Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.5 sostanze pericolose |
Data: | 06/02/2009 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione |
Art. 2. Autorità competente |
Art. 3. Banca dati Istituto superiore di sanità |
Art. 4. Informazioni fornite al personale medico |
Art. 5. Limitazioni nell'uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA) |
Art. 6. Vigilanza e controlli |
Art. 7. Compiti dell'autorità periferica |
Art. 8. Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria |
Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione sanitaria |
Art. 10. Laboratori di controllo |
Art. 11. Etichettatura |
Art. 12. Tariffe per le richieste di deroghe |
Art. 13. Disposizioni finali |
§ 53.5.89 - D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 [1].
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
(G.U. 20 marzo 2009, n. 66)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Vista la
Visto il
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Visto il
Visto il
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;
Tenuto conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre 2008 dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del
b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanità e del personale medico;
c) autorizzazioni;
d) vigilanza;
e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.
Art. 2. Autorità competente
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, è l'autorità competente responsabile della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del
Art. 3. Banca dati Istituto superiore di sanità
1. Ai preparati detergenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ed allegato XI del
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai soli dati sulla detergenza, sarà reso disponibile un collegamento informatico tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Banca dati di cui all'articolo 15 del
Art. 4. Informazioni fornite al personale medico
1. Il personale medico, gratuitamente e senza ritardi, può avere accesso alle schede tecniche sui preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati dell'Istituto superiore di sanità. Tale accesso può essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di sanità previa verifica della qualifica professionale del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste ai Centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. In alternativa le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dal fabbricante o dall'importatore che immette sul mercato il preparato così come stabilito dall'allegato VII, punto C, del
3. Il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore è riportato sull'etichetta del preparato.
Art. 5. Limitazioni nell'uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA)
1. E' vietata l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per l'immissione in commercio in Italia di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:
a) «coadiuvanti del lavaggio»: 0,5 per cento;
b) «preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunità e preparati per piatti a mano»: 1 per cento;
c) «preparati da lavastoviglie»: 6 per cento.
2. Nei prodotti di cui al comma 1 è vietato altresì l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituente dei composti di fosforo.
Art. 6. Vigilanza e controlli
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.
2. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del
Art. 7. Compiti dell'autorità periferica
1. Gli organi sanitari competenti sono tenuti a procedere con uniformità di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.
Art. 8. Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria
1. Per ogni stabilimento l'imprenditore esercente, per ottenere l'autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:
a) la ditta o la ragione sociale ed il marchio depositato dall'impresa;
b) la sede legale dell'impresa ed il luogo dello stabilimento;
c) l'indicazione dei componenti dei prodotti da commercializzare ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;
d) le precauzioni igienico-sanitarie adottate durante il ciclo lavorativo per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.
Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione sanitaria
1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.
Art. 10. Laboratori di controllo
1. I laboratori interessati ad effettuare le prove richieste dal
2. La domanda di cui al comma 1 è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato attestante il rispetto dei principi della Buona pratica di laboratorio limitatamente alle prove di biodegradabilità, di cui il richiedente è in possesso;
b) copia del certificato di accreditamento per l'esecuzione delle prove per cui il laboratorio chiede di essere approvato, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025, rilasciato da un ente di accreditamento facente parte dell'EA (European Cooperation for Accreditation) o, in alternativa, documentazione comprovante l'esecuzione di tali prove in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025.
3. Al ricevimento della domanda, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dopo avere verificato la completezza della documentazione e valutato l'estensione della validità delle due certificazioni prodotte dal laboratorio, comunica al richiedente l'avvio della procedura - documentale o mediante visita ispettiva - per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal
4. Per l'accertamento di cui al comma 3, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale, per gli aspetti concernenti la conformità alla norma EN ISO/IEC 17025, dell'Ufficio FI dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dello sviluppo economico.
5. In caso di esito positivo dell'accertamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica al richiedente l'approvazione del laboratorio e ne notifica la denominazione completa e l'indirizzo alla Commissione europea.
6. Gli oneri dell'istruttoria per l'approvazione dei laboratori, da porre a carico dei richiedenti, saranno commisurati ai costi che le due amministrazioni dovranno sostenere e la loro determinazione e ripartizione sarà oggetto di un successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. I laboratori inclusi negli elenchi, nazionale e comunitario, sono sottoposti, con oneri a loro carico, dall'Istituto superiore di sanità a ring-tests al fine di uniformare gli inocula.
Art. 11. Etichettatura
1. I prodotti detergenti, in confezione singola o venduti sfusi, possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca le indicazioni previste dal
2. Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti biocidi, attualmente registrati come presidi medico-chirurgici, provvede autonomamente all'adeguamento dell'etichettatura alle disposizioni del
Art. 12. Tariffe per le richieste di deroghe
1. La domanda di deroga di cui all'articolo 5 del
2. Le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle deroghe di cui all'articolo 5 del
3. La valutazione del fascicolo tecnico di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del
4. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica della documentazione presenta per il conseguimento di una deroga di cui all'articolo 5 del
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al comma 4 è allegata alla richiesta di deroga e costituisce condizione di ricevibilità della domanda inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 13. Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 24 marzo 2009, n. 69.