§ 23.7.36 - L. 23 febbraio 2007, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:23/02/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito [...]


§ 23.7.36 - L. 23 febbraio 2007, n. 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

(G.U. 24 febbraio 2007, n. 46)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'articolo 3 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 297

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, lettera a), capoverso comma 10, dopo le parole: "scambia informazioni con" sono inserite le seguenti: "tutte le";

     al comma 1, lettera b), numero 2):

     all'alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

     al capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: "i requisiti" sono inserite le seguenti: ", anche di competenza tecnica e di indipendenza,";

     dopo il capoverso comma 2-bis è aggiunto il seguente:

     "2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali";

     al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso lettera d), dopo le parole: "adottare per" è inserita la seguente: "tutte" e dopo le parole: "determinate operazioni" sono inserite le seguenti: ", anche di natura societaria,";

     al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, la parola: "realizzare" è sostituita dalla seguente: "esercitare";

     al comma 1, lettera h):

     al numero 1), capoverso comma 1, alinea, la parola: "realizzare" è sostituita dalla seguente: "esercitare";

     al numero 3), capoverso comma 3, la parola. "realizzare" è sostituita dalla seguente: "esercitare";

     al numero 4), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "di uno solo o di alcuni";

     al comma 1, lettera m), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, le parole: "può adottare" sono sostituite dalla seguente: "adotta";

     al comma 1, lettera n), capoverso Art. 116-bis, comma 1, al primo periodo, le parole da: "autorizzati a utilizzare" fino a: "requisiti patrimoniali" e la parola: "interni" sono soppresse, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente".

 

     All'articolo 2.

     al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: "comunica" è inserita la seguente: "tempestivamente";

     al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: "disposizioni alle" è inserita la seguente: "singole".

 

     L'articolo 3 è soppresso.

 

     All'articolo 5:

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite".

     All'articolo 6:

     al comma 2, al primo periodo, la parola: "annui" è soppressa; al secondo periodo, dopo la parola: "mediante", ovunque ricorra, è inserita la seguente: "corrispondente" e le parole: "legge 23 dicembre 2005, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296".