§ 98.1.37091 - Circolare 4 gennaio 1997, n. 1 .
Regolarizzazione contributiva agevolata (art. 1, commi da 226 a 233 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).


Settore:Normativa nazionale
Data:04/01/1997
Numero:1

§ 98.1.37091 - Circolare 4 gennaio 1997, n. 1 .

Regolarizzazione contributiva agevolata (art. 1, commi da 226 a 233 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari  

 

Medico legali 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi,  

 

gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, del 28 dicembre 1996, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la quale, tra l'altro, all'art. 1, commi da 226 a 233, contiene rilevanti novità in tema di regolarizzazione contributiva agevolata.

Il provvedimento di legge in esame, giusta quanto dispone l'art. 3, comma 217, è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.

Come già preannunciato nella circolare n. 228 del 21 novembre 1996, diramata nella stessa data con messaggio n. 15693, la Legge in oggetto prevede anche norme in materia di condono, che su alcuni aspetti si discostano dalle disposizioni agevolative già contenute nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, decaduto per mancata conversione in legge entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione (per le istruzioni applicative, molte delle quali rimaste invariate anche alla luce della nuova Legge in esame, v. la sopra menzionata circolare n. 228).

In relazione al condono in argomento, mentre si fa riserva di successive più dettagliate istruzioni, si segnalano i punti di più immediato e rilevante interesse, con riferimento anche a quanto in precedenza previsto in materia dall'art. 2 del menzionato D.L. n. 538 del 1996, per molti aspetti rimasto invariato rispetto all' attuale formulazione della legge n. 662 del 1996, a proposito del quale il comma 233 dell' art. 1 in commento così dispone: "restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538".

 

 

1. Modalità e scadenze del condono (Art. 1, commi da 226 a 233).

1.1. Soggetti interessati e periodi regolarizzabili in forma agevolata. Beneficiari del condono di cui trattasi (art. 1, comma 226) sono i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, debitori per contributi o premi, omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese di giugno 1996. Quella della restrizione temporale dei periodi contributivi che possono ora formare oggetto della regolarizzazione agevolata, è tra le novità di maggior rilievo da segnalare in materia di condono contenuta nella Legge in esame, rispetto a quanto in proposito disposto dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 538 del 1996. Tale ultimo provvedimento di legge, decaduto per mancata conversione - come è noto - ammetteva alla sanatoria i periodi contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese di luglio 1996. Atteso, peraltro, che il sopra riportato art. 1, comma 233, della L. n. 662 del 1996, ha "sanato", salvaguardandoli, gli effetti del D.L. n. 538 del 1996, debbono considerarsi valide le regolarizzazioni contributive fatte ai sensi dell'anzidetto decreto-legge; purché ovviamente effettuate entro la scadenza del 16 dicembre 1996 fissata dal Decreto stesso, e ancorché concernenti anche periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996. Ad ogni buon conto, si sottolinea nuovamente che non sussiste, ai fini dell'individuazione dei periodi contributivi regolarizzabili, alcuna distinzione tra soggetti che denuncino per la prima volta la loro posizione e quelli già iscritti.

1.2. Scadenza e presentazione delle domande: il 1° aprile 1997 (essendo il 31 marzo 1997, scadenza fissata dalla Legge, giorno festivo: lunedì dell'Angelo) è il nuovo termine per il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle somme aggiuntive, calcolate - in luogo delle sanzioni civili - nella misura ridotta pari agli interessi al tasso del 17% annuo (entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati in ritardo e/o ancora da versare) e per la presentazione della relativa domanda di condono. Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione, è prevista anche la possibilità di regolarizzazione in forma rateale (di cui più avanti verranno illustrate le modalità), si sottolinea che, anche in tale caso, il termine di scadenza per il pagamento della 1 rata e per la presentazione della relativa domanda è fissato al 1° aprile 1997. Le domande di regolarizzazione vanno presentate presso gli sportelli polifunzionali costituiti presso l'INPS, lo INAIL, la CCIAA, la CPA.

1.3. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento (in unica soluzione o prima delle rate previste). Il tetto massimo del 50% va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto della regolarizzazione agevolata (vale a dire contributi già versati in ritardo e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.

1.4. Possibilità di pagamento rateale (art. 1, comma 227): la regolarizzazione può avvenire, a prescindere dallo ammontare del debito, oltre che in unica soluzione, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 1° aprile 1997. Giusta quanto dispone l'art. 1, comma 227, ultimo periodo, l'importo delle rate (inclusa, ovviamente, la prima) comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito (costituito dallo ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive dovute per contributi versati in ritardo) il coefficiente 0,040127, indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla Legge in commento.

 

 

2. Modulistica e disposizioni operative

2.1. Per le operazioni di regolarizzazione in argomento dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta per il condono di cui al D.L. n. 538 del 1996, nel distribuire la quale le Sedi avranno cura di unire un foglio di Avvertenze, da riprodurre localmente in fotocopia, nel quale verranno evidenziate le novità introdotte in materia di condono dalla L. n. 662 del 1996. Verrà comunque predisposta la stampa, a livello nazionale, di apposito intercalare recante le Avvertenze alla luce dell'anzidetto provvedimento di Legge: si fa riserva di ulteriori comunicazioni in proposito.

2.2. Sempre a proposito della modulistica si interessano le Sedi Regionali a far conoscere (fax 06/59054578 ovvero 06/59054603), con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'emanazione della presente circolare, distinti per categorie di contribuenti, eventuali ulteriori quantitativi di modulistica rispetto a quelli consegnati in occasione del condono di cui al D.L. n. 538 del 1996. Per quanto riguarda comunque i bollettini di c.c.p. per chi opta per il pagamento rateale, si fa presente che saranno adottate iniziative per l'invio, in prosieguo, degli stessi direttamente agli interessati, con cadenze periodiche. Per tale ragione viene meno la necessità di consegnare agli interessati un "set" di bollettini superiore a quello strettamente necessario per le rate più prossime. Anche di ciò si dovrà, ovviamente, tener conto nel formulare le richieste di modulistica aggiuntiva.

2.3. Questa Direzione Generale ha in corso di predisposizione appositi programmi per la gestione delle domande di condono. Non appena perverranno da parte della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica le relative istruzioni le Sedi dovranno acquisire con immediatezza le domande di condono pervenute alla data del 16 dicembre 1996.

Il Direttore generale

Trizzino