§ 98.1.28038 - D.L. 9 dicembre 1987, n. 495 .
Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/12/1987
Numero:495


Sommario
Art. 1.      1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà comunicato alle [...]


§ 98.1.28038 - D.L. 9 dicembre 1987, n. 495 [1].

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

(G.U. 9 dicembre 1987, n. 287)

 

     Art. 1.

     1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza.

     2. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che i mutilati ed invalidi civili ivi considerati hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà comunicato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 21 marzo 1988, n. 93, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.