Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.5 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 01/10/2002 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata |
Art. 2. Condizioni ed elementi di valutazione |
Art. 3. Separazione contabile |
Art. 4. Assegnazione dei contributi |
Art. 5. Domanda di ammissione al contributo |
Art. 6. Esclusione e revoca del contributo |
§ 84.5.22 - D.M. 1 ottobre 2002, n. 225. [1]
Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali
(G.U. 15 ottobre 2002, n. 242)
Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della
2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del
3. L'ammontare annuo dello stanziamento è attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Alle emittenti la cui sede operativa principale è ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti radiofoniche commerciali e della quota attribuita alle emittenti radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a Euro 258.000.
4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli elementi indicati nell'articolo 2, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.
Art. 2. Condizioni ed elementi di valutazione
1. Costituisce titolo per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della
2. Gli elementi da valutare ai fini della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente;
b) personale applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, così suddiviso:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato;
3) con contratto di formazione lavoro;
4) con contratto di apprendistato;
5) part-time;
6) giornalisti iscritti all'Albo professionale.
3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui al comma 2 sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dal richiedente ai sensi dell'articolo 20 del
Art. 3. Separazione contabile
1. I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attività.
Art. 4. Assegnazione dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, è assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.
2. Il contributo è erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo.
3. L'avvenuto versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l'erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all'erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5. Domanda di ammissione al contributo
1. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono inviare entro il 30 ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente decreto. La domanda deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - viale America n. 201 - 00144 Roma.
2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale, la denominazione dell'emittente e la tipologia rivestita;
b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del
c) l'indicazione della media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con
3. Per le emittenti che intendano essere ammesse anche alle quote dello stanziamento di cui all'articolo 2, la domanda, oltre alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del relativo contributo:
a) la dichiarazione di aver presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della
b) l'indicazione del personale occupato, suddiviso secondo le categorie di cui all'articolo 1, comma 3, corredata dall'estratto autentico del libro matricola e da idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali.
Art. 6. Esclusione e revoca del contributo
1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:
a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti;
b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.
2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella A
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 2, ai fini della formazione della graduatoria:
a) Fatturato: fino a punti 60:
media dei fatturati inferiore a Euro 51.000: punti 30;
media dei fatturati da Euro 51.000 a Euro 258.000: punti 50;
media dei fatturati oltre Euro 258.000: punti 60.
Per le emittenti i cui titolari, in corso d'anno, abbiano modificato la natura giuridica ovvero abbiano effettuato i trasferimenti d'azienda previsti dalla normativa vigente, il fatturato annuo è dato dalla somma dei fatturati conseguiti da ciascun soggetto nella rispettiva porzione di anno in cui il medesimo ha rivestito la qualifica di titolare dell'emittente;
b) personale dipendente in regola con le vigenti norme in materia previdenziale:
occupati a tempo indeterminato: 60 punti per ogni dipendente;
occupati a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto part-time: 30 punti per ogni dipendente;
giornalisti iscritti all'Albo professionale: 90 punti per ogni dipendente.
Allegato B
Schema da utilizzare per la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della
Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII -
Settore contributi - V.le America n. 201 - 00144 Roma -
Fax: 06/54445013.
Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della
La società/fondazione/associazione ............, sede legale ........................... partita IVA .......................... codice fiscale ......................................... titolare dell'emittente radiofonica locale a carattere commerciale/comunitario denominata .............................................................................................................. con sede operativa principale ubicata nella regione .................................................................................... in persona del legale rappresentante ...........................................................
Chiede
l'ammissione alle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del
Dichiara:
a) che la societa/fondazione/associazione richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della
b) che la media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda è pari a euro ....................................;
Sezione valida solo per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della
c) che ha presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della
d) che il personale occupato, applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, è così suddiviso:
1) n. ... a tempo indeterminato;
2) n. ... a tempo determinato;
3) n. ... con contratto di formazione lavoro;
4) n. ... con contratto di apprendistato;
5) n. ... part-time;
6) n. ... giornalisti iscritti all'Albo professionale.
Il/la dichiarante
.............................
(firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell'art. 38 del
Informativa ai sensi dell'art. 10 della
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Allegati alla domanda:
a) per le imprese richiedenti che gestiscono più di un'attività, impegno ad instaurare un regime di separazione contabile unitamente a uno schema di bilancio da cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attività;
b) per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della
[1] Abrogato dall'art. 9 del