Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/07/1996 |
Numero: | 396 |
Sommario |
Art. 1. (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) |
Art. 2. (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993) |
Art. 3. (Regolarizzazione contributiva) |
Art. 4. (Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva) |
Art. 5. (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello) |
Art. 6. (Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335) |
Art. 7. (Disposizioni per il settore siderurgico) |
Art. 8. (Clausola finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.29267 - D.L. 26 luglio 1996, n. 396 [1].
Norme in materia previdenziale
(G.U. 27 luglio 1996, n. 175)
Art. 1. (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994)
1. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi [2] .
2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 2. (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993)
1. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio
2. Dal 1° gennaio 1996 i contributi versati nelle assicurazioni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.
Art. 3. (Regolarizzazione contributiva)
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onero accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della
6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
Art. 4. (Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva)
1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della
2. E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'articolo 2 della
3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera c), risultino già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.
Art. 5. (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)
1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della
2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6. (Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della
1. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
Art. 7. (Disposizioni per il settore siderurgico)
1. All'articolo 8, comma 1, del
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 8. (Clausola finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5, valutati complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire 153 miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno 1998, in lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a lire 70 miliardi per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per l'anno 1999, a lire 164 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
c) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25 della
d) quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a lire 41 miliardi per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per l'anno 1998, a lire 89 miliardi per l'anno 1999 e a lire 113 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 5.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 6,
[2] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 30 luglio 1996, n. 177.