§ 98.1.35296 - Circolare 20 febbraio 1996, n. 39 .
D.L. 1° febbraio 1996, n. 40. Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni contributive del settore agricolo.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/02/1996
Numero:39

§ 98.1.35296 - Circolare 20 febbraio 1996, n. 39 .

D.L. 1° febbraio 1996, n. 40. Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni contributive del settore agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e 

 

periferici 

 

Ai Coordinatori generali 

 

centrali e periferici 

 

dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori 

 

generali e primari medico 

 

legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Al Consiglio di amm.ne 

 

Al Presidente e ai membri 

 

del consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei 

 

comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei 

 

comitati provinciali 

 

 

Con l'art. 5, commi 1, 2 e 4 del D.L. 1° febbraio 1996, n. 40 il legislatore ha modificato parzialmente la disciplina di regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi del settore agricolo di cui all'art. 18, commi 6 e seguenti della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive integrazioni e modificazioni.

La nuova normativa: differisce al 31 marzo 1996 il termine per la regolarizzazione, già fissata al 31 dicembre 1995; estende (mediante fictio juris) la possibilità di regolarizzazione ex lege n. 724 del 1994, anche ai debiti riferiti all'anno 1995, purché in scadenza "naturale" entro il 31 gennaio 1996; determina nuove e più favorevoli modalità di pagamento del debito complessivo, stabilendo anche un nuovo sistema di calcolo di quanto dovuto alla prima scadenza contributiva, sia per contribuenti che non si sono avvalsi delle norme di regolarizzazione agevolata vigenti al 31 dicembre 1995, sia per quelli che invece se ne sono avvalsi (in proposito rileva il combinato disposto dal 4 periodo del comma 1 e dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 del D.L. citato).

Con il decreto legge in esame sono state quindi dettate norme aventi natura di carattere generale e perciò da applicare a tutti i contribuenti interessati abbiano o non abbiano presentato domanda di regolarizzazione ai sensi della normativa preesistente.

Da ciò consegue, tra l'altro, che i debiti relativi all'anno 1995, nei limiti condonabili, sono da trattare alla stregua dei debiti relativi agli anni precedenti, oltre che per la già rilevata valenza generale della norma, anche perché certamente la norma stessa non ha inteso creare una nuova figura di "regolarizzanti" (quello che deve condonare soltanto debiti del 1995) cui riservare un trattamento del tutto particolare (quale l'esenzione dall'obbligo di qualsiasi versamento al 31.03.96).

È anche da tener conto della circostanza che gli importi dovuti per il 1995 erano comunque dovuti entro la fine dell'anno sia in considerazione delle naturali scadenze dei relativi pagamenti sia di quanto disposto dai commi 11 e 14 dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994.

La valenza generale della normativa introdotta con il D.L. n. 40 del 1996 esplicita due sole eccezioni:

- la prima a sfavore dei contribuenti che si avvalgono per la prima volta della normativa di regolarizzazione agevolata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 40 del 1996 e consistente in una "maggiorazione" del 2% di quanto dagli stessi dovuto al 31.03.1996 (art. 5, c. 1, 4 periodo).

- la seconda a favore di coloro che avevano già avviato e proseguito fino al 31.12.1995 la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa allora vigente e consistente nel ritardare il termine di decorrenza degli interessi di differimento da applicare nei pagamenti rateizzati (art. 5, c. 2, primo periodo).

La disposizione del secondo periodo del secondo comma del più volte citato art. 5, è invece la logica conseguenza della valenza generale del disposto del comma 1 in materia di modalità di pagamento e sistema di calcolo del dovuto al 31.03.1996.

Si sottolinea che per effetto degli ampliamenti introdotti dall'art. 5, c.1 del D.L. n. 40 del 1996, in riferimento, la regolarizzazione può riguardare tutti i contributi dovuti per l'intero anno 1995, dai coltivatori diretti, concedenti a mezzadria ed a compartecipazione familiare ed imprenditori agricoli a titolo principale ed i contributi relativi ai primi due trimestri dell'anno 1995, in riferimento all'impiego di operai a tempo determinato ed indeterminato.

Tutto ciò premesso, nel richiamare le direttive già impartite in materia (Cfr. da ultimo la circolare n. 278 dell'11.11.1995), si illustrano di seguito gli adempimenti che dovranno essere messi in atto dai contribuenti interessati alla regolarizzazione agevolata delle posizioni debitorie.

 

 

1. Contribuenti che alla data del 31/12/195 non hanno esercitato la facoltà di regolarizzazione ai sensi della legge n. 724 del 1994 (art. 18, commi 6 e seguenti).

I soggetti interessati al condono dovranno presentare la domanda di regolarizzazione entro il nuovo termine del 31 marzo 1996 allegando ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorato dell'addizionale del 2%, di quanto avrebbero dovuto pagare, alla scadenza del 31 dicembre 1995, ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti ricomprendendo, a tali fini, per quanto detto in premessa, tutte le posizioni debitorie, ivi comprese quelle eventualmente relative al 1995.

È noto che per effetto di quanto disposto dal comma 10, lettere a) e b) dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e successive disposizioni modificative, i contribuenti avrebbero dovuto corrispondere, alla scadenza predetta del 31 dicembre u.s.:

a) per posizioni debitorie sino a L.3.000.000:

- l'intero importo dei contributi;

b) per posizioni debitorie superiori a L.3.000.000:

- 1/10 del debito complessivo, ma non meno di L.1.000.000, nelle ipotesi di omesso versamento dei contributi già accertati dall'Ente, oppure 4/10 del debito totale ma non meno di L.1.000.000 nelle ipotesi di omessa denuncia (c.d. evasione totale);

- un quinto, ma non meno di L.1.000.000, del debito residuo,

- la prima rata di pagamento dilazionato del debito ulteriormente residuo.

Consegue da quanto precede che i soggetti interessati dovranno determinare gli importi dovuti ai sensi delle lettere a) e b) che precedono e versarne la quarta parte, maggiorata del 2% alla scadenza del 31 marzo 1996.

Si evidenzia che per il predetto pagamento non vige il limite minimo di L.1.000.000, nel senso che dovrà essere effettuato il versamento dell'importo risultante dalle predette operazioni, ancorché, eventualmente inferiore a L.1.000.000.

La somma residua sarà corrisposta in un'unica soluzione, alla prima rata scadente al 10 giugno 1996, se di importo inferiore a L.2.000.000, alla scadenza delle rate successive, se di importo superiore al predetto limite. Un residuo debito fino a L.1.999.999, infatti, non può essere corrisposto in due rate in quanto ciascuna rata successiva al primo versamento deve essere pari o superiore a L.1.000.000.

Il pagamento rateale è previsto in un massimo di 26 rate di cui le prime tre, con scadenza il 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1996, con cadenza trimestrale e le residue 23, decorrenti dal 10 aprile 1997, con cadenza quadrimestrale.

Resta fermo, per i contribuenti che abbiano omesso di presentare le denunce obbligatorie (c.d. evasori totali), l'obbligo del versamento della residua somma risultante a seguito del pagamento da effettuare al 31 marzo 1996 (4/10 del debito totale + 1/5 del debito residuo + 1 rata : 4 + addizionale del 2%) in rate trimestrali, non superiori a cinque, scadenti il 10 giugno, 10 settembre, 10 dicembre 1996, 10 marzo e 10 giugno 1997.

Infatti, l'art. 5, c.1 del D.L. n. 40 del 1996, mentre nulla dispone in ordine alla specifica disciplina di regolarizzazione, al sesto periodo conferma integralmente la disciplina preesistente per quanto, con lo stesso, non diversamente disposto.

Su tutte le rate successive alla prima, siano esse trimestrali o quadrimestrali, sono dovuti gli interessi, nella misura dell'8% annuo, come da prospetti, riportati nelle avvertenze poste sul retro del "Prospetto dei dati contributivi" integrato e modificato ex D.L. 1° febbraio 1996, n. 40 art. 5, c. 1.

Per questa categoria di contribuenti sono stati approntati specifici modelli di Domanda e specifici Prospetti che saranno forniti a breve alle Sedi.

 

 

2. Contribuenti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno già avviato la procedura di regolarizzazione ai sensi della legge n. 724 del 1994 e non interessati ad integrazione della medesima.

Per quanto detto in premessa la nuova e più favorevole normativa si applica, salvo che al 31.12.1995 non risulti completamente estinto il debito, anche ai contribuenti ora in oggetto.

Anche per essi infatti dovrà essere applicato il nuovo metodo di calcolo determinando quanto dovuto con le nuove norme al 31.03.1996 (1/4 del dovuto al 31.12.1995 non maggiorato del 2%) e procedendo quindi alla rateizzazione del debito residuo (debito complessivo - il dovuto al 31.03.1996) con le scadenze già precisate al precedente paragrafo 1.

Per questi contribuenti che hanno regolarizzato al 31.12.1995 la loro posizione nell'osservanza delle disposizioni all'epoca vigenti, il calcolo degli interessi di differimento dell'8% deve decorrere dal 10.09.1996 e gli interessi devono essere computati a partire dalla rata in scadenza al 10.12.1996 (art. 5, c.2, primo periodo).

Per gli stessi contribuenti poi, l'eccedenza tra l'effettivamente versato al 31.12.1995 e quanto dovuto al 31.03.1996, deve essere scomputata sulle rate (come sopra calcolate) in scadenza dal 10.06.1996 e fino ad esaurimento della eccedenza medesima.

Si consideri, in via di esemplificazione, la situazione di un contribuente risultante debitore di L.10.000.000 a titolo di contributi relativi agli anni 1994 e precedenti, già posti in riscossione.

Tale contribuente, che alla data del 31.12.95 ha versato L.3.828.571 (1/10 = 1.000.000; 1/5 = 1.800.000; 1a delle sette rate usufruibili = 1.028.571), poiché alla luce delle nuove disposizioni deve al 31.03.1996 soltanto L. 957.141 (3.828.571 : 4) ed il residuo debito sarebbe da pagare in n. 9 rate da L. 1.004.762, vanta ora un credito di L. 2.871.430. Conseguentemente nessun nuovo adempimento deve essere compiuto per la scadenza del 31 marzo '96 e nulla dovrà essere corrisposto alla scadenza delle prime due rate del 10 giugno e del 10 settembre (entrambe di L. 1.004.762).

L'ulteriore credito di L.861.906 (differenza tra L. 2.871.430 di credito/eccedenza e l'importo delle prime due rate) sarà detratto alla rata di dicembre il cui versamento effettivo risulterà pari a L. 162.951 (differenza tra il credito residuo e l'ammontare della rata maggiorata, per quanto già detto in premessa, degli interessi decorrenti dalla data di pagamento della rata di settembre).

Il residuo debito sarà saldato dalla ditta mediante il versamento, alle previste scadenze, delle ulteriori sei rate da L. 1.004.762 maggiorate degli interessi decorrenti sempre dalla rata di settembre 1996.

Per questa categoria di contribuenti è stato predisposto un apposito prospetto utile al ricalcolo del piano dei versamenti rateali.

 

 

3. Contribuente che integra la procedure di regolarizzazione già avviata e proseguita fino al 31.12.1995, mediante presentazione di altra domanda.

La nuova domanda può riguardare o soltanto debiti riferiti all'anno 1995, oppure anche debiti riferiti all'anno 1994 e precedenti, non inclusi nella prima domanda.

In entrambi i casi la nuova domanda deve essere considerata come integrativa della procedura di regolarizzazione già avviata, che quindi è da considerare unica ma che va assoggettata ad un particolare trattamento.

Per quanto detto in premessa, infatti, il dovuto al 31.03.1996 da ricalcolare con le nuove norme relativamente ai contributi oggetto di condono nella prima domanda non è da gravare della "maggiorazione" del 2%, mentre quanto dovuto al 31.03.1996 in relazione alla seconda domanda, deve essere gravato di detta maggiorazione; inoltre mentre la nuova rateizzazione operata sui debiti oggetto della prima domanda è da gravare degli interessi a partire dalla rata in scadenza al 10.12.1996, la rateizzazione relativa alla seconda domanda deve essere gravata degli interessi di differimento a partire dalla rata di settembre 1996.

Sia per la domanda come per i connessi prospetti può essere usata la modulistica predisposta per i contribuenti trattati al precedente punto 1 sulla quale è stata prevista la possibilità di indicare che domanda e prospetti sono integrativi di precedenti atti analoghi.

Nella ipotesi qui trattata il contribuente dovrà procedere come segue:

a) Relativamente alla prima domanda:

a1) determinazione del dovuto al 31.03.1996 con la nuova normativa (1/4 del versato o dovuto al 31.12.1995 con la preesistente normativa);

a2) determinazione dell'eccedenza tra quanto effettivamente versato al 31.12.1995 e quanto dovuto al 31.03.1996 per come determinato sub a1;

a3) determinazione del debito residuo rateizzabile dal 10.06.1996 (debito complessivo meno dovuto al 31.03.1996 per come calcolato sub a1.

A questi fini può essere utilmente utilizzato il prospetto di Ricalcolo di cui si detto a conclusione del precedente punto 2.

b) Relativamente alla seconda domanda:

b1) determinazione dell'ipotetico importo dovuto al 31.12.1995 sul complesso dei debiti oggetto di condono con la seconda domanda e secondo la preesistente normativa (1/10 oppure 4/10 nell'ipotesi di evasione totale + 1/5 dei 9/10 o 6/10 residui + l'importo della prima rata);

b2) determinazione di quanto dovuto al 31.03.1996 secondo la modificata normativa (1/4 di quanto determinato sub b1, maggiorato del 2%);

b3) determinazione del debito residuo rateizzabile dal 10.06.1996 (importo complessivo dei debiti inclusi in seconda domanda meno il dovuto al 31.03.1996 per come calcolato sub b2 ma al netto della maggiorazione del 2%).

A questi fini è utilizzabile, come già detto, il prospetto allegato alla seconda domanda sul quale deve essere contrassegnato che si riferisce a prospetto e domanda integrativa.

c) Per l'unificazione delle due domande nell'unica procedura di regolarizzazione:

c1) sommatoria dei due importi residui rateizzabili dal 10.06.1996 (a3+b3);

c2) determinazione, sulla base di detto importo complessivo, soltanto del numero di rate in cui il debito deve essere estinto e delle relative scadenze;

c3) determinazione dell'importo (e relativa scadenza) di ciascuna rata del debito residuo della prima domanda (sub a3) dividendo tale debito residuo per il numero delle rate stabilito al precedente punto c2;

c4) determinazione dell'importo (e relativa scadenza) di ciascuna rata del debito residuo della seconda domanda (sub b3) dividendo anche questo debito residuo per lo stesso numero di rate stabilito al punto c2;

c5) calcolo degli interessi di differimento per ciascuna rata relativa alla prima domanda, nell'importo individuato sub c3, a partire dalla rata in scadenza al 10.12.1996 (con riferimento al 10.09.1996 quale termine iniziale di calcolo);

c6) idem per ciascuna rata relativa alla seconda domanda, nell'importo individuato sub c4, a partire dalla rata in scadenza al 10.09.1996 (con riferimento al 10.06.1996 quale termine iniziale di calcolo);

c7) unificazione, a ciascuna scadenza, degli importi rateali determinati sub c3 e sub c4 e dei correlati interessi di differimento calcolati sub c5 e sub c6, per la medesima scadenza;

c8) unificazione degli importi complessivamente dovuti al 31.03.1996 con riferimento alle due domande, per come determinati sub a1 e sub b2;

c9) raffronto tra quanto effettivamente versato al 31.12.1995 in relazione alla prima domanda e quanto dovuto complessivamente al 31.03.1996 per come calcolato sub c8;

c10) qualora dal raffronto risulti una eccedenza di versamento la stessa deve essere scomputata sulle rate da versare dal 10.06.1996, negli importi unificati come da c7, fino ad esaurimento dell'eccedenza stessa. Se invece dal raffronto risulta una carenza di versato al 31.12.1995 rispetto al complessivo dovuto al 31.03.1996, il contribuente dovrà operare, entro il 31.03.1996 il versamento della somma necessaria a coprire il dovuto a tale data e quindi proseguire i versamenti rateali, a partire dal 10.06.1996.

Per guidare l'unificazione delle due domande in un'unica procedura è stato realizzato apposito prospetto che costituisce la seconda parte del prospetto di Ricalcolo di cui al precedente punto 2.

 

 

4. Ulteriori disposizioni innovative

Nel confermare tutte le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 6 e seguenti della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per quanto non diversamente disposto dalla disciplina contenuta nell'art. 5 del D.L. n. 40 del 1996 sin qui illustrata, si evidenzia che l'estinzione, d'ufficio, delle obbligazioni per contributi di importo non superiore a L.30.000 e dei relativi oneri accessori si determina per tutte le posizioni relative agli anni 1995 e precedenti, complessivamente considerati.

Similmente sono estinti gli oneri accessori relativi a contributi 1995 e precedenti, corrisposti oltre i termini di legge, purché i relativi pagamenti siano stati effettuati entro il 31 dicembre 1995.

Si precisa, infine, che costituisce causa di decadenza dai benefici previsti per la regolarizzazione in argomento, unitamente alle altre cause previste dal comma 14 dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994, il mancato versamento dei contributi "correnti" da effettuare nell'anno 1996, a decorrere dal 10 marzo p.v. nonché di quelli degli anni successivi, sino a che non sia stata perfezionata la procedura di regolarizzazione rateale, nel caso che le rate usufruibili si protraggano anche negli anni successivi.

Si segnala che l'art. 5 del D.L. n. 40 del 1996, ha nuovamente sospeso i procedimenti esecutivi per il recupero dei contributi insoluti.

Pertanto, tutte le procedure coattive nei confronti delle ditte inadempienti, comprese quindi le ditte iscritte a ruolo esattoriale, sono sospese fino al 31.03.96.

Si fa presente che per quanto concerne tutte le problematiche esattoriali, è in fase di trasmissione apposito messaggio.

 

 

5. Modulistica

Si comunica che sono in corso di stampa e saranno inviati al più presto alle Sedi i nuovi modelli di domanda, relativi prospetti e le connesse "istruzioni" ed "avvertenze", predisposti in modo tale da rendere più agevole la determinazione degli importi dovuti ai sensi del D.L. n. 40 del 1996 da parte delle ditte che presentino per la prima volta domanda di regolarizzazione.

Si precisa, al riguardo, che nessuna nuova domanda dovrà essere prodotta dai contribuenti che hanno già posto in essere gli adempimenti previsti per la scadenza del 31 dicembre u.s. fatta eccezione, come già rilevato, per le ditte che sono interessate al condono anche per posizioni relative all'anno 1995 o comunque non comprese nella prima domanda, per le quali può essere utilizzato lo stesso nuovo modello di domanda ed i medesimi prospetti contrassegnando la risposta SI alla voce "integrativa di precedente domanda si no" apposta in testa ai moduli in parola.

Per il ricalcolo del piano di versamento di coloro che hanno già posto in essere gli adempimenti già previsti per la scadenza del 31.12.1995, di cui al precedente punto 2, saranno forniti esemplari di specifici modelli.

Parimenti saranno forniti appositi modelli che consentano di trattare i casi di cui al punto 3 della presente circolare.

Entrambi questi modelli, saranno riprodotti a livello centrale e sono da conservare, come gli altri prospetti e modelli, in specifica raccolta per categoria contributiva, per comune e per contribuente, fino all'invio delle disposizioni per il loro utilizzo nell'ambito della gestione delle procedure di "condono".

Il Direttore generale

Trizzino