§ 98.1.37479 - Circolare 13 marzo 1997, n. 59 .
Regolarizzazione contributiva agevolata (art. 1, commi da 226 a 233, della L. 23 dicembre 1996, n. 662): 1) Ulteriori istruzioni; 2) Novità, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1997
Numero:59

§ 98.1.37479 - Circolare 13 marzo 1997, n. 59 .

Regolarizzazione contributiva agevolata (art. 1, commi da 226 a 233, della L. 23 dicembre 1996, n. 662): 1) Ulteriori istruzioni; 2) Novità, in materia di condono con pagamento rateale, introdotta dall'art. 10, comma 13-quinquies, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale vigilanza e recuperi contributivi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore Generale Medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di  

 

Fondi, Gestioni e Casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con circolare n. 1 del 4 gennaio 1997, trasmessa nella stessa data con messaggio n. 21785, sono state fornite le prime istruzioni sulla regolarizzazione contributiva agevolata prevista dall'art. 1, commi da 226 a 233, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Di seguito si procede ad una più compiuta illustrazione della normativa relativa al condono di cui trattasi, che tiene conto anche dell'innovazione, relativa alla possibilità di pagamento rateale delle somme che formano oggetto di regolarizzazione agevolata, recentemente introdotta in sede di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 50 del 1° marzo 1997).

 

 

Parte prima

1. Modalità e scadenze del condono (art. 1, commi da 226 a 228)

1.1. Soggetti interessati.

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, debitori per mancato o tardivo pagamento degli stessi (nel caso di tardivo pagamento dei contributi il condono, ovviamente, attiene alle sole sanzioni).

La regolarizzazione riguarda sia i contribuenti già iscritti, che quelli di prima iscrizione; per entrambi, peraltro, le disposizioni di cui al presente condono hanno unificato i periodi contributivi che possono formare oggetto di sanatoria.

In particolare, gli anzidetti soggetti possono regolarizzare i periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996.

1.2. Presentazione delle domande.

La regolarizzazione può essere effettuata, indifferentemente, presso gli sportelli unificati (I.N. P.S., Inail, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Commissioni provinciali per l'artigianato), di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Per quanto attiene agli sportelli polifunzionali si rinvia alle circolari diramate in occasione di precedenti condoni presso gli sportelli stessi.

 

 

2. Scadenze

Essendo il 31 marzo giorno festivo (Lunedì dell'Angelo) il 1° aprile 1997 è, di fatto, il termine ultimo per il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati, ma in ritardo, e/o contributi ancora da versare) e per la presentazione della relativa domanda di condono.

Nel caso di soggetti non iscritti, la domanda deve essere corredata della denuncia di prima iscrizione.

Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione, è prevista anche la facoltà di regolarizzazione in forma rateale (di cui più avanti, si veda punto 5, verranno illustrate le modalità fissate dalla legge), si sottolinea che, anche in tale caso, il termine di scadenza per il pagamento della 1ª rata e per la presentazione della relativa domanda è fissato al 1° aprile.

I soggetti interessati debbono allegare al modulo di domanda l'attestazione di pagamento di quanto dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero la prima delle previste rate) e la documentazione indicata nel modulo stesso.

 

 

3. Periodi regolarizzabili in forma agevolata

Possono formare oggetto del condono in esame i periodi contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, così differenziati per quanto attiene al termine finale:

- mese di giugno 1996, per i soggetti che versano con il sistema del DM10/M;

- secondo trimestre 1996, per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico;

- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- per i contributi agricoli vedi il successivo punto 13.

Si sottolinea nuovamente che, agli effetti del presente condono, non esiste alcuna differenziazione, per quanto attiene ai periodi regolarizzabili, tra soggetti già iscritti e soggetti di nuova iscrizione.

 

 

4. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta

Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento.

Il tetto massimo del 50% va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto di condono (vale a dire contributi già versati, ma in ritardo, e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.

 

 

5. Possibilità di pagamento rateale (art. 1, comma 227, e art. 10, comma 13-quinquies, della legge n. 30 del 1997)

In via preliminare si fa presente che, oltre alla possibilità di pagamento rateale, prevista dall'art. 1, comma 227, della legge n. 662 del 1996, illustrata al successivo punto 5.1, l'art. 10, comma 13-quinquies, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 (recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 50 del 1° marzo 1997), di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha stabilito che per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b) del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997.

Di seguito si illustrano le due possibilità di pagamento rateale ora previste dalla legge.

5.1. Pagamento in trenta rate bimestrali (art. 1, comma 227, della legge n. 662 del 1996)

La norma in esame prevede che la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, oltre che in unica soluzione, anche in trenta rate bimestrali, consecutive, di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 1° aprile 1997. A tale riguardo si sottolinea che, a differenza del condono di cui al D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996), la facoltà di pagare in trenta rate prescinde dall'ammontare del debito che si intende regolarizzare con il condono. Il pagamento della prima rata scade il 1° aprile 1997 e le successive devono essere versate entro l'ultimo giorno dei bimestri successivi al 31 marzo 1997 (31 maggio 1997, 31 luglio 1997, 30 settembre 1997, e così via). Le scadenze che cadono di giorno festivo si intendono spostate al primo giorno successivo non festivo. Con l'occasione si ribadisce che, considerata la formulazione della disposizione in argomento, ed i criteri cui è improntata la Tabella 2 allegata alla legge in esame ("Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario"), il pagamento rateale può avvenire solamente in trenta rate. È comunque possibile l'estinzione anticipata del debito, per la quale si veda il successivo punto 5.1.2.

5.1.1. Modalità di effettuazione del calcolo della rata bimestrale costante.

Il secondo periodo del comma 227 dell'art. 1 in esame stabilisce che l'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, è calcolato applicando al debito complessivo il coefficiente 0,040127 indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla legge (nella presente circolare è riportata nell'all. 1). A proposito dell'anzidetta tabella si fa notare che la stessa, pur differendo lievemente in alcune parti, rispetto a quella allegata al D.L. n. 538 del 1996, per la parte relativa al coefficiente suindicato è rimasta invariata. La tabella di cui sopra dovrà essere utilizzata anche da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del condono di cui al D.L. n. 538 del 1996 e che vogliano provvedere alla estinzione anticipata del debito.

Al fine di rendere di più immediata comprensione il meccanismo di determinazione della rata costante bimestrale (quindi di ciascuna delle 30 rate previste), si ripropone l'esempio già utilizzato a proposito del condono ex D.L. n. 538 del 1996 più volte menzionato.

Se si intende, ad esempio, regolarizzare un debito (= ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive ridotte per contributi versati tardivamente) pari a L. 30.000.000 (= trenta milioni) occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente (= 0,040127) indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla L. n. 662 del 1996.

Pertanto, nell'esempio, ciascuna delle trenta rate bimestrali costanti e anticipate per estinguere il debito in trenta rate è pari a:

L. 1.203.810 = (L. 30.000.000 × 0,040127).

Essendo l'importo di ciascuna delle trenta rate, come sopra determinate, uguale e costante, le Sedi nel richiamare l'attenzione degli utenti sul meccanismo di calcolo delle rate disposto dalla legge, avranno cura di sottolineare che tutte e trenta le rate dovranno essere di uguale importo.

5.1.2. Estinzione anticipata del debito.

È peraltro possibile l'estinzione anticipata del debito. Anche a tale proposito si ripropone l'esempio già utilizzato in occasione del condono ex D.L. n. 538 del 1996, e sempre riferito ad un debito iniziale di L. 30.000.000 (= trenta milioni). In tal caso, per determinare l'importo che il debitore dovrà versare per estinguere anticipatamente il debito dopo il versamento, ad esempio, della tredicesima rata, atteso che il pagamento di detto debito avvenga alla scadenza della quattordicesima rata, occorre aggiungere all'importo di quest'ultima (L. 1.203.810) il debito residuo, ottenuto moltiplicando il debito iniziale per il coefficiente di colonna 5 sempre della più volte menzionata tabella 2, corrispondente alla quattordicesima rata:

esempio: L. 30.000.000 × 0,574741 (*) = L. 17.242.230.

__________

(*) Si segnala che il coefficiente di cui alla colonna 5, con la legge n. 662 del 1996, in alcuni casi, è stato lievemente variato rispetto a quello di cui alla tabella allegata al D.L. n. 538 del 1996. In caso di estinzione anticipata del debito, peraltro, si ribadisce che anche coloro che si sono avvalsi del condono testé citato, dovranno far riferimento alla tabella allegata alla legge n. 662 del 1996.

5.2. Soggetti operanti in particolari aree territoriali: eccezionale possibilità di pagamento anche in sessanta rate bimestrali (art. 10, comma 13-quinquies, della legge n. 30 del 1997)

La disposizione in esame, sempre in tema di possibilità di pagamento rateale, ha previsto, per i soli soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2, e 5b) del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997 (di fatto, per le ragioni già dette, 1° aprile 1997)

5.2.1. Soggetti interessati.

I contribuenti che possono avvalersi dell'anzidetta facoltà di rateizzazione in 60 rate bimestrali, sono esclusivamente quelli operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b) dei regolamenti CEE sopraindicati, ed in particolare:

- le Aree dell'obiettivo 1 sono quelle a suo tempo indicate nella circolare n. 148 del 5 luglio 1993 (v. Atti Ufficiali 1993), e sono le seguenti regioni: Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

N. B. Per quanto concerne gli Abruzzi si fa riserva di ulteriori tempestive istruzioni; ciò in quanto l'allegato 1 al Regolamento (CEE) n. 2081 del 1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per tale Regione, limitava espressamente l'applicabilità dell'obiettivo in esame al periodo 1994-1996. Sono in corso approfondimenti per stabilire la normativa concretamente applicabile;

- le Aree dell'obiettivo 2 sono quelle di cui all'elenco allegato alla circolare n. 192 del 23 giugno 1994 (v. Atti Ufficiali 1994);

- le Aree dell'obiettivo 5b) sono quelle elencate nell'allegato della decisione della Commissione 94/197/CE del 26 gennaio 1994, che stabilisce per il periodo 1994-1999 l'elenco delle zone rurali ammissibili all'obiettivo 5b) definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (è in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 14 aprile 1994, n. L 96). Aree interessate sono alcuni Comuni delle seguenti Regioni:

Piemonte; Lazio; Umbria; Veneto; Marche; Valle d'Aosta; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana.

Per la concreta individuazione delle aree interessate agli obiettivi suindicati (ed, in particolare, di quello 5b) non riportato negli Atti Ufficiali dell'Istituto), si fa rinvio al decreto del Ministero dell'industria e dell'artigianato D.M. 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 76 del 1° aprile 1994. Tenuto conto, peraltro, che a livello centrale non è possibile disporre della situazione aggiornata sullo stato di attuazione, nelle singole Regioni, degli obiettivi in argomento, eventuali ulteriori più particolareggiate informazioni in proposito dovranno essere richieste dalle Sedi direttamente ai competenti Uffici delle Regioni.

5.2.2. Modalità di effettuazione del calcolo della rata bimestrale costante.

Su conformi indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in analogia a quanto dispone il secondo periodo del comma 227 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, l'importo delle singole rate, comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, è calcolato applicando al debito complessivo il coefficiente 0,022570 indicato alla colonna 4 della tabella ("Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario") di cui all'allegato 2 della presente circolare. La tabella di cui sopra dovrà essere utilizzata anche da parte dei contribuenti, che rientrano nella previsione dell'art. 10, comma 13-quinquies, della legge n. 30 del 1997 in esame, che a suo tempo si sono avvalsi del condono di cui al D.L. n. 538 del 1996.

Al fine di rendere di più immediata comprensione il meccanismo di determinazione della rata costante bimestrale (quindi di ciascuna delle 60 rate previste), si propone il seguente esempio.

Se si intende regolarizzare un debito (= ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive ridotte per contributi versati tardivamente) pari a L. 30.000.000 (= trenta milioni), occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente (= 0,022570) indicato alla colonna 4 della tabella acclusa alla presente circolare (v. all. 2)

Pertanto, nell'esempio, ciascuna delle sessanta rate bimestrali, costanti e anticipate, per estinguere il debito in sessanta rate è pari a:

L. 677.100 = (L. 30.000.000 × 0,022570).

5.3. Estinzione anticipata del debito.

È peraltro possibile l'estinzione anticipata del debito. A tale proposito si propone il seguente esempio riferito ad un debito iniziale di L. 30.000.000 (= trenta milioni).

In tal caso, per determinare l'importo che il debitore dovrà versare per estinguere anticipatamente il debito dopo il versamento, ad esempio, della tredicesima rata, atteso che il pagamento di detto debito avvenga alla scadenza della quattordicesima rata, occorre aggiungere all'importo di quest'ultima il debito residuo, ottenuto moltiplicando il debito iniziale per il coefficiente di colonna 5 della tabella acclusa alla presente circolare (v. all. 2) corrispondente alla quattordicesima rata:

esempio: L. 30.000.000 × 0,805363 = L. 24.160.890.

In caso di estinzione anticipata del debito, si ribadisce che anche coloro che si sono avvalsi del condono ex D.L. n. 538 del 1996, ed abbiano optato per il pagamento in 60 rate bimestrali, dovranno far riferimento alla tabella di cui all'allegato n. 2 della presente circolare.

I soggetti che si siano avvalsi del condono di cui al D.L. n. 538 del 1996 e, ricorrendone i presupposti, optino ora per la possibilità di pagamento in sessanta rate prevista dall'art. 10, comma 13-quinquies, della legge n. 30 del 1997, possono portare l'eccedenza della rata a suo tempo pagata, rispetto alla rata ora determinata ai sensi della disposizione testé citata, a scomputo delle successive, fino a totale esaurimento dell'eccedenza stessa.

Dell'opzione di pagamento in 60 rate, da effettuare entro il 31 marzo 1997, i soggetti interessati dovranno dare comunicazione alla competente Sede dell'I.N. P.S., a tal fine specificando il territorio in cui operano.

 

 

6. Sanzioni amministrative e penali (art. 1, comma 230)

Stabilisce il comma 230 dell'art. 1 in esame che la regolarizzazione estingue:

- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;

- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi.

Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive (art. 30 della legge n. 843 del 1978 e art. 4 del decreto legge n. 352 del 1978, convertito in legge n. 467 del 1978), si fa rilevare che, per potere usufruire dell'esonero dalle predette penalità, le denunce debbono comunque essere presentate entro il termine ultimo di scadenza del condono, fissato dalle disposizioni agevolative in esame.

Si richiamano in proposito, con i necessari adattamenti, conseguenti ai diversi riferimenti temporali contenuti nella regolarizzazione in esame, i criteri forniti per l'attuazione delle analoghe disposizioni agevolative previste dal condono di cui alla legge n. 166 del 1991 (cfr. circolare n. 153 del 12 giugno 1991, ultimi due cpv., del par. 1, in A.U. 1991), ai quali si è fatto rinvio anche in occasione delle sanatorie di cui alla legge n. 63 del 1993 e successive proroghe (cfr. circolare n. 33 del 8 febbraio 1993, punto E, in A.U. 1993), della legge n. 724 del 1994 (cfr. circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, Parte Prima, punto G, in A.U. 1995), del D.L. n. 166 del 1996 (cfr. circ. n. 92 del 24 aprile 1996, v. Parte Prima, punto G) e del D.L. n. 538 del 1996 (cfr. circolare n. 228 del 21 novembre 1996, trasmessa con la stessa data con messaggio n. 15683), che di seguito si riassumono:

1. La presentazione, entro la data di scadenza del condono, dei modelli di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo omessi, può far ritenere estinte le relative sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della legge n. 843 del 1978 e dall'art. 4 del D.L. n. 352 del 1978, convertito in legge n. 467 del 1978.

2. Non possono, invece, ritenersi estinti, per il semplice adempimento formale della presentazione degli anzidetti modelli di denuncia, gli illeciti amministrativi concernenti l'omesso pagamento dei contributi, rientranti nella procedura amministrativa di cui alla legge n. 689 del 1981. Tali illeciti amministrativi potranno formare oggetto di ordinanza di archiviazione solamente dopo che sia stato completato l'integrale pagamento, nei termini stabiliti dalle attuali norme sul condono, sia dei contributi omessi che delle relative sanzioni civili ridotte, regolarizzabili con la presente sanatoria.

 

 

7. Procedimenti di esecuzione in corso (art. 1, comma 230, ultimo periodo)

7.1. Tra i benefici del condono in esame è previsto che "i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste".

In proposito si segnala che la formulazione dell'attuale norma, differisce da quella contenuta all'art. 2, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 538 del 1996, che faceva riferimento ai "provvedimenti di merito e di esecuzione", e che aveva suscitato alcune perplessità interpretative.

Si precisa poi che i "provvedimenti di esecuzione in corso" di cui al comma 230 in argomento sono esclusivamente quelli conseguenti al promovimento di esecuzione forzata e relativi a partite che formano oggetto di regolarizzazione, tenuto conto che "l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento" (art. 491 c.p.c.)

In relazione alla nuova disposizione, ove si presentassero fattispecie particolari, le stesse dovranno essere segnalate, per le opportune indicazioni, all'Avvocatura Centrale.

In considerazione del fatto che la richiesta del condono e il puntuale rispetto dei relativi pagamenti rateali è il presupposto per godere della sospensione dei provvedimenti d'esecuzione, gli Uffici amministrativi, se la pratica è in fase legale, dovranno rilevare e segnalare, immediatamente, agli Uffici legali sia la presentazione delle domande di condono sia il venir meno dei predetti presupposti (puntuale pagamento delle rate) per consentire, in tal caso, la riattivazione dell'esecuzione forzata rimasta sospesa.

7.2. Settore agricolo

Tra le procedure esecutive vanno ricomprese anche quelle promosse dai Concessionari per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, iscritti nei ruoli "emissione novembre 1994" (per gli anni 1988 e precedenti). Conseguentemente le Sedi, a ricezione delle domande di regolarizzazione contenenti anche contributi iscritti nei ruoli esattoriali, provvederanno, con la massima urgenza, ad inviare ai Concessionari le note di sospensione degli atti esecutivi, in caso di pagamento parziale, oppure il provvedimento di discarico amministrativo, in caso di pagamento totale.

Le Sedi dovranno altresì controllare, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca, la regolarità dei pagamenti in argomento alla quale è subordinato, come già detto, il diritto alla sospensione.

 

 

8. Sgravi e fiscalizzazione (art. 1, comma 230)

Tra i benefici del provvedimento di sanatoria in esame (art. 1, comma 230, penultimo periodo), è previsto inoltre che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Con la disposizione sopra riportata viene, pertanto, prevista l'inapplicabilità della norma che stabilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi, per inosservanza delle relative note condizioni, nei confronti dei soggetti che provvedono alla regolarizzazione delle anzidette condizioni ai sensi e per gli effetti del condono in argomento.

 

 

9. Procedura di mobilità: anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e somme dovute ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge stessa e successive modifiche ed integrazioni

Si fa presente che anche le somme in epigrafe, per le considerazioni svolte nella circolare n. 39 del 7 febbraio 1995 (in A.U. 1995), possono formare oggetto della sanatoria in parola.

 

 

10. Rateazioni in corso

Le agevolazioni previste nel citato art. 1, commi 226 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 possono trovare applicazione anche per i crediti oggetto di rateazione. Per una compiuta trattazione dei vari aspetti connessi alla materia in argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite in occasione dei precedenti condoni.

Il programma per il calcolo del residuo debito, riguardante le domande di rateazioni per crediti da DM inseriti nella procedura automatizzata, sarà aggiornato e messo a disposizione delle SAP con apposito messaggio.

 

 

11. Sanzioni per omesse trattenute ai dipendenti pensionati (art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488 del 1968)

Per quanto di tutta evidenza, si ribadisce nuovamente che le agevolazioni contributive previste dalla sanatoria di cui trattasi - come, del resto, per i precedenti condoni - non si applicano alle omesse trattenute di pensione (che hanno natura di prestazioni pensionistiche e non di contributi) e alle relative penalità (art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488 del 1968), dovute dai soggetti inosservanti della normativa che regola il divieto di cumulo in materia pensionistica. Le trattenute in argomento non possono formare oggetto di condono ed essere, quindi, incluse nella relativa domanda.

 

 

12. Contenzioso in corso

È opportuno che da parte delle Sedi sia sollecitamente rappresentata ai soggetti interessati la possibilità di definire le pendenze in atto in base alle agevolazioni contributive in argomento entro il 1° aprile 1997, fissato dalla legge per il pagamento dei contributi e/o delle somme aggiuntive ridotte.

Le Sedi, a loro volta, dovranno segnalare immediatamente agli Uffici centrali interessati i casi definiti in base alla regolarizzazione agevolata per i quali risulta pendente un ricorso amministrativo presso gli Organi centrali, da considerare superato per effetto del condono.

 

 

13. Disposizioni per il settore agricolo (art. 1, comma 229)

Le disposizioni sin qui illustrate si riferiscono anche ai contribuenti del settore agricolo, in relazione al quale si richiamano le specifiche istruzioni contenute nella circolare n. 228 del 1996. Anche i contribuenti di detto settore possono, quindi, regolarizzare le loro posizioni debitorie relative a periodi contributivi ricompresi entro il 30 giugno 1996, previo pagamento dei contributi dovuti e degli interessi nella misura del 17% annuo, in unica soluzione entro il primo aprile p.v. o nelle previste rate bimestrali.

A tal fine gli interessati possono utilizzare la modulistica predisposta in occasione del condono disciplinato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 538.

Ciò premesso si fa presente che il comma 229 dell'articolo 1 della legge in esame detta una peculiare disciplina per i datori di lavoro agricolo, per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti che si sono avvalsi della procedura di regolarizzazione già disciplinata, da ultimo, dall'art. 5 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511, non convertito in legge per decorrenza dei termini ed il cui contenuto è stato recepito dalla disposizione predetta.

Nel rinviare, a tal riguardo, alle direttive impartite con circolare n. 39 del 20 febbraio 1996, in Atti Ufficiali 1996, in vigenza del D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, - successivamente reiterato dal D.L. n. 181 del 1996, D.L. n. 301 del 1996, D.L. n. 405 del 1996 e D.L. n. 511 del 1996 - si rammenta che, per i contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo i soggetti interessati potevano regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti (purché in naturale scadenza entro il 10 gennaio 1996).

I contributi dovuti dovevano essere versati, in unica soluzione, entro il 10 giugno 1996 o, ratealmente, con applicazione degli interessi dell'8% annuo, in un massimo di 26 rate (ciascuna delle quali di importo non inferiore a L. 1.000.000): le prime tre, da versare il 10 giugno, il 10 settembre ed il 10 dicembre 1996, con cadenza trimestrale e le residue 23, decorrenti dal 10 aprile 1997, con cadenza quadrimestrale (i termini di versamento riferiti riguardano la generalità dei contribuenti. Per specifiche e particolari fattispecie si rinvia alla citata circolare).

Orbene, nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi di detta facoltà di regolarizzazione, effettuando i versamenti in scadenza nell'anno 1996, il comma 229 dell'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della residua somma ancora dovuta.

Detta somma potrà essere corrisposta con le modalità di cui al comma 227 che precede - 30 o 60 rate bimestrali decorrenti dal 1° aprile con l'applicazione degli interessi dell'8% tramite il coefficiente indicato alla colonna 4 delle tabelle allegate alla presente circolare - ovvero nei termini già previsti dall'art. 5 del D.L. n. 511 del 1996 non convertito in legge (in un numero massimo di 23 rate quadrimestrali, con il limite derivante dalla circostanza che ogni singola rata non può essere inferiore a L. 1.000.000 e con gli interessi dell'8% annuo calcolati secondo i criteri esposti nella richiamata circolare n. 39 del 1996).

Discende da quanto precede che nessun nuovo adempimento dovrà essere posto in essere dai contribuenti che sceglieranno di proseguire i versamenti con le modalità previste dal D.L. n. 511 del 1996. Per coloro che, viceversa, opteranno per le trenta o sessanta rate bimestrali, si rende necessaria la presentazione di una domanda integrativa di regolarizzazione, entro il 1° aprile p.v., tramite il modello (all. 3), già trasmesso alle Sedi regionali, che le Sedi provvederanno a riprodurre localmente.

L'importo residuo da corrispondere, da indicare nella domanda, sarà determinato sottraendo dall'ammontare dei contributi oggetto di condono gli importi già versati a titolo di contributi con le rate scadute nell'anno 1996 al netto degli interessi di rateazione.

Alla domanda stessa dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della prima delle rate previste.

Nelle ipotesi nelle quali si intenda chiedere, ai sensi della legge n. 662 del 1996, in aggiunta alla rateizzazione del debito residuo di cui si è detto, anche la regolarizzazione di contributi non ricompresi nella precedente domanda (es. contributi del I trimestre 1996) gli interessati dovranno produrre, oltre alla domanda integrativa di cui sopra, una nuova istanza di regolarizzazione tramite il modello predisposto per il condono di cui al D.L. n. 538 del 1996.

Detta domanda dovrà essere compilata compiutamente in ogni sua parte (contributi, somme aggiuntive ridotte ecc.) per la contribuzione di cui soltanto adesso si chiede il condono, mentre l'importo residuo della regolarizzazione ex D.L. n. 511 del 1996, di cui alla domanda integrativa, sarà riportato sotto il quadro F.

La determinazione della somma da corrispondere ad ogni singola scadenza rateale sarà effettuata applicando gli interessi calcolati, a seconda dei casi, in base alle tabelle allegate alla presente circolare sull'importo complessivo risultante dalla somma dell'importo evidenziato nel quadro F e l'importo residuo della precedente regolarizzazione.

Anche in questa fattispecie dovrà essere allegata alla domanda di regolarizzazione copia della ricevuta del primo versamento.

Per i pagamenti dovranno essere utilizzati, in attesa di ulteriori disposizioni, i bollettini di c/c postale n. 8045 contraddistinti dal numero 961 nelle prime tre cifre della specie.

È appena il caso di evidenziare che il comma 229 dell'art. 1 della legge in argomento non trova applicazione per i contribuenti del settore agricolo che non si sono avvalsi del condono di cui al D.L. n. 511 del 1996 - attivando ad esempio la procedura di regolarizzazione di cui al D.L. n. 499 del 1996 - o che siano decaduti dai previsti benefici o che intendono regolarizzare contributi dell'anno 1995 in scadenza successivamente al 10 gennaio 1996 o dei primi due trimestri dell'anno 1996. Per tali soggetti si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nella presente circolare.

 

 

14. Soggetti che si sono avvalsi del condono ex D.L. n. 538 del 1996

Per i soggetti che, entro il 16 dicembre 1996, si sono avvalsi del condono ex D.L. n. 538 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge, ma i cui effetti sono stati salvaguardati dall'art. 1, comma 233, della legge n. 662 in esame, si fa rinvio alle istruzioni fornite con circolare n. 1 del 1997 e con messaggio n. 27786 del 6 febbraio 1997 (all. 4).

 

 

Parte seconda

1. Modulistica e disposizioni operative

1.1. Si segnala che la modulistica da utilizzare per il presente condono è quella a suo tempo predisposta in occasione della regolarizzazione contributiva di cui al D.L. n. 538 del 1996, così per i bollettini di versamento in conto corrente postale. Per tali aspetti si fa pertanto rinvio alle indicazioni fornite per l'anzidetta regolarizzazione (in particolare, v. la Parte Seconda della circolare n. 228 del 21 novembre 1996, trasmessa con messaggio n. 15693, avente la stessa data).

Ad ogni buon conto, si rammenta nuovamente che la modulistica approntata concerne le categorie di contribuenti più numerose. Per i residui casi, stante il non rilevante numero degli interessati, le domande di condono potranno essere presentate anche informalmente, utilizzando lo schema del modulo di domanda di condono più similare. In ogni caso le Sedi - che non dovranno in alcun modo ritardare le operazioni di regolarizzazione - potranno richiedere agli interessati, e ciò anche dopo la scadenza della domanda di condono stesso, eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie per la sistemazione delle partite che hanno formato oggetto di sanatoria.

 

 

2. Nuove "Avvertenze"

Tenuto conto che l'attuale condono, per alcuni aspetti di rilievo, si discosta da quanto prevedeva il D.L. n. 538 del 1996, si è ritenuto opportuno stampare nuove "Avvertenze", che sostituiscono integralmente quelle distribuite in occasione del condono di cui al citato D.L. n. 538 del 1996 e che vanno inserite, come intercalare, nel modulo di domanda base (quello ex D.L. n. 538 del 1996).

In dette "Avvertenze" non è stato possibile inserire la novità introdotta dall'art. 10, comma 13-quinquies, della citata legge n. 30 del 1997, sopra illustrata. Di tale aspetto peraltro le Sedi provvederanno a dare la massima divulgazione possibile predisponendo apposite "Avvertenze" integrative.

Per quanto concerne il modulo di domanda per gli Addetti ai servizi familiari e domestici, le Sedi dovranno barrare le vecchie Avvertenze (quelle ex D.L. n. 538 del 1996), riportate sul modulo di domanda, sostituendole con quelle nuove predisposte in base alla legge n. 662 del 1996.

A proposito della modulistica, come sempre, si raccomanda vivamente una gestione molto oculata della stessa al fine di evitare sprechi ingiustificati.

Le Sap ed i Centri operativi dovranno, inoltre, aver cura di prendere opportuni contatti con i locali uffici dell'Inail, oltre che - come in passato - per il reciproco scambio dei bollettini, anche al fine di concordare una congrua fornitura dei moduli in questione anche agli sportelli polifunzionali operanti presso gli Uffici diversi dagli Enti previdenziali.

Si fa comunque presente che i contribuenti interessati possono avvalersi per le operazioni di pagamento, oltre che del canale postale, anche degli sportelli bancari.

La presentazione del modulo da parte del contribuente sarà effettuata in un'unica copia, per cui lo sportello polifunzionale ricevente, nel caso in cui la regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli Enti previdenziali interessati, dovrà curarne l'invio in fotocopia all'Ente interessato.

Tale adempimento dovrà essere effettuato con la massima tempestività.

 

 

Parte terza

Facoltà concessa ai soggetti che hanno provveduto, alle previste scadenze, al versamento delle prime tre rate del condono di cui all'art. 3 del D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996): art. 1, comma 228

Stabilisce il comma 228 dell'art. 1 in esame che i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze già previste dal citato art. 3, comma 3, rispettivamente del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere, in via alternativa, alla regolarizzazione per la parte residua del debito:

a) secondo le disposizioni di cui ai commi 226 (pagamento in unica soluzione da effettuare entro il 1° aprile 1997) e 227 (pagamento, rispettivamente, in trenta o, ricorrendo i presupposti in precedenza indicati, sessanta rate bimestrali, consecutive, di uguale importo, da versare, a far data dal 1° aprile 1997, entro l'ultimo giorno dei successivi bimestri), dell'art. 1 in commento.

Optando per la soluzione suindicata, in ogni caso, il contribuente, stante il richiamo nel comma in esame a quanto previsto ai commi 226 e 227, sul residuo debito dovrà aggiornare, rideterminandolo, il calcolo della somma aggiuntiva (17% annuo) alla data del pagamento (come è noto da effettuare entro il 1° aprile 1997).

Nella nuova domanda di condono potrà quindi includere oltre che al residuo debito, come sopra determinato, anche periodi successivi al 31 dicembre 1995.

Ovviamente nel caso in esame le disposizioni da applicare sono tutte quelle previste dai commi 226 e 227 (calcolo della somma aggiuntiva del 17% annuo, tetto del 50%, in precedenza illustrate).

Si fa presente che il debito residuo si determina, dopo aver scomputato preliminarmente la maggiorazione dell'8 per cento annuo per il differimento (che deve considerarsi acquisito all'Istituto), imputando ciascuna rata, proporzionalmente, a contributi e sanzioni partendo dai periodi più remoti.

Optando per la facoltà in argomento i soggetti interessati dovranno presentare una nuova domanda di condono ed utilizzare i bollettini di c.c.p. previsti per il presente condono ovvero,

b) secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996. In sostanza, proseguendo il pagamento rateale previsto dal D.L. n. 499 del 1996.

Di fatto, tenuto conto che alcuni termini previsti nel comma 228 in esame sono già scaduti:

per debiti di importo superiore a lire un miliardo e fino a lire 5 miliardi: con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 1° aprile 1997 ed entro il 31 maggio 1997;

per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire : con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 1° aprile 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997;

per debiti di importo superiore a venti miliardi di lire: con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 1° aprile 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

Si sottolinea che, in tutti i casi di pagamenti rateali sopra indicati, le rate successive alla prima debbono essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996.

I soggetti che scelgono di continuare a versare secondo le disposizioni del D.L. n. 499 del 1996, non dovranno presentare una nuova domanda di condono e per i versamenti delle restanti rate utilizzeranno gli appositi bollettini di c.c.p. predisposti per il condono di cui al D.L. n. 166 del 1996 e successive modifiche e reiterazioni.

Nell'ipotesi in cui il contribuente stia completando il pagamento della sanatoria contributiva in base al D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996) e voglia sistemare un ulteriore periodo non contemplato in detto condono, dovrà tenere distinte le due posizioni debitorie. Dovrà quindi presentare una domanda ai sensi della legge n. 662 del 1996, per quest'ultimo periodo, e versare i relativi contributi con le modalità tutte previste dal nuovo condono.

In altri termini, nella fattispecie sopra descritta, il soggetto interessato effettua i versamenti nei termini già stabiliti dal D.L. n. 499 del 1996 (1° aprile e scadenze successive) per il periodo che ha formato oggetto del condono precedente e nei termini previsti dalla legge n. 662 del 1996 (1° aprile e scadenze successive) per il nuovo periodo oggetto dell'attuale condono.

 

 

Parte quarta

Versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (art. 1, comma 231)

1. Col comma 231 dell'art. 1 in esame, il legislatore ha riproposto, nell'identico testo, la disposizione già contenuta all'art. 2, comma 5, del D.L. n. 538 del 1996.

Stabilisce, infatti, il comma 231 dell'art. 1 della legge n. 662 in trattazione che nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del D.L. 1 febbraio 1996, n. 40, dell'art. 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

La disposizione sopra riportata si riferisce quindi ad una scadenza già verificatasi (16 dicembre 1996) e, per gli aggiornamenti (si ribadisce, solo quelli effettuati entro la data anzidetta) consente la convalida dei versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, previste dai condoni di cui all'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni e all'art. 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499 (già D.L. n. 166 del 1996).

E ciò anche nei casi in cui taluna di dette rate (ripetesi dalla seconda in poi e, quindi, stante i riferimenti temporali, compresa quella avente scadenza 30 novembre 1996), sia stata pagata, aggiornata della maggiorazione, entro il termine ultimo del 16 dicembre 1996.

A proposito dei suindicati condoni di cui alla legge n. 724 del 1994 , e successivi decreti di modificazione ed integrazione, e di cui al D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996), con l'occasione, si fa presente che l'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (in Gazz. Uff. n. 281 del 30 novembre 1996):

1) al comma 2, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 7 aprile 1995, n. 105; D.L. 14 giugno 1995, n. 232; D.L. 4 agosto 1995, n. 326; D.L. 2 ottobre 1995, n. 416; D.L. 4 dicembre 1995, n. 515; D.L. 1 febbraio 1996, n. 40; D.L. 2 aprile 1996, n. 181; D.L. 3 giugno 1996, n. 301; D.L. 2 agosto 1996, n. 405 e D.L. 1 ottobre 1996, n. 511;

2) al comma 6, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 marzo 1996, n. 166; D.L. 27 maggio 1996, n. 295; D.L. 26 luglio 1996, n. 396 e D.L. 24 settembre 1996, n. 499.

 

 

Parte quinta

Estinzione dei crediti per contributi o premi, fino a lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996 (art. 1, comma 232)

La legge n. 662 del 1996 in trattazione ha ribadito (art. 1, comma 232) che i crediti, di importo non superiore a lire 50.000, per contributi o premi, dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Per tale aspetto si veda quanto precisato nella Parte quinta della circolare n. 228 del 1996 più volte menzionata.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Tabella 2

(prevista dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario

Pagamento in trenta rate bimestrali

N. rate 

Quota capitale 

Quota interessi 

Rata anticipata 

Debito residuo 

Col. 1 

Col. 2 

Col. 3 

Col. 4 

Col. 5 

1 

0,040127 

- 

0,040127 

0,959873 

2 

0,027329 

0,012798 

0,040127 

0,932544 

3 

0,027693 

0,012434 

0,040127 

0,904851 

4 

0,028062 

0,012065 

0,040127 

0,876789 

5 

0,028436 

0,011691 

0,040127 

0,848353 

6 

0,028816 

0,011311 

0,040127 

0,819537 

7 

0,029200 

0,010927 

0,040127 

0,790337 

8 

0,029589 

0,010538 

0,040127 

0,760748 

9 

0,029984 

0,010143 

0,040127 

0,730764 

10 

0,030383 

0,009744 

0,040127 

0,700381 

11 

0,030789 

0,009338 

0,040127 

0,669592 

12 

0,031199 

0,008928 

0,040127 

0,638393 

13 

0,031615 

0,008512 

0,040127 

0,606778 

14 

0,032037 

0,008090 

0,040127 

0,574741 

15 

0,032464 

0,007663 

0,040127 

0,542277 

16 

0,032897 

0,007230 

0,040127 

0,509380 

17 

0,033335 

0,006792 

0,040127 

0,476045 

18 

0,033780 

0,006347 

0,040127 

0,442265 

19 

0,034230 

0,005897 

0,040127 

0,408035 

20 

0,034687 

0,005440 

0,040127 

0,373348 

21 

0,035149 

0,004978 

0,040127 

0,338199 

22 

0,035618 

0,004509 

0,040127 

0,302581 

23 

0,036093 

0,004034 

0,040127 

0,266488 

24 

0,036574 

0,003553 

0,040127 

0,229914 

25 

0,037061 

0,003066 

0,040127 

0,192853 

26 

0,037556 

0,002571 

0,040127 

0,155297 

27 

0,038056 

0,002071 

0,040127 

0,117241 

28 

0,038564 

0,001563 

0,040127 

0,078677 

29 

0,039078 

0,001049 

0,040127 

0,039599 

30 

0,039599 

0,000528 

0,040127 

0,000000 

 

 

 

 

 

 

1,000000 

0,203810 

1,203810 

 

 

 

Allegato n. 2

Pagamento in sessanta rate bimestrali

 

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario 

N. rate 

Quota capitale 

Quota interesse 

Rata anticipata 

Debito residuo 

Col. 1 

Col. 2 

Col. 3 

Col. 4 

Col. 5 

1 

0,022570 

0,000000 

0,022570 

0,977430 

2 

0,012632 

0,009938 

0,022570 

0,964798 

3 

0,012727 

0,009843 

0,022570 

0,952071 

4 

0,012824 

0,009746 

0,022570 

0,939247 

5 

0,012922 

0,009648 

0,022570 

0,926325 

6 

0,013021 

0,009549 

0,022570 

0,913304 

7 

0,013122 

0,009448 

0,022570 

0,900182 

8 

0,013225 

0,009345 

0,022570 

0,886957 

9 

0,013329 

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10 

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11 

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12 

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13 

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14 

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15 

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16 

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17 

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18 

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19 

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20 

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21 

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23 

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24 

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25 

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27 

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29 

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30 

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35 

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39 

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43 

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44 

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46 

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47 

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48 

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49 

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50 

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53 

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54 

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60 

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0,022570 

0,000000 

 

1,000000 

0,354200 

1,354200 

 

 

 

Allegato n. 3

 

 

Allegato n. 4