Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 10/12/2019 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 91 della l.r. 10/2003) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 69 della l.r. 31/2008) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 33/2009) |
Art. 4. (Modifiche agli articoli 23, 25 e 43 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al r.r. 4/2017 e al r.r. 11/2019) |
Art. 5. (Modifiche agli articoli 7, 26 e 42 della l.r. 6/2012 e all’articolo 47 della l.r. 9/2019) |
Art. 6. (Modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della l.r. 33/2015) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 32 della l.r. 12/2005) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2014 e norma di salvaguardia degli effetti prodotti) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.52 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 21.
Seconda legge di semplificazione 2019.
(B.U. 13 dicembre 2019, n. 50 suppl.)
Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1. (Modifica all’articolo 91 della
1. Alla
a) all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 91 le parole 'della Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'del dirigente della competente struttura tributaria'.
Titolo II
Ambito economico
Art. 2. (Modifica all’articolo 69 della
1. Alla
a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 69 le parole 'direttore generale' sono sostituite dalle seguenti: 'dirigente competente'.
Titolo III
Ambito sociale e sanitario
Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della
1. Alla
a) al comma 19 dell'articolo 7 le parole 'delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), d) e f)' sono sostituite dalle seguenti: 'delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b), d), e), f) e g)'.
Titolo IV
Ambito territoriale
Art. 4. (Modifiche agli articoli 23, 25 e 43 della
1. Alla
a) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 è abrogato;
b) al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 23 le parole 'presi in carico dai servizi sociali comunali,' sono soppresse;
c) alla fine del comma 3 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti periodi:
'In caso di assegnazione dell'unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono inseriti in programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali. In caso di mancata adesione o partecipazione, da parte dei nuclei familiari, ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale, l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e di ogni ulteriore forma di sostegno pubblico relativo al servizio abitativo pubblico assegnato cessano';
d) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 25 le parole 'ferma restando la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali per le misure di assistenza che si rendono necessarie,' sono soppresse;
e) dopo il comma 11 bis dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'11 ter. A far data dal 1° gennaio 2020 gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. A tal fine, i riferimenti temporali relativi al reddito e al patrimonio per la valutazione della condizione economica misurata in base all'ISEE/ERP sono quelli presi a riferimento per la determinazione dell'ISEE di cui alla normativa statale vigente in materia. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 non hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, l'adempimento si intende assolto con l'aggiornamento da effettuare entro il 30 aprile 2020. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio utilizzando i redditi e il patrimonio dell'anno 2018, l'aggiornamento da effettuare entro il 30 aprile 2020 si intende assolto.'.
2. Al
a) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata;
b) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso' sono soppresse;
c) il comma 2 dell'articolo 13 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 26 la parola 'almeno' è soppressa.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del
'1 bis. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.'.
4. Le modifiche agli articoli 23 e 25 della
Art. 5. (Modifiche agli articoli 7, 26 e 42 della
1. Alla
a) il comma 10 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:
'10. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:
a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento delle quote;
b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla
10.1. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti all'agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
a) al comune di Milano è riservata almeno il 40 per cento delle quote;
b) alle province e alla Città metropolitana di Milano è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
c) ai comuni capoluogo, con l'eccezione di Milano, è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia o Città metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia o alla Città metropolitana e assegnate in parti eguali alle altre province, nonché alla Città metropolitana partecipanti alla agenzia.
10.2. Le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti alle agenzie partecipate da due o tre province, a eccezione dell'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
a) alle province è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
b) ai comuni capoluogo è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
c) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.
10.3. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l'80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018.
10.4. Le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. A tal fine l'assemblea dell'agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. L'assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana di cui alla
10.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di semplificazione 2019', le decisioni di cui al comma 10 bis, lettere a), b) e c) sono assunte dall'assemblea dell'agenzia con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote.
10.6. Qualora le agenzie non provvedano ad attuare, nei termini stabiliti, quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, è applicata la sanzione di cui all'articolo 60, comma 6.
10.7. Sono fatti salvi gli atti adottati dalle assemblee e dai consigli di amministrazione delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di semplificazione 2019'.';
b) al comma 11 dell'articolo 7 dopo le parole 'la Regione', le parole 'può partecipare' sono sostituite dalla seguente: 'partecipa';
c) alla rubrica dell'articolo 26 la parola 'formulazione' è sostituita dalla seguente: 'formazione';
d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è abrogata;
e) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 le parole 'dal regolamento regionale di cui all'articolo 24' sono sostituite dalle seguenti: 'dai regolamenti provinciali e della Città metropolitana.';
f) all'inizio del comma 6 ter dell'articolo 42 sono inserite le seguenti parole: 'Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 ter 1,';
g) dopo il comma 6 ter dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
'6 ter 1. La disposizione di cui al comma 6 bis si applica sino alla data di effettiva operatività dell'archivio stradale regionale individuata con decreto del dirigente competente. Sino a tale data il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del
6 ter 2. In conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e per garantire la massima semplificazione e la gestione in tempo reale delle domande autorizzatorie, i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione utilizzano il programma informatico messo a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia.';
h) all'alinea del comma 6 quater dell'articolo 42 dopo le parole 'elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter,' sono inserite le seguenti: 'dei mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), del
i) alla lettera a) del comma 6 quater dell'articolo 42 le parole 'mezzi d'opera,' sono soppresse.
2. L'abrogazione disposta dalla lettera d) del comma 1 è efficace a decorrere dal 1° marzo 2020. A tale data i rappresentanti della Giunta regionale che risultino componenti di commissioni tecniche provinciali, nominate ai sensi dell'articolo 26 della
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 della
'b) alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 42, comma 6 ter 1, della
Art. 6. (Modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della
1. Alla
a) il comma 3 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.';
b) al comma 4 dell'articolo 8 le parole 'per le opere e gli edifici strategici o rilevanti' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti';
c) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;
d) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.
2. [Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento della disciplina dei controlli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della
Art. 7. (Modifica all’articolo 32 della
1. All'articolo 32 della
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Ferme restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 8. (Modifiche all’articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Aree sciabili attrezzate';
b) il comma 1 è abrogato;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della
d) al comma 3, le parole 'aree di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'aree sciabili attrezzate';
e) al primo periodo del comma 4 la parola 'territoriale' è sostituita dalle seguenti: 'urbanistica, territoriale e paesaggistica';
f) alla lettera a) del comma 13 le parole 'alla proposta di delimitazione dell'area sciabile e' sono soppresse.
2. Sono fatte salve le aree sciabili delimitate dalla Giunta regionale, nonché le aree sciabili attrezzate individuate dalla stessa Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 13 della