Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 15/11/1996 |
Numero: | 661 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione e definizioni). |
Art. 2. (Opzione linguistica). |
Art. 3. (Presunzione di conformità). |
Art. 4. (Immissione in commercio). |
Art. 5. (Marcatura CE di conformità). |
Art. 6. (Metodi per attestare la conformità degli apparecchi). |
Art. 7. (Metodi per attestare la conformità dei dispositivi). |
Art. 8. (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). |
Art. 9. (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica). |
Art. 10. (Procedure per la vigilanza sul mercato). |
Art. 11. (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato). |
Art. 12. (Ritiro dal mercato). |
Art. 13. (Norme finali e transitorie). |
§ 53.4.69 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas.
(G.U. 27 dicembre 1996, n. 302 - S.O.).
Art. 1. (Campo di applicazione e definizioni). [1]
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del
Art. 2. (Opzione linguistica). [2]
1. Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del
Art. 3. (Presunzione di conformità). [3]
[1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:
a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano state ancora emanate.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.
3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformità.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono indicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.]
Art. 4. (Immissione in commercio). [4]
[1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformità prevista all'articolo 5, né dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.]
Art. 5. (Marcatura CE di conformità). [5]
[1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.
2. E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.]
Art. 6. (Metodi per attestare la conformità degli apparecchi). [6]
[1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;
3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.
3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5.
4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.]
Art. 7. (Metodi per attestare la conformità dei dispositivi). [7]
[1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi.
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.]
Art. 8. (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). [8]
1. Gli organismi notificati per la valutazione di conformità di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del
2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo unico nazionale di accreditamento.
Art. 9. (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica). [9]
1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonchè il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformità al
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini dell'attività di autorizzazione, nonchè l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonchè di qualsiasi modifica delle stesse.
Art. 10. (Procedure per la vigilanza sul mercato). [10]
1. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, è svolta in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o di vendita dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.
Art. 11. (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato). [11]
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonchè i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.
Art. 12. (Ritiro dal mercato). [12]
[1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 2.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della
4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.]
Art. 13. (Norme finali e transitorie). [13]
[1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento.
2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985.
3. Fino al 1° gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE.]
ALLEGATO I [14]
Requisiti essenziali
Osservazioni preliminari
Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore.
- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente.
- contenere, cosi come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.
Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi sono destinati ad essere commercializzati.
1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3;
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.
1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.
1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso; in particolare, la restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.
1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso; cui è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.
Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.
2. MATERIALI
2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte.
2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.1. Aspetti generali
3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza.
3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.
3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.
3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito a gas.
3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.
3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti dalla
3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.
3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.10. In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.
3.1.11.Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente e dall'installatore devono essere adeguatamente protette.
3.1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.
3.2. Rilascio di gas incombusto
3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.
3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio.
3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.
3.3. Accensione
Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato normalmente:
- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;
- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter- accensione la regolare e tempestiva propagazione della fiamma, durante l'accensione, dal foro di accensione del bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.
3.4. Combustione
3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.
3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato normalmente non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.
3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione deve essere costruito in modi che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è situato.
3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto per tali persone.
3.5. Utilizzazione razionale dell'energia
Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.
3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario
Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a contatto.
ALLEGATO II [15]
Procedure di attestazione della conformità
1. ESAME CE DEL TIPO
1.1. L'esame CE del tipo è il modo mediante il quale l'organismo accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni del presente regolamento.
1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ad un solo organismo.
1.2.1. La richiesta contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo;
- la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato III.
1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato "tipo".
L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario per il programma di prova.
Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.
1.3. L'organismo:
1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 3 e dei requisiti essenziali previsti dall'allegato I;
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformità con i requisiti essenziali.
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.
1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo ed i certificati addizionali previsti al punto 1.7, informa immediatamente gli altri organismi. Questi possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato, nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi, precisando i motivi della propria decisione.
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo certificato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.
Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo.
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo è l'atto mediante il quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.
Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti nel punto 2.3.
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.
2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli improvvisi sul posto degli apparecchi.
Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento. L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure appropriate per evitarne la commercializzazione.
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
(Garanzia della qualità della produzione)
3.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.
3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità specificate al punto 3.4.
3.3. Sistema di qualità
3.3.1. Il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità. Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;
- degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità.
3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti norme armonizzate.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento dei sistemi di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi, motivando la propria decisione.
3.4. Sorveglianza CE
3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
3.4.4. L'organismo può far visite improvvise al fabbricante e, nel corso di tali visite può effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia la fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova.
3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
(Garanzia della qualità del prodotto)
4.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.
4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4.
4.3. Sistema di qualità
4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del tipo.
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.
La documentazione sul sistema di qualità deve sostenere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.
4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi motivando la propria decisione.
4.4. Sorveglianza CE
4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, ai locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie; in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.4. L'organismo può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.
5. VERIFICA CE
5.1. La verifica CE è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti ad essi applicabili enunciati nel presente regolamento.
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti del presente regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 o mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base statistica, come specificato al punto 5.5.
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal certificato CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
5.5. Verifica statistica
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.
Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento:
- un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 e l'1,5%;
- un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5% con una percentuale di non conformità compresa tra il 5 e il 10%.
5.5.3. Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.
Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo può sospendere la verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al successivo punto 6.2, è conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto dei documenti del progetto, per verificarne le conformità ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.
6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV permette la valutazione della conformità ai requisiti nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.
La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione dell'organismo.
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.
6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
ALLEGATO III [16]
Marcatura CE di conformità ed iscrizioni
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il simbolo grafico che segue:
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene nella fase di controllo della produzione.
L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere la marcatura CE nonché le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell'apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
3. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
I diversi simboli della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
ALLEGATO IV [17]
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO
La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo ai fini della valutazione:
- una descrizione generale dell'apparecchio;
- il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, eccetera;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- i manuali per l'installazione e per l'uso.
Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti elementi:
- gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio;
- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio;
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la propria valutazione.
ALLEGATO V [18]
Requisiti minimi per la designazione degli organismi di controllo
1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei prodotti che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con i metodi per l'attestazione di conformità. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. La direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel rispetto delle competenze professionali, a tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali.
5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
- la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato di eseguire i metodi per l'attestazione di conformità.
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato o che si tratti di organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto professionale.
ALLEGATO VI [19]
Modalità e contenuti delle domande di autorizzazione alla certificazione
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (D.G. P.I. Ispettorato tecnico dell'industria
- Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette copia al Ministero
dell'interno (D.G.P.C.S.A. - Centro studi ed Esperienze), contiene la
dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato V
ed è firmata dal legale rappresentante dell'organismo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata in regola con le disposizioni in materia di bollo, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di attività di attestazione di conformità; per i soggetti di diritto pubblico tale documento è sostituito dagli estremi dell'atto normativo;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative;
d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione di conformità;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 90/396/CEE e successive modifiche. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: requisito richiesto dalla direttiva, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovrà essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.
ALLEGATO VII [20]
Norme armonizzate nell'ambito della dir. 90/396/CEE (
e corrispondenti norme italiane di recepimento
NORMA EUROPEA ARMONIZZATA NORMA ITALIANA DI RECEPIMENTO |
|
NUMERO E PUBBLICAZIONE TITOLO NUMERO E ANNO DI |
ANNO DI TITOLO RECEPIMENTO |
RATIFICA IN GUCE |
EN 26:1997 C 187 , Apparecchi a gas UNI EN 26:1999 |
[3] 03.07.99 per la produzione |
istantanea di |
acqua calda per |
uso sanitario |
equipaggiati con |
bruciatore |
atmosferico |
EN 30-1- C 233 , Apparecchi di |
1:1998 [3] 25.07.98 cottura a gas per |
uso domestico - |
Parte 1-1: |
Sicurezza - |
Generalità |
EN 30-1- C 133 , Apparecchi di UNI EN 30-1-1:2000 |
1:1998 13.05.99 cottura a gas per |
A1:1999 [ uso domestico - |
] Parte 1-1: |
Sicurezza - |
Generalità |
EN 30-1- C 294 , Apparecchi di IN CORSO DI |
2:1999 17.10.2000 cottura a gas per TRADUZIONE |
uso domestico - |
Parte 1-2: |
Sicurezza - |
Apparecchi con |
forni a |
convenzione |
forzata con o |
senza grill |
EN 30-2- C 294 , Apparecchi di IN CORSO DI |
2:1999 17.10.2000 cottura a gas per TRADUZIONE |
uso domestico - |
Parte 1-2: |
Utilizzazione |
razionale |
dell'energia - |
Apparecchi con |
forni a |
convenzione |
forzata con o |
senza grill |
EN 30-2- C 255 , Apparecchi di UNI EN 30-2-1:1999 |
1:1998 [3] 13.08.98 cottura a gas per |
uso domestico - |
Parte 2-1: |
Utilizzazione |
razionale |
dell'energia - |
Generalità |
EN 88:1991 C 216 , Regolatori di UNI EN 88:1993 |
[3] 17.07.97 pressione per |
apparecchi |
utilizzatori a |
gas per pressione |
di entrata non |
maggiore di 200 |
mbar |
EN C216 , 17- Regolatori di UNI EN |
88:1991/A1: 07-97 pressione per 88:1993/A1:1997 |
1996 [3] apparecchi |
utilizzatori a |
gas per pressione |
di entrata non |
maggiore di 200 |
mbar |
(Aggiornamento |
A1) |
EN 89:1999 C 294 , Apparecchi a gas IN CORSO DI |
17.10.2000 per la produzione TRADUZIONE |
ad accumulo di |
acqua calda per |
usi sanitari |
EN C 294 , Apparecchi a gas IN CORSO DI |
89:1999/A1: 17.10.2000 per la produzione TRADUZIONE |
1999 ad accumulo di |
acqua calda per |
usi sanitari |
EN 125:1991 C 216 , Dispositivi di UNI EN 125:1992 |
[3] 17.07.97 sorveglianza di |
fiamma per |
apparecchi |
utilizzatori a |
gas - Dispositivi |
termoelettrici di |
sicurezza |
all'accensione e |
allo spegnimento |
EN C216 , Dispositivi di UNI EN |
125:1991/A1 17.07.97 sorveglianza di 125:1992/A1:1997 |
:1996 [3] fiamma per |
apparecchi |
utilizzatori a |
gas - Dispositivi |
termoelettrici di |
sicurezza |
all'accensione e |
allo spegnimento |
(Aggiornamento |
A1) |
EN 126:1995 C 187 , Dispositivi UNI EN 126:1996 |
[3] 21.07.95 multifunzionali |
per apparecchi a |
gas |
EN 161:1991 C 216 , Valvole UNI EN 161:1993 |
[3] 17.07.97 automatiche di |
sezionamento per |
bruciatori a gas |
ed apparecchi |
utilizzatori a |
gas |
EN C 216 , Valvole UNI EN |
161:1991/A1 17.07.97 automatiche di 161:1993/A1:1998 |
:1996 [3] sezionamento per |
bruciatori a gas |
ed apparecchi |
utilizzatori a |
gas |
(Aggiornamento |
A1) |
EN C 58 , Valvole UNI EN |
161:1991/A2 24.02.98 automatiche di 161:1993/A2:2000 |
:1997 [3] sezionamento per |
bruciatori a gas |
ed apparecchi |
utilizzatori a |
gas |
(Aggiornamento |
A2) |
EN 203- C 93 , Apparecchi per UNI EN 203-1:1995 |
1:1992 [3] 29.03.96 cucine |
professionali |
alimentati a gas |
- Parte 1ª: |
Prescrizioni di |
sicurezza |
EN C 93 , Apparecchi per UNI EN |
203:1992/A1 29.03.96 cucine 203:1995/A1:1996 |
:1995 [3] professionali |
alimentati a gas |
- Parte 1ª: |
Prescrizioni di |
sicurezza |
(Aggiornamento |
A1) |
EN 203: C 294 , Apparecchi per IN CORSO DI |
1992/A2:199 17.10.2000 cucine TRADUZIONE |
9 professionali |
alimentati a gas |
- Parte 1a: |
Prescrizioni di |
sicurezza |
(Aggiornamento |
A2) |
EN 203-2: C 187 , Apparecchi per UNI EN 203-2:1996 |
1995 [3] 21.07.95 cucine |
professionali |
alimentati a gas |
- Parte 2ª: |
Utilizzazione |
razionale |
dell'energia |
EN 257: C 216 , Termostati UNI EN 257:1994 |
1992 [3] 17.07.97 meccanici per |
apparecchi |
utilizzatori a |
gas |
EN 257: C 216 , Termostati UNI EN 257: |
1992/A1:199 17.07.97 meccanici per 1994/A1:1998 |
6 [3] apparecchi |
utilizzatori a |
gas |
(Aggiornamento |
1) |
EN 291 [1]: C 334 , Guarnizioni di UNI EN 291:1993 |
1992 30.11.94 tenuta in gomma |
- Guarnizioni di |
tenuta statiche |
destinate agli |
apparecchi |
domestici che |
utilizzano gas |
combustibile |
fino a 200 mbar |
- Requisiti per |
il materiale |
EN 297:1994 C 187 , Caldaie di UNI EN 297:1996 |
[3] 21.07.95 riscaldamento |
centralizzato |
alimentate a |
combustibili |
gassosi - |
Caldaie di tipo |
B11 e B11BS |
equipaggiate con |
bruciatore |
atmosferico con |
portata termica |
nominale minore |
o uguale a 70 |
kW |
EN 297: C 58 , Caldaie di UNI EN 297: |
1994/A3:199 24.02.98 riscaldamento 1996/A3:1998 |
6 [3] centralizzato |
alimentate a |
combustibili |
gassosi - |
Caldaie di tipo |
B11 e B11BS |
equipaggiate con |
bruciatore |
atmosferico, con |
portata termica |
nominale minore |
o uguale a 70 kW |
(Aggiornamento |
A3) |
EN 297: C 255 , Caldaie di UNI EN 297: |
1994/A5:199 13.08.98 riscaldamento 1996/A5:2000 |
8 [3] centralizzato |
alimentate a |
combustibili |
gassosi - |
Caldaie di tipo |
B11 e B11BS |
equipaggiate con |
bruciatore |
atmosferico, con |
portata termica |
nominale minore |
o uguale a 70 |
kW |
EN 298:1993 C 334 , Sistemi UNI EN 298:1995 |
[3] 30.11.94 automatici di |
comando e di |
sicurezza per |
bruciatori ed |
apparecchi con o |
senza |
ventilatore |
EN 303- C 133 , Caldaie per IN CORSO DI |
3:1998 [3] 13.05.99 riscaldamento - TRADUZIONE |
Parte 3: Caldaie |
a gas per |
riscaldamento |
centrale - |
Assemblaggio di |
corpo caldaia |
con bruciatore |
ad aria |
soffiata |
EN 377:1993 C 334 , Lubrificanti per UNI EN 377:1995 |
[3] 30.11.94 apparecchi ed |
equipaggiamenti |
collegati che |
utilizzano gas |
combustibili |
esclusi quelli |
destinati |
all'impiego nei |
processi |
industriali |
EN 416- C 294 , Apparecchi di IN CORSO DI |
1:1999 17.10.2000 riscaldamento a TRADUZIONE |
gas a tubi |
radianti sospesi |
- Parte 1a: |
Sicurezza |
EN 419- C 294, Apparecchi di IN CORSO DI |
1:1999 17.10.2000 riscaldamento a TRADUZIONE |
gas sospesi - |
Parte 1a: |
Sicurezza |
EN C 334 , Gas di prova - UNI EN 437:1995 |
437:1993 [ 30.11.94 Pressioni di |
] prova - |
Categorie di |
apparecchi |
EN 437: C 216 , Gas di prova - UNI EN |
1993/A1:19 17.07.97 Pressioni di 437:1995/A1:1999 |
97 [3] prova - |
Categorie di |
apparecchi - |
(Aggiornamento |
A1) |
EN C 294 , Gas di prova - IN CORSO DI |
437:1993/A 17.10.2000 Pressioni di TRADUZIONE |
1: 1999 prova - |
Categorie di |
apparecchi - |
(Aggiornamento |
A2) |
EN C 288 , Prescrizioni per UNI EN 449:1998 |
449:1996 [ 01.10.96 apparecchi |
] funzionanti |
esclusivamente a |
GPL. - |
Apparecchi di |
riscaldamento |
domestici non |
raccordabili a |
condotto di |
scarico dei fumi |
(compresi gli |
apparecchi di |
riscaldamento a |
combustione |
catalitica |
diffusiva) |
EN C 294 , Prescrizioni per IN CORSO DI |
461:1999 17.10.2000 apparecchi TRADUZIONE |
funzionanti |
esclusivamente a |
GPL. - |
Apparecchi di |
riscaldamento |
non domestici |
con portata |
termica nominale |
non maggiore di |
10 kW non |
raccordabili a |
condotto di |
scarico |
EN C 294 , Caldaie di IN CORSO DI |
483:1999 17.10.2000 riscaldamento TRADUZIONE |
centrale |
alimentate a |
combustibili |
gassosi - |
Caldaie di tipo |
C di portata |
termica nominale |
non maggiore di |
70 kW |
EN C 58 , Prescrizioni per UNI EN 484:2000 |
484:1997 [ 24.02.98 apparecchi |
] funzionanti |
esclusivamente a |
GPL - Fornelli |
indipendenti |
compresi quelli |
con grill per |
l'uso |
all'aperto |
EN C 58 , Prescrizioni per IN CORSO DI |
497:1997 24.02.98 apparecchi TRADUZIONE |
funzionanti |
esclusivamente a |
GPL - Bruciatori |
multiuso con |
supporti |
integrati per |
uso all'aperto |
EN C 58 , Prescrizioni per IN CORSO DI |
498:1997 24.02.98 apparecchi TRADUZIONE |
funzionanti |
esclusivamente a |
GPL - Barbecues |
per uso |
all'aperto |
EN C 294 , Apparecchi a gas IN CORSO DI |
509:1999 17.10.2000 ad effetto TRADUZIONE |
decorativo di |
combustione |
EN n° C 58 , Prescrizioni per IN CORSO DI |
521:1998 24.02.98 apparecchi TRADUZIONE |
funzionanti |
esclusivamente a |
GPL - Apparecchi |
portatili |
alimentati a |
pressione di |
vapore di GPL |
EN C 58 , Generatori IN CORSO DI |
525:1997 24.02.98 d'aria calda a TRADUZIONE |
gas a |
riscaldamento |
diretto e |
convenzione |
forzata per il |
riscaldamento di |
ambienti non |
domestici con |
portata termica |
nominale non |
maggiore di 300 |
kW |
EN C 187 del Materiali in UNI EN 549:1996 |
549:1994 [ 21.07.95 gomma per |
] dispositivi di |
tenuta e |
diaframmi per |
apparecchi a gas |
e relativi |
equipaggiamenti |
EN C 233 , Generatori d'aria IN CORSO DI |
621:1998 25.7.98 calda a TRADUZIONE |
convenzione |
forzata per il |
riscaldamento di |
ambienti non |
domestici, |
alimentati a gas |
e con portata |
termica, riferita |
al potere |
calorifico |
inferiore, non |
maggiore di 300 |
kW, non |
equipaggiati con |
ventilatore nel |
circuito di |
combustione |
EN C 93 del Caldaie a gas per UNI EN 625:1996 |
625:1995 [ 29.03.96 riscaldamento |
] centrale - |
Prescrizioni |
specifiche per la |
funzione acqua |
calda sanitaria |
delle caldaie |
combinate con |
portata termica |
nominale minore o |
uguale a 70 kW |
EN C 294 , Caldaie di IN CORSO DI |
656:1999 17.10.2000 riscaldamento TRADUZIONE |
centrale |
alimentate a |
combustibili |
gassosi - Caldaie |
di tipo B di |
portata termica |
nominale maggiore |
di 70 kW e non |
maggiore di 300 |
kW |
EN C 216 , Bruciatori UNI EN 676:1998 |
676:1996 [ 17.07.97 automatici di |
] combustibili |
gassosi ad aria |
soffiata |
EN C 255 , Caldaie di IN CORSO DI |
677:1998 13.08.98 riscaldamento TRADUZIONE |
centralizzato |
alimentate a |
combustibili |
gassosi - |
Requisiti |
specifici per |
caldaie a |
condensazione di |
portata termica |
nominale minore o |
uguale a 70 kW |
EN C 115 , Prescrizioni per IN CORSO DI |
732:1998 28.04.99 apparecchi TRADUZIONE |
funzionanti |
esclusivamente a |
GPL - Apparecchi |
refrigeratori |
EN 751- C 216 , Materiali di UNI EN 751-1:1998 |
1:1996 [ 17.07.97 tenuta per |
] giunzioni |
metalliche |
filettate a |
contatto con gas |
della 1ª, 2ª e 3ª |
famiglia e con |
acqua calda - |
Composti di |
tenuta |
anaerobici |
EN 751- C216 , Materiali di UNI EN 751-2:1998 |
2:1996 17.07.97 tenuta per |
giunzioni |
metalliche |
filettate a |
contatto con gas |
della 1ª, 2ª e 3ª |
famiglia e con |
acqua calda - |
Composti di |
tenuta non |
indurenti |
EN 751- C 216 , Materiali di UNI EN 751-3:1998 |
3:1996 17.07.97 tenuta per |
giunzioni |
metalliche |
filettate a |
contatto con gas |
della 1ª, 2ª e 3ª |
famiglia e con |
acqua calda - |
Nastri di PTFE |
non sinterizzato |
EN 777- C 294 , Tubi radianti a IN CORSO DI |
1:1999 17.10.2000 gas sospesi con TRADUZIONE |
bruciatori |
multipli, per uso |
non domestico - |
Parte 1: sistema |
D, sicurezza |
EN 777- C 294 , Tubi radianti a IN CORSO DI |
2:1999 17.10.200 gas sospesi con TRADUZIONE |
bruciatori |
multipli, per uso |
non domestico - |
Parte 2: sistema |
E, sicurezza |
EN 777- C 294 , Tubi radianti a IN CORSO DI |
3:1999 17.10.2000 gas sospesi con TRADUZIONE |
bruciatori |
multipli, per uso |
non domestico - |
Parte 3: sistema |
F, sicurezza |
EN 777- C 259 , Tubi radianti a gas IN CORSO DI |
4:1999 11.9.99 sospesi, con TRADUZIONE |
bruciatori multipli, |
per uso non |
domestico - Parte 4: |
Sistema H - |
Sicurezza |
EN C 233 , Generatori di aria calda IN CORSO DI |
778:1998 25.7.98 a gas a convenzione TRADUZIONE |
forzata per il |
riscaldamento di |
ambienti domestici, con |
portata termica, |
riferita al potere |
calorifico inferiore, |
non maggiore di 70 kW, |
non equipaggiati con |
ventilatore nel circuito |
di combustione |
EN 970: C 216 , Controllo non IN CORSO DI |
1997 [2] 17.07.97 distruttivo di saldature TRADUZIONE |
per fusione - Esame |
visivo |
EN C 233 , Generatori di aria calda IN CORSO DI |
1020:1998 25.7.98 a convenzione forzata TRADUZIONE |
per il riscaldamento di |
ambienti non domestici, |
alimentati a gas di |
portata termica riferita |
al potere calorifico |
inferiore, non maggiore |
di 300 kW, equipaggiati |
con ventilatore nel |
circuito di combustione |
EN C 255 , Generatori di aria calda IN CORSO DI |
1196:1998 13.08.98 a gas per uso domestico TRADUZIONE |
e non domestico - |
Requisiti supplementari |
per generatori di aria |
calda a condensazione |
EN C 133 , 13- Generatori di aria calda IN CORSO DI |
1319:1998 05-99 a convenzione forzata TRADUZIONE |
alimentati a gas, per il |
riscaldamento di |
ambienti domestici, |
equipaggiati con |
bruciatore munito di |
ventilatore con portata |
termica nominale |
riferita al potere |
calorifico inferiore non |
maggiore di 70 kW |
EN C 294 , Generatori di aria calda IN CORSO DI |
1319:1998/ 17.10.2000 a convenzione forzata TRADUZIONE |
A2: 1999 alimentati a gas, per il |
riscaldamento di |
ambienti domestici, |
equipaggiati con |
bruciatore munito di |
ventilatore con portata |
termica nominale |
riferita al potere |
calorifico inferiore non |
maggiore di 70 kW |
(Aggiornamento A2) |
EN 1458- C 294 , Asciugabiancheria a gas IN CORSO DI |
1:1999 17.10.2000 per uso domestico a TRADUZIONE |
tamburo rotante e a |
riscaldamento diretto, |
di tipo B22D e B23D, di |
portata termica nominale |
non maggiore di 6 kW - |
Parte 1: sicurezza |
EN 1458- C 294 , Asciugabiancheria a gas IN CORSO DI |
2:1999 17.10.2000 per uso domestico a TRADUZIONE |
tamburo rotante e a |
riscaldamento diretto, |
di tipo B22D e B23D, di |
portata termica nominale |
non maggiore di 6 kW - |
Parte 2: utilizzazione |
razionale dell'energia |
EN C 255 , Prescrizioni per apparecchi IN CORSO |
1596:1998 13.08.98 funzionanti esclusivamente a DI |
GPL - Generatori d'aria TRADUZION |
calda, non domestici, a E |
riscaldamento diretto e |
convenzione forzata, mobili e |
portatili |
EN C 58 , Dispositivi di sorveglianza IN CORSO |
1854:1997 24.02.98 di pressione per bruciatori DI |
ed apparecchi a gas TRADUZION |
E |
EN C 133 , Dispositivi di sorveglianza UNI EN |
1854:1997: 13.05.99 di pressione per bruciatori 1854:2000 |
A1: 1998 ed apparecchi a gas |
EN 12067- C 38 , Dispositivi di regolazione IN CORSO |
1:1998 12.02.99 del rapporto aria/gas per DI |
bruciatori a gas ed TRADUZION |
apparecchi a gas - Parte 1: E |
dispositivi pneumatici |
EN C 133 , Regolatori di pressione a IN CORSO |
12078:1998 13.05.99 punto zero per apparecchi a DI |
gas TRADUZION |
E |
EN 12244- C 255 , Lavatrici a gas a IN CORSO |
1:1998 13.08.98 riscaldamento diretto di DI |
portata termica nominale non TRADUZION |
maggiore di 20 kW - Parte 2a: E |
Utilizzazione razionale |
dell'energia |
EN 12244- C 255 , Lavatrici a gas a IN CORSO |
2:1998 13.08.98 riscaldamento diretto di DI |
portata termica nominale non TRADUZION |
maggiore di 20 kW - Parte 2a: E |
Utilizzazione razionale |
dell'energia |
EN 12309- C 294 , Apparecchi di climatizzazione IN CORSO |
1:1999 17.10.2000 e pompe di calore ad DI |
assorbimento ed adsorbimento, TRADUZION |
funzionanti a gas, con E |
portata termica nominale non |
maggiore di 70 kW - Parte 1: |
sicurezza |
EN 12752- C294 , Asciugabiancheria a gas a IN CORSO |
1:1999 17.10.2000 tamburo rotante, di tipo B, DI |
di portata termica nominale TRADUZION |
non maggiore di 20 kW - Parte E |
1: sicurezza |
EN 12752- C 294 , Asciugabiancheria a gas a IN CORSO |
2:1999 17.10.2000 tamburo rotante, di tipo B, DI |
di portata termica nominale TRADUZION |
non maggiore di 20 kW - Parte E |
2: utilizzazione razionale |
dell'energia |
|
|
[1] Sostituita da EN 549 |
[2] Pubblicata erroneamente |
[3] Norme già pubblicate - Le norme UNI sono reperibili per consultazione e |
vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b 20133 Milano. |
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[14] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[15] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[16] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[17] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[18] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[19] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[20] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 2 aprile 2001 e abrogato dall'art. 2 del