Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 15/07/1997 |
Numero: | 1 |
§ 27.6.246 - Circolare 15 luglio 1997, n. 1/1997.
Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali.
(G.U. 24 luglio 1997 n. 171).
Nell'ambito del tradizionale rapporto di servizio che contraddistingue questa amministrazione, si vogliono fornire alcuni criteri di lettura delle novità introdotte dalla
In via preliminare, bisogna rilevare come i nuovi meccanismi di gestione del personale dei predetti enti, così come prospettati dalla
Ciò premesso, si procederà ad un esame analitico delle norme introdotte in tema di gestione del personale affrontando, caso per caso, le problematiche che sembrano, ad un primo esame, più rilevanti nella vita dell'ente locale.
L'art. 3, comma 5, pone divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle stesse a qualsiasi titolo.
La norma non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo a verificarne la valenza in relazione alle procedure concorsuali in atto ed, in particolare, per i bandi di concorso di cui non sia scaduto il termine per la presentazione delle relative domande al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
In tal caso, si ritiene che debbano essere accettate, se presentate dopo il 18 maggio 1997, tutte le domande, anche se prive dell'autentica, pur in presenza di diverse disposizioni contenute nei bandi, disposizioni che debbono ritenersi automaticamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore della norma stessa.
Un'ulteriore novità è posta dai commi 6 e 7, i quali prevedono che la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai rispettivi regolamenti, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.
Conseguentemente, il successivo comma 7 abolisce i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
Anche per questa norma si pongono le problematiche interpretative, già indicate precedentemente, relative ai concorsi i cui bandi siano non ancora scaduti, e, in tal caso, deve ritenersi che la normativa operi automaticamente modificando - ope legis - eventuali disposizioni del bando, che necessariamente prevedevano le preesistenti limitazioni di età.
Diversamente, per i bandi di concorso in cui sia già scaduto il termine di presentazione delle domande, alla data di entrata in vigore della
dell'amministrazione, in tali casi, qualora non siano state espletate le relative prove, di riaprire i termini concorsuali ampliando le possibilità di partecipazione al concorso.
La norma fa altresì salva la facoltà regolamentare delle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità, di prevedere deroghe.
Pertanto, anche in questo caso, viene ampliata, in relazione alle esigenze di autorganizzazione dei singoli enti, la facoltà di disciplinare i limiti e le modalità di accesso ai pubblici concorsi presso gli enti locali, utilizzando lo strumento regolamentare.
La conseguente previsione del comma 7, relativa all'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni e i requisiti previsti sia dalle leggi che dai regolamenti dell'ente, pone dei problemi in relazione all'approvazione delle graduatorie concorsuali, nel momento in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali.
In tal caso, dovrà essere cura delle commissioni esaminatrici di integrare preliminarmente i predeterminati criteri di formazione delle graduatorie mediante apposite previsioni, disciplinanti le fattispecie di "ex aequo".
Ad esempio, potrebbe essere attribuito un valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale.
Si rappresenta, altresì, l'opportunità che gli enti disciplinino, nei nuovi bandi di concorso, esplicitamente la fattispecie.
Il successivo art. 5 porta a compimento il citato processo di riorganizzazione degli enti, in cui il momento della gestione del personale diviene momento di flessibilità organizzativa, e, conseguentemente, opera uno spostamento di competenze dal consiglio comunale alla giunta.
Pertanto, al comma 6, si abroga espressamente la lettera c) del comma 2 dell'art. 32 della
Conseguentemente, il comma 4 della stessa
In merito deve rilevarsi come, a seguito dell'abrogazione della competenza consiliare in tema di piante organiche e relative variazioni, la stessa sia stata spostata, prevedendo l'adozione di atti di tipo regolamentare, in capo alla giunta, limitando la competenza del consiglio all'emanazione di "criteri generali", che si riterrebbe non possano dettagliarsi, al punto tale da dare indirizzi di tipo gestionale all'organo esecutivo, e ciò proprio perché risulta abrogata la competenza del consiglio comunale in tema di piante organiche.
Peraltro, i "criteri generali", di cui parla la legge, attengono ai criteri di massima cui deve conformarsi la giunta nella propria attività gestionale. Ed è logico ritenere che essi includano l'indicazione della ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare allo strumento operativo che è oggi diventato la gestione del personale.
E' altresì da rilevare come, anche in questo caso, risulta rafforzato lo strumento di tipo regolamentare, affidato alla giunta, il quale diviene lo strumento operativo da utilizzare ai fini della gestione del personale dell'ente, pure in relazione al processo di separazione tra potere di indirizzo, attribuito agli organi politici, e responsabilità gestionali, attribuite alla struttura, che trova compimento nel successivo art. 6.
Tale articolo, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell'art. 51 della citata
Importanti innovazioni vengono poste dall'ultima parte del precitato comma, ove si prevede che nelle materie soggette a riserva di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
Invece, nelle materie non riservate alla legge, si prevede l'applicazione, anche ai regolamenti comunali di cui sopra, del comma 2 bis dell'art. 2 del
Tale ultima norma prevede che, nelle materie non soggette a riserva legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
Conseguentemente, i regolamenti potrebbero disciplinare tali materie, non coperte da riserva di legge, in maniera difforme rispetto ai contratti collettivi di lavoro e, qualora questo sia espressamente previsto, dallo stesso regolamento, escludere che la norma contrattuale successivamente entrata in vigore disapplichi la stessa norma regolamentare.
In tal modo viene attribuito un particolare grado di "durezza" ai regolamenti comunali, nelle materie non coperte da riserva di legge, regolamenti che, pertanto, hanno il potere di disapplicare norme contrattuali vigenti, nelle predette materie, escludendo, se espressamente previsto, l'automatico riestendersi della norma contrattuale, al momento della nuova contrattazione collettiva.
Peraltro, va precisato l'ambito entro cui si pone il suindicato potere di autoregolamentazione, che nella sua applicazione, viene a coprire le c.d. "zone di ombra" contrattualmente definite nell'ambito di un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali, o che necessitano di ulteriore esplicazione, divenendo in tal modo meccanismo rafforzativo della contrattazione collettiva. Comunque, non si può in alcun caso derogare ai principi posti dal
Il successivo comma 2 dell'art. 6 porta a compimento il momento di separazione tra potere politico e potere gestionale, già previsto sia dalla
Pertanto, il secondo comma dello stesso art. 6 sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della citata
E' da notare come, in questo caso, sia stato usato dal legislatore il termine "attribuiti", termine che indica l'esercizio di poteri propri ed esclusivi, ed, in quanto tali, l'esercizio degli stessi da parte di un soggetto diverso determina l'incompetenza assoluta ad esercitarli.
Conseguentemente, l'attribuzione, in via meramente esemplificativa, concerne:
a) la presidenza delle commissioni di gare e di concorsi;
b) la responsabilità delle procedure di appalti e di concorso;
c) la stipula dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questo, delegati dal sindaco.
Il successivo comma 3 dell'art. 6, inserendo il comma 3 bis all'art. 51 della
Tale comma, innovando la terminologia precedentemente usata in tema di identificazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, ed in tal modo prescindendo dalla qualifica funzionale attribuita ai medesimi, permette a tutti gli enti di gestire in modo flessibile, in relazione alle proprie peculiarità e caratteristiche, il modello organizzatorio di cui hanno deciso di dotarsi. Pertanto, resta fermo il rigido principio della separazione tra i poteri, in conformità al disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del
Conseguentemente, deve ritenersi come inapplicabile, a seguito dell'entrata in vigore della citata
Deve, peraltro, rilevarsi come la stessa
In conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 45 del contratto di lavoro e dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 19 del suddetto decreto legislativo, devono affrontarsi i problemi nei quali possono venirsi a trovare gli enti locali, specie se di ridottissime dimensioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano del tutto privi di personale cui attribuire le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi. In tal caso, gli enti possono fare riferimento alla normativa di cui all'art. 24 della
Risulta, altresì, applicabile la norma, cui peraltro va attribuita la valenza di clausola di salvaguardia, ai fini del buon funzionamento della macchina organizzativa-amministrativa-gestionale dell'ente, prevista dall'art. 17, comma 68, lettera c), della stessa
Bisogna, altresì, precisare che qualora all'interno dell'ente siano contemplate le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto conto che essi sono titolari delle funzioni loro attribuite, tale assegnazione al segretario comunale non può che operare mediante il meccanismo dello scorporo delle stesse dai poteri assegnati al titolare della funzione.
Da ultimo, deve rilevarsi come la norma in esame, di cui all'art. 6, comma 2, relativa all'attribuzione dei poteri agli organi burocratici dell'ente, nell'ambito degli indirizzi dettati dagli organi di governo, debba essere ritenuta immediatamente operativa, non necessitando di esplicita previsione statutaria o regolamentare, in quanto rinvia allo statuto o al regolamento dell'ente le modalità di esercizio dei poteri, ma non l'attribuzione degli stessi, che risultano già "attribuiti".
Conseguentemente la potestà statutaria o regolamentare può esercitarsi solo nei confronti delle modalità di espletamento, pertanto l'eventuale emanazione di atti gestionali da parte della giunta o del sindaco è illegittima perché viziata da incompetenza.
Peraltro, limitatamente agli atti già emanati, adottati da organi incompetenti, e fondati sulla necessità e l'urgenza, potrebbe ritenersi che essi siano comunque assimilati a quelli che il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai c.d. "funzionari di fatto".
Grosse innovazioni all'assetto organizzativo degli enti locali nascono, altresì, dalla previsione del comma 4, che inserisce dopo il comma 5 dell'art. 5 della
In via preliminare, deve rilevarsi come tale comma è aggiuntivo, per cui resta vigente, inalterato, il preesistente modulo organizzatorio delineato dal comma 5 della citata
Pertanto, le facoltà previste dal precitato comma 5 bis sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle indicate nel comma 5.
Il comma 5 bis prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (riservato alla competenza della giunta), negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni (qualifica e profili che costituiscono la
caratterizzazione e la condizione per l'applicabilità della norma stessa), fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, e comunque per almeno una unità.
In merito deve rilevarsi come la norma, non incida sul meccanismo di attribuzione delle funzioni ai dirigenti esistenti nella pianta organica dell'ente, i quali sono i titolari delle stesse.
Pertanto, nel momento in cui il regolamento degli uffici e dei servizi prevede tali figure dirigenziali o di alta specializzazione, fuori pianta organica, dovrà contestualmente operare lo scorporo delle funzioni loro attribuite, da quelle dirigenziali, di cui il personale previsto nella struttura organizzativa dell'ente è titolare. Deve, altresì, evidenziarsi come al fine del calcolo del numero massimo di dirigenti che possono esserci fuori pianta organica, va fatto riferimento sia alla dotazione organica della dirigenza che dell'area direttiva.
La seconda parte del citato comma 5 bis prevede, negli enti privi, per tipologia, di personale dirigenziale, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Per quel che riguarda tale fattispecie deve rilevarsi come, in tali enti, ed esclusivamente per tali figure professionali, sia stato superato il preesistente limite della tipologia, nascente dal disposto dell'art. 2 del
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente; o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità.
Relativamente alle funzioni attribuibili a questo personale, fuori pianta organica, nei comuni privi di personale dirigenziale, deve rappresentarsi che in relazione al disposto del comma 3 dell'art. 6 della
I contratti di cui alla norma in esame non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia e ciò, in quanto relativi a personale legato con un rapporto di tipo fiduciario all'amministrazione.
Il relativo trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale degli interessati, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto, o venga a trovarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.
Il successivo comma 5 dell'art. 6 della stessa
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o dalla data di disponibilità del posto in organico.
Sono stati sollevati quesiti circa lo "status" giuridico attribuibile al personale a tempo determinato, assunto mediante le sopracitate forme contrattuali, anche in correlazione alla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'amministrazione che ha proceduto alla nomina e gli stessi. In merito si ritiene, in virtù del richiamo effettuato dal comma 4 al trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, che lo "status" giuridico di questi soggetti sia del tutto equiparabile a quello del personale degli enti locali con contratto a tempo determinato, con conseguente applicabilità, di tutte quelle norme di salvaguardia e tutela previste sia dalla vigente legislazione, che dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, sono inapplicabili, nei confronti del predetto personale, forme di recesso dal contratto "ad nutum" per interruzione del rapporto di tipo fiduciario da parte della pubblica amministrazione, se le stesse non siano state espressamente previste, dalla vigente legislazione o dalla contrattazione collettiva.
Il successivo comma 7 dell'art. 6, sostitutivo del comma 6 dell'art. 51 della
Assume particolare rilevanza la previsione esistente nell'ultima parte del citato comma 7, in cui si precisa che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. In merito, deve rilevarsi, come tale norma incida profondamente nel preesistente status del rapporto di pubblico impiego, di fatto eliminando, per i dipendenti degli enti locali, il c.d. "ius ad ufficium", che correlava strettamente l'essere vincitore di un pubblico concorso per un determinato posto, con l'incardinamento del soggetto al posto medesimo.
Il comma 8 del citato art. 6 aggiunge al comma 7 dell'art. 51 della
La norma suindicata non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo precisare che relativamente alla locuzione "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite", l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo è riferibile esclusivamente ai titolari e cioè al sindaco, al presidente della provincia, alla giunta ed agli assessori, ed in nessun caso tali funzioni risultano attribuibili ai collaboratori. Circa il contratto di lavoro applicabile agli stessi, poiché quando la norma ha voluto derogare lo ha esplicitamente previsto, non può che farsi riferimento al vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
Il comma 9 dello stesso art. 6 aggiunge all'art. 41 del
In merito, nel riconfermare la riserva di tipo regolamentare per quel che riguarda le dotazioni organiche, relativamente agli altri aspetti della citata riserva, si ritiene che la relativa potestà debba essere esercitata nell'ambito rigido dei principi posti dalla nostra carta costituzionale ed in particolare:
dall'art. 3, comma 1, che sancisce l'uguaglianza sostanziale dei cittadini; dall'art. 4, comma 1, che riconosce a tutti il diritto al lavoro;
dall'art. 51, comma 1, che permette a tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza;
dall'art. 97, commi 1 e 3, che stabilisce l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione nonché l'accesso agli impieghi mediante concorsi; e dall'art. 120, comma 3, che sancisce il diritto dei cittadini di esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale, la loro professione, impiego o lavoro.
Tali principi, posti direttamente dalla nostra carta costituzionale, costituiscono un limite inderogabile alle facoltà regolamentari riservate dal predetto comma 9 agli enti locali.
Lo stesso comma 9 introduce, altresì, un comma 3-ter all'art. 41 del
Tale comma prevede che nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali, in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni, anche a carattere periodico, al fine di assicurare un adeguato livello di svolgimento dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato, per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza, escludendo ogni forma di discriminazione.
Si prevede, altresì, che tali rapporti a tempo determinato non possano, a pena di nullità, in nessun caso, essere trasformati a tempo indeterminato.
Tale norma semplifica le procedure assunzionali a tempo determinato nei comuni caratterizzati dalla predetta tipologia, permettendo di creare, permanentemente, graduatorie cui attingere per le assunzioni. In tal modo, si semplificano le procedure, in relazione alle facoltà assunzionali concesse agli enti medesimi, con il disposto dell'art. 16 del vigente C.C.N.L.
Il comma 10 inserisce, dopo l'art. 51 della
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e sovraintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Spetta, in particolare, al medesimo direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia previa delibera della giunta.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso, il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Qualora non risultino stipulate tali convenzioni, e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, dal sindaco o dal presidente della provincia, al segretario.
In merito, deve rilevarsi, come la previsione normativa è relativa ad un soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco o del presidente della provincia.
Trattasi di una figura professionale non contrattualizzata e, pertanto, sarà lo stesso direttore generale a contrattare con l'amministrazione la propria retribuzione. A tale facoltà fa da contrappeso la possibilità di revoca "ad nutum", in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario.
Ne deriva un rapporto di tipo gerarchico - funzionale tra il direttore generale e i dirigenti dell'ente: al primo, limitatamente ai poteri assegnatigli, i dirigenti rispondono nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il successivo comma 11 dell'art. 6 sostituisce il comma 5 dell'art. 55 della
In merito, deve rilevarsi come il predetto visto di regolarità sia strettamente legato alla copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l'esame deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati.
Il comma 12 prevede che gli enti locali, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, possono indire concorsi interni riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o professionalità acquisite esclusivamente all'interno dell'ente. Tale disposizione, nel sistema di accesso previsto dal
In merito, deve rilevarsi come la medesima permetta di creare percorsi di professionalità all'interno degli enti locali, in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna.
Tale norma, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 24, sesto comma, del
Conseguentemente, l'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi nella individuazione dei predetti percorsi di professionalità, che escludano contestualmente la possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto (ad esempio in un impianto di depurazione particolarmente complesso è ipotizzabile che per l'accesso al posto di capo operaio addetto a quell'impianto sia richiesto come requisito l'aver svolto le funzioni di addetto allo stesso per un certo periodo di tempo, ecc.).
Il comma 13, del medesimo art. 6, sostituendo il comma 1 dell'art. 18 della
Il successivo comma 13 bis, prevede che il fondo, di cui al precedente comma, sia ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, riconducendo alla potestà regolamentare materie precedentemente rinviate alla contrattazione collettiva.
La norma permette agli enti locali di poter meglio valorizzare eventuali professionalità esistenti all'interno dell'ente stesso, incentivando adeguatamente il personale interessato, e, allo stesso tempo, conseguendo un notevole risparmio finanziario.
I successivi commi reintroducono, nell'ambito dell'art. 6, il contenuto di parte dei decreti legge che ultimamente si sono susseguiti in tema di personale degli enti locali, non reiterati a seguito della nota sentenza della corte costituzionale in materia, ed i cui effetti erano stati fatti salvi dal comma 170 dell'art. 1 della
Il comma 14, sostituendo il comma 11 dell'art. 3 della
Invece, per gli enti con popolazione superiore, si riconferma che la stessa costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione della dotazione organica.
Si prevede, altresì, che la metodologia sia adottata con un atto di giunta che ne attesti la congruità, nonché l'esclusione dai meccanismi di rilevazione dei carichi di lavoro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il comma 15, riprendendo il contenuto dei già citati decreti legge, non convertiti, sostituisce l'art. 16 bis del
A tal fine gli enti locali della regione in cui si trovino comuni o province che hanno deliberato il dissesto (presenti in tutte le regioni ad eccezione della valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia) danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura al dipartimento della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il dipartimento trasmette all'ente l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità d'ufficio.
In mancanza di tale trasmissione, l'ente locale può avviare le procedure di selezione.
Il comma 16 esclude l'applicazione delle procedure di disponibilità, previste dai commi da 47 a 52 della
Pertanto, i medesimi, qualora si trovino a gestire situazioni di eccedenza di personale, possono applicare l'istituto generale della mobilità, ma non le speciali procedure di disponibilità previste dalle sopracitate norme.
L'art. 6, comma 17, permette agli enti locali di far fronte alle situazioni di illegittimità eventualmente esistenti nei medesimi, derivanti da applicazioni non legittime del
Tale norma, che si caratterizza come normativa speciale, e, pertanto, non applicabile analogicamente, si pone nella scia interpretativa ed applicativa dettata dalla sentenza della corte costituzionale n. 1/1996 che ha dichiarato l'illegittimità del comma 6 bis dell'art. 3 della
Il predetto comma 17 stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad annullare, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 127, i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni di cui al predetto decreto del presidente della repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli stessi enti sono tenuti a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi in tal modo disponibili, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico.
Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento, si provvede mediante concorsi interni per titoli, integrati da colloqui, ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al comma in questione, anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore previsto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
La norma presenta alcune problematiche interpretative che così possono riassumersi:
1) Identificazione delle norme violate.
Si riterrebbe che in relazione alla terminologia adottata dalla legge "Inquadramenti adottati in modo difforme dal
La norma, poiché fa riferimento al termine "inquadramento" del personale, si estende anche a tutte quelle disposizioni contrattuali che hanno portato ad inquadramenti difformi in relazione ad eventuali posizioni personali nascenti dalla errata applicazione della normativa di accesso prevista dagli stessi decreti del Presidente della Repubblica (art. 24
2) Termine di applicazione.
La norma pone un termine finale di applicazione, e cioè 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Tale termine deve considerarsi perentorio.
Poiché la normativa fa riferimento al termine finale di applicazione, ma non a un termine iniziale, si ritiene che la stessa sia applicabile a tutti quei casi in cui gli enti, antecedentemente alla data di entrata in vigore del comma 17, abbiano annullato, in sede di autotutela, i provvedimenti di inquadramento difforme del personale.
Pertanto, la norma risulterebbe applicabile anche in tutti quei casi in cui gli enti hanno dato esecuzione alla sentenza della corte costituzionale n. 1/1996, reinquadrando il personale negli originari profili e qualifiche.
Si ritiene, altresì, che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli inquadramenti difformi, presenti nell'ordinamento degli enti locali, in data antecedente alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della legge, e, cioè, al 16 maggio 1997.
3) Consolidamento delle mansioni svolte.
La norma prevede che, fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'annullamento, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicato "continui a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita".
Conseguentemente, si ritiene che pur potendo applicare la stessa alle ipotesi di annullamento verificatesi antecedentemente alla entrata in vigore, non sia possibile reinquadrare provvisoriamente i soggetti destinatari nella qualifica funzionale superiore, poiché l'espressione "continua a svolgere", adottata dal legislatore, presuppone l'attuale effettivo esercizio delle mansioni illegittimamente attribuite.
4) Campo di applicazione.
Presupposto di applicazione è l'esistenza di un inquadramento difforme che abbia portato alla creazione, di un nuovo posto nella pianta organica dotazione organica dell'ente.
E ciò in quanto operando in un sistema rigido di qualifiche funzionali, l'attribuzione di un certo inquadramento ha portato automaticamente alla creazione nella struttura dell'ente di un posto corrispondente, di differenziata posizione giuridica, in relazione al fatto che non possono esistere nelle strutture organizzative ipotesi di inquadramento con esercizio delle relative mansioni, senza che esistano, nello strumento organizzatorio, le corrispondenti caselle.
Pertanto, mentre risulterebbero sanabili le posizioni individuali, che avendo operato mediante una trasformazione del posto hanno portato alla creazione nella struttura della corrispondente ipotesi organizzatoria, non sembra che possano essere considerate sanabili tutte quelle situazioni in cui, non variando il profilo professionale e le relative mansioni, risultino attribuiti livelli economici superiori o differenziati rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, senza l'esercizio delle relative mansioni o la creazione di un corrispondente posto nella struttura organizzativa.
5) Partecipazione alle procedure concorsuali.
Si rappresenta che nella fattispecie ci troviamo in presenza di una vera e propria procedura interna, per titoli, integrata da colloqui, cui sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica (e pertanto gli stessi, ai fini della partecipazione, devono essere in possesso dei requisiti di accesso così come previsto dalla vigente normativa).
Si può derogare al titolo di studio, in relazione all'effettivo esercizio delle mansioni superiori, peraltro di fatto conferite, solo per i soggetti destinatari della norma di autoannullamento, i quali possono partecipare ai concorsi interni purchè in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
6) Applicabilità della norma alle qualifiche inferiori alla 4.
Si ritiene che il disposto normativo sia applicabile anche alle qualifiche inferiori alla 4 in quanto viene posta in essere, "ex lege", una procedura concorsuale interna e, in virtù dell'art. 1 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, disciplinante modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della
Il comma 18 apporta alcune modifiche all'art. 1 della
La lettera b), intervenendo sul comma 15 della citata
Il comma 19, riprendendo una norma inserita nei precedenti decreti legge non convertiti, prevede che gli enti non strutturalmente deficitari, in caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato sottoposto a procedimento penale, possano coprire la temporanea vacanza, con assunzioni a tempo determinato.
Il successivo comma 20 modifica il comma 3 bis, primo periodo, dell'art. 1 del
Possono essere messi a concorso posti nella misura corrispondente alla differenza tra la copertura della pianta organica e l'80% della pianta organica stessa, vigente prima della data del 31 agosto 1993.
In tal modo vengono ad essere facilitate le assunzioni nelle predette nuove amministrazioni, le quali possono fare riferimento, nei limiti previsti dalla stessa norma, alla pianta organica preesistente al 31 agosto 1993, e, pertanto, non ridimensionata dall'art. 3, comma 6, della
Il comma 21 del citato art. 6 , infine, prevede che per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della
La disposizione di cui al citato comma 20 ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Tale ultima precisazione è legata al fatto che i preesistenti decreti legge in tema di gestione di personale degli enti locali, e da ultimo il
In tal modo si verifica una continuità normativa che permette, in virtù del susseguirsi ininterrotto delle norme aventi un identico contenuto e contestuale efficacia, di attribuire valenza triennale a tutte le graduatorie già esistenti e non ancora scadute.
Ulteriori norme in tema di personale degli enti locali si rinvengono all'art. 17, comma 18, il quale, nell'ultima parte, prevede che i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
La norma, pertanto, innovando sulla preesistente disciplina del part- time, permette ai dipendenti degli enti locali, che optino per tale regime, di poter contestualmente avere più rapporti di lavoro con altri enti locali, purchè autorizzati.
Il successivo comma 22 dell'art. 17 della citata legge, estende al personale dirigenziale ed equiparato delle pubbliche amministrazioni, e, pertanto, anche al personale degli enti locali, la normativa di cui all'art. 12 della
Il comma 47 dello stesso art. 17, interviene sull'art. 1 della
Viene, pertanto, ribadito che gli unici limiti assunzionali, per gli enti non strutturalmente deficitari, sono quelli che derivano dal proprio bilancio.
La lettera b) dello stesso comma 47 prevede, altresì, che il divieto, esistente fino al 30 giugno 1997 di cui al comma 10 del citato art. 1 della
Infine, il comma 49 dello stesso art. 17, prevede che le disposizioni di cui all'intero art. 6 della legge n. 127 e del precitato comma 47 si applichino agli enti locali che hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 7, della citata
Ulteriori norme in tema di gestione del personale degli enti locali, sono previste dai commi 132, 133 e 134 del citato art. 17.
Il comma 132 prevede che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, in materia di sosta, a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Purtuttavia, la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.
Comunque, i gestori possono esercitare tutte le funzioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese.
Il comma 133 stabilisce, altresì, che le funzioni di cui al precedente comma 132 sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della
A tale personale sono, altresì, conferite con le medesime modalità di cui al precedente comma le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.
Da ultimo, il comma 134, intervenendo sul comma 5 dell'art. 5 della
Tale norma precisa quanto era già vigente nell'ordinamento e, cioè, che, per gli addetti al servizio di polizia municipale, il porto senza licenza delle armi è possibile nell'ambito della disciplina dettata in tal senso dal consiglio comunale ed inserita nel relativo regolamento, che peraltro può prevedere lo svolgimento di servizi non armati.
In relazione alle complessità delle problematiche prospettate, al fine di instaurare un sempre più proficuo rapporto di collaborazione con le autonomie locali intende istituire uno "sportello di servizio" per i temi della gestione del personale, cui gli enti locali potranno far capo per i profili interpretativi.
Tale sportello risponderà ai numeri telefonici: 06-46548101, 06- 46548102, 06-46548103.
Si prega portare, con cortese sollecitudine, quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.