| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 22. Commercio |
| Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
| Data: | 12/10/2022 |
| Numero: | 157 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e finalità |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Autorità di vigilanza del mercato |
| Art. 4. Autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea |
| Art. 5. Ufficio unico di collegamento |
| Art. 6. Sistema di informazione e comunicazione |
| Art. 7. Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati |
| Art. 8. Laboratori di prova |
| Art. 9. Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio |
| Art. 10. Recupero dei costi delle attività di vigilanza |
| Art. 11. Sistema sanzionatorio |
| Art. 12. Disposizioni finanziarie |
| Art. 13. Entrata in vigore |
§ 22.4.63 - D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.
(G.U. 22 ottobre 2022, n. 248)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (ST 10160/21 ADD 1 REV 2);
Vista la
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del
a) «regolamento»: il
b) «Codice del consumo»: il
c) «Agenzia» o «Agenzie»: la o le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 3 e la o le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea di cui all'articolo 4, compresi gli uffici territoriali;
d) «Uffici territoriali»: le articolazioni o i soggetti di cui si avvalgono le Agenzie ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza del mercato nei settori di propria competenza.
Capo II
Sistema di vigilanza e conformità dei prodotti
Art. 3. Autorità di vigilanza del mercato
1. Le autorità di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, nelle autorità designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate:
a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attività di cui all'allegato I del presente decreto;
b) il Ministero della salute, per le attività di cui all'allegato II del presente decreto;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attività di cui all'allegato III del presente decreto;
d) il Ministero dell'interno, per le attività di cui all'allegato IV del presente decreto;
e) il Ministero della transizione ecologica, per le attività di cui all'allegato V del presente decreto;
f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le attività di cui all'allegato VI del presente decreto;
g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di cui all'allegato VII del presente decreto;
h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attività di cui all'allegato VIII del presente decreto.
2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorità incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.
3. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso.
4. I siti internet delle autorità di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.
Art. 4. Autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea.
2. Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 46 e 47 del
Art. 5. Ufficio unico di collegamento
1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato quale ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.
2. L'ufficio unico di collegamento rappresenta la posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento attraverso il sistema di informazione e comunicazione definito ai sensi dell'articolo 34 del regolamento.
3. Per la redazione e gli aggiornamenti periodici della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui al comma 2, nonchè per la definizione dei criteri di coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 106 del Codice del consumo, l'ufficio unico di collegamento convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza competenti in materia di vigilanza del mercato.
4. L'ufficio unico di collegamento raccoglie le richieste provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento e partecipa alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento. L'ufficio unico di collegamento formula, altresì, le richieste alle autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le modalità previste dal Capo VI del regolamento.
5. L'ufficio unico di collegamento inserisce nel sistema di informazione e comunicazione le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento.
6. L'ufficio unico di collegamento effettua le verifiche funzionali al corretto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. L'ufficio unico di collegamento verifica altresì l'esatto adempimento degli obblighi di formazione delle autorità di cui al comma 2, anche relativi all'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 6.
7. Le autorità di vigilanza del mercato comunicano all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei propri uffici territoriali e i laboratori di cui all'articolo 8, ai fini dell'attività di cui al comma 6.
8. In caso di conflitti di competenza tra autorità di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza. Qualora nell'ambito del tavolo tecnico di cui al primo periodo non sia raggiunta una posizione comune, l'ufficio unico di collegamento provvede a inoltrare la posizione assunta dalle autorità di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza.
9. Nel rispetto delle competenze e della disciplina prevista da norme di legge o di regolamento, l'ufficio unico di collegamento, nello svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 7, si attiene ai seguenti principi generali:
a) rispetto delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) prevalenza dei profili di competenza delle singole autorità di vigilanza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti sottoposti a vigilanza;
c) concentrazione delle competenze, anche mediante loro accorpamenti per gruppi omogenei di controlli o prodotti;
d) competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali;
e) tutela della salute degli utenti finali e degli operatori;
f) tutela della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro;
g) tutela dei consumatori.
10. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 è assegnato alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, entro il limite di dieci unità, un contingente di personale non dirigenziale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni centrali competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della
Titolo II
Meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea
Art. 6. Sistema di informazione e comunicazione
1. Le autorità di vigilanza del mercato utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti di competenza.
2. Le autorità di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
Art. 7. Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati
1. Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea implementano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati, ivi compresi sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l'analisi dei rischi presentati dai prodotti, al fine di migliorare le tecniche operative e semplificare le procedure e per individuare tendenze e rischi nel mercato unico, anche ai fini della cooperazione nell'ambito della rete di cui all'articolo 29 del regolamento.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 verificano e aggiornano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto, riducendo le duplicazioni e sovrapposizioni relative a categorie omogenee di prodotti.
Art. 8. Laboratori di prova
1. Le autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, anche al fine di verificare le capacità di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, conformemente al
2. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attività di ricognizione di cui al comma 1, e comunque entro il 31 dicembre 2022, e in base alle risultanze della stessa, ciascuna autorità di vigilanza, nell'ambito della propria competenza, provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attività di prova non attualmente svolte dai laboratori già esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti.
3. I laboratori svolgono le attività di prova richieste dalle autorità di vigilanza del mercato mediante prove fisiche e accertamenti tecnici, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, su specifici campioni di prodotti, inclusi quelli venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza.
4. Nei casi in cui, per le caratteristiche dei prodotti, sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attività tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorità di vigilanza.
Art. 9. Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con altre pubbliche amministrazioni convenzioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.
Art. 10. Recupero dei costi delle attività di vigilanza
1. Le autorità di vigilanza del mercato, nei rispettivi ambiti di competenza, provvedono al recupero, dall'operatore interessato, della totalità dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.
2. Tra i costi di cui al comma 1 sono compresi quelli per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e i costi di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza del mercato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi di cui al comma 1 tenuto conto di quanto previsto dal comma 2.
4. Le risorse derivanti dal recupero dei costi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'operatore interessato, per la successiva riassegnazione alla spesa delle autorità di vigilanza del mercato che hanno sostenuto i predetti costi, per essere destinate alle medesime finalità di vigilanza. Per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.
Titolo III
Sanzioni
Art. 11. Sistema sanzionatorio
1. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che:
a) contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;
b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. L'attività di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorità di vigilanza.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualità di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalità. Per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per gli anni 2022 e 2023 con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023, di cui possono avvalersi le autorità di vigilanza previo riparto adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Art. 3, comma 1, lett. a).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico
1. Apparecchiature radio.
- direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
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2. Materiale elettrico.
- direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
-
3. Compatibilità elettromagnetica.
- direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
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4. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
-
5. Attrezzature a pressione.
- direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Recipienti semplici a pressione.
- direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
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7. Giocattoli.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute.
8. Dispositivi di protezione individuale.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Macchine.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. Ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11. Apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il requisito antincendio), Ministero dello sviluppo economico.
12. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute.
13. Prodotti da costruzione.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (
14. Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.
- direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dello sviluppo economico.
15. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica e Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio.
16. Bottiglie impiegate come recipienti-misura.
- direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
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17. Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
- direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
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18. Unità di misura.
- direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE.
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19. Prodotti preconfezionati e imballaggi preconfezionati.
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20. Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico.
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- decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2011, pubblicato nella GU del 19 maggio 2011, n. 115.
21. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
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22. Strumenti di misura.
- direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.
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23. Calzature.
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- decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, recante «Recepimento della
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24. Prodotti tessili.
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25. Aerosol.
- direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
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- Amministrazione con competenza concorrente: Ministero della Salute e Ministero dello sviluppo economico.
26. Sostanze chimiche.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero sviluppo economico.
Allegato II
Art. 3, comma 1, lett. b).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della salute
1. Giocattoli.
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- Amministrazione con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute.
2. Aerosol.
- direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
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- Amministrazione con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute.
3. Sostanze chimiche.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero sviluppo economico.
4. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute.
5. Detergenti.
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6. Sostanze e miscele.
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7. Prodotti cosmetici.
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8. Biocidi.
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9. Prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
- direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
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10. Dispositivi medici.
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11. Dispositivi medico-diagnostici in vitro.
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Allegato III
Art. 3, comma 1, lett. c).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Dispositivi di protezione individuale.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico; Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Macchine.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Attrezzature a pressione.
- direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
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5. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica.
Allegato IV
Art. 3, comma 1, lett. d).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno
1. Apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il requisito antincendio).
2. Prodotti da costruzione.
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018); Ministero dell'interno - VVFF per il requisito di base della sicurezza in caso di incendio (DM 29 gennaio 2019); Ministero dello sviluppo economico.
3. Articoli pirotecnici.
- direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
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4. Esplosivi per uso civile.
- direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
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5. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
-
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica e Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio.
Allegato V
Art. 3, comma 1, lett. e).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della transizione ecologica
1. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
-
-
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della Salute.
2. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
-
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio.
3. Sostanze chimiche.
-
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico.
4. Imballaggi e rifiuti di imballaggio.
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5. Benzina e diesel.
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- Decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 novembre 2000, n. 434 e
6. Veicoli fuori uso.
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7. Inquinanti organici persistenti.
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8. Solventi organici.
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9. Sostanze che riducono lo strato di ozono.
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- decreto del Ministero dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.
11. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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12. Gas fluorurati a effetto serra.
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13. Mercurio.
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14. Vetro cristallo.
- direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo.
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15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rohs.
- direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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16. Prodotti connessi all'energia - progettazione ecocompatibile.
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17. Prodotti connessi all'energia - etichettatura energetica.
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18. Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
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19. Pile e accumulatori.
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Allegato VI
Art. 3, comma 1, lett. f).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
1. Prodotti da costruzione.
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- Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42); Ministero dell'interno - VVFF per il requisito di base della sicurezza in caso di incendio (DM 29 gennaio 2019); Ministero dello sviluppo economico.
2. Imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.
- direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dello sviluppo economico.
3. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
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- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio.
4. Livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008.
5. Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.
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- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° settembre 2009 Recepimento della
6. Emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
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- decreto del Ministero dei trasporti 25 settembre 2007 Recepimento della
7. Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6).
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- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2009.
8. Omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili.
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9. Omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno.
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10. Omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI).
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11. Requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore.
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12. Etichettatura pneumatici.
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13. Attrezzature a pressione trasportabili.
- direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
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14. Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
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- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
15. Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
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16. Livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione.
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17. Limiti di emissione e omologazione motori.
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18. Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore.
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- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008.
19. Impianti a fune.
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Allegato VII
Art. 3, comma 1, lett. g).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
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- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Prodotti fertilizzanti.
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Allegato VIII
Art. 3, comma 1, lett. h).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
1. Aviazione civile e aeromobili.
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