Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1997 |
Numero: | 59 |
§ 98.1.37479 - Circolare 13 marzo 1997, n. 59 .
Regolarizzazione contributiva agevolata (art. 1, commi da 226 a 233, della L. 23 dicembre 1996, n. 662): 1) Ulteriori istruzioni; 2) Novità, in materia di condono con pagamento rateale, introdotta dall'art. 10, comma 13-quinquies, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale vigilanza e recuperi contributivi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore Generale Medico legale e |
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primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai Membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di |
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Fondi, Gestioni e Casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Con
Parte prima
1. Modalità e scadenze del condono (art. 1, commi da 226 a 228)
1.1. Soggetti interessati.
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, debitori per mancato o tardivo pagamento degli stessi (nel caso di tardivo pagamento dei contributi il condono, ovviamente, attiene alle sole sanzioni).
La regolarizzazione riguarda sia i contribuenti già iscritti, che quelli di prima iscrizione; per entrambi, peraltro, le disposizioni di cui al presente condono hanno unificato i periodi contributivi che possono formare oggetto di sanatoria.
In particolare, gli anzidetti soggetti possono regolarizzare i periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996.
1.2. Presentazione delle domande.
La regolarizzazione può essere effettuata, indifferentemente, presso gli sportelli unificati (I.N. P.S., Inail, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Commissioni provinciali per l'artigianato), di cui al comma 4 dell'art. 14 della
2. Scadenze
Essendo il 31 marzo giorno festivo (Lunedì dell'Angelo) il 1° aprile 1997 è, di fatto, il termine ultimo per il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati, ma in ritardo, e/o contributi ancora da versare) e per la presentazione della relativa domanda di condono.
Nel caso di soggetti non iscritti, la domanda deve essere corredata della denuncia di prima iscrizione.
Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione, è prevista anche la facoltà di regolarizzazione in forma rateale (di cui più avanti, si veda punto 5, verranno illustrate le modalità fissate dalla legge), si sottolinea che, anche in tale caso, il termine di scadenza per il pagamento della 1ª rata e per la presentazione della relativa domanda è fissato al 1° aprile.
I soggetti interessati debbono allegare al modulo di domanda l'attestazione di pagamento di quanto dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero la prima delle previste rate) e la documentazione indicata nel modulo stesso.
3. Periodi regolarizzabili in forma agevolata
Possono formare oggetto del condono in esame i periodi contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, così differenziati per quanto attiene al termine finale:
- mese di giugno 1996, per i soggetti che versano con il sistema del DM10/M;
- secondo trimestre 1996, per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico;
- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;
- per i contributi agricoli vedi il successivo punto 13.
Si sottolinea nuovamente che, agli effetti del presente condono, non esiste alcuna differenziazione, per quanto attiene ai periodi regolarizzabili, tra soggetti già iscritti e soggetti di nuova iscrizione.
4. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta
Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento.
Il tetto massimo del 50% va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto di condono (vale a dire contributi già versati, ma in ritardo, e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.
5. Possibilità di pagamento rateale (art. 1, comma 227, e art. 10, comma 13-quinquies, della
In via preliminare si fa presente che, oltre alla possibilità di pagamento rateale, prevista dall'art. 1, comma 227, della
Di seguito si illustrano le due possibilità di pagamento rateale ora previste dalla legge.
5.1. Pagamento in trenta rate bimestrali (art. 1, comma 227, della
La norma in esame prevede che la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, oltre che in unica soluzione, anche in trenta rate bimestrali, consecutive, di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 1° aprile 1997. A tale riguardo si sottolinea che, a differenza del condono di cui al
5.1.1. Modalità di effettuazione del calcolo della rata bimestrale costante.
Il secondo periodo del comma 227 dell'art. 1 in esame stabilisce che l'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, è calcolato applicando al debito complessivo il coefficiente 0,040127 indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla legge (nella presente circolare è riportata nell'all. 1). A proposito dell'anzidetta tabella si fa notare che la stessa, pur differendo lievemente in alcune parti, rispetto a quella allegata al
Al fine di rendere di più immediata comprensione il meccanismo di determinazione della rata costante bimestrale (quindi di ciascuna delle 30 rate previste), si ripropone l'esempio già utilizzato a proposito del condono ex
Se si intende, ad esempio, regolarizzare un debito (= ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive ridotte per contributi versati tardivamente) pari a L. 30.000.000 (= trenta milioni) occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente (= 0,040127) indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla
Pertanto, nell'esempio, ciascuna delle trenta rate bimestrali costanti e anticipate per estinguere il debito in trenta rate è pari a:
L. 1.203.810 = (L. 30.000.000 × 0,040127).
Essendo l'importo di ciascuna delle trenta rate, come sopra determinate, uguale e costante, le Sedi nel richiamare l'attenzione degli utenti sul meccanismo di calcolo delle rate disposto dalla legge, avranno cura di sottolineare che tutte e trenta le rate dovranno essere di uguale importo.
5.1.2. Estinzione anticipata del debito.
È peraltro possibile l'estinzione anticipata del debito. Anche a tale proposito si ripropone l'esempio già utilizzato in occasione del condono ex
esempio: L. 30.000.000 × 0,574741 (*) = L. 17.242.230.
__________
(*) Si segnala che il coefficiente di cui alla colonna 5, con la
5.2. Soggetti operanti in particolari aree territoriali: eccezionale possibilità di pagamento anche in sessanta rate bimestrali (art. 10, comma 13-quinquies, della
La disposizione in esame, sempre in tema di possibilità di pagamento rateale, ha previsto, per i soli soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2, e 5b) del
5.2.1. Soggetti interessati.
I contribuenti che possono avvalersi dell'anzidetta facoltà di rateizzazione in 60 rate bimestrali, sono esclusivamente quelli operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b) dei regolamenti CEE sopraindicati, ed in particolare:
- le Aree dell'obiettivo 1 sono quelle a suo tempo indicate nella
N. B. Per quanto concerne gli Abruzzi si fa riserva di ulteriori tempestive istruzioni; ciò in quanto l'allegato 1 al
- le Aree dell'obiettivo 2 sono quelle di cui all'elenco allegato alla
- le Aree dell'obiettivo 5b) sono quelle elencate nell'allegato della
Piemonte; Lazio; Umbria; Veneto; Marche; Valle d'Aosta; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana.
Per la concreta individuazione delle aree interessate agli obiettivi suindicati (ed, in particolare, di quello 5b) non riportato negli Atti Ufficiali dell'Istituto), si fa rinvio al decreto del Ministero dell'industria e dell'artigianato D.M. 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 76 del 1° aprile 1994. Tenuto conto, peraltro, che a livello centrale non è possibile disporre della situazione aggiornata sullo stato di attuazione, nelle singole Regioni, degli obiettivi in argomento, eventuali ulteriori più particolareggiate informazioni in proposito dovranno essere richieste dalle Sedi direttamente ai competenti Uffici delle Regioni.
5.2.2. Modalità di effettuazione del calcolo della rata bimestrale costante.
Su conformi indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in analogia a quanto dispone il secondo periodo del comma 227 dell'art. 1 della
Al fine di rendere di più immediata comprensione il meccanismo di determinazione della rata costante bimestrale (quindi di ciascuna delle 60 rate previste), si propone il seguente esempio.
Se si intende regolarizzare un debito (= ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive ridotte per contributi versati tardivamente) pari a L. 30.000.000 (= trenta milioni), occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente (= 0,022570) indicato alla colonna 4 della tabella acclusa alla presente circolare (v. all. 2)
Pertanto, nell'esempio, ciascuna delle sessanta rate bimestrali, costanti e anticipate, per estinguere il debito in sessanta rate è pari a:
L. 677.100 = (L. 30.000.000 × 0,022570).
5.3. Estinzione anticipata del debito.
È peraltro possibile l'estinzione anticipata del debito. A tale proposito si propone il seguente esempio riferito ad un debito iniziale di L. 30.000.000 (= trenta milioni).
In tal caso, per determinare l'importo che il debitore dovrà versare per estinguere anticipatamente il debito dopo il versamento, ad esempio, della tredicesima rata, atteso che il pagamento di detto debito avvenga alla scadenza della quattordicesima rata, occorre aggiungere all'importo di quest'ultima il debito residuo, ottenuto moltiplicando il debito iniziale per il coefficiente di colonna 5 della tabella acclusa alla presente circolare (v. all. 2) corrispondente alla quattordicesima rata:
esempio: L. 30.000.000 × 0,805363 = L. 24.160.890.
In caso di estinzione anticipata del debito, si ribadisce che anche coloro che si sono avvalsi del condono ex
I soggetti che si siano avvalsi del condono di cui al
Dell'opzione di pagamento in 60 rate, da effettuare entro il 31 marzo 1997, i soggetti interessati dovranno dare comunicazione alla competente Sede dell'I.N. P.S., a tal fine specificando il territorio in cui operano.
6. Sanzioni amministrative e penali (art. 1, comma 230)
Stabilisce il comma 230 dell'art. 1 in esame che la regolarizzazione estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi.
Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive (art. 30 della
Si richiamano in proposito, con i necessari adattamenti, conseguenti ai diversi riferimenti temporali contenuti nella regolarizzazione in esame, i criteri forniti per l'attuazione delle analoghe disposizioni agevolative previste dal condono di cui alla
1. La presentazione, entro la data di scadenza del condono, dei modelli di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo omessi, può far ritenere estinte le relative sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della
2. Non possono, invece, ritenersi estinti, per il semplice adempimento formale della presentazione degli anzidetti modelli di denuncia, gli illeciti amministrativi concernenti l'omesso pagamento dei contributi, rientranti nella procedura amministrativa di cui alla
7. Procedimenti di esecuzione in corso (art. 1, comma 230, ultimo periodo)
7.1. Tra i benefici del condono in esame è previsto che "i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste".
In proposito si segnala che la formulazione dell'attuale norma, differisce da quella contenuta all'art. 2, comma 4, ultimo periodo, del
Si precisa poi che i "provvedimenti di esecuzione in corso" di cui al comma 230 in argomento sono esclusivamente quelli conseguenti al promovimento di esecuzione forzata e relativi a partite che formano oggetto di regolarizzazione, tenuto conto che "l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento" (art. 491 c.p.c.)
In relazione alla nuova disposizione, ove si presentassero fattispecie particolari, le stesse dovranno essere segnalate, per le opportune indicazioni, all'Avvocatura Centrale.
In considerazione del fatto che la richiesta del condono e il puntuale rispetto dei relativi pagamenti rateali è il presupposto per godere della sospensione dei provvedimenti d'esecuzione, gli Uffici amministrativi, se la pratica è in fase legale, dovranno rilevare e segnalare, immediatamente, agli Uffici legali sia la presentazione delle domande di condono sia il venir meno dei predetti presupposti (puntuale pagamento delle rate) per consentire, in tal caso, la riattivazione dell'esecuzione forzata rimasta sospesa.
7.2. Settore agricolo
Tra le procedure esecutive vanno ricomprese anche quelle promosse dai Concessionari per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, iscritti nei ruoli "emissione novembre 1994" (per gli anni 1988 e precedenti). Conseguentemente le Sedi, a ricezione delle domande di regolarizzazione contenenti anche contributi iscritti nei ruoli esattoriali, provvederanno, con la massima urgenza, ad inviare ai Concessionari le note di sospensione degli atti esecutivi, in caso di pagamento parziale, oppure il provvedimento di discarico amministrativo, in caso di pagamento totale.
Le Sedi dovranno altresì controllare, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca, la regolarità dei pagamenti in argomento alla quale è subordinato, come già detto, il diritto alla sospensione.
8. Sgravi e fiscalizzazione (art. 1, comma 230)
Tra i benefici del provvedimento di sanatoria in esame (art. 1, comma 230, penultimo periodo), è previsto inoltre che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del
Con la disposizione sopra riportata viene, pertanto, prevista l'inapplicabilità della norma che stabilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi, per inosservanza delle relative note condizioni, nei confronti dei soggetti che provvedono alla regolarizzazione delle anzidette condizioni ai sensi e per gli effetti del condono in argomento.
9. Procedura di mobilità: anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 4, comma 3, della
Si fa presente che anche le somme in epigrafe, per le considerazioni svolte nella
10. Rateazioni in corso
Le agevolazioni previste nel citato art. 1, commi 226 e seguenti, della
Il programma per il calcolo del residuo debito, riguardante le domande di rateazioni per crediti da DM inseriti nella procedura automatizzata, sarà aggiornato e messo a disposizione delle SAP con apposito messaggio.
11. Sanzioni per omesse trattenute ai dipendenti pensionati (art. 40, commi 2 e 4, del
Per quanto di tutta evidenza, si ribadisce nuovamente che le agevolazioni contributive previste dalla sanatoria di cui trattasi - come, del resto, per i precedenti condoni - non si applicano alle omesse trattenute di pensione (che hanno natura di prestazioni pensionistiche e non di contributi) e alle relative penalità (art. 40, commi 2 e 4, del
12. Contenzioso in corso
È opportuno che da parte delle Sedi sia sollecitamente rappresentata ai soggetti interessati la possibilità di definire le pendenze in atto in base alle agevolazioni contributive in argomento entro il 1° aprile 1997, fissato dalla legge per il pagamento dei contributi e/o delle somme aggiuntive ridotte.
Le Sedi, a loro volta, dovranno segnalare immediatamente agli Uffici centrali interessati i casi definiti in base alla regolarizzazione agevolata per i quali risulta pendente un ricorso amministrativo presso gli Organi centrali, da considerare superato per effetto del condono.
13. Disposizioni per il settore agricolo (art. 1, comma 229)
Le disposizioni sin qui illustrate si riferiscono anche ai contribuenti del settore agricolo, in relazione al quale si richiamano le specifiche istruzioni contenute nella
A tal fine gli interessati possono utilizzare la modulistica predisposta in occasione del condono disciplinato dal
Ciò premesso si fa presente che il comma 229 dell'articolo 1 della legge in esame detta una peculiare disciplina per i datori di lavoro agricolo, per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti che si sono avvalsi della procedura di regolarizzazione già disciplinata, da ultimo, dall'art. 5 del
Nel rinviare, a tal riguardo, alle direttive impartite con
I contributi dovuti dovevano essere versati, in unica soluzione, entro il 10 giugno 1996 o, ratealmente, con applicazione degli interessi dell'8% annuo, in un massimo di 26 rate (ciascuna delle quali di importo non inferiore a L. 1.000.000): le prime tre, da versare il 10 giugno, il 10 settembre ed il 10 dicembre 1996, con cadenza trimestrale e le residue 23, decorrenti dal 10 aprile 1997, con cadenza quadrimestrale (i termini di versamento riferiti riguardano la generalità dei contribuenti. Per specifiche e particolari fattispecie si rinvia alla citata circolare).
Orbene, nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi di detta facoltà di regolarizzazione, effettuando i versamenti in scadenza nell'anno 1996, il comma 229 dell'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della residua somma ancora dovuta.
Detta somma potrà essere corrisposta con le modalità di cui al comma 227 che precede - 30 o 60 rate bimestrali decorrenti dal 1° aprile con l'applicazione degli interessi dell'8% tramite il coefficiente indicato alla colonna 4 delle tabelle allegate alla presente circolare - ovvero nei termini già previsti dall'art. 5 del
Discende da quanto precede che nessun nuovo adempimento dovrà essere posto in essere dai contribuenti che sceglieranno di proseguire i versamenti con le modalità previste dal
L'importo residuo da corrispondere, da indicare nella domanda, sarà determinato sottraendo dall'ammontare dei contributi oggetto di condono gli importi già versati a titolo di contributi con le rate scadute nell'anno 1996 al netto degli interessi di rateazione.
Alla domanda stessa dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della prima delle rate previste.
Nelle ipotesi nelle quali si intenda chiedere, ai sensi della
Detta domanda dovrà essere compilata compiutamente in ogni sua parte (contributi, somme aggiuntive ridotte ecc.) per la contribuzione di cui soltanto adesso si chiede il condono, mentre l'importo residuo della regolarizzazione ex
La determinazione della somma da corrispondere ad ogni singola scadenza rateale sarà effettuata applicando gli interessi calcolati, a seconda dei casi, in base alle tabelle allegate alla presente circolare sull'importo complessivo risultante dalla somma dell'importo evidenziato nel quadro F e l'importo residuo della precedente regolarizzazione.
Anche in questa fattispecie dovrà essere allegata alla domanda di regolarizzazione copia della ricevuta del primo versamento.
Per i pagamenti dovranno essere utilizzati, in attesa di ulteriori disposizioni, i bollettini di c/c postale n. 8045 contraddistinti dal numero 961 nelle prime tre cifre della specie.
È appena il caso di evidenziare che il comma 229 dell'art. 1 della legge in argomento non trova applicazione per i contribuenti del settore agricolo che non si sono avvalsi del condono di cui al
14. Soggetti che si sono avvalsi del condono ex
Per i soggetti che, entro il 16 dicembre 1996, si sono avvalsi del condono ex
Parte seconda
1. Modulistica e disposizioni operative
1.1. Si segnala che la modulistica da utilizzare per il presente condono è quella a suo tempo predisposta in occasione della regolarizzazione contributiva di cui al
Ad ogni buon conto, si rammenta nuovamente che la modulistica approntata concerne le categorie di contribuenti più numerose. Per i residui casi, stante il non rilevante numero degli interessati, le domande di condono potranno essere presentate anche informalmente, utilizzando lo schema del modulo di domanda di condono più similare. In ogni caso le Sedi - che non dovranno in alcun modo ritardare le operazioni di regolarizzazione - potranno richiedere agli interessati, e ciò anche dopo la scadenza della domanda di condono stesso, eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie per la sistemazione delle partite che hanno formato oggetto di sanatoria.
2. Nuove "Avvertenze"
Tenuto conto che l'attuale condono, per alcuni aspetti di rilievo, si discosta da quanto prevedeva il
In dette "Avvertenze" non è stato possibile inserire la novità introdotta dall'art. 10, comma 13-quinquies, della citata
Per quanto concerne il modulo di domanda per gli Addetti ai servizi familiari e domestici, le Sedi dovranno barrare le vecchie Avvertenze (quelle ex
A proposito della modulistica, come sempre, si raccomanda vivamente una gestione molto oculata della stessa al fine di evitare sprechi ingiustificati.
Le Sap ed i Centri operativi dovranno, inoltre, aver cura di prendere opportuni contatti con i locali uffici dell'Inail, oltre che - come in passato - per il reciproco scambio dei bollettini, anche al fine di concordare una congrua fornitura dei moduli in questione anche agli sportelli polifunzionali operanti presso gli Uffici diversi dagli Enti previdenziali.
Si fa comunque presente che i contribuenti interessati possono avvalersi per le operazioni di pagamento, oltre che del canale postale, anche degli sportelli bancari.
La presentazione del modulo da parte del contribuente sarà effettuata in un'unica copia, per cui lo sportello polifunzionale ricevente, nel caso in cui la regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli Enti previdenziali interessati, dovrà curarne l'invio in fotocopia all'Ente interessato.
Tale adempimento dovrà essere effettuato con la massima tempestività.
Parte terza
Facoltà concessa ai soggetti che hanno provveduto, alle previste scadenze, al versamento delle prime tre rate del condono di cui all'art. 3 del
Stabilisce il comma 228 dell'art. 1 in esame che i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del
a) secondo le disposizioni di cui ai commi 226 (pagamento in unica soluzione da effettuare entro il 1° aprile 1997) e 227 (pagamento, rispettivamente, in trenta o, ricorrendo i presupposti in precedenza indicati, sessanta rate bimestrali, consecutive, di uguale importo, da versare, a far data dal 1° aprile 1997, entro l'ultimo giorno dei successivi bimestri), dell'art. 1 in commento.
Optando per la soluzione suindicata, in ogni caso, il contribuente, stante il richiamo nel comma in esame a quanto previsto ai commi 226 e 227, sul residuo debito dovrà aggiornare, rideterminandolo, il calcolo della somma aggiuntiva (17% annuo) alla data del pagamento (come è noto da effettuare entro il 1° aprile 1997).
Nella nuova domanda di condono potrà quindi includere oltre che al residuo debito, come sopra determinato, anche periodi successivi al 31 dicembre 1995.
Ovviamente nel caso in esame le disposizioni da applicare sono tutte quelle previste dai commi 226 e 227 (calcolo della somma aggiuntiva del 17% annuo, tetto del 50%, in precedenza illustrate).
Si fa presente che il debito residuo si determina, dopo aver scomputato preliminarmente la maggiorazione dell'8 per cento annuo per il differimento (che deve considerarsi acquisito all'Istituto), imputando ciascuna rata, proporzionalmente, a contributi e sanzioni partendo dai periodi più remoti.
Optando per la facoltà in argomento i soggetti interessati dovranno presentare una nuova domanda di condono ed utilizzare i bollettini di c.c.p. previsti per il presente condono ovvero,
b) secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996. In sostanza, proseguendo il pagamento rateale previsto dal
Di fatto, tenuto conto che alcuni termini previsti nel comma 228 in esame sono già scaduti:
per debiti di importo superiore a lire un miliardo e fino a lire 5 miliardi: con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 1° aprile 1997 ed entro il 31 maggio 1997;
per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire : con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 1° aprile 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997;
per debiti di importo superiore a venti miliardi di lire: con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 1° aprile 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
Si sottolinea che, in tutti i casi di pagamenti rateali sopra indicati, le rate successive alla prima debbono essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996.
I soggetti che scelgono di continuare a versare secondo le disposizioni del
Nell'ipotesi in cui il contribuente stia completando il pagamento della sanatoria contributiva in base al
In altri termini, nella fattispecie sopra descritta, il soggetto interessato effettua i versamenti nei termini già stabiliti dal
Parte quarta
Versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della
1. Col comma 231 dell'art. 1 in esame, il legislatore ha riproposto, nell'identico testo, la disposizione già contenuta all'art. 2, comma 5, del
Stabilisce, infatti, il comma 231 dell'art. 1 della legge n. 662 in trattazione che nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della
La disposizione sopra riportata si riferisce quindi ad una scadenza già verificatasi (16 dicembre 1996) e, per gli aggiornamenti (si ribadisce, solo quelli effettuati entro la data anzidetta) consente la convalida dei versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, previste dai condoni di cui all'art. 18 della
E ciò anche nei casi in cui taluna di dette rate (ripetesi dalla seconda in poi e, quindi, stante i riferimenti temporali, compresa quella avente scadenza 30 novembre 1996), sia stata pagata, aggiornata della maggiorazione, entro il termine ultimo del 16 dicembre 1996.
A proposito dei suindicati condoni di cui alla
1) al comma 2, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
2) al comma 6, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Parte quinta
Estinzione dei crediti per contributi o premi, fino a lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996 (art. 1, comma 232)
La
Per tale aspetto si veda quanto precisato nella Parte quinta della
Il direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
Tabella 2
(prevista dall'articolo 1, comma 227, della
Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario
Pagamento in trenta rate bimestrali
N. rate |
Quota capitale |
Quota interessi |
Rata anticipata |
Debito residuo |
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
1 |
0,040127 |
- |
0,040127 |
0,959873 |
2 |
0,027329 |
0,012798 |
0,040127 |
0,932544 |
3 |
0,027693 |
0,012434 |
0,040127 |
0,904851 |
4 |
0,028062 |
0,012065 |
0,040127 |
0,876789 |
5 |
0,028436 |
0,011691 |
0,040127 |
0,848353 |
6 |
0,028816 |
0,011311 |
0,040127 |
0,819537 |
7 |
0,029200 |
0,010927 |
0,040127 |
0,790337 |
8 |
0,029589 |
0,010538 |
0,040127 |
0,760748 |
9 |
0,029984 |
0,010143 |
0,040127 |
0,730764 |
10 |
0,030383 |
0,009744 |
0,040127 |
0,700381 |
11 |
0,030789 |
0,009338 |
0,040127 |
0,669592 |
12 |
0,031199 |
0,008928 |
0,040127 |
0,638393 |
13 |
0,031615 |
0,008512 |
0,040127 |
0,606778 |
14 |
0,032037 |
0,008090 |
0,040127 |
0,574741 |
15 |
0,032464 |
0,007663 |
0,040127 |
0,542277 |
16 |
0,032897 |
0,007230 |
0,040127 |
0,509380 |
17 |
0,033335 |
0,006792 |
0,040127 |
0,476045 |
18 |
0,033780 |
0,006347 |
0,040127 |
0,442265 |
19 |
0,034230 |
0,005897 |
0,040127 |
0,408035 |
20 |
0,034687 |
0,005440 |
0,040127 |
0,373348 |
21 |
0,035149 |
0,004978 |
0,040127 |
0,338199 |
22 |
0,035618 |
0,004509 |
0,040127 |
0,302581 |
23 |
0,036093 |
0,004034 |
0,040127 |
0,266488 |
24 |
0,036574 |
0,003553 |
0,040127 |
0,229914 |
25 |
0,037061 |
0,003066 |
0,040127 |
0,192853 |
26 |
0,037556 |
0,002571 |
0,040127 |
0,155297 |
27 |
0,038056 |
0,002071 |
0,040127 |
0,117241 |
28 |
0,038564 |
0,001563 |
0,040127 |
0,078677 |
29 |
0,039078 |
0,001049 |
0,040127 |
0,039599 |
30 |
0,039599 |
0,000528 |
0,040127 |
0,000000 |
|
|
|
|
|
|
1,000000 |
0,203810 |
1,203810 |
|
Allegato n. 2
Pagamento in sessanta rate bimestrali
Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario |
||||
N. rate |
Quota capitale |
Quota interesse |
Rata anticipata |
Debito residuo |
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
1 |
0,022570 |
0,000000 |
0,022570 |
0,977430 |
2 |
0,012632 |
0,009938 |
0,022570 |
0,964798 |
3 |
0,012727 |
0,009843 |
0,022570 |
0,952071 |
4 |
0,012824 |
0,009746 |
0,022570 |
0,939247 |
5 |
0,012922 |
0,009648 |
0,022570 |
0,926325 |
6 |
0,013021 |
0,009549 |
0,022570 |
0,913304 |
7 |
0,013122 |
0,009448 |
0,022570 |
0,900182 |
8 |
0,013225 |
0,009345 |
0,022570 |
0,886957 |
9 |
0,013329 |
0,009241 |
0,022570 |
0,873628 |
10 |
0,013435 |
0,009135 |
0,022570 |
0,860193 |
11 |
0,013542 |
0,009028 |
0,022570 |
0,846651 |
12 |
0,013651 |
0,008919 |
0,022570 |
0,833000 |
13 |
0,013762 |
0,008808 |
0,022570 |
0,819238 |
14 |
0,013875 |
0,008695 |
0,022570 |
0,805363 |
15 |
0,013990 |
0,008580 |
0,022570 |
0,791373 |
16 |
0,014106 |
0,008464 |
0,022570 |
0,777267 |
17 |
0,014225 |
0,008345 |
0,022570 |
0,763042 |
18 |
0,014345 |
0,008225 |
0,022570 |
0,748697 |
19 |
0,014468 |
0,008102 |
0,022570 |
0,734229 |
20 |
0,014593 |
0,007977 |
0,022570 |
0,719636 |
21 |
0,014720 |
0,007850 |
0,022570 |
0,704916 |
22 |
0,014849 |
0,007721 |
0,022570 |
0,690067 |
23 |
0,014980 |
0,007590 |
0,022570 |
0,675087 |
24 |
0,015114 |
0,007456 |
0,022570 |
0,659973 |
25 |
0,015250 |
0,007320 |
0,022570 |
0,644723 |
26 |
0,015389 |
0,007181 |
0,022570 |
0,629334 |
27 |
0,015530 |
0,007040 |
0,022570 |
0,613804 |
28 |
0,015674 |
0,006896 |
0,022570 |
0,598130 |
29 |
0,015820 |
0,006750 |
0,022570 |
0,582310 |
30 |
0,015969 |
0,006601 |
0,022570 |
0,566341 |
31 |
0,016121 |
0,006449 |
0,022570 |
0,550220 |
32 |
0,016276 |
0,006294 |
0,022570 |
0,533944 |
33 |
0,016434 |
0,006136 |
0,022570 |
0,517510 |
34 |
0,016596 |
0,005974 |
0,022570 |
0,500914 |
35 |
0,016760 |
0,005810 |
0,022570 |
0,484154 |
36 |
0,016928 |
0,005642 |
0,022570 |
0,467226 |
37 |
0,017098 |
0,005472 |
0,022570 |
0,450128 |
38 |
0,017273 |
0,005297 |
0,022570 |
0,432855 |
39 |
0,017451 |
0,005119 |
0,022570 |
0,415404 |
40 |
0,017633 |
0,004937 |
0,022570 |
0,397771 |
41 |
0,017818 |
0,004752 |
0,022570 |
0,379953 |
42 |
0,018008 |
0,004562 |
0,022570 |
0,361945 |
43 |
0,018202 |
0,004368 |
0,022570 |
0,343743 |
44 |
0,018399 |
0,004171 |
0,022570 |
0,325344 |
45 |
0,018602 |
0,003968 |
0,022570 |
0,306742 |
46 |
0,018808 |
0,003762 |
0,022570 |
0,287934 |
47 |
0,019020 |
0,003550 |
0,022570 |
0,268914 |
48 |
0,019236 |
0,003334 |
0,022570 |
0,249678 |
49 |
0,019457 |
0,003113 |
0,022570 |
0,230221 |
50 |
0,019683 |
0,002887 |
0,022570 |
0,210538 |
51 |
0,019914 |
0,002656 |
0,022570 |
0,190624 |
52 |
0,020151 |
0,002419 |
0,022570 |
0,170473 |
53 |
0,020394 |
0,002176 |
0,022570 |
0,150079 |
54 |
0,020642 |
0,001928 |
0,022570 |
0,129437 |
55 |
0,020897 |
0,001673 |
0,022570 |
0,108540 |
56 |
0,021158 |
0,001412 |
0,022570 |
0,087382 |
57 |
0,021426 |
0,001144 |
0,022570 |
0,065956 |
58 |
0,021701 |
0,000869 |
0,022570 |
0,044255 |
59 |
0,021983 |
0,000587 |
0,022570 |
0,022272 |
60 |
0,022272 |
0,000298 |
0,022570 |
0,000000 |
|
1,000000 |
0,354200 |
1,354200 |
|
Allegato n. 3
Allegato n. 4