Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/06/1996 |
Numero: | 301 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di collocamento) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di lavoro agricolo) |
Art. 3. (Registro d'impresa nel settore agricolo) |
Art. 4. (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo) |
Art. 5. (Recupero contributi agricoli) |
Art. 6. (Tirocini formativi e di orientamento) |
Art. 7. (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno) |
Art. 8. (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione) |
Art. 9. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa) |
Art. 10. (Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49) |
Art. 11. (Piccola società cooperativa) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.29220 - D.L. 3 giugno 1996, n. 301 [1].
Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione
(G.U. 3 giugno 1996, n. 128)
Art. 1. (Disposizioni in materia di collocamento)
1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della
8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della
9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della
11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del
12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per il personale interessato, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 6.
14. Salvo diversa determinazione della Commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della
15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della
17. Con riferimento all'articolo 23 della
18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
19. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assorbimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 16 del
20. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono abrogati il comma 1, lettera a), dell'articolo 23 della
Art. 2. (Disposizioni in materia di lavoro agricolo)
1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 3. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e8, comma 4, del
"3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del
"1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. L'articolo 14, comma 1, lettera b), della
4. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 3. (Registro d'impresa nel settore agricolo)
1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. E' consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 1 della
12. La sezione presenza va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 1 della
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al sessantesimo giorno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 1 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
Art. 4. (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo)
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è compilato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'Ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 14.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
14. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
15. I valori medi, determinati ai sensi del comma 14, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1996, oltre che per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11, anche ai fini dei controlli previsti dall'articolo 8, comma 1, del
16. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1996, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1996. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.
17. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
18. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali, di cui all'articolo 7 del
Art. 5. (Recupero contributi agricoli)
1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti della
2. Per i soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione entro il 31 dicembre 1995, il termine di pagamento della seconda rata è fissato al 10 giugno 1996 e gli interessi di differimento decorrono dal termine di pagamento della terza rata. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'atto del pagamento della prima rata, rispetto alle modalità di calcolo stabilite dal comma 1, sono detratte dagli importi relativi alle rate successive.
3. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della
4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del
Art. 6. (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:
a) università;
b) provveditorati agli studi;
c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della
6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:
a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;
b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);
c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impegnati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;
d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'Università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.
7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla
8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:
a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;
b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;
c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.
9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.
10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del
11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.
12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine.
Art. 7. (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della
Art. 8. (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione)
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del
Art. 9. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)
1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 10. (Modifiche alla
1. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della
2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della
3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della
4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 7 e 9, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della
Art. 11. (Piccola società cooperativa)
1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4,