§ 98.1.36660 - Circolare 21 novembre 1996, n. 228 .
1) Regolarizzazione contributiva agevolata: art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538 (in G.U. n. 249 di pari data); 2) Istruzioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/11/1996
Numero:228

§ 98.1.36660 - Circolare 21 novembre 1996, n. 228 .

1) Regolarizzazione contributiva agevolata: art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538 (in G.U. n. 249 di pari data); 2) Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale vigilanza e recuperi contributivi e Direzione centrale ragioneria e finanza.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e 

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

Con messaggio n. 12505 del 5 novembre 1996 (all. 1), sono state fornite le prime, più immediate, istruzioni sulla nuova regolarizzazione indicata in oggetto, con la presente circolare, come già preannunciato, si procede ad una più compiuta illustrazione delle disposizioni contenute all'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 in argomento, entrato in vigore il 24 ottobre 1996.

Come è noto, la sanatoria, che concerne i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, per i quali non sia intervenuta la prescrizione, omessi o pagati tardivamente, comporta i seguenti vantaggi:

- versamento, in luogo delle sanzioni civili, dovute per lo omesso e/o ritardato versamento dei contributi o dei premi, degli interessi in misura pari al 17% annuo e, comunque, entro il limite massimo del 50% del complessivo debito contributivo (contributi omessi e/o versati in ritardo);

- esonero dalle obbligazioni per sanzioni amministrative ed estinzione dei reati previsti in materia di versamenti di contributi o premi;

- mantenimento, in caso di regolarizzazione, del beneficio di sgravi e fiscalizzazione;

- possibilità di pagare il debito anche in trenta rate bimestrali;

- possibilità di presentare la richiesta di regolarizzazione, indifferentemente, ad uno degli sportelli polifunzionali previsti dalla norma.

L'art. 2 in esame contiene anche altre disposizioni concernenti:

a) i soggetti che hanno provveduto al versamento delle prime tre rate del condono di cui all'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (già D.L. 28 marzo 1996, n. 166, a sua volta reiterato, con modificazioni, dal D.L. n. 295 del 27 maggio 1996 e dal D.L. n. 396 del 27 luglio 1996, tutti decaduti per mancata conversione in legge), alle scadenze dallo stesso previste (v. comma 3);

b) le rate versate, tardivamente, in occasione delle regolarizzazioni contributive agevolate di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive proroghe e modificazioni e all'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (v. comma 5);

c) l'estinzione dei crediti, fino a Lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996 (v. comma 6).

Gli anzidetti argomenti nella presente circolare verranno così trattati:

- Parte Prima, i contenuti normativi (commi 1-4) del nuovo provvedimento di sanatoria articolati nei vari aspetti;

- Parte Seconda, modulistica e istruzioni operative;

- Parte Terza, la facoltà di opzione che hanno i soggetti che hanno provveduto al versamento delle prime tre rate del condono di cui al D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (già D.L. n. 166 del 1996) alle scadenze dallo stesso previste;

- Parte Quarta, validazione dei versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni e dell'art. 3 del D.L. n. 499 del 1996;

- Parte Quinta, l'estinzione dei crediti, fino a Lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996;

- Parte Sesta, le istruzioni contabili.

 

 

Parte prima

1. Modalità e scadenze del condono

(art. 2, commi 1-4)

A. Soggetti interessati

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla sanatoria di cui trattasi i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, in caso di omesso o tardivo pagamento degli stessi. La regolarizzazione concerne sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione; per entrambi, peraltro, le disposizioni di cui al presente condono hanno unificato i periodi contributivi per i quali può essere chiesta la regolarizzazione agevolata.

In particolare, gli anzidetti soggetti possono versare, entro il 16 dicembre 1996, ai sensi del vigente D.L. n. 538 del 1996, i contributi ed i premi relativi a periodi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996 [1].

A.1. "Cosiddetto contributo del 10%".

Sempre a proposito dei soggetti interessati alla sanatoria di cui trattasi, a seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcune Sedi, si precisa che nella previsione del condono in argomento, rientrano anche i soggetti di cui all'art. 2, commi 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive disposizioni (D.L. 24 settembre 1996, n. 499; D.M. 2 maggio 1996, n. 281 e D.M. 2 maggio 1996, n. 282, si veda in proposito anche la circolare n. 112 del 25 maggio 1996): cosiddetto contributo del 10 per cento. Detti soggetti potranno presentare la domanda di condono anche informalmente o adattando il modulo di condono per i commercianti e specificando che trattasi del "Contributo del 10% ex art. 26 e ss. della legge n. 335 del 1996".

Alla domanda dovrà essere allegata copia della domanda di iscrizione (o, nel caso non fosse stata già presentata, occorrerà presentarla unitamente a quella di condono), specificando il tipo di attività esercitata e l'eventuale committente. Per il versamento di quanto dovuto il contribuente potrà utilizzare un conto corrente postale in bianco intestato "Riscossioni varie". Nella causale andrà apposta la dicitura "CTR. 10% - condono D.L. 538 del 1996", ed il codice fiscale del lavoratore autonomo.

A.2. Presentazione delle domande.

La regolarizzazione può avvenire presso gli sportelli unificati ( I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Commissioni provinciali per l'artigianato) di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Per quanto attiene agli sportelli polifunzionali si rinvia alle circolari diramate in occasione di precedenti condoni presso gli sportelli stessi (da ultimo, si veda circolare n. 92 del 24 aprile 1996, trasmessa, in pari data, con messaggio n. 23320).

___________

[1] Peraltro nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria, approvato dalla Camera ed all'esame del Senato (Atti n. 1704), il periodo condonabile è riferito fino a tutto il mese di giugno 1996. Si fa riserva di successive istruzioni al riguardo.

B. Scadenze

Come già in precedenza indicato, il 16 dicembre 1996 è il termine ultimo per il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati in ritardo e/o ancora da versare) e per la presentazione della relativa domanda di condono, corredata, nel caso di soggetti non iscritti, della denuncia di prima iscrizione.

Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione, è prevista anche la possibilità di regolarizzazione in forma rateale (di cui più avanti, v. punto E., verranno illustrate le modalità fissate dalla legge: comma 2), si sottolinea che, anche in tale caso, il termine di scadenza per il pagamento della 1ª rata e per la presentazione della relativa domanda è fissato al 16 dicembre 1996.

I soggetti interessati debbono allegare al modulo di domanda l'attestazione di pagamento di quanto dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero la prima delle previste trenta rate) e la documentazione indicata nel modulo stesso.

C. Periodi regolarizzabili in forma agevolata

Possono formare oggetto della regolarizzazione agevolata in parola i periodi contributivi, non prescritti, così differenziati per quanto attiene al termine finale:

- mese di luglio 1996, per i soggetti che versano con il sistema del DM10;

- secondo trimestre 1996, per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico;

- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- anno 1991, per i cittadini non mutuati;

- per i contributi agricoli vedi il successivo punto O.

Si sottolinea nuovamente, che ai sensi del presente condono, non esiste alcuna differenziazione, per quanto attiene ai periodi regolarizzabili, tra soggetti già iscritti e soggetti di nuova iscrizione.

Quest'ultimi, ovviamente, dovranno allegare alla domanda di condono la denuncia di prima iscrizione.

D. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta

Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro pagamento (in unica soluzione o prima delle rate previste).

Il tetto massimo del 50% va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto della regolarizzazione agevolata (vale a dire contributi già versati in ritardo e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.

E. Possibilità di pagamento rateale (art. 2, comma 2)

1. Il comma 2 dell'art. 2 del provvedimento di legge in esame prevede che la regolarizzazione può avvenire, oltre che in unica soluzione, anche in trenta rate bimestrali, consecutive, di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. A tale riguardo si precisa che, a differenza del condono di cui al D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996) la facoltà di pagare in trenta rate prescinde dall'ammontare del debito che si intende sistemare con il condono. Il pagamento della prima rata scade il 16 dicembre 1996 e le successive entro il giorno 16 dei mesi di relativa scadenza (16 febbraio 1997, 16 aprile 1997, e così via). Le scadenze che cadono di giorno festivo si intendono prorogate al primo giorno successivo non festivo.

In relazione a numerosi quesiti formulati su tale aspetto si precisa poi che, stante la formulazione della disposizione in esame, ed i connessi criteri cui è improntata la Tabella allegata al decreto stesso ("Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario"), il pagamento rateale può articolarsi solo in trenta rate. La questione formerà comunque oggetto di ulteriori approfondimenti, per cui si fa riserva di istruzioni in proposito. È comunque possibile l'estinzione anticipata del debito per la quale si veda il successivo p. 3.

 

 

2. Calcolo della rata bimestrale costante

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 in esame stabilisce che l'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito complessivo il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella allegata al decreto stesso (nella presente circolare è riportata nell'all. 3).

Al fine di rendere di più immediata comprensione il meccanismo di determinazione della rata costante bimestrale (quindi di ciascuna delle 30 rate previste), valga il seguente esempio.

Se si intende regolarizzare una situazione debitoria (= ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive per contributi versati tardivamente) pari a L. 30.000.000 (= trenta milioni) occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente (= 0,040127) indicato alla colonna 4 della tabella allegata al D.L. n. 538 del 1996. Pertanto, nell'esempio, ciascuna delle trenta rate bimestrali costanti e anticipate per estinguere il debito in trenta rate è pari a:

L. 1.203.810 = (L. 30.000.000 × 0,040127).

 

 

3. Estinzione anticipata del debito

È peraltro possibile l'estinzione anticipata del debito. A tale proposito può essere utile il seguente esempio, sempre riferito ad un debito iniziale di L. 30.000.000 (= trenta milioni): in tal caso, per determinare l'importo che il debitore dovrà versare per estinguere anticipatamente il debito dopo il versamento, ad esempio, della tredicesima rata, atteso che il pagamento di detto debito avvenga alla scadenza della quattordicesima rata, occorre aggiungere all'importo di quest'ultima (L. 1.203.810) il debito residuo, ottenuto moltiplicando il debito iniziale per il coefficiente di colonna 5 sempre della più volte menzionata tabella, corrispondente alla quattordicesima rata:

L. 30.000.000 × 0,574740 = L. 17.242.200

F. Sanzioni amministrative e penali (art. 2, comma 4)

Stabilisce il 4 comma dell'art. 2 in argomento che la regolarizzazione estingue:

- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;

- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi.

Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive (art. 30 della legge n. 843 del 1978 e art. 4 del decreto legge n. 352 del 1978, convertito in legge n. 467 del 1978), si fa rilevare che, per potere usufruire dell'esonero dalle predette penalità, le denunce debbono comunque essere presentate entro il termine del 16 dicembre 1996, fissato dalle disposizioni agevolative in esame.

Si richiamano in proposito, con i necessari adattamenti conseguenti ai diversi riferimenti temporali contenuti nella sanatoria in esame, i criteri forniti per l'attuazione delle analoghe disposizioni agevolative previste dal condono di cui alla legge n. 166 del 1991 (cfr. circolare n. 153 del 12 giugno 1991, ultimi due cpv. del par. 1, in A.U. 1991), ai quali si è fatto rinvio anche in occasione delle sanatorie di cui alla legge n. 63 del 1993 e successive proroghe (cfr. circolare n. 33 del 8 febbraio 1993, punto E, in A.U. 1993), della legge n. 724 del 1994 (cfr. circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, Parte Prima, punto G, in A.U. 1995), del D.L. n. 166 del 1996 (cfr. circ. n. 92 del 24 aprile 1996, v. Parte prima, punto G.), e che di seguito si sintetizzano.

1. La presentazione, entro il 16 dicembre 1996, dei modelli di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo omessi, può far ritenere estinte le relative sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della legge n. 843 del 1978 e dall'art. 4 del D.L. n. 352 del 1978, convertito in legge n. 467 del 1978.

2. Non possono, invece, ritenersi estinti, per il semplice adempimento formale della presentazione degli anzidetti modelli di denuncia, gli illeciti amministrativi concernenti l'omesso pagamento dei contributi, rientranti nella procedura amministrativa di cui alla legge n. 689 del 1981. Tali illeciti amministrativi potranno formare oggetto di ordinanza di archiviazione solo in caso di pagamento, nei termini stabiliti dalle attuali norme sul condono, sia dei contributi omessi che delle relative sanzioni civili ridotte, regolarizzabili con la presente sanatoria.

G. Procedimenti di esecuzione in corso (art. 2, comma 4, ultimo periodo)

Tra i benefici del condono in esame è previsto che per effetto della domanda di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti di esecuzione in corso; ciò subordinatamente però al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti dell'art. 2 in commento alle scadenze dallo stesso previste. In caso di inottemperanza a quanto previsto dalla legge, le Sedi dovranno attivare immediatamente le procedure per il recupero coattivo dei crediti. Sull'argomento in trattazione si fa riserva, peraltro, di ulteriori chiarimenti, stanti alcune oscurità nella formulazione della norma.

Settore agricolo. Tra le procedure esecutive vanno ricomprese anche quelle promosse dai Concessionari per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, iscritti nei ruoli "emissione novembre 1994" (per gli anni 1987 e precedenti). Conseguentemente le Sedi, a ricezione delle domande di regolarizzazione contenenti anche contributi iscritti nei ruoli esattoriali, provvederanno ad inviare ai Concessionari le note di sospensione degli atti esecutivi con la massima urgenza, considerato che i Concessionari predetti stanno già inviando gli avvisi di mora ai contribuenti interessati. Le Sedi dovranno altresì controllare, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca, la regolarità dei pagamenti in argomento alla quale è subordinato, come già detto, il diritto alla sospensione.

H. Sgravi e fiscalizzazione

Tra i benefici del provvedimento di sanatoria in esame (art. 2, comma 4, penultimo periodo), è previsto inoltre che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Con la disposizione sopra riportata viene, pertanto, prevista l'inapplicabilità della norma che stabilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi, per inosservanza delle relative note condizioni, nei confronti dei soggetti che provvedono alla regolarizzazione delle anzidette condizioni ai sensi e per gli effetti del condono in argomento.

I. Procedura di mobilità: anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e somme dovute ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge stessa e successive modifiche ed integrazioni

Si fa presente che anche le somme in epigrafe, per le considerazioni svolte nella circolare n. 39 del 7 febbraio 1995 (in A.U. 1995), possono formare oggetto della sanatoria in parola.

L. Rateazioni in corso

Le agevolazioni previste nel citato art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 possono trovare applicazione anche per i crediti oggetto di rateazione. Per una compiuta trattazione dei vari aspetti connessi alla materia in argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite al punto E della circolare n. 18 del 21 gennaio 1995 (in A.U. 1995), in occasione del condono della legge n. 724 del 1994, richiamate anche nella circolare n. 92 del 24 aprile 1996, si veda Parte prima, punto E, in occasione del condono di cui al D.L. n. 166 del 1996.

Il programma per il calcolo del residuo debito, riguardante le domande di rateazioni per crediti da D.M. inseriti nella procedura automatizzata, sarà aggiornato e messo a disposizione delle SAP con apposito messaggio.

M. Sanzioni per omesse trattenute ai dipendenti pensionati (art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488 del 1968)

Per quanto di tutta evidenza, si precisa che le agevolazioni contributive previste dalla sanatoria di cui trattasi - come, del resto, per i precedenti condoni, ad es. quello di cui alla legge n. 63 del 1993 e alla legge n. 724 del 1994, e successive proroghe e al D.L. n. 166 del 1996 e successive proroghe e modificazioni - non si applicano alle omesse trattenute di pensione (che hanno natura di prestazioni pensionistiche) e relative penalità di cui all'art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488 del 1968, dovute dai soggetti inadempienti alla normativa che regola il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Le trattenute in argomento non possono quindi formare oggetto di condono ed essere incluse nella relativa domanda.

N. Contenzioso in corso

È opportuno che da parte delle Sedi sia sollecitamente rappresentata ai soggetti interessati la possibilità di definire le pendenze in atto in base alle agevolazioni contributive in argomento entro il 16 dicembre 1996, fissato dalla legge per il pagamento dei contributi e/o delle somme aggiuntive ridotte.

Le Sedi, a loro volta, avranno cura di segnalare immediatamente agli Uffici centrali interessati i casi definiti in base alla regolarizzazione agevolata per i quali risulta pendente un ricorso amministrativo presso gli Organi centrali, da considerare superato.

O. Contribuenti del settore agricolo

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, nei termini, con le modalità e per gli effetti sin qui descritti, anche tutti i contribuenti del settore agricolo e, quindi, i datori di lavoro, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale ed i concedenti di terreni a mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

In considerazione, peraltro, della particolare disciplina concernente i periodi contributivi ed i termini di versamento del settore, nonché del contesto normativo determinatosi per effetto dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994, come modificato, da ultimo, dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 511, si precisa quanto segue.

1. Periodi regolarizzabili

I datori di lavoro possono regolarizzare le posizioni debitorie, non prescritte, relative agli operai occupati sino a tutto il secondo trimestre 1996; per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, per gli imprenditori agricoli a titolo principale e per i rapporti di compartecipazione e piccola colonia possono formare oggetto di regolarizzazione i periodi contributivi non prescritti, maturati a tutto il 31 dicembre 1995, nonché, per l'anno 1996, gli importi dovuti alle scadenze del 10 luglio e del 10 settembre.

2. Pagamenti contributivi effettuati in ritardo (art. 2, comma 1)

La regolarizzazione, tramite il pagamento degli interessi del 17% annuo, delle posizioni concernenti contributi pagati tardivamente, rispetto alle ordinarie scadenze di legge, di cui al primo comma dell'articolo in esame, può in concreto configurarsi, nel settore agricolo, soltanto per versamenti intempestivi effettuati successivamente al 31 dicembre 1995. Per i pagamenti tardivi effettuati anteriormente alla predetta data, infatti, si è già verificata "ope legis" l'estinzione delle relative somme aggiuntive, per effetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e dalle successive disposizioni di proroga.

 

 

Parte seconda

Modulistica e disposizioni operative

1. Tipologia e caratteristiche della modulistica predisposta per le operazioni di condono

Come per i precedenti condoni presso gli sportelli polifunzionali, per facilitare le operazioni di regolarizzazione contributiva, è stata predisposta apposita modulistica, composta anche da modelli (aziende, artigiani, commercianti), con testo unificato per consentirne l'utilizzazione congiunta per gli Enti previdenziali interessati ( I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), con relativi bollettini di versamento in conto corrente postale.

L'impostazione della modulistica non si discosta molto dalla precedente, per cui valgono, di massima, le indicazioni fornite in tali occasioni (soprattutto a proposito del condono di cui al D.L. n. 166 del 1996, cui si fa rinvio). Ad ogni buon conto si ribadisce che la prestampa degli anni di riferimento negli appositi quadri, contenuti nella modulistica, ha carattere meramente indicativo (senza alcun riferimento, ad esempio, ai termini prescrizionali, i quali, ovviamente, potrebbero essere stati interrotti).

Analogamente alle altre operazioni di sanatoria presso gli sportelli polifunzionali, la modulistica si compone delle sei diverse tipologie di seguito meglio specificate, che si riferiscono alle categorie più frequenti di contribuenti. Per i residui casi, stante l'esiguità del numero dei contribuenti, le domande di condono potranno essere presentate anche informalmente, in tal caso verranno richieste agli interessati tutte le indicazioni ritenute necessarie per la sollecita sistemazione delle partite che hanno formato oggetto di sanatoria.

- Modulo aziende;

- modulo artigiani;

- modulo commercianti;

- modulo addetti servizi familiari e domestici;

- modulo cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- modulo contributi agricoli.

A. Modulo aziende (da utilizzare da parte dei soggetti che versano i contributi I.N.P.S. con il sistema DM)

Il modulo in esame si compone di:

a) un modulo base e di 2 Sezioni specializzate:

- Sezione I.N.P.S.;

- Sezione Inail;

b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.:

- apposito bollettino I.N.P.S.;

- bollettino Inail.

Come già reso noto con il recente messaggio n. 12505 del 1996, già citato, si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che, come del resto per il condono di cui al D.L. n. 166 del 1996, anche per il presente non è stata prevista l'ulteriore differenziazione dei bollettini di c/c p. I.N.P.S. a seconda che trattasi di soggetti di nuova iscrizione ovvero già iscritti. Le SAP avvertiranno i contribuenti della necessità che i moduli di domanda e i bollettini di c/c p. siano compilati in ogni parte, secondo le indicazioni richieste. Circa la composizione della modulistica suindicata si fa rinvio alle indicazioni fornite nella circolare n. 92 del 24 aprile 1996, Parte seconda, punto A.

A tale proposito si fa presente che, in analogia al precedente condono di cui al D.L. n. 166 del 1996, anche in occasione del presente, per facilitare l'individuazione del tetto del 50%, sono state previste ed inserite nei moduli di condono apposite colonne dove vanno indicati per anno, distintamente, i contributi ancora da versare e quelli già versati in ritardo (per quanto ovvio si precisa che ai fini della rilevazione dei dati statistici le Sedi non dovranno rilevare l'ammontare dei contributi già pagati per i quali residuano le sole sanzioni).

Per quanto concerne sempre il modulo aziende, si fa poi presente che anche in questa occasione è stato previsto un apposito quadro 2 nel quale devono essere riportati, distinti per importi già versati e ancora da versare, i dati contributivi per tipo di debito (modd. DM10 e DM10/S presentati insoluti, pratiche in trattazione presso l'Ufficio vigilanza o l'Ufficio legale, note di rettifica, rateazioni in corso, regolarizzazioni spontanee, ecc.).

Con specifico riferimento alle nuove modalità di versamento, a partire dal marzo 1993, della contribuzione relativa al Servizio sanitario nazionale, di pertinenza delle Regioni e delle Province a Statuto autonomo, è stato nuovamente previsto un apposito spazio (quadro 3), nel quale devono essere indicati, distintamente, per anno e per Regioni e Province autonome, i contributi già versati in ritardo ovvero ancora da versare per i quali si chiede la regolarizzazione agevolata. Rispetto alla modulistica utilizzata per il condono della legge n. 724 del 1994, gli spazi relativi alle Regioni sono stati dimezzati. Pertanto i contribuenti che siano interessati a un numero maggiore di Regioni rispetto a quelle ora previste nello specifico quadro, potranno utilizzare e presentare fotocopia del quadro stesso.

Il quadro 3 in esame, pur essendo una ulteriore specificazione dei dati contenuti nei precedenti quadri, dovrà essere necessariamente compilato: di ciò le Sedi avranno cura di richiamare l'attenzione dei contribuenti.

Si sottolinea altresì l'importanza di segnalare ai contribuenti l'esigenza di allegare alla domanda di condono la necessaria documentazione ovvero, se la documentazione stessa è stata a suo tempo già inviata agli Uffici dell' I.N.P.S., di rilasciare apposita dichiarazione, precisando i mesi di riferimento.

B. Addetti servizi familiari e domestici

Per la categoria di contribuenti in epigrafe si sottolinea che, stanti le peculiarità di tale contribuzione, la differenziazione di cui sopra (contributi omessi e contributi versati in ritardo) non è stata inserita nel modulo di domanda. Per il modulo di domanda di cui trattasi, pertanto, si dovrà procedere secondo le indicazioni fornite nelle apposite avvertenze, di cui all'allegato 2 della presente circolare, cui si fa rinvio. Di dette avvertenze, da distribuire unitamente al modulo di domanda stesso, le Sedi provvederanno alla riproduzione, in fotocopia, di un congruo numero di copie. Sui contenuti di dette avvertenze, le Sedi richiameranno l'attenzione dell'utenza per la loro puntuale osservanza.

C. Per quanto riguarda artigiani e commercianti, dovrà essere utilizzato l'apposito intercalare per gli eventuali collaboratori familiari, già previsto in occasione del condono di cui al D.L. n. 166 del 1996 da duplicare localmente, in fotocopia, nei quantitativi ritenuti opportuni sulla scorta delle risultanze dei precedenti condoni.

D. Contributi agricoli

Il modulo, analogo a quello predisposto per la regolarizzazione di cui al D.L. n. 166 del 1996, si compone di:

a) un modulo base con quattro prospetti specializzati:

- prospetto n. 1 per la contribuzione dei datori di lavoro e dei concedenti di terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia;

- prospetto n. 2 per la contribuzione relativa ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni ed agli imprenditori agricoli a titolo principale;

- prospetto n. 3, per l'esposizione, per regioni e province autonome, dei contributi del Servizio sanitario nazionale inseriti nella procedura di regolarizzazione;

- prospetto n. 4, per il calcolo della maggiorazione dell'8% prevista per la regolarizzazione delle rate di condono versate in ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge n. 724 del 1994 ovvero dal D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996;)

b) bollettino per il versamento a mezzo di c/c postale (n. 8045), contraddistinto dalla specie 961. Gli anzidetti dati sono già stati stampati dalla tipografia.

Per la compilazione dei moduli di domanda, predisposti per i contribuenti di cui al titolo, dovranno essere seguite le indicazione contenute nelle relative istruzioni.

Con successive comunicazioni verranno fornite ulteriori istruzioni per la parte del modulo (ultima fincatura delle tre sezioni, quella riservata alle Sedi) predisposta per la sistemazione degli importi delle somme aggiuntive ridotte a seguito del previsto abbattimento al 50% dei contributi.

Per quanto concerne il bollettino di c/c postale per i versamenti in argomento riguardanti i contributi del settore agricolo, si precisa che dovrà essere utilizzato, per tutte le tipologie di contribuzione, il conto corrente n. 8045, contraddistinto dalla specie 961 seguendo le modalità indicate nelle istruzioni contenute nelle "avvertenze".

In tutti i casi le Sedi avranno cura di richiamare la attenzione dei contribuenti sulla circostanza che i bollettini di c/c postale dovranno contenere tutte le indicazioni richieste.

 

 

2. Conti correnti postali

Come già precisato con il citato messaggio 12505 del 5 novembre 1996, i versamenti relativi alla sanatoria in argomento dovranno affluire su appositi c/c p. diversi, oltre che per ogni SAP e Centro operativo interessati, anche per ciascuna categoria di contribuenti. Si ribadisce che non esiste, nell'ambito della stessa categoria di contribuenti, alcuna distinzione tra soggetti di prima iscrizione e soggetti già iscritti.

Quindi ogni SAP e Centro operativo interessati si avvarranno unicamente dei numeri di c/c p. indicati nel messaggio n. 12505 del 5 novembre 1996.

2.1. Prestampa dei bollettini di c.c.p.

Per quanto concerne, in particolare, i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i versamenti di cui trattasi, si richiama la attenzione delle S.A.P. e dei Centri operativi interessati alla riscossione dei contributi sulla inderogabile esigenza che i bollettini di conto corrente in questione - come in occasione dei precedenti condoni - siano prestampati, con ogni attenzione, con tutte le indicazioni necessarie: prestampa del cosiddetto "quinto campo" delle Poste, indicazione del numero di conto corrente postale e della Sede I.N.P.S. cui si riferisce il versamento.

A tale proposito le Sedi osserveranno le istruzioni fornite con il recente messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica n. 14684 del 15 novembre 1996.

Si ribadisce, comunque, nuovamente che, nelle more della consegna della modulistica in argomento, non devono in alcun modo essere ritardate le richieste di regolarizzazione agevolata. In proposito si vedano le istruzioni fornite con il messaggio n. 12505 del 5 novembre 1996.

2.2. Bollettini di conto corrente postale Inail.

A proposito dei bollettini di conto corrente postale, relativi all'istanza di condono Inail, si richiama la attenzione sulla circostanza che gli stessi - destinati esclusivamente ai pagamenti del condono (in unica soluzione o rateali) - saranno trasmessi alle unità periferiche di detto Istituto tramite la propria Direzione centrale per la Informatica, che cura la personalizzazione dell'apposito bollettino predisposto per il presente condono (stampa del numero di conto corrente postale e della "code line").

I bollettini di conto corrente postale I.N.P.S., per analoghe necessità di personalizzazione, saranno richiesti dalle Sedi Inail alle corrispondenti Sedi I.N.P.S., con le quali concorderanno il reciproco scambio dei bollettini in argomento, nei quantitativi ritenuti congrui per le rispettive esigenze.

 

 

3. Ricezione e distribuzione della modulistica

Come già preannunciato la consegna della modulistica avverrà, quanto prima, presso ciascuna Sede regionale dell'Istituto, secondo i quantitativi che sono già stati comunicati alle Sedi regionali con appositi prospetti.

In relazione a quanto sopra, le Sedi regionali cureranno le iniziative necessarie per l'immediata ricezione e distribuzione di moduli e bollettini nel proprio ambito territoriale a tutte le Sedi autonome di produzione ed ai Centri operativi interessati alla riscossione dei contributi. In proposito, come sempre, si raccomanda un'oculata gestione dei moduli in questione per evitare sprechi ingiustificati.

E ciò con particolare riferimento ai bollettini di conto corrente postale (di cui peraltro è prevista, in prosieguo, un'ulteriore consegna), visto l'ampio arco temporale in cui si articola la possibilità di pagamento rateale.

Le Sedi regionali dovranno dare immediata comunicazione alla Direzione centrale vigilanza e recuperi contributivi (fax 02/59054578 ovvero 02/59054603) della avvenuta ricezione e distribuzione della modulistica.

Le SAP ed i Centri operativi, a loro volta, dovranno aver cura di prendere opportuni contatti con i locali uffici dell'Inail, oltre che - come in precedenza detto - per il reciproco scambio dei bollettini, anche al fine di concordare una congrua fornitura dei moduli in questione anche agli sportelli polifunzionali operanti presso gli Uffici diversi dagli Enti previdenziali.

Si fa comunque presente che i contribuenti interessati possono avvalersi per le operazioni di pagamento, oltre che del canale postale, anche degli sportelli bancari.

La presentazione del modulo da parte del contribuente sarà effettuata in un'unica copia, per cui lo sportello polifunzionale ricevente, nel caso in cui la regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli Enti previdenziali, dovrà curarne l'invio in fotocopia all'Ente interessato.

Tale adempimento dovrà essere effettuato con immediatezza.

 

 

Parte terza

Facoltà concessa ai soggetti che hanno provveduto, alle previste scadenze, al versamento delle prime tre rate del condono di cui all'art. 3 del D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996): art. 2, comma 3

Stabilisce il comma 3 dell'art. 2 in commento che i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze già previste dal citato art. 3, comma 3, rispettivamente del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere, in via alternativa, alla regolarizzazione per la parte residua del debito:

a) secondo le disposizioni di cui ai commi 1 (pagamento in unica soluzione da effettuare entro il 16 dicembre 1996) e 2 (pagamento in trenta rate bimestrali, consecutive, di uguale importo, da versare, a far data dal 16 dicembre 1996, entro il giorno 16 di ciascuno dei successivi bimestri), dell'art. 2 in commento.

Optando per la soluzione suindicata, in ogni caso, il contribuente, stante il richiamo nel comma in esame a quanto previsto ai commi 1 e 2, sul residuo debito dovrà aggiornare, rideterminandolo, il calcolo della somma aggiuntiva (17% annuo) alla data del pagamento (come è noto da effettuare entro il 16 dicembre 1996).

Nella nuova domanda di condono potrà quindi includere oltre che al residuo debito, come sopra determinato, anche periodi successivi al 31 dicembre 1995. Ovviamente nel caso in esame le disposizioni da applicare sono tutte quelle previste dai commi 1 e 2 (calcolo della somma aggiuntiva del 17% annuo, tetto del 50%, in precedenza illustrate).

Si fa presente che il debito residuo si determina, dopo aver scomputato preliminarmente la maggiorazione dell'8 per cento annuo per il differimento (che deve considerarsi acquisito all'Istituto), imputando ciascuna rata, proporzionalmente, a contributi e sanzioni partendo dai periodi più remoti.

Optando per la facoltà in argomento i soggetti interessati dovranno presentare una nuova domanda di condono ed utilizzare i bollettini di c/c p. previsti per la nuova sanatoria ex D.L. n. 538 del 1996 ovvero,

b) secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996. In sostanza, proseguendo il pagamento rateale previsto dal D.L. n. 499 del 1996, vale a dire:

per debiti di importo fino lire un miliardo: con il versamento della quarta ed ultima rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996;

per debiti di importo superiore a lire un miliardo e fino a lire 5 miliardi: con il versamento delle rimanenti rate, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997;

per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire: con il versamento delle rimanenti rate, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997;

per debiti di importo superiore a venti miliardi di lire: con il versamento delle rimanenti rate, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

Come è noto, in tutti i casi di pagamenti rateali sopra indicati, le rate successive alla prima (quindi dalla seconda in poi), dovranno essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996. Il corrispondente interesse giornaliero è pari allo 0,022 per cento. In proposito si veda la più volte menzionata circolare n. 92 del 1996.

I soggetti che scelgono di continuare a versare secondo le disposizioni del D.L. n. 499 del 1996, non dovranno presentare una nuova domanda di condono e per i versamenti delle restanti rate utilizzeranno i bollettini di c/c p. predisposti per il condono di cui al D.L. n. 166 del 1996 e successive modifiche e reiterazioni.

Nell'ipotesi in cui il contribuente stia completando il pagamento della sanatoria contributiva in base al D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996) e voglia sistemare un ulteriore periodo non contemplato in detto condono, dovrà tenere distinte le due posizioni debitorie: dovrà presentare una domanda ai sensi del D.L. n. 538 del 1996, per quest'ultimo periodo, e versare i relativi contributi con le modalità previste dal nuovo condono.

In altri termini, nella fattispecie sopra descritta, il soggetto interessato effettua i versamenti nei termini stabiliti dal D.L. n. 499 del 1996 (30 novembre e scadenze successive) per il periodo che ha formato oggetto del condono precedente e nei termini previsti dal D.L. n. 538 del 1996 (16 dicembre e scadenze successive) per il nuovo periodo oggetto del condono attuale.

 

 

Parte quarta

Versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (art. 2, comma 5)

1. Stabilisce il comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 538 in commento che nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del D.L. 1 febbraio 1996, n. 40, dell'art. 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

La disposizione sopra riportata consente, quindi, la validazione dei versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, previste dai condoni di cui all'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni e all'art. 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499 (già D.L. n. 166 del 1996) e ciò anche nei casi in cui taluna di dette rate (ripetesi dalla seconda in poi) non sia stata affatto pagata.

Al riguardo si ricorda che le rate successive alla prima erano rispettivamente :

a) per la regolarizzazione agevolata ex art. 18, commi da 1 a 3, della legge n. 724 del 1994, come prorogato e modificato dalle successive disposizioni di legge:

- la 2, con scadenza 31 maggio 1995;

- la 3, con scadenza 31 luglio 1995;

- la 4, con scadenza 30 settembre 1995;

- la 5, con scadenza 30 novembre 1995;

b) per quella di cui all'art. 3 del D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996), si veda la circolare n. 92 del 1996 più volta menzionata e la circolare n. 116 del 31 maggio 1996, trasmessa con la stessa data con messaggio n. 28765.

In virtù della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 538 del 1996 in parola, nel caso che talune delle anzidette rate sia stata tardivamente versata rispetto alle summenzionate scadenze fissate dalla legge, tali versamenti possono essere convalidati:

- se il contribuente ha già pagato gli interessi dell'8% annuo fino alla data dell'effettivo pagamento della rata;

- se il contribuente non ha ancora provveduto a pagare detti interessi fino alla data di effettivo pagamento (tardivo) della rata, purché lo effettui entro il 16 dicembre 1996.

Attesa quindi la possibilità di validare i versamenti tardivi delle rate (e quindi anche quelle pagate con soluzione di continuità, ma nei termini), i versamenti così effettuati potranno essere ritenuti utili secondo i noti criteri sulla convalida del condono parziale.

Per il residuo debito - risultante a seguito della imputazione suindicata - il contribuente, per poter beneficiare delle sanzioni agevolate, potrà avvalersi, entro il 16 dicembre 1996, della nuova sanatoria prevista dal D.L. n. 538 del 1996, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del provvedimento stesso già illustrate in precedenza: presentazione, quindi, di una nuova domanda di condono, ricalcolo degli interessi al 17% annuo fino al 16 dicembre 1996, possibilità di pagamento rateale.

2. Settore agricolo

Anche i contribuenti del settore agricolo possono procedere alla validazione dei versamenti tardivi delle rate suindicate tramite il pagamento, entro il 16 dicembre 1996, di interessi nella misura dell'8% annuo commisurati al ritardo stesso allorché trattasi di versamenti, relativi a rate successive alla prima, del condono disciplinato, da ultimo, dal D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Per il versamento di quanto dovuto a titolo di interessi per pagamenti tardivi, da effettuare entro il 16 dicembre p.v., i contribuenti interessati utilizzeranno lo stesso bollettino predisposto per la regolarizzazione di cui al D.L. n. 538 del 1996, contraddistinto dal codice di specie n. 961, indicando la cifra 8 nel sesto campo, come meglio precisato nelle apposite avvertenze.

La norma in argomento esplica la sua efficacia anche per gli eventuali ritardi determinatisi nel versamento delle rate, successive alla prima, della regolarizzazione disciplinata dai commi 6 e seguenti della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dall'art. 5 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 511. Le rate successive alla prima vanno individuate nelle rate del 10 giugno e del 10 settembre 1996 [1].

__________

[1] In base al disegno di legge collegato alla Finanziaria, approvato dalla Camera ed all'esame del Senato (Atti 1704), i contribuenti che hanno corrisposto le rate del condono di cui al D.L. n. 511 del 1996, in scadenza nel corso dell'anno 1996, possono estinguere il residuo debito in 30 rate bimestrali, decorrenti dal 16 dicembre 1996 oppure in 23 rate quadrimestrali a decorrere dal 10 aprile 1997, con maggiorazione dell'interesse di differimento dell'8% annuo. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.

3. Istruzioni operative

Per i versamenti tardivi trattati nella presente Parte quarta è stato previsto nei moduli di domanda di condono un apposito quadro per consentirne l'evidenziazione. Tale quadro costituisce un aspetto separato e distinto dal condono ex art. 2, commi da 1 a 4, in parola e va considerato, quindi, come qualcosa a sé stante.

Entro il 16 dicembre 1996, e mediante lo stesso bollettino di conto corrente postale usato per il pagamento del condono ex D.L. n. 538 del 1996 (art. 2, commi da 1 a 4: pagamenti in unica soluzione ovvero 1ª rata), dovrà essere versato, dai soggetti a ciò interessati, anche l'importo di quanto dovuto per i versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni e dell'art. 3 del D.L. n. 499 del 1996.

 

 

Parte quinta

Estinzione dei crediti per contributi o premi, fino a lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996 (art. 2, comma 6)

Il decreto legge n. 538 del 1996 in trattazione ha previsto anche (art. 2, comma 6) che i crediti, di importo non superiore a lire 50.000, per contributi o premi, dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Si sottolinea, per quanto superfluo, che la disposizione si riferisce a crediti per soli contributi d'importo non superiore a L. 50.000 a cui vanno a sommarsi, restando egualmente estinte, sanzioni ed accessori di qualunque importo. Si estingue, invece, nel limite delle 50.000 un credito per sole sanzioni ed interessi.

Per il resto, poiché il tenore della norma (tranne, ovviamente, la data cui la stessa ora va riferita: i crediti in essere alla data del 31 marzo 1996) è identico a quello contenuto nel D.L. n. 499 del 1996 si rimanda a quanto precisato nella Parte quarta della circolare n. 92 del 24 aprile 1996.

 

 

Parte sesta

Istruzioni contabili

In relazione all'utilizzazione, per la regolarizzazione contributiva di che trattasi, dei conti correnti postali relativi a soggetti non iscritti, si precisa che le movimentazioni contabili di detti conti correnti devono essere rilevate ai conti polo, attualmente esistenti (v. messaggio n. 08226 del 3 marzo 1993), GPA 04/80 (contributi G), GPA 04/81 (contributi H), GPA 04/82 (contributi I), GPA 04/83 (contributi L) e GPA 04/84 (contributi R) in contropartita, rispettivamente, dei conti di nuova istituzione GPA 54/37, GPA 54/38, GPA 54/39, GMR 54/89 e GPA 54/40.

A tali ultimi conti sono state abbinate le seguenti causali esistenti che già evidenziavano, nell'ambito della procedura dei flussi di cassa, le agevolazioni contributive dei soggetti non iscritti in occasione del condono di cui al D.L. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993:

Conto di contropartita 

Causale FL02 

Causale MF1 

 

 

 

GPA 54/37 

11910 

10050 

GPA 54/38 

11911 

10050 

GPA 54/39 

11912 

10050 

GMR 54/89 

11913 

10050 

GPA 54/40 

11914 

10050 

I suddetti conti devono essere fleggati come partitario di servizio apponendo il codice 2 sull'archivio conti residente su LSX ed inoltre il conto GPA 54/37 deve essere inserito nell'archivio di controllo contabile sul sistema AS/400.

Per quanto concerne l'imputazione dei versamenti del contributo del 10% dovuto dai soggetti di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (si veda punto 1., sub A., Parte prima, della presente circolare), è stato previsto il conto di nuova istituzione PAR 54/89 al quale si è ritenuto di non abbinare alcuna causale specifica nel presupposto della presumibile esiguità dell'entità del fenomeno.

Pertanto al suddetto conto PAR 54/89 devono essere stornati con scrittura fuori cassa gli importi provenienti dalla procedura T.E.F. la quale, come è noto, abbina le "riscossioni varie" al conto GPA 52/99.

Anche il conto PAR 54/89 deve essere fleggato come partitario di servizio, apponendo il codice 2 sull'archivio conti residente su LSX, ed inserito nell'archivio di controllo contabile sul sistema AS/400.

I saldi dei citati conti GPA 54/37, GPA 54/38, GPA 54/39, GMR 54/89, GPA 54/40 e PAR 54/89 risultanti a fine esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.

Tali conti vengono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 4.

Alle istruzioni contenute nella presente circolare dovrà essere data, immediatamente, la maggiore diffusione possibile, usando i consueti canali, evidenziando i benefici connessi alla sanatoria stessa; a tal fine mettendo in atto tutte le iniziative idonee ad assicurare una puntuale e completa informazione ed una adeguata assistenza ai soggetti interessati per la corretta presentazione delle domande di condono. Copia della presente circolare dovrà essere fatta pervenire da parte delle Sedi provinciali alle corrispondenti Sedi dell' I.N.A.I.L., con le quali le SAP si raccorderanno per tutte le operazioni connesse al presente condono.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

 

 

Allegato n. 2

I.N.P.S.

Avvertenza importante

Condono addetti ai servizi domestici e familiari

Nel modulo di domanda, nell'apposito spazio "Dati contributivi", devono essere indicati i contributi ancora da versare (colonna A: titolata "Importo contributivo trimestrale") e le relative somme aggiuntive (colonna B: titolata "Importo somme aggiuntive").

Nel caso in cui si intenda regolarizzare anche contributi versati in ritardo rispetto alle scadenze di legge, per i quali sono dovute le sole somme aggiuntive, il contribuente dovrà fare fotocopia della pagina che riporta i "Dati contributivi" del modulo di domanda di condono.

In detta copia andranno indicati i soli contributi versati in ritardo (colonna A: titolata "Importo contributivo trimestrale") e le relative somme aggiuntive (17% annuo) dovute (colonna B: titolata "Importo somme aggiuntive").

Il "tetto" delle somme aggiuntive complessivamente da versare (quelle indicate alla colonna B nel modulo di domanda per i contributi ancora da versare e quelle riportate nella fotocopia, sempre nella colonna B per i contributi versati in ritardo) non potrà essere superiore al 50% della somma dei contributi indicati nella colonna A del modulo di domanda (contributi ancora da versare) e nella colonna sempre A della fotocopia del modulo stesso (contributi versati in ritardo).

Il totale complessivo contributi e somme aggiuntive da versare all'Istituto sarà costituito dai contributi ancora da versare e dalle relative somme aggiuntive, nonché dalle somme aggiuntive dovute per gli eventuali contributi versati in ritardo.

Dette somme aggiuntive (calcolate al 17% annuo), per contributi ancora da versare (esposti nel modulo di domanda) e/o versati in ritardo (esposti nella fotocopia del modulo stesso), non potranno essere superiori al 50% del totale dei contributi ancora da versare e/o versati in ritardo.

Questa sede è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in proposito.

 

 

Allegato n. 3

Tabella prevista dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 538 del 1996

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice dell'8% relativo ad un capitale unitario

 

 

 

N. rate 

Quota capitale 

Quota interessi 

Rata anticipata 

Debito residuo 

Col. 1 

Col. 2 

Col. 3 

Col. 4 

Col. 5 

1 

0,040127 

* 

- 

0,040127 

0,959873 

2 

0,027329 

0,012798 

0,040127 

0,932544 

3 

0,027693 

0,012434 

0,040127 

0,904851 

4 

0,028062 

0,012065 

0,040127 

0,876789 

5 

0,028437 

0,011691 

0,040127 

0,848352 

6 

0,028816 

0,011311 

0,040127 

0,819536 

7 

0,029200 

0,010927 

0,040127 

0,790337 

8 

0,029589 

0,010538 

0,040127 

0,760747 

9 

0,029984 

0,010143 

0,040127 

0,730764 

10 

0,030384 

0,009744 

0,040127 

0,700380 

11 

0,030789 

0,009338 

0,040127 

0,669591 

12 

0,031199 

0,008928 

0,040127 

0,638392 

13 

0,031615 

0,008312 

0,040127 

0,606777 

14 

0,032037 

0,008090 

0,040127 

0,574740 

15 

0,032464 

0,007663 

0,040127 

0,542277 

16 

0,032897 

0,007230 

0,040127 

0,509380 

17 

0,033335 

0,006792 

0,040127 

0,476045 

18 

0,033780 

0,006347 

0,040127 

0,442265 

19 

0,034230 

0,005897 

0,040127 

0,408035 

20 

0,034687 

0,005440 

0,040127 

0,373348 

21 

0,035149 

0,004978 

0,040127 

0,338199 

22 

0,035618 

0,004509 

0,040127 

0,302581 

23 

0,036093 

0,004034 

0,040127 

0,266489 

24 

0,036574 

0,003553 

0,040127 

0,229915 

25 

0,037062 

0,003066 

0,040127 

0,192853 

26 

0,037556 

0,002571 

0,040127 

0,155297 

27 

0,038056 

0,002071 

0,040127 

0,117341 

28 

0,038564 

0,001563 

0,040127 

0,078677 

29 

0,039078 

0,001049 

0,040127 

0,039599 

30 

0,039599 

0,000528 

0,040127 

0,000000 

 

1,000000 

0,203812 

1,203812 

 

 

* Essendo il dato riportato sulla tabella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (0,000127) chiaramente dovuto ad un errore materiale, si è ritenuto utile indicare il dato esatto (0,040127). 

 

 

Allegato n. 4

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

GMR 54/89 

Denominazione completa 

: 

Accreditamenti provvisori per la riscossione dei contributi e somme aggiuntive dovuti dagli assicurati (liberi professionisti, cittadini non mutuati, lavoratori dipendenti e pensionati) per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed afferenti a periodi regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996. 

Denominazione abbreviata 

: 

Accred. Provv. Risc. Ctr. Ssn - Art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

GPA 54/37 

Denominazione completa 

: 

Accreditamenti provvisori per la riscossione dei contributi e somme aggiuntive dovuti dalle aziende ed afferenti a periodi regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Denominazione abbreviata 

: 

Accred. Provv. Risc. Ctr. da Az. - Art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

GPA 54/38 

Denominazione completa 

: 

Accreditamenti provvisori per la riscossione dei contributi e somme aggiuntive dovuti dagli artigiani ed afferenti a periodi regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Denominazione abbreviata 

: 

Accred. Provv. Risc. Ctr. Artig. - Art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

GPA 54/39 

Denominazione completa 

: 

Accreditamenti provvisori per la riscossione dei contributi e somme aggiuntive dovuti dagli esercenti attività commerciali ed afferenti a periodi regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Denominazione abbreviata 

: 

Accred. Provv. Risc. Ctr. Comm. - Art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

GPA 54/40 

Denominazione completa 

: 

Accreditamenti provvisori per la riscossione dei contributi e somme aggiuntive dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ed afferenti a periodi regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Denominazione abbreviata 

: 

Accred. Provv. Risc. Ctr. lav. dom. - Art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

PAR 54/89 

Denominazione completa 

: 

Accreditamenti provvisori per la riscossione dei contributi e somme aggiuntive dovuti da soggetti di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ed afferenti a periodi regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 538 del 1996 

Denominazione abbreviata 

: 

Accred. Ctr. Art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 - Art. 2 del D.L. n. 538 del 1996