§ 18.2.86 - D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.
Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:21/03/2017
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva [...]
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) [...]
Art. 5.  Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 6.  Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 7.  Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 8.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Art. 9.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652
Art. 10.  Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 11.  Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652
Art. 12.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 13.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513
Art. 14.  Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Art. 15.  Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) [...]
Art. 16.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 17.  Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali


§ 18.2.86 - D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(G.U. 27 aprile 2017, n. 97)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

     Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

     Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche;

     Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

     Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

     Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi;

     Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 182-bis;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonchè il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652/UE;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

     b) al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»;

     c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei veicoli stradali.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

     b) al comma 1, la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente: «i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»;

     c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti:

     i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

     i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

     i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;

     i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

     i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

     i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti;

     d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;

     b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

     1) gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;

     2) viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;

     3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

     4) la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

     c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;

     d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;

     e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

     f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, è elaborata sulla base dei seguenti dati:

     a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;

     b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.»;

     b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attività di comunicazione.

     2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricità» e le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1»;

     c) al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola «energia» è sostituita dalla seguente: «elettricità»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE»;

     f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;

     g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra»;

     h) il comma 9 è abrogato;

     i) al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis, paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis, paragrafo 5»;

     l) al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:

     a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;

     b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.

     2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolato in conformità all'articolo 7-quinquies.»;

     b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»;

     b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»;

     c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, è ammissibile purchè le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;

     d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.»;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Alle attività di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;

     f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. È possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea è possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

     1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «dal GSE».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;

     2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;

     3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.»;

     b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.»;

     c) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purchè entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».

 

     Art. 10. Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 [1]

     1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: e1 = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove:

     e1 = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

     CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

     CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

     P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e

     eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

     (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

     (**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

     (***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;

     b) Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;

     c) dopo la parte «E» è aggiunta la seguente:

     «E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

     La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)

 

 

     dove

     (*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

     (**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).

     Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

     1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;

     2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el ) in conformità della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».

 

     Art. 11. Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652

     1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

     a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità».

 

     Parte I

 

     Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità.

     L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).  1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:  CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298

     2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

     3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

 

 

     dove s'intende con:

     a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;

     b) «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;

     c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:

     1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.

     2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).

     Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile.

     Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sè ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata:

     a) utilizzando la seguente formula:

     Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

     b) attraverso le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6;

     d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

     1. Ammissibilità.

     Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

     L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.

     Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-bis.

     Può essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.

     2. Calcolo.

     Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

     e) con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricità x espressa in gCO2 eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricità come segue:

     1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.

 

 

 

     2) Nel caso dell'elettricità i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.

     Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:

     calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

     determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:

     a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure

     c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.

     3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensità dei gas a effetto è calcolata in base all'articolo 7-quinquies.

     Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.

     L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

     4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

     f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

 

Tecnologia di conversione prevalente

Fattore di efficienza

Motore a combustione interna

1

Motopropulsore elettrico a batteria

0,4

Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno

0,4

 

     Parte II

 

     Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

 

     1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

     Affinchè le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:

     a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si è verificato il primo risparmio di emissioni;

     b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq;

     c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

     d) la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;

     e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta;

     f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

     g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;

     h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondità e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.

     2. Origine

     Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perchè:

     a) è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure

     b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

     In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

     Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis. Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

     3. Luogo di acquisto

     Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricità hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricità a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     4. PMI

     In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

     5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE;

     b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti»

     Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, è pari a 94,1 gCO2 eq/MJ;

     c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione»

     1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale:

     a) tipo di combustibile o elettricità;

     b) volume dei combustibili o quantità di elettricità;

     c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

     d) UER;

     e) origine;

     f) luogo di acquisto

     come definiti nell'allegato V-bis.1

     Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

     2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricità immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.

 

Capo II

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

     «q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;

     q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

     q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

     q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

     q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

     q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

     q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

     q- nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;

     q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, è almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.».

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

     1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».

 

     Art. 15. Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

     1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;

     b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricità», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»;

     2) alla fine del punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;

     3) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»;

     4) al punto 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

     a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;

     b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005;

     c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»;

     5) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»;

     c) all'allegato I, dopo la parte 2, è aggiunta la seguente parte:

     «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.

     Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

     a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

     b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

     e) Paglia.

     f) Concime animale e fanghi di depurazione.

     g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

     h) Pece di tallolio.

     i) Glicerina grezza.

     l) Bagasse.

     m) Vinacce e fecce di vino.

     n) Gusci.

     o) Pule.

     p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

     q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

     r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).

     s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

     t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

     u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a).

     v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a).

     Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

     a) Olio da cucina usato.

     b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

 

     Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 17. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

     1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.».

     3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g), dell'articolo 4, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.

     5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.

     6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo.

     7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 38 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.