Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.5 tutela della salute |
Data: | 11/03/1999 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Obblighi che si applicano ai nuovi impianti. |
Art. 4. Obblighi che si applicano agli impianti esistenti. |
Art. 5. Requisiti. |
Art. 6. Piani nazionali. |
Art. 7. Sostituzione. |
Art. 8. Controlli. |
Art. 9. Conformità ai valori limite di emissione. |
Art. 10. Violazioni. |
Art. 11. Sistemi di informazione e relazioni. |
Art. 12. Accesso del pubblico all'informazione. |
Art. 13. |
Art. 14. Sanzioni. |
Art. 15. Recepimento. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
Art. 17. Destinatari. |
§ 6.5.96 - Direttiva 11 marzo 1999, n. 13. [1]
Direttiva n. 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.
(G.U.C.E. 29 marzo 1999, n. L 85).
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.
La presente direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da attuare per quanto riguarda le attività di cui all'allegato I, nella misura in cui l'esercizio delle medesime comporti il superamento delle soglie di consumo di solvente di cui all'allegato II A.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) impianto un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività rientranti nell'ambito di applicazione definito nell'articolo 1 e qualsiasi altra attività direttamente correlata che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni;
2) impianto esistente un impianto in funzione o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di recepimento della presente direttiva;
3) piccolo impianto un impianto che figura nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, o 17 dell'allegato II A, ovvero per le altre attività dell'allegato II A, che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;
4) modifica sostanziale:
- per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE, la definizione ivi specificata,
- per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale,
- per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale;
5) autorità competente la o le autorità o gli organismi incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva
6) gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo;
7) autorizzazione una decisione scritta in base alla quale l'autorità competente concede il permesso di esercizio di un impianto o di parte di esso;
8) registrazione una procedura, specificata in un atto giuridico, che comporta almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto o un'attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
9) emissione qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;
10) emissioni diffuse qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché, tranne se altrimenti indicato nell'allegato II A, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto. Sono comprese le emissioni non catturate scaricate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;
11) scarichi gassosi gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m3/h in condizioni standard;
12) emissioni totali la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
13) valore limite di emissione la massa di composti organici volatili, espressa in base a taluni parametri specifici, alla concentrazione, alla percentuale e/o al livello di un'emissione, calcolati in condizioni standard N, che non può essere superata in uno o più periodi di tempo;
14) sostanze qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
15) preparato le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze;
16) composto organico qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
17) composto organico volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV;
18) solvente organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
19) solvente organico alogenato un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
20) rivestimento ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
21) adesivo qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
22) inchiostro un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;
23) vernice un rivestimento trasparente;
24) consumo il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
25) input la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;
26) riutilizzo di solventi organici l'uso di solventi organici recuperati da un impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
27) flusso di massa la quantità di COV scaricata, espressa in unità di massa/ora;
28) capacità nominale la massa massima di solventi organici immessi in un impianto, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e con il rendimento previsto;
29) esercizio normale tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature;
30) condizioni di confinamento le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i COV scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;
31) condizioni standard una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
32) media su 24 ore la media aritmetica di tutte le letture valide effettuate nel periodo di 24 ore di esercizio normale;
33) operazioni di avviamento e di arresto le operazioni di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio. Le fasi regolari di oscillazione di un'attività non devono essere considerate come avviamenti e arresti.
Art. 3. Obblighi che si applicano ai nuovi impianti.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
1) tutti i nuovi impianti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9;
2) tutti i nuovi impianti non contemplati dalla direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.
Art. 4. Obblighi che si applicano agli impianti esistenti.
Fatta salva la direttiva 96/61/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
1) gli impianti esistenti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9 entro il 31 ottobre 2007;
2) tutti gli impianti esistenti siano registrati o autorizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2007;
3) gli impianti esistenti che devono essere autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B ne trasmettano notifica alle autorità competenti entro e non oltre il 31 ottobre 2005;
4) se un impianto:
- è sottoposto a modifica sostanziale, oppure
- rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale,
la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale verrà trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.
Art. 5. Requisiti.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie o precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando regole generali vincolanti affinché siano osservati i paragrafi da 2 a 12.
2. Tutti gli impianti sono conformi:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e ai valori di emissione diffusa o ai valori limite di emissione totale nonché ad altri requisiti indicati nell'allegato II A; o
b) ai requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato II B.
3. a) Per quanto riguarda le emissioni diffuse, gli Stati membri applicano i valori di emissione diffusa agli impianti come valore limite di emissione. Tuttavia, qualora si comprovi all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto, sempre che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Per ogni deroga il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la migliore tecnica disponibile.
b) Le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato. In tal caso si ricorrerà al piano di riduzione di cui all'allegato II B, a meno che si comprovi all'autorità competente che questa opzione non è tecnicamente ed economicamente fattibile. In questo caso, il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la miglior tecnica disponibile.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui alle lettere a) e b) a norma dell'articolo 11.
4. Per gli impianti che non usano il piano di riduzione, eventuali dispositivi di abbattimento installati dopo la data di recepimento della presente direttiva devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II A.
5. Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui all'allegato II A devono:
a) per le sostanze specificate nei paragrafi 6, 7 e 8, soddisfare i requisiti di dette disposizioni per ciascuna attività;
b) per tutte le altre sostanze:
i) soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 per ciascuna attività, oppure
ii) avere emissioni totali che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).
6. Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della
7. Per gli effluenti dei COV di cui al paragrafo 6, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
8. Per gli effluenti dei COV alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
Gli effluenti dei COV di cui ai paragrafi 6 e 8 devono essere controllati come emissioni di impianto in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.
9. Gli effluenti dei COV ai quali, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene assegnata, o che devono riportare, una delle frasi di rischio di cui ai paragrafi 6 e 8 devono rispettare quanto prima i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei paragrafi 7 e 8.
10. Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. Gli impianti esistenti che utilizzano un dispositivo di abbattimento esistente e sono conformi ai valori limite di emissione di:
- 50 mg C/Nm3 in caso di incenerimento,
- 150 mg C/Nm3 per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento sono esonerati dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II A per un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate osservando tutti i requisiti indicati nella suddetta tabella.
12. Né il piano di riduzione né l'applicazione del paragrafo 11 o dell'articolo 6 esonerano gli impianti che scaricano sostanze specificate ai paragrafi 6, 7 e 8 dall'obbligo di conformarsi ai requisiti indicati in tali paragrafi.
13. Qualora sia effettuata una valutazione del rischio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione o della
Art. 6. Piani nazionali.
1. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1, escluse le attività 4 e 11 dell'allegato II A. Nessuna delle altre attività può essere esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva con un piano nazionale. Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV prodotte dagli impianti esistenti contemplati dalla presente direttiva, entro lo stesso termine e come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II, durante il periodo di validità del piano nazionale. Il piano nazionale, aggiornato se del caso, sarà presentato nuovamente alla Commissione ogni tre anni.
Lo Stato membro che definisce e attua i piani nazionali può dispensare gli impianti esistenti dall'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II. Un piano nazionale non può in alcun caso dispensare un impianto esistente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 96/61/CE.
2. Un piano nazionale comprende un elenco delle misure adottate o da adottare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli del meccanismo di controllo proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedia vincolanti, con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati. Esso è compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia, comprese le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ed include:
- un'identificazione dell'attività o delle attività a cui il piano si applica;
- la riduzione delle emissioni che tali attività devono raggiungere e che corrisponde a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui al paragrafo 1;
- il numero di impianti interessati dal piano e le relative emissioni totali nonché le emissioni totali di ogni attività.
Il piano include inoltre una descrizione dettagliata della serie di strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano.
3. Lo Stato membro trasmette il piano alla Commissione. Al piano va allegata una documentazione di sostegno, sufficiente ad accertare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione. Agli impianti esistenti che subiscono una modifica sostanziale continua ad essere applicato il piano nazionale, purché vi rientrassero prima di subire tale modifica sostanziale.
4. Lo Stato membro designa un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e per l'attuazione del piano nazionale.
5. a) La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 circa i criteri per la valutazione dei piani nazionali, al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
b) Se la Commissione, nell'esaminare il piano, il piano ripresentato o le relazioni sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, ritiene che i risultati del piano non saranno raggiunti entro il termine stabilito, ne informa lo Stato membro e il comitato di cui all'articolo 13, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano o della relazione. Entro i tre mesi successivi lo Stato membro notifica alla Commissione le misure correttive che intende adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi e ne informa il comitato.
6. Se entro sei mesi dalla notificazione delle misure correttive la Commissione decide che queste misure sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine stabilito, lo Stato membro è obbligato a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II entro il termine specificato nella presente direttiva per gli impianti esistenti. La Commissione informa della sua decisione il comitato di cui all'articolo 13.
Art. 7. Sostituzione.
1. La Commissione assicura lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le attività interessate sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina
- l'idoneità all'uso,
- i possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali,
- gli effetti potenziali sull'ambiente e
- le conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili
allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. In seguito allo scambio di informazioni la Commissione pubblica le linee guida per ciascuna attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle linee guida di cui al paragrafo 1 ai fini dell'autorizzazione e della formulazione di regole generali vincolanti.
Art. 8. Controlli.
1. Gli Stati membri introducono l'obbligo per il gestore di un impianto contemplato dalla presente direttiva di fornire una volta all'anno o su richiesta all'autorità competente dati che consentano a quest'ultima di verificare la conformità alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che i canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.
3. Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre letture durante ogni misurazione.
4. Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.
5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni sull'applicazione dei piani di gestione dei solventi negli Stati membri, sulla base dei dati relativi all'applicazione della presente direttiva nei tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.
Art. 9. Conformità ai valori limite di emissione.
1. Si deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:
- ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale;
- ai requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato II B;
- alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.
Nell'allegato III sono indicate linee guida sui piani di gestione dei
solventi che consentono di dimostrare la conformità a questi parametri.
Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico
gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono
essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per
scopi di raffreddamento o diluizione.
2. La conformità è nuovamente verificata dopo una modifica sostanziale.
3. In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:
a) nessuna delle medie, nel corso di 24 ore di esercizio normale, supera i valori limite di emissione, e
b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.
4. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:
a) la media di tutte le letture non supera i valori limite di emissione e
b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.
5. La conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nell'allegato II A.
Art. 10. Violazioni.
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, qualora si accerti una violazione della presente direttiva:
a) il gestore informi l'autorità competente e adotti le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
b) se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana e fino a che la conformità non venga ripristinata alle condizioni di cui alla lettera a), l'esercizio dell'attività sia sospeso.
Art. 11. Sistemi di informazione e relazioni.
1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva sotto forma di relazione. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della
2. Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 comprendono, in particolare, dati sufficienti e rappresentativi atti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 6.
3. La Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva in base ai dati forniti dagli Stati membri al più tardi cinque anni dopo la presentazione delle prime relazioni da parte degli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione corredata, se necessario, di proposte.
Art. 12. Accesso del pubblico all'informazione.
1. Fatto salvo quanto stabilito nella
Anche la decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere messa a disposizione del pubblico.
Le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco delle attività registrate e autorizzate sono messi a disposizione del pubblico.
2. I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione o della registrazione di cui agli articoli 8 e 9 e in possesso dell'autorità competente, vengono messi a disposizione del pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le restrizioni riguardanti i motivi di rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di fornire informazioni, compresa la riservatezza commerciale ed industriale di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 14. Sanzioni.
Gli Stati membri decidono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni decise devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 15 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.
Art. 15. Recepimento.
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... aprile 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 16. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 17. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato comprende le categorie di attività di cui all'articolo 1. Le attività di cui all'allegato II A rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva se vengono superate le soglie fissate in detto allegato. In ciascun caso l'attività comprende la pulizia dell'apparecchiatura ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.
Rivestimento adesivo
- Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e laminati adesivi nelle attività di stampa.
Attività di rivestimento
- Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:
- veicoli, e precisamente:
- autovetture nuove, definite come veicoli della categoria M1 nella
- cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 e N3 nella
- furgoni e autocarri, definiti come veicoli delle categorie N1, N2 e N3 nella
- autobus, definiti come veicoli delle categorie M2 e M3 nella
- rimorchi, definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nella
- superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;
- superfici di legno;
- superfici tessili, di tessuto, di film e di carta;
- cuoio.
Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono però incluse le attività di stampa a sé stanti, ma possono essere contemplate dalla direttiva se l'attività di stampa rientra nell'ambito di applicazione della stessa.
Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)
- Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.
Pulitura a secco
- Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.
Fabbricazione di calzature
- Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.
Fabbricazione di preparati per rivestimenti,
vernici, inchiostri e adesivi
- La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito mediante miscela di pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, correzioni di viscosità e tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.
Fabbricazione di prodotti farmaceutici
- Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.
Stampa
- Qualsiasi attività di riproduzione di testi e/o immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:
- flessografia = un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione
- offset = un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
- laminazione associata all'attività di stampa = si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
- fabbricazione di carta per rotocalco = rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
- rotocalcografia = un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;
- offset dal rotolo = un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;
- laccatura = un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.
Conversione di gomma
- Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.
Pulizia di superficie
- Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti.
Estrazione di olio vegetale e grasso animale e
attività di raffinazione di olio vegetale
- Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali.
Finitura di veicoli
- Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:
[- il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella
- il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella
- il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria O).
Rivestimento di filo per avvolgimento
- Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.
Impregnazione del legno
- Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.
Stratificazione di legno e plastica
- Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno e/o plastica per produrre laminati.
ALLEGATO II A
I. SOGLIE E LIMITI DI EMISSIONE
(Omissis)
II. INDUSTRIA DEL RIVESTIMENTO DI VEICOLI
I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto e in chilogrammi di solvente emesso in rapporto con la carrozzeria del veicolo. La superficie dei prodotti di cui alla tabella sottostante è definita come segue:
- la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.
La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula:
[2 P peso totale della scocca] /
[spessore medio della lamiera P densità della lamiera]
Questo metodo si applica anche per altre parti di lamiera rivestite.
La progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti sono
usati per calcolare la superficie delle altre parti aggiunte oppure la
superficie totale rivestita nell'impianto.
Nella tabella seguente, il valore limite di emissione totale si riferisce a
tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal
rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni
di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire
l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre
attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di
esso. Il valore limite di emissione totale è espresso in massa totale di
composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto
trattato e in somma della massa dei composti organici per singola
carrozzeria.
(Omissis)
Gli impianti di rivestimento di veicoli con soglie di consumo di solvente
inferiori ai valori della tabella di cui sopra devono rispettare i
requisiti per il settore finitura di veicoli di cui all'allegato II A.
ALLEGATO II B
PIANO DI RIDUZIONE
1. Principi
Il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissione equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione. A tal fine il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto, a condizione che, una volta applicato tale piano, si pervenga ad una riduzione equivalente delle emissioni. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 11 della direttiva, dei progressi compiuti nel conseguimento di una riduzione di emissione equivalente, inclusa l'esperienza acquisita nell'applicazione del piano di riduzione.
2. Prassi
In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo di esenzione che soddisfi, a giudizio dell'autorità, i principi qui esposti. Il piano deve essere impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:
i) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;
ii) il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.
Il piano seguente si applica agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.
i) Il gestore presenta un piano di riduzione di emissione comprendente in particolare diminuzioni del tenore medio di solvente dell'input totale e/o maggiore efficienza nell'uso di materie solide per conseguire una riduzione delle emissioni totali dell'impianto rispetto ad una data percentuale delle emissioni di riferimento annue, designate l'emissione bersaglio. Ciò deve avvenire entro i termini seguenti:
(Omissis)
ii) L'emissione annua di riferimento è calcolata come segue:
a) La massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno è determinata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV.
b) Le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata di cui alla lettera a) per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida.
(Omissis)
c) L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:
- (al valore di emissione diffusa + 15), per gli impianti che rientrano nel punto 6 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 dell'allegato II A;
- (al valore di emissione diffusa + 5) per tutti gli altri impianti.
d) La conformità è realizzata se l'emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.
ALLEGATO III
PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI
1. Introduzione
Il presente allegato contiene linee guida per la realizzazione di un piano di gestione dei solventi: presenta i principi da applicare (punto 2) e fornisce un quadro per il bilancio di massa (punto 3) nonché indicazioni sui requisiti di verifica della conformità (punto 4).
2. Principi
Il piano di gestione dei solventi ha gli obiettivi seguenti:
i) verificare la conformità come specificato all'articolo 9, paragrafo 1;
ii) individuare le future opzioni di riduzione;
iii) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, emissioni di solvente e conformità alla direttiva.
3. Definizioni
Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.
Input di solventi organici (I):
I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.) Output di solventi organici (O):
O1. Emissioni negli scarichi gassosi.
O2. Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4. Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
O5. Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).
O6. Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.
O7. Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.
O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.
O9. Solventi organici scaricati in altro modo.
4. Linee guida sull'uso del piano di gestione
dei solventi per la verifica di conformità
L'uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:
i) Verifica della conformità rispetto all'opzione di riduzione dell'allegato II B, con un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell'allegato II A.
a) Per tutte le attività che applicano l'allegato II B il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo può essere calcolato secondo la formula seguente:
C = I1 - O8
In parallelo si devono anche determinare le materie solide usate nel
rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione
bersaglio ogni anno.
b) Per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell'allegato II A, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni (E). Le emissioni possono essere calcolate con la formula seguente:
E = F + O1
dove F è l'emissione diffusa quale definita al punto ii), lettera a). Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.
c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), punto ii), il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti dell'allegato II.
ii) Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori di emissione diffusa dell'allegato II A:
a) Metodologia
L'emissione diffusa può essere calcolata secondo la seguente formula:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
oppure
F = O2 + O3 + O4 + O9
Questa quantità può essere determinata mediante misurazioni dirette delle
quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con
altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo.
Il valore di emissione diffusa è espresso in percentuale dell'input, che
può essere calcolato con la formula seguente:
I = I1 + I2
b) Frequenza
La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.
[1] Abrogata dall'art. 81 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[3] Trattino abrogato dall’art. 13 della