Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/01/1997 |
Numero: | 1 |
§ 98.1.37091 - Circolare 4 gennaio 1997, n. 1 .
Regolarizzazione contributiva agevolata (art. 1, commi da 226 a 233 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
|
rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e Primari |
|
Medico legali |
e, per conoscenza, |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di Amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo |
|
e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
|
gestione e casse |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, del 28 dicembre 1996, è stata pubblicata la
Il provvedimento di legge in esame, giusta quanto dispone l'art. 3, comma 217, è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
Come già preannunciato nella
In relazione al condono in argomento, mentre si fa riserva di successive più dettagliate istruzioni, si segnalano i punti di più immediato e rilevante interesse, con riferimento anche a quanto in precedenza previsto in materia dall'art. 2 del menzionato
1. Modalità e scadenze del condono (Art. 1, commi da 226 a 233).
1.1. Soggetti interessati e periodi regolarizzabili in forma agevolata. Beneficiari del condono di cui trattasi (art. 1, comma 226) sono i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, debitori per contributi o premi, omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese di giugno 1996. Quella della restrizione temporale dei periodi contributivi che possono ora formare oggetto della regolarizzazione agevolata, è tra le novità di maggior rilievo da segnalare in materia di condono contenuta nella Legge in esame, rispetto a quanto in proposito disposto dall'art. 2, comma 1, del
1.2. Scadenza e presentazione delle domande: il 1° aprile 1997 (essendo il 31 marzo 1997, scadenza fissata dalla Legge, giorno festivo: lunedì dell'Angelo) è il nuovo termine per il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle somme aggiuntive, calcolate - in luogo delle sanzioni civili - nella misura ridotta pari agli interessi al tasso del 17% annuo (entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati in ritardo e/o ancora da versare) e per la presentazione della relativa domanda di condono. Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione, è prevista anche la possibilità di regolarizzazione in forma rateale (di cui più avanti verranno illustrate le modalità), si sottolinea che, anche in tale caso, il termine di scadenza per il pagamento della 1 rata e per la presentazione della relativa domanda è fissato al 1° aprile 1997. Le domande di regolarizzazione vanno presentate presso gli sportelli polifunzionali costituiti presso l'INPS, lo INAIL, la CCIAA, la CPA.
1.3. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento (in unica soluzione o prima delle rate previste). Il tetto massimo del 50% va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto della regolarizzazione agevolata (vale a dire contributi già versati in ritardo e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.
1.4. Possibilità di pagamento rateale (art. 1, comma 227): la regolarizzazione può avvenire, a prescindere dallo ammontare del debito, oltre che in unica soluzione, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 1° aprile 1997. Giusta quanto dispone l'art. 1, comma 227, ultimo periodo, l'importo delle rate (inclusa, ovviamente, la prima) comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito (costituito dallo ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive dovute per contributi versati in ritardo) il coefficiente 0,040127, indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla Legge in commento.
2. Modulistica e disposizioni operative
2.1. Per le operazioni di regolarizzazione in argomento dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta per il condono di cui al
2.2. Sempre a proposito della modulistica si interessano le Sedi Regionali a far conoscere (fax 06/59054578 ovvero 06/59054603), con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'emanazione della presente circolare, distinti per categorie di contribuenti, eventuali ulteriori quantitativi di modulistica rispetto a quelli consegnati in occasione del condono di cui al
2.3. Questa Direzione Generale ha in corso di predisposizione appositi programmi per la gestione delle domande di condono. Non appena perverranno da parte della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica le relative istruzioni le Sedi dovranno acquisire con immediatezza le domande di condono pervenute alla data del 16 dicembre 1996.
Il Direttore generale
Trizzino