Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/12/1987 |
Numero: | 495 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà comunicato alle [...] |
§ 98.1.28038 - D.L. 9 dicembre 1987, n. 495 [1].
Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.
(G.U. 9 dicembre 1987, n. 287)
1. Gli articoli 10 e 11 della
2. L'art. 1 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà comunicato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della