§ 98.1.29131 - D.L. 28 marzo 1996, n. 166 .
Norme in materia previdenziale


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1996
Numero:166


Sommario
Art. 1.  (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994)
Art. 2.  (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993)
Art. 3.  (Regolarizzazione contributiva)
Art. 4.  (Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva)
Art. 5.  (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)
Art. 6.  (Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
Art. 7.  (Clausola finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.29131 - D.L. 28 marzo 1996, n. 166 [1].

Norme in materia previdenziale

(G.U. 29 marzo 1996, n. 75)

 

     Art. 1. (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994)

     1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione. Tale rimborso avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi agli aventi diritto, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti.

     2. Il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del presente decreto. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

     3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge aventi ad oggetto le questione di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 2. (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993)

     1. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui altitolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 aprile 1936, n. 1155, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira.

     2. Dal 1° gennaio 1996, i contributi versati nella assicurazione di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

 

          Art. 3. (Regolarizzazione contributiva)

     1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 maggio 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

     3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'imposta superiori a 20 miliardi di lire, in quattordici rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

     4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onero accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 dicembre 1989, n. 389.

     5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto- legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 31 maggio 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

     6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

 

          Art. 4. (Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva)

     1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995, è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.

     2. E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli accertamenti definiti, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.

     4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:

     a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

     b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

     c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

     5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.

 

          Art. 5. (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)

     1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

     2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.

     3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

     5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

     6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 aprile 1996.

     7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 6. (Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

     1. Nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

     3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

 

          Art. 7. (Clausola finanziaria)

     1. Agli oneri derivanti dagliarticoli 2 e 5, valutati complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire 153 miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno 1998, in lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

     a) quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a lire 70 miliardi per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per l'anno 1999, a lire 164 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39;

     c) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che allo scopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;

     d) quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a lire 41 miliardi per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per l'anno 1998, a lire 89 miliardi per l'anno 1999 e a lire 113 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 5.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 8. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 6, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.