Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2007 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.133 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.
Legge finanziaria 2008
(B.U. 24 dicembre 2007, n. 52 - S.O. 29 dicembre 2007, n. 2)
Art. 1. (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del
2. Alla
a) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 e gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono abrogati;
b) dopo la lettera a) del comma 6 dell’articolo 53 è inserita la seguente:
“a bis) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;”;
c) al comma 1, dell’articolo 72 le parole “a decorrere dall’anno 2002” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”;
d) le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell’articolo 72 sono sostituite dalle seguenti:
a) |
|
fino a euro 10.329,14 |
0,9% |
b) |
oltre euro 10.329,14 |
fino a euro 15.493,71 |
0,9% |
c) |
oltre euro 15.493,71 |
fino a euro 30.987,41 |
1,3% |
d) |
oltre euro 30.987,41 |
fino a euro 69.721,68 |
1,4% |
e) |
oltre euro 69.721,68 |
|
1,4% |
e) l’articolo 73 è abrogato;
f) dopo il comma 6 dell’articolo 77 è aggiunto il seguente:
“6 bis. In attuazione dell’articolo 1, comma 299, della
g) dopo il comma 6 bis dell’articolo 77 è aggiunto il seguente:
“6 ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne di cui all’articolo 2, comma 1, della
3. Le agevolazioni previste dal comma 2, dell’articolo 1, della
4. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del
5. Parimenti, sono costituiti impegni sugli stanziamenti di competenza appositamente previsti per la restituzione dei gettiti di cui al
6. Dall’entrata in vigore della presente legge, i Fondi istituiti ai sensi del comma 3ter1 dell’articolo 3 e dell’articolo 7 della
7. Alla
a) dopo la lettera f bis) del comma 3 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
“f ter) il Fondo di rotazione istituito con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell’art. 4-bis, lett) A, della l.r. 35/95 e schemi di convenzione con Finlombarda S.p.a. per la gestione del fondo stesso) ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 1, lettera a) della
f quater) il Fondo di rotazione di cui all’articolo 10, comma 2 della
8. Per il triennio 2008/2010 sono autorizzate le spese di cui all’allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
9. Le quote a carico dell’esercizio 2008 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
10. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della
11. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2009 e 2010 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2008/2010.
12. Sono autorizzate per il triennio 2008/2010 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della
13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATO 1
Tabelle di cui all’art. 1
(Omissis)