Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali. |
Art. 2. Regolarizzazione contributiva |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 98.1.29314 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 538 [1].
Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali.
(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249)
Art. 1. Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.
1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, "una tantum", da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
2. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 1 nonché degli interessi legali.
4. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
6. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della
7. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
8. All'articolo 3 del
" 1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi dalla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria.".
9. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del
Art. 2. Regolarizzazione contributiva
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 dell'allegata tabella.
3. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della
6. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA (prevista dall'art. 2, comma 2) - PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DELL'8% RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO.
N. rate |
Quota capitale |
Quota interesse |
Rata anticipata |
Debito residuo |
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |
1 |
0,010127 |
- |
0,040127 |
0,959873 |
2 |
0,027329 |
0,012798 |
0,040127 |
0,932544 |
3 |
0,027693 |
0,012434 |
0,040127 |
0,904851 |
4 |
0,028062 |
0,012065 |
0,040127 |
0,876789 |
5 |
0,028437 |
0,011691 |
0,040127 |
0,848352 |
6 |
0,028816 |
0,011311 |
0,040127 |
0,819536 |
7 |
0,029200 |
0,010927 |
0,040127 |
0,790337 |
8 |
0,029589 |
0,010538 |
0,040127 |
0,760747 |
9 |
0,029984 |
0,010143 |
0,040127 |
0,730764 |
10 |
0,030384 |
0,009744 |
0,040127 |
0,700380 |
11 |
0,030789 |
0,009338 |
0,040127 |
0,669591 |
12 |
0,031199 |
0,008928 |
0,040127 |
0,638392 |
13 |
0,031615 |
0,008512 |
0,040127 |
0,606777 |
14 |
0,032037 |
0,008090 |
0,040127 |
0,574740 |
15 |
0,032464 |
0,007663 |
0,040127 |
0,542277 |
16 |
0,032897 |
0,007230 |
0,040127 |
0,509380 |
17 |
0,033335 |
0,006792 |
0,040127 |
0,476045 |
18 |
0,033780 |
0,006347 |
0,040127 |
0,442265 |
19 |
0,034230 |
0,005897 |
0,040127 |
0,408035 |
20 |
0,034687 |
0,005440 |
0,040127 |
0,373348 |
21 |
0,035149 |
0,004978 |
0,040127 |
0,338199 |
22 |
0,035618 |
0,004509 |
0,040127 |
0,302581 |
23 |
0,036093 |
0,004034 |
0,040127 |
0,266489 |
24 |
0,036574 |
0,003553 |
0,040127 |
0,229915 |
25 |
0,037062 |
0,003066 |
0,040127 |
0,192853 |
26 |
0,037556 |
0,002571 |
0,040127 |
0,155297 |
27 |
0,038056 |
0,002071 |
0,040127 |
0,117241 |
28 |
0,038564 |
0,001563 |
0,040127 |
0,078677 |
29 |
0,039078 |
0,001049 |
0,040127 |
0,039599 |
30 |
0,039599 |
0,000528 |
0,040127 |
0,000000 |
|
1,000000 |
0,203812 |
1,203812 |
|
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 233,