessivamente riscosse a titolo di canoni non superiori a tre milioni di euro sono acquisite al bilancio della società di cui al comma 11 da destinarsi a spese d'investimento. Le spese di gestione, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 11 e 12, non possono eccedere la somma di cinquecentomila euro a valere sulla dotazione.».

     8. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell'articolo 11bis è sostituito dal seguente:

«2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell'autorità demaniale comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalle scadenze dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.»;

     b) dopo il comma 5 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, deve garantire il raggiungimento della percentuale minima del 35%, con riferimento al complesso dei contratti di servizio ferroviari di competenza della Regione. La Regione, tramite i contratti di servizio, persegue tale obiettivo per mezzo dell'incremento degli introiti tariffari o preferibilmente per mezzo della riduzione dei costi di servizio.»;

     c) dopo il comma 3quater 1 dell'articolo 20 è inserito il seguente:

«3 quater 2. A decorrere dal 1° agosto 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa regionale di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2004 sono prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 ottobre 2004. Trascorso il termine del 31 ottobre 2004, in caso di ulteriori e specifiche situazioni di ritardo negli adempimenti relativi alle gare, debitamente motivate dagli enti programmatori e regolatori, con particolare riferimento a controversie ovvero a difficoltà di carattere operativo, la Giunta regionale può autorizzare, con proprio provvedimento, gli stessi enti a ulteriori e singole proroghe delle concessioni, determinandone i limiti temporali comunque non superiori a dodici mesi. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus/km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003.»;

     d) dopo il comma 5bis dell'articolo 30 è inserito il seguente:

«5-ter. Le provvidenze di cui alla legge n. 338/2001 relative al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1999 sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale, sulla base dei criteri già individuati nei piani di riparto relativi agli anni 1997 e precedenti, alle aziende che nell'anno 1999 sono state esercenti dei servizi di trasporto pubblico locale contribuiti nello stesso anno, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi.» ] [4].

     9. [Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 5 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2004, per ogni adeguamento tariffario finalizzato a ridurre le differenze tra i livelli tariffari dei servizi ferroviari e quelli degli autoservizi pubblici, sono introdotte nei contratti di servizio ferroviario apposite disposizioni per l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi previsti ovvero per una proporzionale riduzione del corrispettivo.» ] [5].

     10. Sono autorizzate, per l'esercizio 2004, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. n. 34/1978 tra l'UPB 4.8.2.1.2.120 e l'UPB 4.8.2.3.2.123 appartenenti al gruppo UPB 4.8.2.1.2.120.

     11. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) è apportata la seguente modifica:

     a) il secondo capoverso del comma 3ter dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione o dai suoi enti strumentali la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità è integrale, salvo la restituzione del 50% del costo dello studio una volta avvenuto il finanziamento del contributo riconosciuto al progetto.».

     12. [Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), che prevede che gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio, si interpreta nel senso che la modifica è riferita all'approvazione a livello nazionale della nuova disciplina del trattamento di fine servizio indipendentemente dalla istituzione dei fondi pensione e dall'esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti regionali previsti dalla legge n. 449/97. Il trattamento di previdenza di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 (Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/81 per il personale delle Regioni a statuto ordinario) è abrogato quindi a far tempo dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2000, n. 111»] [6].

     13. [Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis (Sostegno e promozione di sistemi culturali integrati)

1. Al fine di sostenere e promuovere la realizzazione di sistemi culturali integrati, anche con la valorizzazione di beni culturali e la produzione di spettacoli, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire attraverso:

a) l'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale, la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.A.; le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione di tale fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale;

b) il concorso, attraverso Finlombarda S.p.A. e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente o indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di impresa di produzione, promozione e valorizzazione di beni, servizi e opere di interesse artistico e culturale.»] [7].

     14. Alle UPB di cui all'allegata Tabella «6» sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. n. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali).

     1. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata Tabella «1».

     2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2004/2006 come da allegata Tabella «2».

     3. I maggiori oneri di parte corrente per l'anno 2004, derivanti dal comma 2, sono € 9.698.220,77 di competenza e € 9.366.020,97 di cassa; le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili sono € 3.590.000,00 per l'anno 2005 e € 3.710.000,00 per l'anno 2006 di competenza.

     4. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 2, sono € 4.487.921,11 di competenza e di cassa per l'anno 2004 ed € 1.010.000,00 per l'anno 2005 di competenza.

     5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2004/2006 come da allegata Tabella «3».

     6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 5, sono € 5.321.826,47 di competenza e di cassa per l'anno 2004 ed € 25.500,00 per l'anno 2005 di competenza.

     7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 5, sono € 43.412.489,03 di competenza e di cassa per l'anno 2004, € 93.891.707,21 per l'anno 2005 ed € 103.693.475,60 per l'anno 2006 di competenza.

     8. È autorizzata la riduzione di mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio per il 2004 di € 177.434.863,06 di competenza e di cassa a seguito dei minori oneri in conto capitale per € 92.959.230,93 e per maggiori risorse di parte corrente per € 84.475.632,13 conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

     9. È autorizzata la riduzione di mutui per l'anno 2005 di € 7.641.616,17 di competenza a seguito di maggiori oneri in conto capitale per € 74.864.388,31 ed a maggiori risorse di parte corrente per € 82.506.004,48 resesi disponibili conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge; è autorizzata altresì l'assunzione di mutui per l'anno 2006 di € 102.642.007,83 a seguito di maggiori oneri in conto capitale per € 137.352.007,83 ed a maggiori risorse di parte corrente per € 34.710.000,00 resesi disponibili conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

     10. La contrazione dei mutui di cui al comma 9 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2005 e 2006 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. n. 34/1978.

     11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nell'allegata Tabella «7» con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

     12. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. n. 34/1978, come da specifica indicazione di cui all'allegata Tabella «3».

     13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nell'allegata Tabella «3».

 

     Art. 9. (Obbligazioni pregresse).

     1. Per la ricostituzione di impegni cancellati ai sensi dell'articolo 71, comma 4bis, della l.r. n. 34/1978, ed in deroga allo stesso, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 27.206.697,52 per ottemperare in via esclusiva alla liquidazione nell'esercizio in corso delle obbligazioni in essere, secondo le specifiche finalità di spesa ed in favore dei beneficiari individuati negli originari atti di impegno.

     2. All'onere in capitale di € 27.206.697,52 di cui al comma 1, si provvede, per pari importo, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

     3. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni di cui all'allegata Tabella «8».

 

     Art. 10. (Rispetto dell'art. 3, commi 16 - 21ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168).

     1. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), in deroga a quanto stabilito dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), che ammette il ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti privati nel limite degli impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, è allegato il prospetto della Tabella «9» parte I.

     2. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.l. n. 168/2004, in deroga a quanto stabilito dal comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003 che ammette il ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti privati nel limite degli impegni assunti nel corso dell'anno 2004 derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dall'elenco effettuato nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, sono riportati gli importi di cui all'allegata Tabella «9» parte II, colonna a.

     3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 350/2003 ed in relazione all'esistenza di interventi previsti che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari sia privati sia pubblici ma finanziati con risorse stanziate nella stessa UPB, per le quali, solo una volta espletate tutte le connesse procedure amministrative, è possibile individuare il relativo beneficiario pubblico o privato, le variazioni successive all'approvazione del bilancio di previsione per quanto riguarda contributi a soggetti privati nell'anno 2004 e per quanto riguarda gli stanziamenti previsti nell'anno 2005 e 2006 la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di € 19.856.601,25 per l'anno 2004, € 101.430.446,44 per l'anno 2005 e € 31.393.012,69 per l'anno 2006, coperte, per ogni anno di riferimento dell'obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale, come dimostrato nell'allegata Tabella «9» parte II e III.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[3] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[6] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[7] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.