| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
| Data: | 05/12/2019 |
| Numero: | 163 |
| Sommario |
| Art. 1. Ambito di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra |
| Art. 4. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite |
| Art. 5. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite |
| Art. 6. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica [...] |
| Art. 7. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra |
| Art. 8. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione |
| Art. 9. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio |
| Art. 10. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature |
| Art. 11. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso |
| Art. 12. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi |
| Art. 13. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle [...] |
| Art. 14. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di [...] |
| Art. 15. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la [...] |
| Art. 16. Procedimento di applicazione delle sanzioni |
| Art. 17. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie |
| Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 19. Abrogazione |
§ 69.4.107 - D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
(G.U. 2 gennaio 2020, n. 1)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al
2. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del
Art. 3. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del
1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del
Art. 4. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del
1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all'articolo 4 del
Art. 5. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del
1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del
2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) del
3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del
4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del
Art. 6. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del
1. Le imprese certificate di cui all'articolo 8 del
Art. 7. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del
1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del
3. Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della
4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al
Art. 8. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del
2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del
3. L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del
4. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del
5. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del
6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del
7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del
8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del
Art. 9. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del
2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del
3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del
4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del
5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del
6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del
7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del
Art. 10. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del
2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al
Art. 11. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del
1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del
2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del
Art. 12. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del
1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al
Art. 13. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del
1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell'articolo 16, del
2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del
3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del
Art. 14. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del
1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del
2. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del
3. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del
Art. 15. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del
1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del
2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del
3. L'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del
4. L'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del
5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del
6. L'importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del
7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal
Art. 16. Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonchè dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Ai sensi dell'articolo 13, della
4. All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
6. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della
Art. 17. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 16 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 19. Abrogazione
1. Il