§ 88.6.12 - Legge 8 gennaio 1979, n. 7.
Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:08/01/1979
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 88.6.12 - Legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.

(G.U. 18 gennaio 1979, n. 18).

 

     Art. 1.

     In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, da emanarsi, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , entro il 31 dicembre 1979, lo stanziamento annuo di cui all'art. 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410 e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1978, e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

 

          Art. 2.

     L'assegnazione dei contributi è disposta in conformità dei criteri di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 141.

     [La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell'attività teatrale] [1].

     [Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza dell'assegnatario del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato] [2].

     [Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente l'importo accantonato, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario del contributo] [3].

     In caso di inosservanza delle norme sul collocamento i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati restando salve, comunque, le sanzioni penali.

     Acconti fino all'80% degli interventi finanziari di cui al primo comma possono essere concessi in presenza di idonei requisiti relativi alla organizzazione ed allo svolgimento dell'attività programmata ed alla continuità delle singole iniziative teatrali.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979, determinato rispettivamente in lire 3.500 milioni e in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.