Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/06/1995 |
Numero: | 18 |
§ 4.4.28 - Circolare 23 giugno 1995, n. 18.
Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. "Tutela igienico sanitaria della popolazione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni". [*]
(B.U. n. 67 del 18 luglio 1995).
La Regione del Veneto, pur rilevando che le acquisizioni sulle correlazioni epidemiologiche tra campi elettromagnetici e condizioni di salute sono abbastanza recenti e che necessitano di ulteriori approfondimenti, allo scopo, anche, di accertare una maggiore e corretta valutazione degli effetti biologici di detti campi sull'organismo umano, ha ritenuto, comunque, opportuno e necessario - al fine anche di colmare un vuoto legato alla mancanza di una organica normativa nazionale - pervenire, sulla base anche di una attività nazionale e internazionale svolta in tal settore, all'approvazione di un'apposita normativa volta, soprattutto, alla protezione della popolazione esposta a campi elettromagnetici non ionizzanti, in particolar modo, a quelli a radiofrequenza.
Ed è in questo quadro che si colloca la legge regionale indicata in oggetto, modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 26.1.1994, n. 11 e dall'art. 32 della L.R. 1.2.1995, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 13.7.1993 ed entrata in vigore il 28.7.1993, intesa a disciplinare la detenzione, l'installazione, l'esercizio e la modifica di sorgenti fisse o mobili generanti campi elettromagnetici, utilizzate nel settore delle teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa tra i 100 kHz e 300 GHz e il cui massimo valore di potenza efficace (r.m.s.) all'ingresso dell'antenna, tenuto conto delle attenuazioni tra l'uscita del trasmettitore e l'ingresso dell'antenna, superi i 7 watt.
A) CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni di cui alla richiamata legge non si applicano gli apparati di radiocollegamenti dei Ministeri della Difesa, dell'Interno, delle Finanze, delle forze militari di Stati Esteri e dei Consolati per i quali comunque devono essere rispettati, al di fuori delle aree strettamente adibite a tali usi, i limiti di esposizione di cui all'art. 5.
Nel caso di accertato superamento di detti limiti, il Presidente della Giunta regionale ne darà comunicazione agli esercenti dell'impianto, per i provvedimenti di competenza.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 26.1.1994, n. 11, in ordine alla non applicabilità della L.R. 29/93 agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, la cui attività, nazionale ed internazionale è regolata dal D.P.R. 5.8.1966, n. 1214, la normativa di cui agli artt. 2 e 3 della surrichiamata L.R. n. 29, non si applicano alle apparecchiature mobili, impiegate nel servizio radiomobile terrestre, marittimo e aeronautico, nonché agli apparati portatili (radiocomandi, microfoni senza filo, CB, telefoni cellulari, ponti radio, ecc.), in considerazione che lo scopo primario della legge è quello di proteggere la popolazione dalle sorgenti di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, utilizzate nel settore delle teleradiocomunicazioni, di intensità apprezzabile e potenzialmente significative per la popolazione esposta, tali da contribuire ad elevare il livello di inquinamento elettromagnetico, specie nelle aree di maggior concentrazione, o ad evitare dette aree di concentrazione che potrebbero comportare possibili rischi sanitari collegabili ad una prolungata ed incontrollata esposizione.
Non rientrano, altresì, nella disciplina della citata legge le applicazioni nei processi produttivi ed artigianali, nelle attività domestiche, nonché le applicazioni in medicina e le linee di trasmissione dell'energia elettrica, in quanto disciplinate da apposita normativa.
Rientrano, invece, nella disciplina di cui alla citata legge regionale, gli impianti fissi per radio localizzazione e tele rilevamento (es. radar), operanti con frequenze e potenze contemplate nella richiamata legge regionale.
B) DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione della legge in argomento, si assumono le seguenti definizioni:
1) Potenza efficace massima: è la potenza quadratica media (r.m.s.) massima irradiabile dall'antenna in tutto l'angolo solido; per i segnali televisivi va considerata la metà della potenza del portante video durante la modulazione del picco di sincronismo, tenuto conto delle varie attenuazioni. Tale potenza, divisa per 4¶r², fornisce l'intensità media di potenza irradiata su tutte le direzioni.
Nel caso in cui l'impianto, per uno stesso esercente, emetta su più di una frequenza portante, si considera la somma delle potenze emesse per ogni frequenza.
Nel caso in cui l'impianto, per uno stesso esercente, sia costituito da più antenne, i cui angoli di apertura si sovrappongano anche parzialmente, si considera la somma di potenze di ingresso di ogni antenna.
2) Antenna: traduttore di energia elettromagnetica da forma convogliata (es.: in cavi, guide o semplici morsetti del generatore) a forma irradiata o viceversa.
3) Impianto di radiocomunicazione: insieme delle antenne e di uno o più trasmettitori, nonché degli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione da un punto determinato.
4) Sistema d'antenna: combinazione di più antenne installate su uno o più supporti.
5) Guadagno d'antenna: rapporto tra la densità massima di potenza per unità di superficie (intensità massima) irradiata e la densità media che si sarebbe irradiata alla stessa distanza da un'antenna isotropa avente la stessa potenza e senza perite ohmiche o dielettriche.
6) Angolo di apertura: è l'angolo compreso tra due direzioni in cui l'intensità irradiata è la metà di quella massima e che comprende la direzione di massimo irraggiamento.
7) Campo elettrico: stato fisico dello spazio in cui si risente l'azione di forze elettriche. L'intensità del campo elettrico in un punto si indica con "E" e, nel sistema internazionale, l'unità di misura è volt/metro (V/m).
8) Campo magnetico: stato fisico dello spazio in cui si risente l'azione di forze magnetiche. L'intensità del campo magnetico in un punto si indica con "H" e, nel sistema internazionale, l'unità di misura è ampere/metro (A/m).
9) Campo elettromagnetico: combinazione di un campo di forza elettrico e di un campo di forza magnetico variabili nel tempo.
10) Esposizione: qualsiasi esposizione di persone a campi elettromagnetici a radiofrequenze e a microonde.
11) Densità di potenza: è il rapporto tra la potenza incidente su una superficie e l'area della superficie stessa.
12) Intensità di potenza: potenza irradiata in una certa direzione per unità di angolo solido.
INTERVALLO DI FREQUENZE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE ESPRESSO IN MULTIPLI DI |
HERTZ (Hz). |
|
Limite inferiore Limite superiore |
kilohertz kHz 100 300.000.000 |
Megahertz MHz 0,1 300.000 |
Gigahertz GHz 0,0001 300 |
C) COMUNICAZIONE
L'art. 2 della legge in argomento, dispone che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, sorgenti di radiazioni non ionizzanti, che non rientrino tra le apparecchiature in esenzione richiamate nella precedente lettera A), deve comunicarlo, in carta semplice secondo il modello facsimile allegato (All. 1), accompagnato da uno o più schede A, allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 2.6.1995, compilate distintamente per ogni frequenza di emissione, alla competente Sezione di Fisica del Presidio Multizonale di Prevenzione, con riferimento alla sede di installazione, entro 30 giorni dall'entrata in possesso.
D) AUTORIZZAZIONE
Ricordato che l'autorizzazione di cui all'art. 3 è finalizzata principalmente alla tutela igienico sanitaria della popolazione, la stessa non esime da ogni altra autorizzazione o concessione previste dalla normativa vigente, specie dalla legge 6.8.1990, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, e non le surroga.
Pertanto, chiunque intenda installare nuovi impianti, con esclusione degli impianti di cui alla lettera A), od introdurre modifiche ad impianti preesistenti, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 3, presentando domanda, in carta legale, al Presidente della Giunta regionale ed inoltrandola per il tramite delle Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione competenti per territorio, al Dipartimento Regionale per l'Igiene Pubblica.
La domanda dev'essere redatta compilando il modello fac-simile (All. 2) per le richieste di autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero utilizzando il modello fac-simile (All. 3), per le richieste di cui all'art. 7 della citata L.R. 29/93.
Entrambi i modelli vanno accompagnati dalle schede A, B1, B2 e B3 debitamente compilate. In alternativa alle schede B1, B2 e B3 possono essere allegati i diagrammi d'irradiazione in forma grafica. E' chiaro che in tal caso sui diagrammi devono essere chiaramente e univocamente specificate le grandezze utilizzate.
Quando il sistema d'antenna emette su più frequenze, le schede A1, B1, B2 e B3 dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.
Alla domanda di autorizzazione di cui si tratta, dovrà essere allegata anche la seguente documentazione, secondo le direttive impartite con deliberazione della Giunta Regionale n. 3161 del 2.6.1995:
- disegno quotato del sistema d'antenna con le dimensioni lineari dei singoli elementi radianti;
- carta topografica in scala 1:5000 con curve altimetriche, indicazioni del nord geografico e della posizione del sistema d'antenna;
- la concessione edilizia, ove prevista, rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia;
- certificato di iscrizione alla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale, ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del titolare dell'impianto, dai quali si desumano i seguenti dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L.vo 8.8.1994, n. 490 (antimafia):
a) se persona fisica: cognome e nome, sesso, luogo |
e data di nascita |
|
b) se persona giuridica: - denominazione della ditta |
- indicazione dei dati |
relativi alle persone |
fisiche, come di seguito: |
impresa individuale titolare |
associazione semplice tutti i soci |
società in nome collettivo tutti i soci |
società in accomandita semplice soci accomandatari |
società per azioni amministratore e legale |
rappresentante |
società in accomandita per azioni amministratore e legale |
rappresentante |
società a responsabilità limitata amministratore e legale |
rappresentante |
società cooperativa a responsabilità amministratore e legale |
limitata o per azioni rappresentante |
La documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, presentata ai fini di cui agli artt. 2 (comunicazione), 3 e 7 (autorizzazione) della richiamata L.R. 29, va presentata in carta semplice, salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
Ad installazione avvenuta il titolare/legale rappresentante dell'impianto deve darne comunicazione, in carta semplice al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione di Fisica, secondo quanto indicato alla precedente lettera c).
Quando il sistema d'antenna emetta su più frequenze, le schede A, B1, B2 e B3 dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.
Non sono soggette all'autorizzazione - ma ad una mera comunicazione, contenente le caratteristiche dell'impianto, l'indirizzo e l'ubicazione dello stesso, alle competenti Sezioni di Fisica di Presidi Multizonali di Prevenzione - le modifiche che conducono ad una riduzione di potenza.
Per quanto concerne le modifiche relative a cambio di frequenza, per le quali non necessita una specifica autorizzazione, le stesse dovranno essere comunicate al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, e per conoscenza alla Sezione di Fisica di competenza.
Sono, altresì, esentati dall'autorizzazione regionale i ponti radio mobili impiegati per trasmissioni in diretta, per i quali sussiste l'obbligo di comunicare preventivamente con le modalità riportate nella precedente lettera C), al Dipartimento Regionale per l'Igiene Pubblica, la località d'impiego e le principali caratteristiche tecniche delle apparecchiature.
La dismissione dell'impianto va comunicata al Presidente della Giunta regionale, che provvederà, sentita la competente Sezione di Fisica, alla revoca del relativo provvedimento autorizzativo.
E) PROTEZIONE OPERATIVA DELLA POPOLAZIONE
Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, previste da apposite leggi o regolamenti, l'attività di controllo su specifici impianti finalizzata alla verifica del limite massimo di esposizione di cui all'art. 5, e al rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione, viene programmata e svolta dal personale delle Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, in accordo con il Dirigente Generale del Dipartimento per l'Igiene Pubblica.
Il personale addetto al controllo, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività disciplinati dalla legge in argomento, compresi gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, con esclusione degli impianti di radiocollegamento dei Ministeri, delle forze militari degli Stati Esteri e dei Consolati richiamati nella lettera A) e richiedere dati, informazioni e documentazione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui si tratta.
Oltre a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 6, i Presidente della Giunta regionale - qualora sussistano immediate possibilità di rischio per la popolazione, segnalate dalle competenti Sezioni di Fisica - impone, per il tramite del Sindaco territorialmente competente, agli esercenti di impianti che maggiormente contribuiscono al superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione, l'adozione di immediate misure protettive atte a ridurre i valori surrichiamati e, all'occorrenza, dispone il divieto di detti impianti per il tempo occorrente, al titolare dell'impianto, ad attivare le necessarie azioni di risanamento, finalizzate al rientro nei limiti di esposizione fissati dall'art. 5.
Le zone in cui non risultino soddisfatti i limiti fissati dall'art. 5, in attesa che vengano attuate le misure necessarie per rientrare nei limiti, dovranno essere classificate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su proposta dei Sindaci e sentita la competente Sezione di Fisica, zone di accesso limitato alle sole persone esposte per ragioni professionali, ed individuate mediante l'apposizione di appositi cartelli a cura del titolare o dell'esercente dell'impianto ovvero
dall'Amministrazione competente, nel caso di area pubblica.
Si coglie l'occasione per raccomandare ai Sigg. Sindaci di comunicare al Dipartimento Regionale per l'Igiene Pubblica ogni e qualsiasi anomalia od infrazione, ivi compresa la mancata comunicazione di cui all'art. 2, che venisse riscontrata durante la normale attività istituzionale.
F) ONERI PER LE PRESTAZIONI RESE DALLE SEZIONI DI FISICA
Le tariffe relative alle prestazioni richieste da soggetti privati o dalle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici, anche non economici, alle Sezioni di Fisica e rientranti nell'ambito della istruttoria dell'istanza di cui all'art. 4, nonché dell'attività di verifica e controllo di cui all'art. 6, sono poste a carico del richiedente, salvo che le stesse non vengano eseguite d'ufficio dalle Sezioni di Fisica, ovvero richieste dalle ULSS o da altri Enti Pubblici, nell'ambito delle attività di specifica competenza.
Per l'individuazione delle prestazioni e delle relative tariffe, si fa riferimento al vigente Tariffario Unico Regionale per gli accertamenti, le prestazioni e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica.
Nel caso di prestazioni che coinvolgano più impianti, i cui oneri si riferiscono a più esercenti, la tariffa complessiva della prestazione effettuata, compreso il rimborso delle spese, dovrà essere liquidata in proporzione degli impianti posseduti.
G) NORMA TRANSITORIA
Fatto salvo il rispetto dell'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 2 e ripresa alla lettera C), gli esercenti di impianti già in funzione sul territorio regionale, alla data di entrata in vigore della legge in argomento (28.7.1993), devono, come stabilito dall'art. 7 della L.R. 29/93, modificato dall'art. 32 della L.R. 6/95, entro il 31.12.1995, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con le procedure e le modalità indicate nell'art. 3 e nella presente circolare.
Le richieste di autorizzazione di cui sopra, compilate secondo i fac- simili (All. 2 e 3) costituiscono contestualmente comunicazione e richiesta di autorizzazione, fermo restando comunque l'obbligo di ottemperare, entro il termine del 31.12.1995, al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall'art. 5.
H) SANZIONI
L'esercente dell'impianto che ometta di richiedere le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 3 e all'art. 7, e successive modificazioni, è assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa da Lire 1 milione a Lire 10 milioni, oltre alle misure indicate al 3° comma dell'art. 8.
I) OSSERVAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE "A" "B1" "B2" E "B3" E
PRECISAZIONI IN ORDINE AGLI ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 3
Premesso che quando il sistema d'antenna emette su più frequenze, le schede A, B1, B2 e B3 devono essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione, si precisa quanto segue:
SCHEDA "A"
- Direzione di massimo irraggiamento: in caso di più direzioni di massimo irraggiamento, le stesse devono essere esplicitamente indicate; nel caso invece di antenna isotropa, sostituire al valore in gradi la dizione "isotropa".
- Polarizzazione: qualora la polarizzazione sia diversa da quella indicata, lasciare in bianco le caselle e scriverla esplicitamente.
SCHEDE "B1", "B2", "B3"
Il diagramma orizzontale è quello dei massimi e quello verticale è relativo alla direzione di massimo irraggiamento.
L) ELENCO DELLE SEZIONI DI FISICA DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE DEL VENETO
1) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Viale Europa, 22
32100 BELLUNO
Tel. 0437/216323 - fax 0437/2161198
2) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Via S. Clemente, 5
35100 PADOVA
Tel. 049/8214222 - fax 049/8214271
3) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Viale della Pace, 73
45100 ROVIGO
Tel. 0425/3931 - fax 0425/362882
4) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Via Castellana, 2
31100 TREVISO
Tel. 0422/432030 - fax 0422/263760
5) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Via Caviglia, 3
30100 VENEZIA-MESTRE
Tel. 041/5347432 - fax 041-5344149
6) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Via Salvo D'Acquisto, 7
37100 VERONA
Tel. 045/590142 - fax 045/8011344
7) Sezione di Fisica
Presidio Multizonale di Prevenzione
Via Spalato, 16
36100 VICENZA
Tel. 0444/992461 - fax 0444/501151
Confidando in una fattiva collaborazione, si invitano le Amministrazioni e le Associazioni in indirizzo, per quanto di competenza, ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare, che abroga la precedente di pari oggetto e contenuto n. 14 del 17.5.1994 (BURV n. 46 del 3.6.1994) e che, ad ogni buon conto, verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Nel contempo si rappresenta che il Dipartimento Regionale per l'Igiene Pubblica (tel. 041/791127) e le Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione suelencate, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
MODELLO 1 |
Facsimile di comunicazione di detenzione (carta semplice) |
|
Alla Sezione di Fisica Ambientale |
Presidio Multizonale di Prevenzione |
(Località competente per territorio) |
|
|
Il Sottoscritto .................................................. |
titolare/legale rappresentante della Società ..................... |
.................................................................. |
.................................................................. |
Codice Fiscale .................. Partita IVA .................... |
Via .................n. ........CAP ......... Città .............. |
Prov. ....................... n. telefonico ...................... |
|
COMUNICA |
|
ai sensi degli artt. 2 e 7 della L.R. 9/7/93 n. 29, dell'art. 7 |
della L.R. 26/1/94 n. 11 e dell'art. 32 della L.R. 1/2/95 n. 6, di |
detenere l'impianto emettitore le cui caratteristiche sono |
riportate nelle schede A |
|
allegate nel numero totale di ............ |
|
Il sottoscritto dichiara di: |
|
essere in possesso di concessione/autorizzazione del Ministero |
delle Poste e Telecomunicazioni |
|
Dichiara inoltre che l'impianto è posto su una struttura sulla |
quale |
sono installati non sono installati |
altri impianti altri impianti |
|
Data ......................... |
Firma |
......................... |
|
|
MODELLO 2 |
Facsimile di domanda di autorizzazione per impianti non esistenti |
all'entrata in vigore della L.R. 9/7/93 n. 29, ovvero al 28/7/93. |
(carta legale) |
|
Al Sig Presidente della Giunta Regionale |
Palazzo Balbi |
VENEZIA |
per il tramite della Sezione |
di Fisica Ambientale del PMP |
di ......................... |
|
Il sottoscritto .................................................. |
titolare/legale rappresentante della Società ..................... |
.................................................................. |
.................................................................. |
Codice Fiscale ................ Partita IVA ...................... |
Via ................n. ....... CAP .......... Città .............. |
Prov. .......................n. telefonico ....................... |
|
CHIEDE |
|
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9.7.93 n. 29, dell'art. 7 della |
L.R. 26/1/94 n. 11·e dell'art. 32 della L.R. 1/2/95 n. 6 di essere |
autorizzato ad |
installare modificare |
gli impianti di cui alle schede A e B, nel numero totale di ....., |
allegate. |
|
Dichiara che il sistema radiante |
è utilizzato da altro esercente non è utilizzato da altro |
esercente. |
|
Dichiara inoltre che l'impianto viene posto su una struttura sulla |
quale |
sono installati non sono installati |
altri impianti altri impianti |
|
Allega, inoltre, i seguenti documenti: |
a) schede A e B come da modelli allegati; |
b) disegno quotato del sistema d'antenna, con le dimensioni |
lineari dei singoli elementi radianti; |
c) pianta in scala 1:5000 con curve altimetriche, indicazione |
della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza |
utilizzata, della posizione del sistema d'antenna; |
Il sottoscritto dichiara di: |
- essere in possesso di altra autorizzazione del Presidente |
della Giunta Regionale rilasciata con decreto n. ........ |
del ...... |
- essere in possesso di concessione/autorizzazione del |
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n° ............. |
|
Data .................... |
Firma |
........................... |
|
|
MODELLO 3 |
Facsimile di domanda di autorizzazione per impianti già installati |
e funzionanti all'entrata in vigore della L.R. 9/7/93 n. 29 ovvero |
al 28/7/93. |
(carta legale) |
|
Al Sig Presidente della Giunta Regionale |
Palazzo Balbi |
VENEZIA |
per il tramite della Sezione |
di Fisica Ambientale del PMP |
di ......................... |
|
Il sottoscritto .................................................. |
titolare/legale rappresentante della Società ..................... |
.................................................................. |
.................................................................. |
Codice Fiscale ................ Partita IVA ...................... |
Via ................n. ....... CAP .......... Città .............. |
Prov. .......................n. telefonico ....................... |
|
CHIEDE |
|
ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9.7.93 n. 29, modificato ed |
integrato dall'art. 7 della L.R. 26/1/94 n. 11·e dell'art. 32 |
della L.R. 1/2/95 n. 6, di essere autorizzato ad |
installare modificare |
gli impianti di cui alle schede A e B, nel numero totale di ....., |
allegate. |
|
Dichiara che lo stesso sistema radiante |
è utilizzato da altro esercente non è utilizzato da altro |
esercente. |
|
Dichiara inoltre che l'impianto viene posto su una struttura sulla |
quale |
sono installati non sono installati |
altri impianti altri impianti |
|
Allega, inoltre, i seguenti documenti: |
a) schede A e B come da modelli allegati; |
b) disegno quotato del sistema d'antenna, con le dimensioni |
lineari dei singoli elementi radianti; |
c) pianta in scala 1:5000 con curve altimetriche, indicazione |
della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza |
utilizzata, della posizione del sistema d'antenna; |
Il sottoscritto dichiara di: |
- essere in possesso di concessione/autorizzazione del |
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni |
|
La presente richiesta costituisce anche comunicazione di |
detenzione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 29 del 9/7/93 e del |
provvedimento della Giunta Regionale del ......................... |
|
Data .................... |
Firma |
........................... |
|
|
SCHEDA A |
DATI ANAGRAFICI |
|
Emittente (nome commerciale) ..................................... |
Società .......................................................... |
Via ................................... n° ....................... |
C.a.p. ................. Città ................................... |
Prov. ................... N. Tel. ................................ |
|
DATI TECNICI |
|
Emittente ........................................................ |
Comune ........................................................... |
Località ......................................................... |
Frequenza in MegaHertz ........................................... |
Altezza del centro elettrico del sistema irradiante da terra, in |
metri: ........................................................... |
Potenza massima efficace al sistema d'antenna in kW: ............. |
Quota in metri sul livello del mare del punto di installazione: |
.................................................................. |
|
Direzione di massimo irraggiamento ............ (in gradi rispetto |
al Nord e in senso orario) |
|
riferito all'antenna isotropa |
Guadagno in decibel ------------ |
riferito all'antenna di dipolo |
a mezz'onda |
|
Polarizzazione: orizzontale verticale (barrare la casella) |
Esistono altri impianti nelle immediate vicinanze? |
sì no |
|
Data ........................... Il Titolare/Legale Rappresentante |
.................................. |
|
|
SCHEDA B1 |
DIAGRAMMA ORIZZONTALE |
|
0° 120° 240° |
|
10° 130° 250° |
|
20° 140° 260° |
|
30° 150° 270° |
|
40° 160° 280° |
|
50° 170° 290° |
|
60° 180° 300° |
|
70° 190° 310° |
|
80° 200° 320° |
|
90° 210° 330° |
|
100° 220° 340° |
|
110° 230° 350° |
|
360° |
|
I valori riportati sono espressi in dBk. |
0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in |
senso orario rispetto al Nord. |
|
Data ........................... Il Titolare/Legale Rappresentante |
.................................. |
|
|
SCHEDA B2 |
DIAGRAMMA·VERTICALE |
|
0° 16° |
|
1° 17° |
|
2° 18° |
|
3° 19° |
|
4° 20° |
|
5° 21° |
|
6° 22° |
|
7° 23° |
|
8° 24° |
|
9° 25° |
|
10° 26° |
|
11° 27° |
|
12° 28° |
|
13° 29° |
|
14° 30° |
|
15° |
|
I valori riportati sono espressi in: |
dBk E/E0 |
(Barrare la casella corrispondente) |
Il diagramma è da compilare solo se l'emissione utile è entro 30° |
di abbassamento e deve essere relativo alla direzione di massimo |
irraggiamento, 0° indicando la direzione orizzontale e gli angoli |
successivi l'abbassamento. |
|
Data ........................... Il Titolare/Legale Rappresentante |
.................................. |
|
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SCHEDA B3 |
DIAGRAMMA VERTICALE |
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0° 48° |
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3° 51° |
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6° 54° |
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9° 57° |
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12° 60° |
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15° 63° |
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18° 66° |
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21° 69° |
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24° 72° |
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27° 75° |
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30° 78° |
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33° 81° |
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36° 84° |
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39° 87° |
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42° 90° |
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45° |
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I valori riportati sono espressi in: |
dBk E/E0 |
(Barrare la casella corrispondente) |
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Il diagramma è da compilare solo se l'emissione utile è oltre i |
30° di abbassamento e deve essere relativo alla direzione di |
massimo irraggiamento, 0° indicando la direzione orizzontale e gli |
angoli successivi l'abbassamento. |
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Data ........................... Il Titolare/Legale Rappresentante |
.................................. |
[*] Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 2 giugno 1995, n. 3161.