§ 53.4.69 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:15/11/1996
Numero:661


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione e definizioni).
Art. 2.  (Opzione linguistica).
Art. 3.  (Presunzione di conformità).
Art. 4.  (Immissione in commercio).
Art. 5.  (Marcatura CE di conformità).
Art. 6.  (Metodi per attestare la conformità degli apparecchi).
Art. 7.  (Metodi per attestare la conformità dei dispositivi).
Art. 8.  (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia).
Art. 9.  (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica).
Art. 10.  (Procedure per la vigilanza sul mercato).
Art. 11.  (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato).
Art. 12.  (Ritiro dal mercato).
Art. 13.  (Norme finali e transitorie).


§ 53.4.69 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas.

(G.U. 27 dicembre 1996, n. 302 - S.O.).

 

Art. 1. (Campo di applicazione e definizioni). [1]

     1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.

     2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.

 

     Art. 2. (Opzione linguistica). [2]

     1. Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonchè la traduzione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

 

     Art. 3. (Presunzione di conformità). [3]

     [1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:

     a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

     b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano state ancora emanate.

     2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.

     3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformità.

     4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono indicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.]

 

     Art. 4. (Immissione in commercio). [4]

     [1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformità prevista all'articolo 5, né dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.]

 

     Art. 5. (Marcatura CE di conformità). [5]

     [1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.

     2. E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.]

 

     Art. 6. (Metodi per attestare la conformità degli apparecchi). [6]

     [1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:

     a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;

     b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:

     1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2;

     2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;

     3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;

     4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.

     2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.

     3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5.

     4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.]

 

     Art. 7. (Metodi per attestare la conformità dei dispositivi). [7]

     [1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.

     2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi.

     3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.]

 

     Art. 8. (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). [8]

     1. Gli organismi notificati per la valutazione di conformità di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo unico nazionale di accreditamento, nonchè nei confronti del Ministero dell'interno relativamente ad apparecchi e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.

     2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo unico nazionale di accreditamento.

 

     Art. 9. (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica). [9]

     1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del regolamento (UE) n. 2016/426, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio nazionale e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25 del medesimo regolamento europeo.

     2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonchè il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

     3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.

     5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini dell'attività di autorizzazione, nonchè l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.

     6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonchè di qualsiasi modifica delle stesse.

 

     Art. 10. (Procedure per la vigilanza sul mercato). [10]

     1. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, è svolta in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le procedure e le prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.

     2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate:

     a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o di vendita dei prodotti;

     b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

     c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.

     3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.

 

     Art. 11. (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato). [11]

     1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le attività di vigilanza sul mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonchè i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.

 

     Art. 12. (Ritiro dal mercato). [12]

     [1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 2.

     2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

     5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

     a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;

     b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1;

     c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma 1.

     6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.]

 

     Art. 13. (Norme finali e transitorie). [13]

     [1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento.

     2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985.

     3. Fino al 1° gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE.]

 

ALLEGATO I [14]

Requisiti essenziali

 

     Osservazioni preliminari

     Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.

 

     1. CONDIZIONI GENERALI

     1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

     1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:

     - essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore.

     - essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente.

     - contenere, cosi come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.

     Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi sono destinati ad essere commercializzati.

     1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:

     - il tipo di gas utilizzato;

     - la pressione di alimentazione utilizzata;

     - l'aerazione dei locali richiesta:

     - per l'alimentazione con aria per la combustione;

     - per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3;

     - le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;

     - per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.

     1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.

     1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso; in particolare, la restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.

     1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso; cui è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.

     Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.

 

     2. MATERIALI

     2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte.

     2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.

 

     3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

     3.1. Aspetti generali

     3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza.

     3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.

     3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.

     3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito a gas.

     3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.

     3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.

     3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modificazioni.

     3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.

     3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.

     3.1.10. In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.

     3.1.11.Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente e dall'installatore devono essere adeguatamente protette.

     3.1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.

     3.2. Rilascio di gas incombusto

     3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.

     3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio.

     3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

     Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

     Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi.

     Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.

     3.3. Accensione

     Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato normalmente:

     - l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;

     - sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter- accensione la regolare e tempestiva propagazione della fiamma, durante l'accensione, dal foro di accensione del bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.

     3.4. Combustione

     3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.

     3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato normalmente non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.

     3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione deve essere costruito in modi che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è situato.

     3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto per tali persone.

     3.5. Utilizzazione razionale dell'energia

     Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.

     3.6. Temperature

     3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

     3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.

     3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.

     3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario

     Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a contatto.

 

ALLEGATO II [15]

Procedure di attestazione della conformità

 

     1. ESAME CE DEL TIPO

     1.1. L'esame CE del tipo è il modo mediante il quale l'organismo accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni del presente regolamento.

     1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ad un solo organismo.

     1.2.1. La richiesta contiene:

     - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

     - una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo;

     - la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato III.

     1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato "tipo".

     L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario per il programma di prova.

     Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.

     1.3. L'organismo:

     1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 3 e dei requisiti essenziali previsti dall'allegato I;

     1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;

     1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformità con i requisiti essenziali.

     1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo.

     Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.

     1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo ed i certificati addizionali previsti al punto 1.7, informa immediatamente gli altri organismi. Questi possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato, nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.

     1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi, precisando i motivi della propria decisione.

     1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo certificato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.

     Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo.

 

     2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO

     2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo è l'atto mediante il quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.

     Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

     Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.

     La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti nel punto 2.3.

     2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.

     L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.

     2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli improvvisi sul posto degli apparecchi.

     Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento. L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure appropriate per evitarne la commercializzazione.

 

     3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO

     (Garanzia della qualità della produzione)

     3.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE enunciati nel presente regolamento.

     Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.

     La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.

     3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità specificate al punto 3.4.

     3.3. Sistema di qualità

     3.3.1. Il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.

     La domanda contiene:

     - la documentazione relativa al sistema di qualità;

     - l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

     - l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;

     - la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.

     3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità. Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;

     - dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;

     - degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

     - dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità.

     3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti norme armonizzate.

     Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.

     3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento dei sistemi di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.

     L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

     3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi, motivando la propria decisione.

     3.4. Sorveglianza CE

     3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

     3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare:

     - la documentazione sul sistema di qualità;

     - le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.

     3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

     3.4.4. L'organismo può far visite improvvise al fabbricante e, nel corso di tali visite può effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia la fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova.

     3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.

 

     4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO

     (Garanzia della qualità del prodotto)

     4.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.

     4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4.

     4.3. Sistema di qualità

     4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.

     La domanda contiene:

     - la documentazione relativa al sistema di qualità;

     - l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

     - l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;

     - la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del tipo.

     4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.

     Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.

     La documentazione sul sistema di qualità deve sostenere in particolare un'adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;

     - dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;

     - dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.

     4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.

     4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.

     L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

     4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi motivando la propria decisione.

     4.4. Sorveglianza CE

     4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

     4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, ai locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie; in particolare:

     - la documentazione sul sistema di qualità;

     - le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.

     4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

     4.4.4. L'organismo può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sul controllo effettuato.

     4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.

 

     5. VERIFICA CE

     5.1. La verifica CE è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti ad essi applicabili enunciati nel presente regolamento.

     5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

     La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

     5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti del presente regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 o mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base statistica, come specificato al punto 5.5.

     5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio

     5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal certificato CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso applicabili.

     5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.

     5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.

     5.5. Verifica statistica

     5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

     5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.

     Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento:

     - un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 e l'1,5%;

     - un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5% con una percentuale di non conformità compresa tra il 5 e il 10%.

     5.5.3. Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.

     Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo può sospendere la verifica statistica.

     Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.

     5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.

 

     6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO

     6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al successivo punto 6.2, è conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

     6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto dei documenti del progetto, per verificarne le conformità ai requisiti essenziali ad esso applicabili.

     L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

     6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV permette la valutazione della conformità ai requisiti nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.

     La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione dell'organismo.

     6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.

     6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.

 

ALLEGATO III [16]

Marcatura CE di conformità ed iscrizioni

 

     La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il simbolo grafico che segue:

     La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene nella fase di controllo della produzione.

     L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere la marcatura CE nonché le seguenti indicazioni:

     - il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;

     - la denominazione commerciale dell'apparecchio;

     - il tipo di alimentazione elettrica;

     - la categoria di apparecchio;

     - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

     Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio.

     3. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

     I diversi simboli della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

 

ALLEGATO IV [17]

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO

 

     La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo ai fini della valutazione:

     - una descrizione generale dell'apparecchio;

     - il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, eccetera;

     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;

     - un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;

     - i rapporti sulle prove effettuate;

     - i manuali per l'installazione e per l'uso.

     Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti elementi:

     - gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio;

     - gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio;

     - qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la propria valutazione.

 

ALLEGATO V [18]

Requisiti minimi per la designazione degli organismi di controllo

 

     1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei prodotti che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.

     2. L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

     3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con i metodi per l'attestazione di conformità. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.

     4. La direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel rispetto delle competenze professionali, a tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali.

     5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

     - una buona formazione tecnica e professionale;

     - un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;

     - la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.

     6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato di eseguire i metodi per l'attestazione di conformità.

     7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato o che si tratti di organismo pubblico.

     8. Il personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto professionale.

 

ALLEGATO VI [19]

Modalità e contenuti delle domande di autorizzazione alla certificazione

 

     1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (D.G. P.I. Ispettorato tecnico dell'industria

- Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette copia al Ministero

dell'interno (D.G.P.C.S.A. - Centro studi ed Esperienze), contiene la

dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato V

ed è firmata dal legale rappresentante dell'organismo.

     2. Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata in regola con le disposizioni in materia di bollo, i seguenti documenti:

     a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di attività di attestazione di conformità; per i soggetti di diritto pubblico tale documento è sostituito dagli estremi dell'atto normativo;

     c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative;

     d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;

     e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione di conformità;

     f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 90/396/CEE e successive modifiche. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: requisito richiesto dalla direttiva, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;

     g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;

     h) documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;

     i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;

     l) due copie della documentazione presentata

     3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovrà essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.

 

 

ALLEGATO VII [20]

Norme armonizzate nell'ambito della dir. 90/396/CEE (DPR 661/96)

e corrispondenti norme italiane di recepimento

 

 

  NORMA EUROPEA ARMONIZZATA     NORMA ITALIANA DI RECEPIMENTO

 

  NUMERO E    PUBBLICAZIONE     TITOLO        NUMERO E ANNO DI

   ANNO DI      TITOLO                        RECEPIMENTO

  RATIFICA    IN GUCE

EN 26:1997   C 187 ,      Apparecchi a gas   UNI EN 26:1999

[3]          03.07.99     per la produzione

                           istantanea di

                           acqua calda per

                           uso sanitario

                           equipaggiati con

                           bruciatore

                           atmosferico

EN 30-1-     C 233 ,      Apparecchi di

1:1998 [3]   25.07.98     cottura a gas per

                           uso domestico -

                           Parte 1-1:

                           Sicurezza -

                           Generalità

EN 30-1-     C 133 ,      Apparecchi di      UNI EN 30-1-1:2000

1:1998       13.05.99     cottura a gas per

A1:1999 [                 uso domestico -

]                         Parte 1-1:

                           Sicurezza -

                           Generalità

EN 30-1-     C 294 ,      Apparecchi di      IN CORSO DI

2:1999       17.10.2000   cottura a gas per  TRADUZIONE

                           uso domestico -

                           Parte 1-2:

                           Sicurezza -

                           Apparecchi con

                           forni a

                           convenzione

                           forzata con o

                           senza grill

EN 30-2-     C 294 ,      Apparecchi di      IN CORSO DI

2:1999       17.10.2000   cottura a gas per  TRADUZIONE

                           uso domestico -

                           Parte 1-2:

                           Utilizzazione

                           razionale

                           dell'energia -

                           Apparecchi con

                           forni a

                           convenzione

                           forzata con o

                           senza grill

EN 30-2-     C 255 ,      Apparecchi di      UNI EN 30-2-1:1999

1:1998 [3]   13.08.98     cottura a gas per

                           uso domestico -

                           Parte 2-1:

                           Utilizzazione

                           razionale

                           dell'energia -

                           Generalità

EN 88:1991   C 216 ,      Regolatori di      UNI EN 88:1993

[3]          17.07.97     pressione per

                           apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas per pressione

                           di entrata non

                           maggiore di 200

                           mbar

EN           C216 , 17-   Regolatori di      UNI EN

88:1991/A1:  07-97        pressione per      88:1993/A1:1997

1996 [3]                  apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas per pressione

                           di entrata non

                           maggiore di 200

                           mbar

                           (Aggiornamento

                           A1)

EN 89:1999   C 294 ,      Apparecchi a gas   IN CORSO DI

              17.10.2000   per la produzione  TRADUZIONE

                           ad accumulo di

                           acqua calda per

                           usi sanitari

EN           C 294 ,      Apparecchi a gas   IN CORSO DI

89:1999/A1:  17.10.2000   per la produzione  TRADUZIONE

1999                      ad accumulo di

                           acqua calda per

                           usi sanitari

EN 125:1991  C 216 ,      Dispositivi di     UNI EN 125:1992

[3]          17.07.97     sorveglianza di

                           fiamma per

                           apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas - Dispositivi

                           termoelettrici di

                           sicurezza

                           all'accensione e

                           allo spegnimento

EN           C216 ,       Dispositivi di     UNI EN

125:1991/A1  17.07.97     sorveglianza di    125:1992/A1:1997

:1996 [3]                 fiamma per

                           apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas - Dispositivi

                           termoelettrici di

                           sicurezza

                           all'accensione e

                           allo spegnimento

                           (Aggiornamento

                           A1)

EN 126:1995  C 187 ,      Dispositivi        UNI EN 126:1996

[3]          21.07.95     multifunzionali

                           per apparecchi a

                           gas

EN 161:1991  C 216 ,      Valvole            UNI EN 161:1993

[3]          17.07.97     automatiche di

                           sezionamento per

                           bruciatori a gas

                           ed apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas

EN           C 216 ,      Valvole           UNI EN

161:1991/A1  17.07.97     automatiche di    161:1993/A1:1998

:1996 [3]                 sezionamento per

                           bruciatori a gas

                           ed apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas

                           (Aggiornamento

                           A1)

EN           C 58 ,       Valvole           UNI EN

161:1991/A2  24.02.98     automatiche di    161:1993/A2:2000

:1997 [3]                 sezionamento per

                           bruciatori a gas

                           ed apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas

                           (Aggiornamento

                           A2)

EN 203-      C 93 ,       Apparecchi per    UNI EN 203-1:1995

1:1992 [3]   29.03.96     cucine

                           professionali

                           alimentati a gas

                           - Parte 1ª:

                           Prescrizioni di

                           sicurezza

EN           C 93 ,       Apparecchi per    UNI EN

203:1992/A1  29.03.96     cucine            203:1995/A1:1996

:1995 [3]                 professionali

                           alimentati a gas

                           - Parte 1ª:

                           Prescrizioni di

                           sicurezza

                           (Aggiornamento

                           A1)

EN 203:      C 294 ,      Apparecchi per    IN CORSO DI

1992/A2:199  17.10.2000   cucine            TRADUZIONE

9                         professionali

                           alimentati a gas

                           - Parte 1a:

                           Prescrizioni di

                           sicurezza

                           (Aggiornamento

                           A2)

EN 203-2:    C 187 ,      Apparecchi per    UNI EN 203-2:1996

1995 [3]     21.07.95     cucine

                           professionali

                           alimentati a gas

                           - Parte 2ª:

                           Utilizzazione

                           razionale

                           dell'energia

EN 257:      C 216 ,      Termostati        UNI EN 257:1994

1992 [3]     17.07.97     meccanici per

                           apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas

EN 257:      C 216 ,      Termostati        UNI EN 257:

1992/A1:199  17.07.97     meccanici per     1994/A1:1998

6 [3]                     apparecchi

                           utilizzatori a

                           gas

                           (Aggiornamento

                           1)

EN 291 [1]:  C 334 ,      Guarnizioni di    UNI EN 291:1993

1992      30.11.94     tenuta in gomma

                           - Guarnizioni di

                           tenuta statiche

                           destinate agli

                           apparecchi

                           domestici che

                           utilizzano gas

                           combustibile

                           fino a 200 mbar

                           - Requisiti per

                           il materiale

EN 297:1994  C 187 ,      Caldaie di        UNI EN 297:1996

[3]          21.07.95     riscaldamento

                           centralizzato

                           alimentate a

                           combustibili

                           gassosi -

                           Caldaie di tipo

                           B11 e B11BS

                           equipaggiate con

                           bruciatore

                           atmosferico con

                           portata termica

                           nominale minore

                           o uguale a 70

                           kW

EN 297:      C 58 ,       Caldaie di        UNI EN 297:

1994/A3:199  24.02.98     riscaldamento     1996/A3:1998

6 [3]                     centralizzato

                           alimentate a

                           combustibili

                           gassosi -

                           Caldaie di tipo

                           B11 e B11BS

                           equipaggiate con

                           bruciatore

                           atmosferico, con

                           portata termica

                           nominale minore

                           o uguale a 70 kW

                           (Aggiornamento

                           A3)

EN 297:      C 255 ,      Caldaie di        UNI EN 297:

1994/A5:199  13.08.98     riscaldamento     1996/A5:2000

8 [3]                     centralizzato

                           alimentate a

                           combustibili

                           gassosi -

                           Caldaie di tipo

                           B11 e B11BS

                           equipaggiate con

                           bruciatore

                           atmosferico, con

                           portata termica

                           nominale minore

                           o uguale a 70

                           kW

EN 298:1993  C 334 ,      Sistemi           UNI EN 298:1995

[3]          30.11.94     automatici di

                           comando e di

                           sicurezza per

                           bruciatori ed

                           apparecchi con o

                           senza

                           ventilatore

EN 303-      C 133 ,      Caldaie per       IN CORSO DI

3:1998 [3]   13.05.99     riscaldamento -   TRADUZIONE

                           Parte 3: Caldaie

                           a gas per

                           riscaldamento

                           centrale -

                           Assemblaggio di

                           corpo caldaia

                           con bruciatore

                           ad aria

                           soffiata

EN 377:1993  C 334 ,      Lubrificanti per  UNI EN 377:1995

[3]          30.11.94     apparecchi ed

                           equipaggiamenti

                           collegati che

                           utilizzano gas

                           combustibili

                           esclusi quelli

                           destinati

                           all'impiego nei

                           processi

                           industriali

EN 416-     C 294 ,       Apparecchi di     IN CORSO DI

1:1999      17.10.2000    riscaldamento a   TRADUZIONE

                           gas a tubi

                           radianti sospesi

                           - Parte 1a:

                           Sicurezza

EN 419-     C 294,        Apparecchi di     IN CORSO DI

1:1999      17.10.2000    riscaldamento a   TRADUZIONE

                           gas sospesi -

                           Parte 1a:

                           Sicurezza

EN          C 334 ,       Gas di prova -    UNI EN 437:1995

437:1993 [  30.11.94      Pressioni di

]                         prova -

                           Categorie di

                           apparecchi

EN 437:     C 216 ,       Gas di prova -    UNI EN

1993/A1:19  17.07.97      Pressioni di      437:1995/A1:1999

97 [3]                    prova -

                           Categorie di

                           apparecchi -

                           (Aggiornamento

                           A1)

EN          C 294 ,       Gas di prova -    IN CORSO DI

437:1993/A  17.10.2000    Pressioni di      TRADUZIONE

1: 1999                   prova -

                           Categorie di

                           apparecchi -

                           (Aggiornamento

                           A2)

EN          C 288 ,       Prescrizioni per  UNI EN 449:1998

449:1996 [  01.10.96      apparecchi

]                         funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL. -

                           Apparecchi di

                           riscaldamento

                           domestici non

                           raccordabili a

                           condotto di

                           scarico dei fumi

                           (compresi gli

                           apparecchi di

                           riscaldamento a

                           combustione

                           catalitica

                           diffusiva)

EN          C 294 ,       Prescrizioni per  IN CORSO DI

461:1999    17.10.2000    apparecchi        TRADUZIONE

                           funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL. -

                           Apparecchi di

                           riscaldamento

                           non domestici

                           con portata

                           termica nominale

                           non maggiore di

                           10 kW non

                           raccordabili a

                           condotto di

                           scarico

EN          C 294 ,       Caldaie di        IN CORSO DI

483:1999    17.10.2000    riscaldamento     TRADUZIONE

                           centrale

                           alimentate a

                           combustibili

                           gassosi -

                           Caldaie di tipo

                           C di portata

                           termica nominale

                           non maggiore di

                           70 kW

EN          C 58 ,        Prescrizioni per  UNI EN 484:2000

484:1997 [  24.02.98      apparecchi

]                         funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL - Fornelli

                           indipendenti

                           compresi quelli

                           con grill per

                           l'uso

                           all'aperto

EN          C 58 ,        Prescrizioni per  IN CORSO DI

497:1997    24.02.98      apparecchi        TRADUZIONE

                           funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL - Bruciatori

                           multiuso con

                           supporti

                           integrati per

                           uso all'aperto

EN          C 58 ,        Prescrizioni per  IN CORSO DI

498:1997    24.02.98      apparecchi        TRADUZIONE

                           funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL - Barbecues

                           per uso

                           all'aperto

EN          C 294 ,       Apparecchi a gas  IN CORSO DI

509:1999    17.10.2000    ad effetto        TRADUZIONE

                           decorativo di

                           combustione

EN          n° C 58 ,     Prescrizioni per  IN CORSO DI

521:1998    24.02.98      apparecchi        TRADUZIONE

                           funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL - Apparecchi

                           portatili

                           alimentati a

                           pressione di

                           vapore di GPL

EN          C 58 ,        Generatori        IN CORSO DI

525:1997    24.02.98      d'aria calda a    TRADUZIONE

                           gas a

                           riscaldamento

                           diretto e

                           convenzione

                           forzata per il

                           riscaldamento di

                           ambienti non

                           domestici con

                           portata termica

                           nominale non

                           maggiore di 300

                           kW

EN          C 187 del     Materiali in       UNI EN 549:1996

549:1994 [  21.07.95      gomma per

]                         dispositivi di

                           tenuta e

                           diaframmi per

                           apparecchi a gas

                           e relativi

                           equipaggiamenti

EN          C 233 ,       Generatori d'aria  IN CORSO DI

621:1998    25.7.98       calda a            TRADUZIONE

                           convenzione

                           forzata per il

                           riscaldamento di

                           ambienti non

                           domestici,

                           alimentati a gas

                           e con portata

                           termica, riferita

                           al potere

                           calorifico

                           inferiore, non

                           maggiore di 300

                           kW, non

                           equipaggiati con

                           ventilatore nel

                           circuito di

                           combustione

EN          C 93 del      Caldaie a gas per  UNI EN 625:1996

625:1995 [  29.03.96      riscaldamento

]                         centrale -

                           Prescrizioni

                           specifiche per la

                           funzione acqua

                           calda sanitaria

                           delle caldaie

                           combinate con

                           portata termica

                           nominale minore o

                           uguale a 70 kW

EN          C 294 ,       Caldaie di         IN CORSO DI

656:1999    17.10.2000    riscaldamento      TRADUZIONE

                           centrale

                           alimentate a

                           combustibili

                           gassosi - Caldaie

                           di tipo B di

                           portata termica

                           nominale maggiore

                           di 70 kW e non

                           maggiore di 300

                           kW

EN          C 216 ,       Bruciatori         UNI EN 676:1998

676:1996 [  17.07.97      automatici di

]                         combustibili

                           gassosi ad aria

                           soffiata

EN          C 255 ,       Caldaie di         IN CORSO DI

677:1998    13.08.98      riscaldamento      TRADUZIONE

                           centralizzato

                           alimentate a

                           combustibili

                           gassosi -

                           Requisiti

                           specifici per

                           caldaie a

                           condensazione di

                           portata termica

                           nominale minore o

                           uguale a 70 kW

EN          C 115 ,       Prescrizioni per   IN CORSO DI

732:1998    28.04.99      apparecchi         TRADUZIONE

                           funzionanti

                           esclusivamente a

                           GPL - Apparecchi

                           refrigeratori

EN 751-     C 216 ,       Materiali di       UNI EN 751-1:1998

1:1996 [    17.07.97      tenuta per

]                         giunzioni

                           metalliche

                           filettate a

                           contatto con gas

                           della 1ª, 2ª e 3ª

                           famiglia e con

                           acqua calda -

                           Composti di

                           tenuta

                           anaerobici

EN 751-     C216 ,        Materiali di       UNI EN 751-2:1998

2:1996   17.07.97      tenuta per

                           giunzioni

                           metalliche

                           filettate a

                           contatto con gas

                           della 1ª, 2ª e 3ª

                           famiglia e con

                           acqua calda -

                           Composti di

                           tenuta non

                           indurenti

EN 751-     C 216 ,       Materiali di       UNI EN 751-3:1998

3:1996   17.07.97      tenuta per

                           giunzioni

                           metalliche

                           filettate a

                           contatto con gas

                           della 1ª, 2ª e 3ª

                           famiglia e con

                           acqua calda -

                           Nastri di PTFE

                           non sinterizzato

EN 777-     C 294 ,       Tubi radianti a    IN CORSO DI

1:1999      17.10.2000    gas sospesi con    TRADUZIONE

                           bruciatori

                           multipli, per uso

                           non domestico -

                           Parte 1: sistema

                           D, sicurezza

EN 777-     C 294 ,       Tubi radianti a    IN CORSO DI

2:1999      17.10.200     gas sospesi con    TRADUZIONE

                           bruciatori

                           multipli, per uso

                           non domestico -

                           Parte 2: sistema

                           E, sicurezza

EN 777-     C 294 ,       Tubi radianti a    IN CORSO DI

3:1999      17.10.2000    gas sospesi con    TRADUZIONE

                           bruciatori

                           multipli, per uso

                           non domestico -

                           Parte 3: sistema

                           F, sicurezza

EN 777-     C 259 ,       Tubi radianti a gas   IN CORSO DI

4:1999      11.9.99       sospesi, con          TRADUZIONE

                           bruciatori multipli,

                           per uso non

                           domestico - Parte 4:

                           Sistema H -

                           Sicurezza

EN          C 233 ,       Generatori di aria calda  IN CORSO DI

778:1998    25.7.98       a gas a convenzione       TRADUZIONE

                           forzata per il

                           riscaldamento di

                           ambienti domestici, con

                           portata termica,

                           riferita al potere

                           calorifico inferiore,

                           non maggiore di 70 kW,

                           non equipaggiati con

                           ventilatore nel circuito

                           di combustione

EN 970:     C 216 ,       Controllo non             IN CORSO DI

1997 [2]    17.07.97      distruttivo di saldature  TRADUZIONE

                           per fusione - Esame

                           visivo

EN          C 233 ,       Generatori di aria calda  IN CORSO DI

1020:1998   25.7.98       a convenzione forzata     TRADUZIONE

                           per il riscaldamento di

                           ambienti non domestici,

                           alimentati a gas di

                           portata termica riferita

                           al potere calorifico

                           inferiore, non maggiore

                           di 300 kW, equipaggiati

                           con ventilatore nel

                           circuito di combustione

EN          C 255 ,       Generatori di aria calda  IN CORSO DI

1196:1998   13.08.98      a gas per uso domestico   TRADUZIONE

                           e non domestico -

                           Requisiti supplementari

                           per generatori di aria

                           calda a condensazione

EN          C 133 , 13-   Generatori di aria calda  IN CORSO DI

1319:1998   05-99         a convenzione forzata     TRADUZIONE

                           alimentati a gas, per il

                           riscaldamento di

                           ambienti domestici,

                           equipaggiati con

                           bruciatore munito di

                           ventilatore con portata

                           termica nominale

                           riferita al potere

                           calorifico inferiore non

                           maggiore di 70 kW

EN          C 294 ,       Generatori di aria calda  IN CORSO DI

1319:1998/  17.10.2000    a convenzione forzata     TRADUZIONE

A2: 1999                  alimentati a gas, per il

                           riscaldamento di

                           ambienti domestici,

                           equipaggiati con

                           bruciatore munito di

                           ventilatore con portata

                           termica nominale

                           riferita al potere

                           calorifico inferiore non

                           maggiore di 70 kW

                           (Aggiornamento A2)

EN 1458-    C 294 ,       Asciugabiancheria a gas   IN CORSO DI

1:1999      17.10.2000    per uso domestico a       TRADUZIONE

                           tamburo rotante e a

                           riscaldamento diretto,

                           di tipo B22D e B23D, di

                           portata termica nominale

                           non maggiore di 6 kW -

                           Parte 1: sicurezza

EN 1458-    C 294 ,       Asciugabiancheria a gas   IN CORSO DI

2:1999      17.10.2000    per uso domestico a       TRADUZIONE

                           tamburo rotante e a

                           riscaldamento diretto,

                           di tipo B22D e B23D, di

                           portata termica nominale

                           non maggiore di 6 kW -

                           Parte 2: utilizzazione

                           razionale dell'energia

     EN      C 255 ,      Prescrizioni per apparecchi    IN CORSO

1596:1998   13.08.98     funzionanti esclusivamente a   DI

                          GPL - Generatori d'aria        TRADUZION

                          calda, non domestici, a        E

                          riscaldamento diretto e

                          convenzione forzata, mobili e

                          portatili

EN          C 58 ,       Dispositivi di sorveglianza    IN CORSO

1854:1997   24.02.98     di pressione per bruciatori    DI

                          ed apparecchi a gas            TRADUZION

                                                         E

EN          C 133 ,      Dispositivi di sorveglianza    UNI EN

1854:1997:  13.05.99     di pressione per bruciatori    1854:2000

A1: 1998                 ed apparecchi a gas

EN 12067-   C 38 ,       Dispositivi di regolazione     IN CORSO

1:1998      12.02.99     del rapporto aria/gas per      DI

                          bruciatori a gas ed            TRADUZION

                          apparecchi a gas - Parte 1:    E

                          dispositivi pneumatici

EN          C 133 ,      Regolatori di pressione a      IN CORSO

12078:1998  13.05.99     punto zero per apparecchi a    DI

                          gas                            TRADUZION

                                                         E

EN 12244-   C 255 ,      Lavatrici a gas a              IN CORSO

1:1998      13.08.98     riscaldamento diretto di       DI

                          portata termica nominale non   TRADUZION

                          maggiore di 20 kW - Parte 2a:  E

                          Utilizzazione razionale

                          dell'energia

EN 12244-   C 255 ,      Lavatrici a gas a              IN CORSO

2:1998      13.08.98     riscaldamento diretto di       DI

                          portata termica nominale non   TRADUZION

                          maggiore di 20 kW - Parte 2a:  E

                          Utilizzazione razionale

                          dell'energia

EN 12309-   C 294 ,      Apparecchi di climatizzazione  IN CORSO

1:1999      17.10.2000   e pompe di calore ad           DI

                          assorbimento ed adsorbimento,  TRADUZION

                          funzionanti a gas, con         E

                          portata termica nominale non

                          maggiore di 70 kW - Parte 1:

                          sicurezza

EN 12752-   C294 ,       Asciugabiancheria a gas a      IN CORSO

1:1999      17.10.2000   tamburo rotante, di tipo B,    DI

                          di portata termica nominale    TRADUZION

                          non maggiore di 20 kW - Parte  E

                          1: sicurezza

EN 12752-   C 294 ,      Asciugabiancheria a gas a      IN CORSO

2:1999      17.10.2000   tamburo rotante, di tipo B,    DI

                          di portata termica nominale    TRADUZION

                          non maggiore di 20 kW - Parte  E

                          2: utilizzazione razionale

                          dell'energia

 

 

[1] Sostituita da EN 549

[2] Pubblicata erroneamente

[3] Norme già pubblicate - Le norme UNI sono reperibili per consultazione e

vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b 20133 Milano.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[14] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[15] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[16] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[17] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[18] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[19] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.

[20] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 2 aprile 2001 e abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.