§ 98.1.35739 - Circolare 24 aprile 1996, n. 92 .
Art. 3 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166: regolarizzazione contributiva agevolata.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1996
Numero:92


Sommario
Art. 3 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166: regolarizzazione contributiva agevolata. 


§ 98.1.35739 - Circolare 24 aprile 1996, n. 92 .

Art. 3 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166: regolarizzazione contributiva agevolata.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione Centrale 

Vigilanza e Recuperi 

Contributivi 

 

Roma, 24 aprile 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Ai Primari Coordinatori Generali e 

 

Primari Medico Legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

Amministratori di fondi, gestioni 

 

e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) Modalità e scadenze del condono.

2) Modulistica ed istruzioni operative.

3) Versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della L. n. 724 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 3, co. 5).

4) Estinzione dei crediti contributivi fino a L.50.000 (Art. 3, comma 6).

 

 

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 29 marzo 1996, è stato pubblicato il decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, recante "Norme in materia previdenziale", il quale all' art. 3 ("Regolarizzazione contributiva"), tra l' altro, contiene disposizioni riguardanti il condono previdenziale ed assistenziale. A tale proposito si osserva che quella di cui ai commi da 1 a 4 del provvedimento di legge in esame è nuova sanatoria, e non una proroga o riapertura - di termini di precedenti condoni (in particolare della L. 23 dicembre 1994, n. 724.)

Circa l'entrata in vigore del provvedimento di legge in argomento, si fa presente che l'art. 8 stabilisce che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", avvenuta il 29 marzo 1996: le disposizioni in parola trovano, quindi, applicazione a decorrere dal 30 marzo 1996.

La regolarizzazione agevolata, che attiene a tutte le categorie di contribuenti, tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, consiste:

- nella riduzione delle sanzioni civili dovute per l'omesso e/o ritardato versamento dei contributi o dei premi, in misura pari al tasso di interesse annuo del 17% e, comunque, entro il limite del 50% del complessivo debito contributivo (contributi omessi e/o versati in ritardo);

- nell'esonero dalle obbligazioni per sanzioni amministrative e nell'estinzione dei reati previsti in materia di versamenti di contributi o premi;

- nel mantenimento, in caso di regolarizzazione, del beneficio di sgravi e fiscalizzazione.

L'art. 3 in argomento contiene anche altre disposizioni concernenti:

a) le rate versate, tardivamente, in occasione della regolarizzazione agevolata di cui all' art. 18, commi da 1 a 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive proroghe e modificazioni (art. 3, comma 5);

b) l' estinzione dei crediti fino a Lire 50.000, in essere alla data di entrata in vigore del decreto in argomento (art. 3, comma 6).

Gli anzidetti argomenti nella presente circolare verranno così trattati:

- Parte Prima, i contenuti normativi del nuovo provvedimento di sanatoria, suddivisi nell'illustrazione in relazione ai vari aspetti;

- Parte Seconda, le istruzioni operative e la modulistica;

- Parte Terza, i versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell' art. 18, commi da 1 a 3, della L. n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni.

- Parte Quarta, l'estinzione dei crediti fino a Lire 50.000. in essere alla data di entrata in vigore del decreto in argomento (art. 3, comma 6).

 

 

Parte prima

1.Modalità e Scadenze del Condono (art. 3, commi 1-4).

A. Soggetti Interessati

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla sanatoria di cui trattasi, tutte le categorie di contribuenti, tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, così differenziati.

A.1 Soggetti di nuova iscrizione (art. 3, co.1), vale a dire i soggetti, tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano, per la prima volta, la loro posizione presso gli sportelli unificati (I.N. P.S., I.N. A.I.L., Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, Commissioni provinciali per lo Artigianato) di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dallo art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

In particolare, detti soggetti possono versare, entro il 31 maggio 1996, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l° anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi o dei premi complessivamente dovuti.

Per quanto riguarda gli sportelli polifunzionali (la cui finalità, come è ben noto, è di consentire ai soggetti interessati la possibilità di rivolgersi, indifferentemente, ad uno qualsiasi degli Enti previsti dalla norma, a prescindere dalla specifica competenza istituzionale), si fa rinvio alle istruzioni fornite al riguardo in occasione dei precedenti analoghi condoni, in particolare a quello di cui al D.L. n. 6 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 1993 e successive proroghe e modificazioni (si veda, per la parte attinente al condono, anche la circolare n. 231 del 30 settembre 1992, in A.U. 1992, pag. 3371) e a quello della legge n. 724 del 1994, e successive proroghe e modificazioni (v. circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, in A.U 1995, pag. 792).

A.2 Soggetti già iscritti: il comma 2 dell'art. 3 in commento prevede che l'agevolazione di cui al comma 1 - già illustrata al precedente punto A.1 - si applica anche ai contribuenti, già iscritti, che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1 (vale a dire entro il 31 maggio 1996).

B. Scadenze

Come già precedentemente indicato, il 31 maggio 1996 è il termine, sia per i soggetti di nuova iscrizione che per quelli già iscritti, per il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati in ritardo e/o ancora da versare) e per la presentazione della relativa domanda di condono.

Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione, è prevista anche la possibilità di regolarizzazione in forma rateale (di cui più avanti verranno illustrate le modalità fissate dalla legge: comma 3), si sottolinea che, anche in tale caso, il termine di scadenza per il pagamento della 1 rata e per la presentazione della relativa domanda è fissato al 31 maggio 1996.

I soggetti interessati debbono allegare al modulo di domanda l'attestazione di pagamento di quanto dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero la prima delle previste rate) e la documentazione indicata nel modulo stesso.

C. Periodi Regolarizzabili in forma agevolata.

Possono formare oggetto della regolarizzazione agevolata in parola i periodi contributivi, non prescritti (per quanto riguarda la nuova disciplina della prescrizione, in base a quanto ora stabilito in materia dalla legge n. 335 del 1995, si fa rinvio alle istruzioni fornite al riguardo, tra cui, v. la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, diramata, in pari data, con msg. n. 29366; il msg. n. 36514 del 28 novembre 1995; la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996, diramata in pari data, con msg. n. 6872), così differenziati per quanto attiene al termine finale:

- per i soggetti già iscritti: quelli maturati alla data del 31 dicembre 1995 e, quindi, i periodi fino a tutto tale mese.

Pertanto, i periodi regolarizzabili da parte dei soggetti di cui trattasi risultano limitati fino al:

- mese di dicembre 1995, per i soggetti che versano con il sistema del DM 10;

- quarto trimestre 1995, per gli artigiani e i commercianti;

- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- anno 1991, per i cittadini non mutuati.

- per i contributi agricoli vedi il successivo punto N, sub lett. a).

- per i soggetti di prima iscrizione: per i soggetti che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati, l'agevolazione interessa i periodi contributivi maturati fino alla data di presentazione della denuncia stessa. Il termine finale è, quindi, variabile caso per caso, in relazione al momento in cui viene presentata l'anzidetta denuncia, il che, al limite, si può verificare fino alla scadenza ultima per usufruire delle agevolazioni in esame: 31 maggio 1996.

D. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta.

Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro pagamento (in unica soluzione o prima delle rate previste).

Il tetto massimo del 50% va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto della regolarizzazione agevolata (vale a dire contributi già versati in ritardo e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.

E. Rateazioni in Corso

Le agevolazioni previste nel citato art. 3 del D.L. n. 166 del 1996 possono trovare applicazione anche per i crediti oggetto di rateazione. Per una compiuta trattazione dei vari aspetti connessi alla materia in argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite al punto E della circolare n. 18 del 21 gennaio 1995 (in A.U. 1995, pag. 795), in occasione del condono della L. n. 724 del 1994.

Il programma per il calcolo del residuo debito, riguardante le domande di rateazioni per crediti da DM inseriti nella procedura automatizzata, sarà aggiornato e messo a disposizione delle SAP con apposito messaggio.

F. Possibilità di pagamento rateale (art. 3, co. 3).

1. Il comma 3 dell' art. 3 del provvedimento di legge in esame prevede che la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, oltre che in unica soluzione, anche in più rate bimestrali, di uguale importo, così articolate, in relazione all'ammontare del debito (contributi ancora non pagati e somme aggiuntive ridotte su tali contributi e/o su quelli eventualmente già pagati in ritardo).

Per debiti di importo fino ad un miliardo: in quattro rate bimestrali, di uguale importo, da pagare, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996.

Per debiti di importo superiore a un miliardo e fino a 5 miliardi: in sette rate bimestrali, di uguale importo, da pagare, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997.

Per debiti di importo superiore ai 5 miliardi e fino a 20 miliardi: in nove rate bimestrali, di uguale importo, da pagare, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997.

Per debiti di importo superiore a venti miliardi: in quattordici rate bimestrali, di uguale importo, da pagare, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998.

In tutti i casi di pagamenti rateali sopra indicati, le rate successive alla prima (quindi dalla seconda in poi), dovranno essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. Il corrispondente interesse giornaliero è pari allo 0,022 per cento.

Per facilitare il calcolo dell'anzidetto interesse di differimento di seguito viene riportata una tabella in cui l'aliquota da applicare, su ogni rata successiva alla prima, è determinata con riferimento all'ultimo giorno utile previsto dalle suindicate scadenze di legge:

2 RATA (scadenza 31 luglio 1996) aliquota 1,333 %

3 RATA (scadenza 30 settembre 1996) aliquota 2,666%

4 RATA (scadenza 30 novembre 1996) aliquota 4%

5 RATA (scadenza 31 gennaio 1997) aliquota 5,333%

6 RATA (scadenza 31 marzo 1997) aliquota 6,666%

7 RATA (scadenza 31 maggio 1997) aliquota 8,000%

8 RATA (scadenza 31 luglio 1997) aliquota 9,333%

9 RATA (scadenza 30 settembre 1997) aliquota 10,666%

10 RATA (scadenza 30 novembre 1997) aliquota 12%

11 RATA (scadenza 31 gennaio 1998) aliquota 13,333%

12 RATA (scadenza 31 marzo 1998) aliquota 14,6%

13 RATA (scadenza 31 maggio 1998) aliquota 16%

14 RATA (scadenza 31 luglio 1998) aliquota 17,333%

Le scadenze che cadono di domenica si intendono prorogate al primo giorno successivo non festivo.

2. Avendo la disposizione in commento previsto la suindicata possibilità di pagamento rateale, diversamente articolata in relazione all'ammontare del debito, si precisa che per i soggetti che versano i contributi presso più Sedi dell'I.N. P.S, il riferimento da prendere in considerazione, al fine in argomento, è l'ammontare del debito complessivo nei confronti dell'Istituto, e non quello delle singole posizioni.

A tal fine le Sedi, con apposita "Avvertenza" da inserire, come intercalare, nel modulo di domanda, riproducendola, localmente, in fotocopia (v. all. 1) richiameranno la attenzione del contribuente sulla circostanza che, qualora rientri nella situazione sopra descritta, è necessario che la evidenzi riportando i riferimenti delle varie posizioni esistenti presso le Sedi dell'I.N. P.S., con gli importi oggetto di condono, in modo da segnalare il ricorrere dei presupposti per il pagamento rateale richiesto.

G. Sanzioni amministrative e penali (art. 3, co. 4).

Stabilisce il 4 comma dell' art. 3 in argomento che la regolarizzazione estingue:

- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;

- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi.

Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive (art. 30 della legge n. 843 del 1978 e art. 4 del decreto legge n. 352 del 1978, conv. in L. n. 467 del 1978), si fa rilevare che, per potere usufruire dell'esonero dalle predette penalità, le denunce devono comunque essere presentate entro il termine del 31 maggio 1996 fissato dalle disposizioni agevolative in esame.

Si richiamano in proposito, con i necessari adattamenti conseguenti ai diversi riferimenti temporali contenuti nella sanatoria in esame, i criteri forniti per l'attuazione delle analoghe disposizioni agevolative previste dal condono di cui alla legge n. 166 del 1991 (cfr. circolare n. 153 del 12 giugno 1991, ultimi due cpv. del par. 1, in A.U. 1991, pag. 1893), ai quali si è fatto rinvio anche in occasione delle sanatorie di cui alla legge n. 63 del 1993 e successive proroghe (cfr. circolare n. 33 dell' 8 febbraio 1993, punto E, in A.U. 1993, pag. 970), e della legge n. 724 del 1994 (cfr. circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, Parte Prima, punto G, in A.U. 1995, pag. 796), che qui si sintetizzano.

1. La presentazione, entro il 31 maggio 1996, dei modelli di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo omessi, può far ritenere estinte le relative sanzioni amministrative previste dall' art. 30 della legge n. 843/1978 e dallo art. 4 del D.L. n. 352 del 1978, conv. in legge n. 467 del 1978;

2. Non possono, viceversa, ritenersi parimenti estinti, per il semplice adempimento formale della presentazione degli anzidetti modelli di denuncia, gli illeciti amministrativi concernenti l'omesso pagamento dei contributi, rientranti nella procedura amministrativa di cui alla legge n. 689 del 1981. Tali illeciti amministrativi potranno formare oggetto di ordinanza di archiviazione solo in caso di pagamento, nei termini stabiliti dalle attuali norme sul condono, sia dei contributi omessi che delle relative sanzioni civili ridotte.

H. Sgravi e fiscalizzazione.

Tra i benefici del provvedimento di sanatoria in esame (art. 3, comma 4, ultimo capoverso), è previsto inoltre che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 9 e 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Con la disposizione sopra riportata viene, pertanto, prevista l'inapplicabilità della norma che stabilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi, per inosservanza delle relative note condizioni, nei confronti dei soggetti che provvedono alla regolarizzazione delle anzidette condizioni ai sensi e per gli effetti del condono in argomento.

Si fa presente che anche le somme in epigrafe, per le considerazioni svolte nella circolare n. 39 del 7 febbraio 1995 (in a.u. 1995, pag. 1218) possono formare oggetto della sanatoria in parola.

L. Sanzioni per omesse trattenute ai dipendenti pensionati (art. 40, 2 e 4 comma, del D.P.R. n. 488 del 1968).

Per quanto di tutta evidenza, si precisa che le agevolazioni contributive previste dalla sanatoria di cui trattasi - come, del resto, per i condoni di cui alle legge n. 63 del 1993 e legge n. 724 del 1994, e successive proroghe - non si applicano alle omesse trattenute di pensione e relative penalità di cui all'art. 40, 2 e 4 comma, del D.P.R. n. 488 del 1968, dovute dai soggetti inadempienti alla normativa che regola il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

M. Contenzioso in corso

È opportuno che da parte delle Sedi sia sollecitamente rappresentata ai soggetti interessati la possibilità di definire le pendenze in atto in base alle agevolazioni contributive in argomento entro il 31 maggio 1996, fissato per il pagamento dei contributi e/o delle somme aggiuntive ridotte.

Le Sedi, a loro volta, avranno cura di segnalare immediatamente agli Uffici centrali interessati i casi definiti in base alla regolarizzazione agevolata per i quali risulta pendente un ricorso amministrativo presso gli Organi centrali da considerare superato.

N. Contribuenti del settore agricolo

Anche i contribuenti del settore agricolo possono essere ammessi alla regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, con le stesse modalità e nei termini sin qui descritti. Stante peraltro le peculiarità del settore, interessato negli ultimi tempi a numerosi provvedimenti di sanatoria, si ritiene opportuno evidenziare alcune specificità.

Si osserva, al riguardo, che il 31 marzo u.s è scaduto il termine concesso ai datori di lavoro agricolo, ai concedenti di terreni a mezzadria, a compartecipazione familiare e piccola colonia, ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse, ai sensi delle norme "speciali" contenute nei commi 6 e seguenti dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994, come modificate, da ultimo, dall'art. 5 del D.L. n. 181 del 1996, il quale ha reiterato, nell'identico testo, l'art. 5 del D.L. n. 40 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge.

Dalla intervenuta scadenza del predetto termine e dalla ampia ed onnicomprensiva formulazione dell'art. 3 del citato D.L. n. 166 del 1996, consegue che i contribuenti del settore primario che non abbiano, in tutto o in parte, usufruito della previgente normativa "speciale", di particolare favore, possono ora regolarizzare la loro posizione alle condizioni, nei termini e per gli effetti di cui al D.L. n. 166 del 1996 (versamento dei contributi dovuti maggiorati degli interessi del 17% annuo, nel limite del 50% ; possibilità di pagamento tramite rate bimestrali di uguale importo;

mantenimento dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, estinzione delle obbligazioni per sanzioni civili ed amministrative, ecc.).

Giova precisare, al riguardo, che tra la procedura di regolarizzazione di cui ai commi 6 e seguenti dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994, come modificata dal D.L. n. 181 del 1996, e la procedura introdotta dal D.L. n. 166 del 1996 non vi è possibilità di raccordo o commistioni, stante la diversità delle rispettive condizioni e modalità. Le due procedure conservano, in particolare, la propria autonomia ancorché poste in essere da uno stesso contribuente, come, ad esempio, nell'ipotesi di un datore di lavoro che intenda ora sanare la sua posizione, in relazione al 3 e/o al quarto trimestre 1995 dopo aver regolarizzato i periodi precedenti ai sensi del D.L. n. 181 del 1996 o che ricorra alla procedura di cui al D.L. n. 166 del 1996 per partite debitorie non comprese nella domanda di condono già prodotta ai sensi del citato D.L. n. 181 del 1996.

In considerazione della particolare disciplina concernente i periodi contributivi ed i termini di versamento vigenti nel settore, e del contesto normativo scaturito dall'art. 5 del D.L. n. 181 del 1996, si precisa quanto segue.

Periodi regolarizzabili.

Possono formare oggetto di regolarizzazione le posizioni debitorie, non prescritte, relative a tutto il 31 dicembre 1995, da parte sia dei datori di lavoro - che hanno facoltà, quindi, di chiedere il condono anche per il terzo ed il quarto trimestre 1995, periodi non considerati dalla previgente disciplina - sia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed imprenditori agricoli a titolo principale.

Si evidenzia, a tal proposito, che in relazione ai contributi previdenziali del settore, non assume rilievo il riferimento ai periodi contributivi precedenti il 31 maggio 1996 (e successivi al 31 dicembre 1995) periodi regolarizzabili, a mente del 1 comma dell'art. 3, da parte dei soggetti che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli polifunzionali.

Si consideri, infatti, che:

- per i lavoratori autonomi ed associati, mentre non può procedersi al frazionamento del periodo contributivo annuale, il termine di versamento della prima delle quattro rate 1996 scadrà il 10 luglio p.v.;

- per i datori di lavoro, il termine di denuncia della mano d'opera impiegata nel primo trimestre 1996 è fissato al 25 aprile p.v. ed il pagamento dei relativi contributi dovrà essere effettuato il 10 settembre 1996.

b) Versamenti tardivi da parte dei soggetti già iscritti (art. 3, comma 2).

La regolarizzazione, tramite il pagamento degli interessi del 17% annuo, delle posizioni concernenti contributi pagati tardivamente, di cui al secondo comma dell'articolo in esame, può in concreto configurarsi, nel settore agricolo, soltanto per versamenti intempestivi effettuati successivamente al 31 dicembre 1995. Per i pagamenti tardivi effettuati anteriormente all'anzidetta data, infatti, si è già verificata l'automatica estinzione delle somme aggiuntive, per effetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e delle successive disposizioni di proroga.

Parte seconda

Modulistica e disposizioni operative

A. Tipologia della modulistica.

Come per i precedenti condoni presso gli sportelli polifunzionali, per agevolare le operazioni di regolarizzazione contributiva, con i benefici e alle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legge n. 166 del 1996, è stata predisposta apposita modulistica, composta anche da modelli (AZIENDE, ARTIGIANI, COMMERCIANTI), con testo unificato per consentire l'utilizzazione congiunta per gli Enti previdenziali interessati (INPS e INAIL), con relativi bollettini di versamento in conto corrente postale.

L'impostazione della modulistica, sostanzialmente, non si discosta molto dalla precedente, per cui valgono, di massima, le indicazioni fornite in tali occasioni (soprattutto a proposito del condono della L. n. 724 del 1994, cui si fa rinvio). Ad ogni buon conto si fa presente che la prestampa degli anni di riferimento negli appositi QUADRI, contenuti nella modulistica, ha carattere meramente indicativo (senza alcun riferimento quindi a termini prescrizionali, i quali, ovviamente, potrebbero essere stati interrotti).

A.1 Analogamente alle altre operazioni di sanatoria presso gli sportelli polifunzionali, la modulistica si compone delle sei diverse tipologie di seguito meglio specificate, che si riferiscono alle categorie più frequenti di contribuenti. Per i residui casi, numericamente molto esigui - come, ad esempio, iscritti al Fondo clero, pescatori autonomi, etc. - le domande di condono potranno essere presentate anche informalmente, se del caso richiedendo agli interessati tutte le indicazioni ritenute necessarie per la sollecita sistemazione delle partite che hanno formato oggetto di condono.

- Modulo Aziende;

- modulo Artigiani;

- modulo Commercianti;

- modulo Addetti servizi familiari e domestici;

- modulo Cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- modulo Contributi Agricoli.

A.1.1 Modulo Aziende (da utilizzare da parte dei soggetti che versano i contributi I.N. P.S. con il sistema DM). Il modulo si compone di:

a) un modulo base con 2 Sezioni specializzate:

- Sezione INPS;

- Sezione INAIL.

b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.:

- apposito bollettino INPS;

- bollettino INAIL.

Come sopra specificato si segnala all'attenzione delle SAP la circostanza che, a differenza di precedenti altri condoni, per il presente non è stata prevista l'ulteriore differenziazione dei bollettini di c/c p. I.N. P.S. a seconda che trattasi di soggetti di nuova iscrizione ovvero già iscritti. Le SAP, peraltro, avranno cura di richiamare la attenzione dei contribuenti sulla necessità che i bollettini di c/c p. siano compilati in ogni parte, secondo le indicazioni richieste.

A.1.2 Modulo ARTIGIANI

Il modulo si compone di:

a) un modulo base con 2 Sezioni specializzate:

- Sezione INPS;

- Sezione INAIL.

b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.:

- apposito bollettino INPS;

- bollettino INAIL.

Per i bollettini INPS, vedesi quanto precisato al precedente punto B. 2.

A.1.3 Modulo Commercianti

La composizione del modulo è analoga a quella sopra descritta per gli ARTIGIANI, così per le precisazioni relative ai bollettini di c/c p..

A.1.4. Modulo Addetti servizi familiari e domestici.

Il modulo si compone di:

a) un modulo base per l'esposizione delle partite debitorie (per il modello in esame vedere l'importante precisazione contenuta al 3 capoverso del successivo punto C).

b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.. Il bollettino anche in questo caso è in versione unica sia per contribuenti già iscritti che di prima iscrizione, per cui vedasi quanto precisato in proposito al precedente punto A.1.1.

A.1.5 Modulo cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi.

La composizione del modulo è analoga a quella sopra descritta, così per le precisazioni relative ai bollettini di c/c p., anche in questo caso in versione unica.

A.1.6 Modulo Contributi Agricoli.

Il modulo si compone di:

a) un modulo base con due Prospetti specializzati:

- prospetto n. 1 per la contribuzione dei datori di lavoro e dei concedenti di terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia ;

- prospetto n. 2 per la contribuzione relativa ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni ed agli imprenditori agricoli a titolo principale.

b) bollettino per il versamento a mezzo di c/c p. postale (n. 8045).

A. 2 Bollettini di Conto Corrente Postale I.N. A.I.L.

A proposito dei bollettini di conto corrente postale, relativi all'istanza di condono I.N. A.I.L., si richiama la attenzione sulla circostanza che l'anzidetto Istituto ha comunicato che gli stessi saranno trasmessi alle proprie unità periferiche tramite la propria Direzione Centrale per l'Informatica, che ne cura la personalizzazione (stampa del numero di conto corrente postale e della "code line").

I bollettini di conto corrente postale I.N. P.S., per analoghe necessità di personalizzazione, saranno richiesti dalle Sedi I.N. A.I.L. alle corrispondenti Sedi I.N. P.S., con le quali concorderanno il reciproco scambio dei bollettini in argomento, nei quantitativi ritenuti congrui per le rispettive esigenze.

B. Caratteristiche della Modulistica.

Come già evidenziato in precedenza, si fa presente che la modulistica, in linea di massima, non differisce molto da quella a suo tempo utilizzata per i precedenti condoni (L. n. 63 del 1993 e L. n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni). .

Per facilitare l'individuazione del tetto del 50%, come già fatto con il condono della L. n. 724 del 1994, sono state previste ed inserite nei moduli di condono apposite colonne dove vanno indicati per anno, distintamente, i contributi ancora da versare e quelli già versati in ritardo (per quanto ovvio si precisa che ai fini della rilevazione dei dati statistici le Sedi non dovranno rilevare l'ammontare dei contributi già pagati per i quali residuano le sole sanzioni).

B.1 Addetti Servizi Familiari e Domestici. Per tale categoria di contribuenti, si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che la differenziazione di cui sopra non è stata inserita, stante le peculiarità di tale contribuzione. Per il modulo di domanda di cui trattasi, pertanto, si dovrà procedere secondo le indicazioni fornite a suo tempo al par. A.2.2, penultimo periodo, della circolare n. 33 del 1993 (v. A.U. 1993, pag. 964). Di ciò le Sedi provvederanno a dare specifica informazione alla utenza con apposita "Avvertenza", da distribuire con il relativo modulo di domanda. Si raccomanda la puntuale osservanza delle anzidette indicazioni.

B.2 Per quanto concerne, in particolare, il modulo Aziende, si fa presente che anche questa volta è stato previsto un Quadro 2 nel quale devono essere riportati, distinti per importi già versati e ancora da versare, i dati contributivi per tipo di debito (modd. DM 10 e DM 10/S presentati insoluti, pratiche in trattazione presso lo Ufficio Vigilanza o l'Ufficio Legale, note di rettifica, rateazioni in corso, regolarizzazioni spontanee, ecc.). Con specifico riferimento alle nuove modalità di versamento, a partire dal marzo 1993, della contribuzione relativa al Servizio Sanitario Nazionale, di pertinenza delle Regioni e delle Province a Statuto autonomo, è stato nuovamente previsto un apposito spazio (Quadro 3), nel quale devono essere indicati, distintamente, per anno e per Regioni e Province autonome, i contributi già versati in ritardo ovvero ancora da versare per i quali si chiede la regolarizzazione agevolata.

Rispetto alla modulistica utilizzata per il condono della L. n. 724 del 1994, gli spazi relativi alle Regioni sono stati dimezzati. Pertanto i contribuenti che siano interessati a un numero maggiore di Regioni rispetto a quelle ora previste nello specifico Quadro, potranno utilizzare e presentare fotocopia del Quadro stesso.

Si sottolinea l'importanza di richiamare l'attenzione dei contribuenti sull'esigenza di allegare alla domanda di condono la necessaria documentazione ovvero, se la documentazione stessa è stata a suo tempo già inviata agli Uffici dello I.N. P.S., di rilasciare apposita dichiarazione, precisando i mesi di riferimento.

B.3 Per quanto riguarda Artigiani e Commercianti, dovrà essere utilizzato l'apposito intercalare, da duplicare localmente, in fotocopia, nei quantitativi ritenuti opportuni sulla scorta delle risultanze dei precedenti condoni, relativo ad eventuali collaboratori (v. circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, Parte Seconda, punto C, in A.U. 1995, pag 801). Tramite le Sedi Regionali, verrà fornito a tutte le strutture operanti nell'ambito territoriale delle stesse il fac-simile aggiornato di tale intercalare, che dovrà essere riprodotto, localmente, in fotocopia.

B.4 Settore Agricolo. Per la compilazione dei moduli di domanda, predisposti per i contribuenti di cui al titolo, dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle relative Istruzioni.

Con successive comunicazioni verranno fornite ulteriori istruzioni per la parte del modulo (ultima fincatura delle tre Sezioni, quella riservata alle Sedi), predisposta per la sistemazione degli importi delle somme aggiuntive ridotte a seguito del previsto abbattimento al 50% dei contributi.

D. Conti Correnti Postali.

I versamenti relativi alla sanatoria in argomento dovranno affluire su appositi c/c p. diversi, oltre che per ogni SAP e Centro Operativo interessati, anche per ciascuna categoria di contribuenti. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per l'attuale, a differenza di precedenti condoni, non esiste nell'ambito della stessa categoria di contribuenti, un'ulteriore distinzione tra soggetti di prima iscrizione e soggetti già iscritti.

Quindi ogni SAP e Centro Operativo interessati si avvarranno unicamente dei numeri di c/c p. in precedenti condoni utilizzati per i soggetti già iscritti (v. circolare n. 33 dell'8 febbraio 1993, punto B.7.2. in A.U. 1993, pag. 968, delle istruzioni sopra menzionate dovranno, ovviamente, ritenersi superati gli aspetti relativi alla differenziazione dei bollettini in base alla presenza o meno di una banda colorata). I numeri dei c/c p. - ripetesi, solo quelli previsti per i soggetti già iscritti - sono quelli già utilizzati dalle Sedi in occasione dei precedenti condoni (L. n. 63 del 1993 e, da ultimo, n. 724 del 1994) e così contraddistinti:

- "Contributi M", per somme dovute dai datori di lavoro che versano con il sistema DM;

- "Contributi N", per somme dovute dagli Artigiani;

- "Contributi P", per somme dovute dai Commercianti;

- "Contributi Q", per somme dovute al SSN da Cittadini

Non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- "Contributi S", per somme dovute dai Datori di lavoro domestico.

Per quanto concerne il bollettino di c/c p. per i versamenti in argomento riguardanti i contributi del Settore Agricolo, si precisa che dovrà essere utilizzato, per tutte le tipologie di contribuzione, il conto corrente n. 8045, seguendo le modalità indicate nelle Istruzioni contenute nell'intercalare allegato al modulo.

In tutti i casi le Sedi avranno cura di richiamare la attenzione dei contribuenti sulla circostanza che i bollettini di c/c p. dovranno contenere tutte le indicazioni richieste.

E. Ricezione e Distribuzione della Modulistica.

La consegna della modulistica avverrà, entro la prima settimana di maggio, presso ciascuna Sede Regionale dell'Istituto, a cura della Tipografia I.N. A.I.L. di Milano, che ne ha effettuato la stampa, secondo i quantitativi che verranno comunicati alle Sedi Regionali con appositi prospetti.

In relazione a quanto sopra, le Sedi Regionali predisporranno le iniziative necessarie per l'immediata ricezione e distribuzione di moduli e bollettini nel proprio ambito territoriale a tutte le Sedi autonome di produzione ed ai Centri Operativi interessati alla riscossione dei contributi. In proposito si raccomanda una oculata gestione dei moduli in questione per evitare sprechi ingiustificati.

E ciò con particolare riferimento ai bollettini di conto corrente postale, visto l'ampio arco temporale in cui si articola la possibilità di pagamento rateale.

Le Sedi Regionali dovranno dare immediata comunicazione alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi (fax 02/59054578 ovvero 02/59054603) dell'avvenuta ricezione e distribuzione della modulistica.

Le SAP ed i Centri Operativi, a loro volta, dovranno aver cura di prendere opportuni contatti con i locali uffici dell'INAIL, oltre che - come in precedenza detto - per il reciproco scambio dei bollettini, anche al fine di concordare una congrua fornitura dei moduli in questione anche agli sportelli polifunzionali operanti presso gli Uffici diversi dagli Enti previdenziali.

Si ribadisce nuovamente che per la presente sanatoria non è stata prevista, per i bollettini di c/c p., una differenziazione grafica a seconda che trattasi di soggetti di nuova iscrizione ovvero già iscritti: il bollettino è unico. Per i numeri di conto corrente postale di riferimento - che sono rimasti invariati rispetto a quelli già utilizzati, per i soggetti già iscritti, per i precedenti condoni della leggi n. 63 del 1993 e L. n. 724 del 1994 e successive proroghe - si fa rinvio alle indicazioni fornite in tali occasioni.

Si fa comunque presente che i contribuenti interessati possono avvalersi per le operazioni di pagamento, oltre che del canale postale, anche degli sportelli bancari.

La presentazione del modulo da parte del contribuente sarà effettuata in un' unica copia, per cui lo sportello polifunzionale ricevente, nel caso in cui la regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli Enti previdenziali, dovrà curarne l'invio in fotocopia all'Ente interessato.

Tale adempimento dovrà essere effettuato con immediatezza.

Prestampa dei Bollettini di C.C.P.

Per quanto concerne, in particolare, i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i versamenti di cui trattasi, si richiama la attenzione delle S.A.P. e dei Centri operativi interessati alla riscossione dei contributi sulla inderogabile esigenza che i bollettini di conto corrente in questione - come in occasione dei precedenti condoni sopra menzionati siano prestampati, con ogni attenzione, con tutte le indicazioni necessarie: prestampa del cosiddetto "QUINTO CAMPO" delle Poste, indicazione del numero di conto corrente postale e della Sede I.N. P.S. cui si riferisce il versamento. Quanto prima verranno inviati appositi programmi ed istruzioni per la corretta effettuazione di detta operazione.

Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità che, nelle more della consegna della modulistica in argomento, non siano in alcun modo ritardate le richieste di regolarizzazione agevolata.

Per facilitare il pagamento le Sedi potranno fornire agli interessati gli appositi bollettini di conto corrente postale a suo tempo predisposti per il condono di cui alla legge n. 724/1994 e successive proroghe ovvero, in mancanza di questi, consegnare bollettini di conto corrente postale in bianco con l'indicazione del numero di c/c p..

Nella causale di versamento andrà specificato che trattasi di "condono contributivo ex art. 3 del D.L. n. 166 del 1996" e indicato il numero di matricola, il codice fiscale o altro elemento contraddistintivo del contribuente.

Agli interessati si avrà cura di rappresentare che la modulistica e la documentazione ivi prevista, necessaria a rendere più tempestiva la sistemazione delle partite che hanno formato oggetto della regolarizzazione, potrà essere presentata anche quando sarà disponibile la modulistica di cui trattasi.

Ad ogni buon conto si sottolinea nuovamente che il pagamento in forma agevolata deve avvenire comunque entro il 31 maggio 1996.

Parte terza

Versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell' art. 18, Commi da 1 A 3 della L.n. 724/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 3, CO. 5).

1. Dispone il comma 5 dell' art. 3 del D.L. n. 166 in commento che nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art.

14-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232 dell'art. 4, comma 9, del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416 dell'art. 4, comma 9, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515 reiterato , dell'art. 5, comma 3, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 31 maggio 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

La disposizione sopra riportata consente, quindi, la validazione dei versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, previste dal condono di cui all'art. 18, commi da 1 a 3 della legge n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni, e ciò anche nei casi in cui taluna di dette rate (ripetesi dalla seconda in poi), non sia stata affatto pagata.

Al riguardo si ricorda che le rate successive alla prima per la regolarizzazione agevolata ex art. 18, commi da 1 a 3 della L. n. 724 del 1994, come prorogato e modificato dalle successive disposizioni di legge erano rispettivamente:

- la 2 , con scadenza 31 maggio 1995;

- la 3 , con scadenza 31 luglio 1995 ;

- la 4 , con scadenza 30 settembre 1995;

- la 5 , con scadenza 30 novembre 1995.

Ciascuna delle anzidette rate bimestrali, di uguale importo, andava determinata dividendo per cinque quanto complessivamente dovuto allo Istituto (per contributi ancora non pagati e per somme aggiuntive ridotte su tali contributi e/o su quelli eventualmente già pagati in ritardo), le rate successive alla prima dovevano poi essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento (v. punto F. della più volte menzionata circolare n. 18 del 1995, in A.U. 1995, pag. 796).

In virtù della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 166 del 1996 in parola, nel caso che talune delle anzidette rate sia stata tardivamente versata rispetto alle summenzionate scadenze fissate dalla legge, tali versamenti possono essere convalidati:

- se il contribuente ha già pagato gli interessi dell'8% annuo fino alla data dell effettivo pagamento della rata;

- se il contribuente non ha ancora provveduto a pagare detti interessi fino alla data di effettivo pagamento (tardivo) della rata, purché lo effettui, entro il 31 maggio 1996.

Si precisa, poi, che per pagamenti tardivi delle rate in argomento debbono intendersi solo quelli effettuati prima del 30 marzo 1996, data di entrata in vigore del decreto legge n. 166 in esame.

Per rendere di più immediata comprensione il criterio fissato dalla legge si fornisce il seguente esempio.

Se, per ipotesi, il contribuente ha versato la quinta rata il 15 dicembre 1995 (e, quindi, con un ritardo di quindici giorni rispetto alla scadenza ultima fissata dalla legge per il pagamento dell'anzidetta rata: 30 novembre 1995), il calcolo degli interessi dell'8 per cento va fatto fino all'anzidetta data. Tale importo dovrà essere versato entro il 31 maggio 1996, unitamente a quanto da versare per il condono ex art. 3, commi da 1 a 4, del D.L. n. 166 del 1996 (quindi utilizzando un unico bollettino di c/c p.). Ai fini della validazione del condono e della rata in questione sarà ininfluente, sempre per restare nello esempio, se - per ipotesi - la 4 rata, quella con scadenza 30 settembre 1995, non è stata affatto pagata. Questo, infatti è il significato da attribuire allo inciso "ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate", contenuto nella disposizione in esame.

Attesa quindi la possibilità di validare, alle condizioni e nei modi anzidetti, i versamenti tardivi delle rate (e quindi anche quelle pagate con soluzione di continuità, ma nei termini), i versamenti così effettuati potranno essere ritenuti utili secondo i noti criteri sulla convalida del condono parziale.

A miglior comprensione del principio sopra illustrato valga il seguente esempio.

Il contribuente, prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 166 del 1996, ha:

- versato regolarmente la seconda rata;

- versato in ritardo (il 3 agosto 1995) la terza;

- non pagato la quarta;

- versato in ritardo (il 4 dicembre 1995) la quinta.

La terza e la quinta rata, se non già fatto, possono essere regolarizzate entro il 31 maggio p.v., mediante sostanzialmente l'aggiornamento del calcolo della maggiorazione dell'8% annuo, dovuto per il differimento, da effettuare fino alla data di effettivo pagamento della rata (nell'esempio suindicato, rispettivamente, 3 agosto e 4 dicembre 1995).

Nell'esempio, potranno, quindi, essere validati gli importi relativi alla prima, alla seconda, alla terza e alla quinta rata, che verranno imputati in base ai noti principi sulla convalida parziale del condono.

Per il residuo debito - risultante a seguito della imputazione suindicata - il contribuente, per poter beneficiare delle sanzioni agevolate, potrà avvalersi, entro il 31 maggio 1996, della nuova sanatoria prevista ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 4 del D.L. n. 166 del 1996 in commento (calcolo del 17%, possibilità di pagamento rateale, etc., v. Parte Prima della presente circolare).

2. Settore agricolo.

in riferimento ai contribuenti dell'agricoltura, si ritiene opportuno evidenziare che è ininfluente la norma contenuta nel comma 5 dell'art. 3 in esame. e ciò per effetto di quanto già disposto, in materia, dall'art. 5 del D.L. n. 181 del 1996 più volte citato. si consideri, al riguardo, che per le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi 6 e seguenti, della legge n. 724 del 1994 e delle successive disposizioni modificative ed integrative, il termine di versamento della seconda rata deve ancora scadere (10 giugno 1996). di fatto, non è configurabile, pertanto, una sanatoria riferita a tardivi versamenti di rate successive alla prima, mediante pagamento, entro il 31 maggio 1996, dell'aggiornamento della maggiorazione dell'8% annuo.

3. Istruzioni operative

Per i versamenti tardivi trattati nella presente Parte Terza è stato previsto nei moduli di domanda di condono un apposito QUADRO per consentirne l'evidenziazione. Tale QUADRO costituisce un aspetto separato e distinto dal condono ex art. 3, commi da 1 a 4 in parola e va considerato, quindi, come qualcosa a sé stante.

Entro il 31 maggio 1996, e mediante lo stesso bollettino di conto corrente postale usato per il pagamento del condono (art. 3, commi da 1 a 4: pagamenti in unica soluzione ovvero 1 rata), dovrà essere versato, dai soggetti a ciò interessati, anche l'importo di quanto dovuto per i versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della L. n. 724 del 1994 e successive proroghe e modificazioni.

Per quanto riguarda l'I.N. A.I.L., ad ogni buon conto, si segnala, che detto Ente ha previsto due distinti bollettini di conto corrente postale: uno per il condono e l'altro per i versamenti tardivi in parola.

Con l'occasione, a proposito del condono di cui ai commi da 1 a 3 della L. n. 724 del 1994, si ritiene utile far presente che la G.U., Serie generale, n. 75 del 3 aprile 1996, ha pubblicato il D.L. 2 aprile 1996, n. 181 (recante "Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione"), il quale, tra l'altro, all'art. 5, commi 3 e 4, nel reiterare il sopra menzionato D.L. n. 40 del 1996, ultimo di una lunga serie di DD.LL. più volte reiterati per mancata conversione in legge, così riconferma:

Comma 3: "Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995."

Comma 4: "In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti (dell'art. 5 del D.L. n. 181 in commento, n. d.r), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Parte quarta

Estinzione dei crediti per contributi o premi, fino a lire 50.000, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 166 del 1996 (art. 3 , comma 6).

Il decreto-legge n. 166 del 1996 in trattazione ha previsto anche (art. 3, comma 6) che i crediti di importo non superiore a lire 50.000, per contributi o premi, dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso (30 marzo 1996), sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Si sottolinea, per quanto superfluo, che la disposizione si riferisce a crediti per soli contributi d'importo non superiore a L. 50.000 a cui vanno a sommarsi, restando egualmente estinte, sanzioni ed accessori di qualunque importo. Si estingue, invece, nel limite delle 50.000 un credito per sole sanzioni ed interessi.

Per il resto, poiché il tenore della norma (tranne, ovviamente, l'importo del credito, ora lire 50.000, e la data cui lo stesso ora va riferito, quelli in essere alla data del 30 marzo 1996) è identico a quello contenuto sia nell'art. 2, comma 13, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989 e nell'art. 4 bis del D.L. n. 6 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 63 del 17 marzo 1993, si rimanda alle istruzioni a suo tempo emanate in tale materia (cfr. circolari n. 265 RCV del 14 dicembre 1989, in A.U. 1989, pag. 2556 e n. 1 RCV del 2 gennaio 1990, in A.U. 1990 pag. 47, già richiamate, in occasione dell'emanazione dell'art. 4 bis della legge n. 63 del 1993, al punto 5 della circolare n. 70 del 23 marzo 1993 (v. A.U. 1993, pag. 1781).

Alle istruzioni contenute nella presente circolare dovrà essere data, immediatamente, la maggiore diffusione possibile, usando i consueti canali e mettendo in atto tutte le iniziative idonee ad assicurare una puntuale e completa informazione ed una adeguata assistenza ai soggetti interessati. Copia della presente circolare dovrà essere fatta pervenire da parte delle Sedi Provinciali alle corrispondenti Sedi dell'I.N. A.I.L..

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

I.N. P.S.

Avvertenza importante

Possibilità di pagamento rateale

A miglior chiarimento di quanto contenuto nelle Avvertenze relative al presente modulo di domanda, si precisa quanto segue.

L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 166 del 1996 prevede, oltre che in unica soluzione, la possibilità di pagamento anche in più rate bimestrali, di uguale importo, con diversa ampiezza temporale in relazione al debito nei confronti dell'Istituto.

L'importo della singola rata si determina (dopo aver effettuato il calcolo delle somme aggiuntive ridotte al tasso annuo del 17%, entro il tetto massimo del 50% dei contributi oggetto della regolarizzazione) dividendo lo importo complessivamente dovuto (per contributi ancora non pagati e per somme aggiuntive su tali contributi e/o su quelli eventualmente già pagati in ritardo) per il numero delle rate previste dalla legge in relazione all'ammontare del debito.

Per i soggetti che versano i contributi presso più Sedi dell'Istituto, il riferimento da prendere in considerazione al fine in argomento è l'ammontare del debito complessivo nei confronti dell'I.N. P.S., e non quello delle singole posizioni debitorie presso le diverse Sedi.

Il contribuente che si trovi nella situazione sopra descritta, è necessario che la porti a conoscenza dell'Istituto, fornendo a ciascuna Sede I.N. P.S. interessata l'elencazione delle posizioni aziendali aperte anche presso le altre Sedi, con l'indicazione degli importi da condonare presso ciascuna di esse, in modo da provare il ricorrere dei presupposti per la concessione del pagamento rateale richiesto.

Gli importi da prendere a riferimento per l'individuazione delle rate applicabili, in relazione all'ammontare del debito (art. 3, comma 3, del D.L. n. 166 del 1996), sono quelli contenuti nelle Avvertenze del modulo di domanda, nel paragrafo Possibilità di pagamento rateale.