| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
| Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
| Data: | 07/01/2009 |
| Numero: | 1 |
| Sommario |
| Art. 1. L’allegato IV della direttiva n. 2005/64/CE è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4 |
| Art. 2. Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi [...] |
| Art. 3. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...] |
| Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
| Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.941 - Direttiva 7 gennaio 2009, n. 1.
Direttiva n. 2009/1/CE della Commissione, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
(G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Occorre definire norme dettagliate per verificare, nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore di cui all'articolo 6 della
(3) In particolare è opportuno garantire che le autorità competenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico — veicoli a motore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato IV della
"4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della
4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della
a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;
b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;
c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;
d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della
4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità."
Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.
[2] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
[3] GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.