§ 3.12.9 - L.R. 30 luglio 2001, n. 12.
Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 pesca e itticoltura
Data:30/07/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Funzioni amministrative.
Art. 3.  Diritti esclusivi di pesca.
Art. 4.  (Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca).
Art. 5.  (Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)
Art. 6.  (Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate).
Art. 7.  (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata).
Art. 8.  (Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale delle vocazioni ittiche).
Art. 9.  (Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette).
Art. 10.  (Pesca nelle acque di tipo B e periodi di divieto).
Art. 11.  (Ripopolamenti ittici).
Art. 12.  (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici).
Art. 13.  (Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca).
Art. 14.  (Aiuti alla pesca professionale).
Art. 15.  (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti).
Art. 16.  (Licenze).
Art. 16 bis.  (Attività di pesca–turismo).
Art. 17.  (Divieti).
Art. 18.  (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito).
Art. 19.  (Vigilanza).
Art. 20.  (Disposizioni finali).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 3.12.9 - L.R. 30 luglio 2001, n. 12. [1]

Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia.

(B.U. 3 agosto 2001, n. 31, 1 suppl. ord.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali ed organizzative

 

Art. 1. Principi e finalità.

     1. La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell'interesse della comunità e della qualità dell'ambiente.

     2. Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell'incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale.

     3. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al ripopolamento delle acque.

     4. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e la loro tutela anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.

     5. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

 

     Art. 2. Funzioni amministrative.

     1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico, il coordinamento delle funzioni conferite e la relativa vigilanza, nonché quanto previsto dalla normativa sul riordino delle competenze regionali e il conferimento di funzioni in materia di agricoltura.

     2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad organi regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

     3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse interprovinciale vengono esercitate da tutte le province interessate, sentita la Regione, al fine di garantire una comune gestione della pesca.

     4. Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.

     5. In caso di inosservanza da parte della provincia dei termini per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi.

 

     Art. 3. Diritti esclusivi di pesca.

     1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.

     2. Il diritto esclusivo di pesca è gestito dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dalla presente legge, nell'interesse della comunità.

     3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.

     4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo, al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.

     5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 5, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.

     6. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

     7. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca, al fine di liberalizzarne l'esercizio.

     8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 le province utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data d'avvio dello stesso procedimento di esproprio.

     9. La gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, è normata nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

 

     Art. 4. (Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca).

     1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura.

     2. La provincia, allo scopo di attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale e nel rispetto della carta ittica provinciale, può affidare, qualora ne facciano richiesta, a comuni, comunità montane o ad associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca.

     3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni dieci ed è rinnovabile.

     4. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.

     5. Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura in atto all'entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate qualora non contrastino con le previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'articolo 8, comma 6; in caso di mancato rinnovo tali concessioni decadono di diritto.

     6. Nel rilascio delle concessioni è data priorità per le acque classificate, ai sensi dell'articolo 7, di tipo A ai pescatori di professione associati; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti, che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

     7. Gli enti elencati al comma 2, al fine di esercitare la gestione della pesca, potranno affidarsi alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5. (Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)

     1. È istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:

     a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;

     b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;

     c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;

     d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

     2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta giorni.

     3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta regionale ed è composta:

     a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province lombarde (U.P.L.);

     c) dal dirigente regionale competente;

     d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;

     e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale [2];

     f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; [3]

     g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

     h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

     4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'articolo 6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

     5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi previsti dalle disposizioni regionali.

     6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

     7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

     8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della giunta o l'assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.

     9. Ogniqualvolta sia ritenuto utile, il Presidente della consulta regionale potrà far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.

     10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

 

     Art. 6. (Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate).

     1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale che:

     a) siano costitute mediante atto pubblico, o scrittura privata registrata;

     b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci  residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza di cui all'articolo 16, nonchè abbiano versato il tributo regionale annuale;

     c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

     d) perseguano i seguenti scopi:

     1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

     2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

     3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 8;

     4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;

     5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;

     6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.

     2. La qualificazione di cui al comma 1 è attribuita con decreto del Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato, e revocata qualora vengano meno i requisiti di cui al medesimo comma 1.

 

TITOLO II

Programmazione e gestione dell'ittiofauna

 

     Art. 7. (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata).

     1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.

     2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico- ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca, sono classificate di tipo A.

     3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, sono classificate di tipo B.

     4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.

     5. Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.

     6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.

     7. La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con i mezzi e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

     8. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente ubicate nel proprio territorio.

     9. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.

     10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione.

     11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è determinata con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3 [4].

     12. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con la regione confinante e sentita la provincia interessata [5].

 

     Art. 8. (Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale delle vocazioni ittiche).

     1. La giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 5, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il documento tecnico regionale per la gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.

     2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:

     a) l'individuazione dei principali corpi idrici;

     b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche autoctone di maggior importanza faunistica ed alieutica;

     c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.

     3. Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:

     a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;

     b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;

     c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in autoctone ed alloctone, con l'indicazione, per queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;

     d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;

     e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

     4. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato ed aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6, ed alle indicazioni del piano di tutela delle acque, previsto dalla vigente normativa in materia.

     5. Le province predispongono, sentita la consulta provinciale della pesca ed in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica, entro novanta giorni dall'adozione del documento tecnico regionale di cui al comma 1, un piano ed una carta provinciale delle vocazioni ittiche.

     6. Il piano ittico provinciale prevede come contenuto necessario:

     a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 3, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;

     b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 3;

     c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;

     d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;

     e) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;

     f) i tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;

     g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;

     h) i ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone; la provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c);

     i) i tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;

     l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;

     m) i tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";

     n) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;

     o) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.

     7. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:

     a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;

     b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica.

 

     Art. 9. (Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette).

     1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.

     2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'articolo 8, comma 6, lettera e), individuano tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.

     3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 8, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate, al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.

     4. Le province, in casi di urgente necessità, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'articolo 8, comma 6.

     5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna ed all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla regione.

     6. La provincia al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.

     7. La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone, interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.

     8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla presente legge e dei suoi strumenti attuativi; la provincia, competente per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei predetti indirizzi, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.

 

     Art. 10. (Pesca nelle acque di tipo B e periodi di divieto).

     1. La pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3 [6].

 

     Art. 11. (Ripopolamenti ittici).

     1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.

     2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

     3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

     4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare, allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici, la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque.

     5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

     6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:

     a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonchè per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;

     b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

 

     Art. 12. (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici).

     1. Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

     2. Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:

     a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;

     b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

     c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio  degli impianti di estrazione e frantumazione;

     d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica [7].

     3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della normativa vigente.

     4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

     5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

     6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.

     7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.

     8. Nei casi d'urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.

     9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

 

     Art. 13. (Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca).

     1. Le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3 [8].

     2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l'abbia catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

 

TITOLO III

Contributi regionali e licenze

 

     Art. 14. (Aiuti alla pesca professionale).

     1. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli ed associati, per le seguenti tipologie di intervento:

     a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;

     b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;

     c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;

     d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

     e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;

     f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

     2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti annualmente con deliberazione della giunta regionale; in fase di prima attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 15. (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti).

     1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.

     2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:

     a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;

     b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;

     c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;

     d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico.

 

     Art. 16. (Licenze).

     1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.

     1 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d’ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l’esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall’articolo 20, comma 3, della presente legge [9].

     2. I tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3 [10].

 

TITOLO III BIS [11]

Pesca – Turismo

 

     Art. 16 bis. (Attività di pesca–turismo). [12]

     1. Per pesca-turismo s’intende l’attività dell’imprenditore ittico che imbarca su un’unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall’equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L’attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

     2. La licenza di pesca professionale dell’imprenditore ittico assolve l’obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.

     3. L’imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’attività di pesca-turismo.

 

TITOLO IV

Divieti e applicazioni delle sanzioni amministrative

 

     Art. 17. (Divieti).

     1. E' vietato:

     a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

     b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

     c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

     d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

     e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

     f) pescare con le mani;

     g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;

     h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;

     i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;

     l) usare il sangue solido come esca;

     m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;

     n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;

     o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

     p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;

     q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

     r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;

     s) manovrare paratie a scopo di pesca;

     t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;

     u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa.

     2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale competente.

 

     Art. 18. (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito).

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chiunque eserciti la pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all’articolo 10;

     b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

     c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli articoli 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;

     d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell’attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

     e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui agli articoli 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;

     f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;

     g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all’articolo 17, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

     h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chiunque eserciti la pesca in acque dove la pesca è  vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all’articolo 16, comma 2, eserciti la pesca in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1. Incorre nella stessa sanzione chiunque utilizzi mezzi di navigazione a motore o pratichi la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

     i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 6;

     l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti. [13]

     [2. L'entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti.] [14]

     3. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

     4. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti cui sia stata sospesa la licenza.

     5. A chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a). [15]

     6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.

     7. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

     8. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.

     9. Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.

     10. Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e sono messi all'asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d'uso.

     11. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione della presente legge, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali è immediatamente confiscata; qualora l'ittiofauna sia viva e vitale e appartenga a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione. [16]

 

     Art. 19. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'articolo 3.

     2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 6, cui viene riconosciuta la qualifica di agente giurato.

     3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.

     5. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     6. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente legge commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.

     7. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

     8. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) sono introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 20. (Disposizioni finali).

     1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

     2. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi solo dopo l'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.

     3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la consulta regionale della pesca, è emanato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il regolamento di coordinamento in materia di pesca per l'attuazione della presente legge; il regolamento determina inoltre i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua [17].

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale istituisce la consulta regionale della pesca.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 3, e per informazione, divulgazione, formazione , aggiornamento e manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 4 si provvede, con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e successivi, sugli appositi capitoli dell'upb 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale".

     2. Per le spese relative al funzionamento della consulta regionale della pesca di cui all'articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e successivi all'upb 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".

     3. Per le spese inerenti a funzioni trasferite, per quanto previsto dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, con le risorse stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e seguenti sull'upb 2.3.4.7.2.40 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica" per le spese di parte corrente e sull'upb 2.3.4.7.3.41 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica" per le spese per investimenti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[2] Lettera già sostituita dall’art. 4 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[3] Lettera già sostituita dall’art. 4 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[8] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

[10] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[11] Il Titolo III bis, art. 16 bis, è stato inserito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Il Titolo III bis, art. 16 bis, è stato inserito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[13] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[14] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[15] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[16] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[17] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.