§ 93.12.127 - D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78.
Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:12/06/2012
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Requisiti a livello locale
Art. 4.  Obblighi dei fabbricanti
Art. 5.  Rappresentanti autorizzati
Art. 6.  Obblighi degli importatori
Art. 7.  Obblighi dei distributori
Art. 8.  Obblighi dei proprietari
Art. 9.  Obblighi degli operatori
Art. 10.  Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori
Art. 11.  Identificazione degli operatori economici
Art. 12.  Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
Art. 13.  Rivalutazione della conformità
Art. 14.  Principi generali del marchio Pi
Art. 15.  Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi
Art. 16.  Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili
Art. 17.  Autorità di notifica
Art. 18.  Requisiti relativi all'autorità di notifica
Art. 19.  Obbligo di informazione dell'autorità di notifica
Art. 20.  Requisiti relativi agli organismi notificati
Art. 21.  Domanda di notifica
Art. 22.  Procedura di notifica
Art. 23.  Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Art. 24.  Modifiche delle notifiche
Art. 25.  Contestazione della competenza degli organismi notificati
Art. 26.  Obblighi operativi degli organismi notificati
Art. 27.  Obblighi di informazione degli organismi notificati
Art. 28.  Coordinamento degli organismi notificati
Art. 29.  Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale
Art. 30.  Procedura di salvaguardia dell'Unione
Art. 31.  Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza
Art. 32.  Non conformità formale
Art. 33.  Norme abrogate
Art. 34.  Riconoscimento dell'equivalenza
Art. 35.  Norma di attuazione
Art. 36.  Modalità e tariffe per attività connesse al presente decreto
Art. 37.  Sanzioni
Art. 38.  Disposizioni di carattere finanziario
Art. 39.  Entrata in vigore


§ 93.12.127 - D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78.

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

(G.U. 15 giugno 2012, n. 138)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 18;

     Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE e 84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:

     a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;

     b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;

     c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

     2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) attrezzature a pressione trasportabili:

     1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonchè per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;

     2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonchè per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;

     3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:

     1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»;

     2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro»;

     3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, così come l'articolo 3, lettere f) e b), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito da «Stato membro»;

     c) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea;

     d) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;

     e) uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;

     f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;

     g) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state già rese disponibili all'utilizzatore finale;

     h) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

     i) rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

     l) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo;

     m) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;

     n) proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilità delle attrezzature a pressione trasportabili;

     o) operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;

     p) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;

     q) valutazione della conformità: la valutazione e la procedura di valutazione della conformità stabilite negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     r) marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;

     s) rivalutazione della conformità: la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE;

     t) ispezione periodica: l'ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     u) ispezione intermedia: l'ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     v) verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     z) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attività di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA);

     aa) accreditamento: attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     bb) autorità di notifica: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto all'articolo 17, comma 1, del presente decreto;

     cc) organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26 del presente decreto e che sia notificato ai sensi dell'articolo 22;

     dd) notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea;

     ee) vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

     ff) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 3. Requisiti a livello locale

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabiliti requisiti applicabili a livello locale limitatamente all'immagazzinamento a medio o lungo termine o per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.

 

Capo II

Obblighi degli operatori economici

 

     Art. 4. Obblighi dei fabbricanti

     1. All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

     2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformità, risulti la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.

     3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione è conservata per il periodo prescritto da detti allegati.

     4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.

     5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

     6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorità di vigilanza del mercato, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in lingua italiana. Essi cooperano con l'autorità predetta, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.

     7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

 

     Art. 5. Rappresentanti autorizzati

     1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.

     2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

     a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

     b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana;

     c) cooperare con l'autorità competente, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.

     3. L'identità e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

     4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

 

     Art. 6. Obblighi degli importatori

     1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.

     2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.

     3. Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale possono essere contattati, nel certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.

     4. Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle stesse non mettano a rischio la conformità di tale attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

     5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorità competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

     6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.

     7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.

     8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

 

     Art. 7. Obblighi dei distributori

     1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformità e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorità di vigilanza del mercato.

     2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

     3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore, se del caso, e l'autorità nazionale competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

     4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.

     5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

 

     Art. 8. Obblighi dei proprietari

     1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorità di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

     2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

     3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

     4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive.

 

     Art. 9. Obblighi degli operatori

     1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

     2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorità di vigilanza del mercato.

 

     Art. 10. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori

     1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato in modo che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

 

     Art. 11. Identificazione degli operatori economici

     1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano:

     a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;

     b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.

 

Capo III

Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili

 

     Art. 12. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

     1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonchè i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.

     2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.

     3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformità alla direttiva recepita con il presente decreto.

     4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.

 

     Art. 13. Rivalutazione della conformità

     1. La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), fabbricate e messe in funzione a partire dal 9 marzo 2002, è stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato III al presente decreto.

     2. Il marchio Pi è apposto in conformità a quanto prescritto nell'allegato III al presente decreto.

 

     Art. 14. Principi generali del marchio Pi

     1. Il marchio Pi è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.

     2. Il marchio Pi è apposto esclusivamente sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

     a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;

     b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità di cui all'articolo 13.

     3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

     4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi è l'unico marchio che attesta la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

     5. E' vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio Pi.

     6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.

 

     Art. 15. Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

     1. Il marchio Pi è definito nell'allegato II al presente decreto.

     2. Il marchio Pi è apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonchè sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.

     3. Il marchio Pi è apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.

     4. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

     5. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

     6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformità a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile è preceduto dal marchio Pi.

 

     Art. 16. Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

     1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonchè il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non è vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

 

Capo IV

Autorità di notifica e organismi notificati

 

     Art. 17. Autorità di notifica

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità competente per la notifica ed è responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.

     2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del Ministero delle sviluppo economico.

 

     Art. 18. Requisiti relativi all'autorità di notifica

     1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorità di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.

     2. L'autorità di notifica assicura che l'esercizio delle sue attività sia improntato a criteri di obiettività e imparzialità.

     3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

     4. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

 

     Art. 19. Obbligo di informazione dell'autorità di notifica

     1. Le procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati, nonchè qualsiasi modifica di tali informazioni, sono notificate alla Commissione europea.

 

     Art. 20. Requisiti relativi agli organismi notificati

     1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

     2. L'organismo notificato è un ente con personalità giuridica, istituito a norma del codice civile.

     3. L'organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 28 del presente decreto, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.

 

     Art. 21. Domanda di notifica

     1. L'organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica nazionale.

     2. Tale domanda è accompagnata:

     a) dalla descrizione delle attività di valutazione della conformità, d'ispezione periodica, d'ispezione intermedia, di verifica straordinaria e di rivalutazione della conformità;

     b) dalla descrizione delle procedure relative alla lettera a);

     c) dalla descrizione delle attrezzature a pressione trasportabili, per le quali l'organismo dichiara di essere competente;

     d) del certificato di accreditamento, rilasciato dall'organismo di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo di ispezione è conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.

 

     Art. 22. Procedura di notifica

     1. L'autorità di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.

     2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, deve essere utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea.

     3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell'articolo 21, comma 2, del presente decreto.

     4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.

     5. Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione europea.

     6. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformità, definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non sono notificati.

 

     Art. 23. Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

     1. L'organismo notificato è identificato con lo specifico numero assegnato dalla Commissione europea ed è indicato nell'elenco degli organismi notificati, messo a disposizione del pubblico dalla stessa Commissione.

 

     Art. 24. Modifiche delle notifiche

     1. L'Autorità di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità dell'inosservanza di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone informazione immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

     2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto, adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle altre autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

 

     Art. 25. Contestazione della competenza degli organismi notificati

     1. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.

     2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la notifica.

 

     Art. 26. Obblighi operativi degli organismi notificati

     1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

     2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all'allegato III al presente decreto.

     3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorità di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attività svolte dall'organismo notificato.

 

     Art. 27. Obblighi di informazione degli organismi notificati

     1. Gli organismi notificati comunicano all'autorità di notifica:

     a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

     b) qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

     c) eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;

     d) su richiesta, le attività eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

     2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili attività di valutazione della conformità, di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità.

 

     Art. 28. Coordinamento degli organismi notificati

     1. L'autorità di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.

 

Capo V

Procedure di salvaguardia

 

     Art. 29. Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale

     1. L'autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorità di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione, l'autorità di vigilanza del mercato constata che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorità di vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure correttive di cui al terzo periodo del presente comma.

     2. L'autorità di vigilanza del mercato, se ritiene che la non conformità non sia ristretta al solo territorio nazionale, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore economico.

     3. L'operatore economico garantisce l'adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea.

     4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate nel termine assegnato dall'autorità di vigilanza del mercato, l'autorità stessa adotta tutte le opportune misure provvisorie per inibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal mercato o richiamarle, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati dell'Unione europea dei provvedimenti adottati.

     5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l'origine di tali attrezzature, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonchè le motivazioni formulate dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di vigilanza del mercato indica se la non conformità sia dovuta a:

     a) mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse, stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto;

     b) carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.

 

     Art. 30. Procedura di salvaguardia dell'Unione

     1. L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, può attivare la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate dall'autorità di vigilanza del mercato.

     2. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la Commissione europea.

     3. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza la ritira.

 

     Art. 31. Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza

     1. Se l'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.

     2. L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea.

     3. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Tali informazioni includono, in particolare, i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l'origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonchè la natura e la durata delle misure adottate.

 

     Art. 32. Non conformità formale

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, l'autorità di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione, qualora giunga ad una delle seguenti conclusioni:

     a) il marchio Pi è stato apposto in violazione di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto;

     b) il marchio Pi non è stato apposto;

     c) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

     d) i requisiti degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e del presente decreto non sono stati rispettati.

     2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 33. Norme abrogate

     1. Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE ed il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 34. Riconoscimento dell'equivalenza

     1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati.

     2. I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.

 

     Art. 35. Norma di attuazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal 1° luglio 2013.

 

     Art. 36. Modalità e tariffe per attività connesse al presente decreto

     1. Le attività di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1, sono assoggettate a tariffa, a carico degli organismi medesimi.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative modalità di versamento.

     3. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

 

     Art. 37. Sanzioni

     1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, è soggetto:

     a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa × litro (300 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro;

     b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da settemilacinquecento euro a quarantacinquemila euro;

     c) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 150 MPa × litro (1.500 bar × litro), nonchè le cisterne, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

     2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, come segue:

     a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello zerotrepercento (0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari;

     b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari;

     c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare.

     3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosità dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue:

     a) sono aumentati della metà se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero delle seguenti sostanze pericolose: cianuro d'idrogeno stabilizzato (ONU 1051), fluoruro d'idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790);

     b) sono ridotti della metà se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.

     4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio Pi di cui all'articolo 14, è soggetto, ferme restando le sanzioni penali:

     a) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera a), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro;

     b) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera b), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecento euro a novemila euro;

     c) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera c), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.

     5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     6. L'operatore economico, che produce, immette sul mercato o immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.

     7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

 

     Art. 38. Disposizioni di carattere finanziario

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 39. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato I

 

     Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2

 

Numero ONU

Classe

Sostanza pericolosa |

 

 

 

1051

6.1

CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3 % d'acqua |

 

 

 

1052

8

FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO

 

 

 

1745

5.1

PENTAFLUORURO DI BROMO Escluso il trasporto in cisterne

 

 

 

1746

5.1

TRIFLUORURO DI BROMO Escluso il trasporto in cisterne

 

 

 

1790

8

ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno

 

 

 

2495

5.1

PENTAFLUORURO DI IODIO Escluso il trasporto in cisterne

 

 

     Allegato II

 

     Marchio di conformità Pi

     1. Il marchio Pi è costituito dal simbolo avente la forma seguente:

 

 

     2. Il marchio Pi ha un'altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm l'altezza minima è 2,5 mm.

     3. Le proporzioni indicate nel disegno in scala graduata sono rispettate. Il reticolo non fa parte del marchio.

 

 

     Allegato III

 

     Procedura di rivalutazione della conformità

     1. Nel presente allegato è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e alla direttiva 2010/35/UE applicabili al momento della rivalutazione.

     2. Il proprietario o l'operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.

     3. L'organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte conformemente al paragrafo 2 e, se del caso, di ispezioni supplementari.

     4. Se i risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all'ispezione periodica prevista agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. Se sono soddisfatti i requisiti di tale ispezione periodica, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica o sotto la sua sorveglianza conformemente all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica. L'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica rilascia un certificato di rivalutazione in conformità del paragrafo 6.

     5. Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, la rivalutazione della conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato per l'ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria A, responsabile della rivalutazione della conformità, abbia valutato la conformità del tipo a norma del paragrafo 3 e che sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.

     6. In tutti i casi l'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come minimo:

     a) l'identificazione dell'organismo notificato che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell'organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità a norma del paragrafo 3;

     b) il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'operatore specificato al paragrafo 2;

     c) in caso di applicazione della procedura di cui al paragrafo 5, i dati per l'identificazione del certificato di rivalutazione del tipo;

     d) i dati per l'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e

     e) la data di rilascio.

     7. Viene rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo.  Qualora venga applicata la procedura di cui al paragrafo 5, l'organismo di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità rilascia il certificato di rivalutazione del tipo che contiene, come minimo:

     a) l'identificazione dell'organismo notificato che rilascia il certificato;

     b) il nome e l'indirizzo del fabbricante e del detentore dell'approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;

     c) i dati per l'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;

     d) la data di rilascio; e

     e) la dicitura seguente: "il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti".

     8. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il proprietario o l'operatore indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i pertinenti requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nella direttiva 2010/35/UE, applicabili al momento della rivalutazione.

     9. Se del caso, si tiene conto delle disposizioni dell'allegato II, punto 2, ed è apposta anche la marcatura per le basse temperature prevista in tale allegato.