§ 7.2.74 - D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81.
Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:19/05/2016
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato
Art. 4.  Obblighi dei fabbricanti
Art. 5.  Rappresentanti autorizzati
Art. 6.  Obblighi degli importatori
Art. 7.  Obblighi dei distributori
Art. 8.  Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Art. 9.  Identificazione degli operatori economici
Art. 10.  Trasferimenti di esplosivi
Art. 11.  Transito di esplosivi
Art. 12.  Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro
Art. 13.  Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro
Art. 14.  Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica
Art. 15.  Scambio di informazioni
Art. 16.  Identificazione e tracciabilità degli esplosivi
Art. 17.  Licenza o autorizzazione
Art. 18.  Presunzione di conformità degli esplosivi
Art. 19.  Procedure di valutazione della conformità
Art. 20.  Dichiarazione di conformità UE
Art. 21.  Principi generali della marcatura CE
Art. 22.  Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
Art. 23.  Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica
Art. 24.  Modifica delle notifiche
Art. 25.  Prescrizioni relative agli organismi notificati
Art. 26.  Controllo degli organismi notificati
Art. 27.  Presunzione di conformità degli organismi notificati
Art. 28.  Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Art. 29.  Obblighi operativi degli organismi notificati
Art. 30.  Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
Art. 31.  Coordinamento degli organismi notificati
Art. 32.  Sorveglianza del mercato
Art. 33.  Disposizioni procedurali per gli esplosivi che presentano rischi
Art. 34.  Procedura di salvaguardia
Art. 35.  Esplosivi conformi che presentano un rischio
Art. 36.  Non conformità formale
Art. 37.  Disciplina sanzionatoria
Art. 38.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 39.  Disposizioni tariffarie
Art. 40.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 41.  Abrogazioni
Art. 42.  Entrata in vigore


§ 7.2.74 - D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81.

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

(G.U. 25 maggio 2016, n. 121 - S.O. n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, Allegato B, n.15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

     Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

     Vista la decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunità europee, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della decisione 2010/347/UE, della Commissione europea, del 19 giugno 2010;

     Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;

     Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

     Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

     Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

     Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

     Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

     Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

     Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, con il quale si è data attuazione al Capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i relativi provvedimenti di attuazione;

     Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonchè le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);

     Visto l'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

     Visto l'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43;

     Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile.

     2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

     a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e di polizia;

     b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;

     c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13, 14 e 15;

     d) le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16.

     3. All'Allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera b), identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.

     4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, e all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati, nonchè alla classificazione di talune sostanze non contemplate dal presente decreto come esplosivi in virtù di leggi o regolamenti nazionali.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) esplosivi: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;

     b) munizioni: i proiettili e le cariche propulsive nonchè le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

     c) sicurezza: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;

     d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;

     e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea;

     f) trasferimento: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione europea, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;

     g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

     h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un esplosivo;

     i) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;

     l) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

     m) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un esplosivo originario di un paese terzo;

     n) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;

     o) operatori economici: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell'immagazzinamento, nell'utilizzazione, nei trasferimenti, nell'importazione, nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi;

     p) armaiolo: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, trasformazione, disattivazione o locazione di armi da fuoco e di munizioni;

     q) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;

     r) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

     s) accreditamento: l'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

     t) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonchè di vigilanza del mercato, individuato in base alla normativa vigente;

     u) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli esplosivi;

     v) organismo di valutazione della conformità: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

     z) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

     aa) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;

     bb) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

     cc) marcatura CE: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione, secondo le modalità stabilite nell'Allegato V.

 

     Art. 3. Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato

     1. È vietato, fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti contenuti nel presente decreto.

 

Capo II

Obblighi degli operatori economici

 

     Art. 4. Obblighi dei fabbricanti

     1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

     2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'Allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

     3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

     4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo, nonchè delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'esplosivo.

     5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l'identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui all'articolo 16.

     6. Per gli esplosivi che non rientrano nel sistema di cui al comma 5, i fabbricanti:

     a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell'esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento dell'esplosivo;

     b) indicano sull'esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.

     7. I fabbricanti garantiscono che l'esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

     8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonchè le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

     9. I fabbricanti, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo al presente decreto. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorità, su loro ordine, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

 

     Art. 5. Rappresentanti autorizzati

     1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

     2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

     a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato;

     b) a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo;

     c) cooperare con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

 

     Art. 6. Obblighi degli importatori

     1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.

     2. Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'esplosivo, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, non immette l'esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'esplosivo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.

     3. Gli importatori indicano sull'esplosivo, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.

     4. Gli importatori garantiscono che l'esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

     5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

     6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonchè le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

     7. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato, gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali organi o autorità.

     8. Gli importatori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo al presente decreto. Gli importatori cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

 

     Art. 7. Obblighi dei distributori

     1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

     2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonchè dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 6, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato II, non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di sorveglianza del mercato.

     3. I distributori garantiscono che, mentre l'esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

     4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonchè le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

     5. I distributori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo. I distributori cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.

 

     Art. 8. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

     1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

 

     Art. 9. Identificazione degli operatori economici

     1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 16, gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta:

     a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;

     b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.

     2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.

 

Capo III

Disposizioni di sicurezza

 

     Art. 10. Trasferimenti di esplosivi

     1. In conformità alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, chi intende introdurre nel territorio nazionale esplosivi per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. Ai fini dell'introduzione è necessaria, altresì, l'autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di origine nonchè delle autorità degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.

     2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il prefetto verifica che il destinatario sia provvisto delle autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi previste dalla normativa vigente.

     3. Qualora sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione medesima, il prefetto trasmette le relative informazioni al Ministero dell'interno, anche ai fini della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

     4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene:

     a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;

     b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;

     c) una descrizione completa degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compresi la quantità e il numero di identificazione delle Nazioni unite;

     d) le indicazioni relative all'attestato di esame «UE del tipo» e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;

     e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;

     f) le date previste di partenza e di arrivo degli esplosivi;

     g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;

     h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.

     5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo degli esplosivi, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne dà comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibisce l'autorizzazione medesima.

     6. In conformità alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, il trasferimento di esplosivi per uso civile dal territorio nazionale verso uno Stato membro dell'Unione europea è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato membro di destinazione. Ai fini del trasferimento sono necessarie, altresì, l'autorizzazione del prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza, rilasciata in presenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè l'autorizzazione dell'autorità degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.

     7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo accompagnano gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e sono esibite ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 11. Transito di esplosivi

     1. In conformità alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004, il transito di esplosivi sul territorio nazionale deve essere autorizzato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di ingresso.

     2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o un suo rappresentante comunica l'avvenuto transito alla stessa prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione entro cinque giorni dalla data del transito medesimo.

 

     Art. 12. Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro

     1. Chi intende introdurre nel territorio nazionale munizioni per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di origine, previo apposito nulla-osta rilasciato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione.

     2. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere:

     a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

     b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;

     c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;

     d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonchè l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

     e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;

     f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo delle munizioni.

     3. Al più tardi al momento del trasferimento, l'interessato è tenuto a comunicare, altresì, eventuali Stati membri di transito.

     4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.

     5. Il nulla-osta di cui al comma 1 è rilasciato in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     6. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 13. Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro

     1. Chi intende trasferire verso uno Stato membro della Unione europea munizioni per uso civile deve munirsi di autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in presenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e previa acquisizione dell'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione, ove prevista.

     3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto.

     4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.

     5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 14. Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

     1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal presente decreto, od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

     2. Il prefetto comunica senza indugio le misure adottate al Ministero dell'interno, per le conseguenti comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea.

     3. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonchè la consegna per essere custoditi in depositi, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Del provvedimento è data comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

 

     Art. 15. Scambio di informazioni

     1. Il prefetto competente all'espletamento delle formalità di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 provvede allo scambio delle relative informazioni con le autorità degli altri stati membri.

     2. Ogni altra informazione, relativa ai medesimi articoli, è messa a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri dal Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione di cui all'articolo 17.

 

     Art. 16. Identificazione e tracciabilità degli esplosivi

     1. L'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni.

     2. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile contiene anche i dati che si riferiscono al all'identificazione univoca dell'esplosivo, ivi comprese l'ubicazione durante il periodo in cui l'esplosivo è in possesso degli operatori economici e l'identità di questi ultimi.

     3. I dati relativi all'identificazione univoca sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l'operatore economico ha cessato la propria attività. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti.

     4. All'articolo 55, terzo comma, secondo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "50 anni" sono sostituite dalle seguenti: "10 anni".

 

     Art. 17. Licenza o autorizzazione

     1. Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici devono essere muniti di apposita licenza o di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.

 

Capo IV

Conformità dell'esplosivo

 

     Art. 18. Presunzione di conformità degli esplosivi

     1. Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'Allegato II.

 

     Art. 19. Procedure di valutazione della conformità

     1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

     2. Ai fini della verifica di conformità degli esplosivi per uso civile il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'Allegato III:

     a) per gli esplosivi prodotti in serie:

     1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:

     1.1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);

     1.2) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);

     1.3) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);

     1.4) conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

     b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).

     3. L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

     Art. 20. Dichiarazione di conformità UE

     1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

     2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'Allegato IV , contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'Allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua italiana.

     3. Se all'esplosivo si applicano più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

     4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'esplosivo ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

 

     Art. 21. Principi generali della marcatura CE

     1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e corrisponde al modello previsto dall'Allegato V.

 

     Art. 22. Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

     1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

     2. La marcatura CE è apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato.

     3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

     4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

     5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento.

     6. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della marcatura CE di conformità e del numero di identificazione dell'organismo notificato.

 

Capo V

Notifica degli Organismi di valutazione della conformità

 

     Art. 23. Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica

     1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli esplosivi di cui al presente decreto, è richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Tale provvedimento è definitivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di cui agli articoli 46 e 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II, Paragrafo 11, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 è rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui è completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 25, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "UE del Tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato III, moduli B), C2, D, E, F e G. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresì, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 1103. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonchè dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se già disponibile.

     4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25.

     5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, di seguito denominati "organismi notificati" nonchè dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi è autorizzato. La notifica è effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'esplosivo o gli esplosivi interessati, nonchè la relativa attestazione di competenza.

     6. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.

     7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

 

     Art. 24. Modifica delle notifiche

     1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonchè di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.

 

     Art. 25. Prescrizioni relative agli organismi notificati

     1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.

     2. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta ed è dotato di personalità giuridica.

     3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono nè il progettista, nè il fabbricante, nè il fornitore, nè l'installatore, nè l'acquirente, nè il proprietario, nè l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi, nè il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli esplosivi che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di esplosivi per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli esplosivi, nè rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

     4. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

     5. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato III e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di esplosivi per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

     a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

     b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

     c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

     6. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

     7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone dei seguenti requisiti:

     a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

     b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

     c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione europea e delle normative nazionali;

     d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

     8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

     9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

     10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia.

     11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

 

     Art. 26. Controllo degli organismi notificati

     1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede al controllo degli organismi notificati.

     2. Il controllo sugli organismi notificati è esercitato secondo modalità da definirsi in un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e l'organismo di cui al comma 1.

 

     Art. 27. Presunzione di conformità degli organismi notificati

     1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonchè ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 28. Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

     1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 25 e connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.

     2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

     3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

     4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.

 

     Art. 29. Obblighi operativi degli organismi notificati

     1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'Allegato III.

     2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'esplosivo alle disposizioni del presente decreto.

     3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

     4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

     5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

 

     Art. 30. Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

     1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:

     a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

     b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

     c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di sorveglianza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

     d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

     2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi esplosivi, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

 

     Art. 31. Coordinamento degli organismi notificati

     1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell'Unione europea.

 

Capo VI

Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile

 

     Art. 32. Sorveglianza del mercato

     1. Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

     2. Il prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli esplosivi per uso civile siano immessi sul mercato soltanto se adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente.

     3. L'autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonchè della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:

     a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonchè nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

     b) prelevare, se del caso, campioni di esplosivi per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

     c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli esplosivi che, pur recando la marcatura CE, corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente;

     d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli esplosivi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente e la loro distruzione in condizioni di sicurezza.

     4. I costi relativi alle operazioni di cui al comma 3, lettera b), sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori solo in caso di accertata non conformità del prodotto.

     5. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono adottate dal prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.

     6. Il Ministero dell'interno predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di esplosivi, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

 

     Art. 33. Disposizioni procedurali per gli esplosivi che presentano rischi

     1. Qualora l'autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorità medesima. Se nel corso della valutazione l'autorità conclude che l'esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ordina tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorità di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno e l'organismo notificato competente delle misure adottate.

     2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n.765/2008.

     3. Il Ministero dell'interno, informato dall'autorità di sorveglianza del mercato, ai sensi del comma 1, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere.

     4. L'operatore economico adotta tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.

     5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1 fissato dall'autorità di sorveglianza del mercato, l'autorità medesima adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'esplosivo sul mercato nazionale, per ritirarlo dal mercato medesimo o per richiamarlo. Delle misure adottate è data immediata informazione nei termini di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonchè gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta:

     a) alla non conformità dell'esplosivo alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumità delle persone o alla protezione dei beni materiali o dell'ambiente; oppure

     b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18, che conferiscono la presunzione di conformità.

     6. Il Ministero dell'interno, qualora un altro Stato membro abbia avviato la procedura a norma del presente articolo, informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a disposizione sulla non conformità dell'esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura adottata, delle proprie obiezioni.

     7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura è ritenuta giustificata e l'esplosivo è immediatamente ritirato dal mercato. Se sono sollevate obiezioni e, all'esito delle consultazioni da essa avviate, la Commissione decide, con proprio atto di esecuzione, comunicato agli operatori economici interessati, che la misura provvisoria è ingiustificata, la misura medesima è revocata. L'autorità di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.

     8. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento è definitivo.

     9. I costi relativi alle misure di cui al presente articolo sono posti a carico dell'operatore economico interessato

 

     Art. 34. Procedura di salvaguardia

     1. Il Ministero dell'interno comunica gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea al Ministero dello sviluppo economico per le informazioni di competenza al mercato nazionale.

 

     Art. 35. Esplosivi conformi che presentano un rischio

     1. Se l'autorità di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, ordina all'operatore economico interessato, che se ne assume i relativi oneri, di far sì che tale esplosivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

     2. L'operatore economico adotta le misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.

     3. Delle misure di cui al comma 1 è data informazione nei termini di cui all'articolo 33, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell'esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonchè la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

     4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorità di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. L'autorità di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.

 

     Art. 36. Non conformità formale

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, se l'autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

     a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, dell'articolo 22 o dell'Allegato V del presente decreto;

     b) la marcatura CE non è stata apposta;

     c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell'articolo 22 o non è stato apposto;

     d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

     e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

     f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

     g) le informazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, o all'articolo 6, comma 3, sono assenti, false o incomplete;

     h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 non è rispettata.

     2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 37. Disciplina sanzionatoria

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

     3. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, dopo le parole: "sistema informatico dell'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonchè mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile".

     4. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione degli esplosivi di cui al presente decreto, nonchè l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli esplosivi di cui all'articolo 23, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     5. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 4, nonchè dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, i provvedimenti di cui al comma 5 si applicano anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un esplosivo, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque :

     a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     b) gli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero dell'interno, ove previsto;

     c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonchè la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

     d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare l'esplosivo.

     7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

     8. Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.

     9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie e finali

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, nonchè quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

     2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti con i quali sono adeguate, anche ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, nonchè alle disposizioni del presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272.

     3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni.

     4. Possono essere messi a disposizione sul mercato esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.

     5. I certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma del presente decreto.

     6. I richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.

     7. Nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE, abrogata dalla direttiva 2014/28/UE, si intendono fatti a quest'ultima e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato VI della stessa direttiva 2014/28/UE.

 

     Art. 39. Disposizioni tariffarie

     1. Alle attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23, il Ministero dell'interno provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori economici.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

     3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.

     4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sugli appositi capitoli di bilancio.

     5. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2003 sulla determinazione delle tariffe per i servizi resi ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.

 

     Art. 40. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 41. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo .

 

     Art. 42. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO I

 

Allegato II

(di cui all’articolo 4, comma 1)

 

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

 

I. Requisiti generali

1. Ogni esplosivo deve essere progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni ai beni materiali e all'ambiente in condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le pratiche standard, fino a che viene utilizzato.

2. Ogni esplosivo deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

3. Ogni esplosivo deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento che comporti ripercussioni minime sull'ambiente, se vengono impiegate tecniche adeguate.

 

II. Requisiti speciali

1. Come requisiti minimi, le seguenti informazioni e proprietà, se del caso, devono essere considerati o testati:

a) progettazione e caratteristiche, compresa la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione;

b) stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto;

c) sensibilità agli urti e all'attrito;

d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica e fisica;

e) purezza chimica dell'esplosivo;

f) resistenza dell'esplosivo all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;

g) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'esplosivo sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'esplosivo nel suo insieme;

h) idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, masse calde) qualora sia destinato ad essere usato in tali condizioni;

i) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;

j) corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato;

k) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso e allo smaltimento;

l) la capacità dell'esplosivo, del sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento durante l'immagazzinamento fino alla «data di scadenza» indicata dal fabbricante;

m) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari per un funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.

2. Ogni esplosivo deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'esplosivo è destinato ad essere usato.

3. Requisiti per le categorie di esplosivi

3.1. Gli esplosivi detonanti devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a) il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione;

b) gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce;

c) i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.

3.2. I cordoncini detonanti, le micce di sicurezza e i cordoncini di accensione devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a) la copertura dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza, delle altre micce e dei cordoncini di accensione deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale;

b) i parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti;

c) i cordoncini detonanti devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

3.3. I detonatori (inclusi i detonatori a scoppio ritardato) devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a) i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili;

b) i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità;

c) la capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità;

d) i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano;

e) le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ad esempio corrente che non provoca incendi, resistenza);

f) i cavi dei detonatori elettrici devono avere un isolamento e una resistenza meccanica sufficienti, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.

3.4. I propellenti e i propellenti per endoreattori devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a) questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati;

b) se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione;

c) i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

 

ALLEGATO III

(di cui all’articolo 19, comma 2)

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

 

MODULO B

Esame UE del tipo

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale esplosivo rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2. L'esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i) una descrizione generale dell'esplosivo;

ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo;

iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi) le relazioni sulle prove effettuate;

d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato:

per l'esplosivo:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo;

per i campioni:

4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando le altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'esplosivo in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di

esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e,

periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali

certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del

tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,

su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,

copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli

Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati

degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del

certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico

contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di

tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti una copia del

certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione

tecnica per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3

ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

 

MODULO C 2

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del

prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del

prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di

valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4

e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi in questione sono

conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente

decreto ad essi applicabili.

2. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo

controllo garantiscano la conformità dell'esplosivo fabbricato al tipo oggetto del certificato di

esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto a essi applicabili.

3. Controlli sul prodotto

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a

intervalli casuali, stabiliti da tale organismo, per verificare la qualità dei controlli interni sugli

esplosivi, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità

prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo

notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito

dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti

specifiche tecniche, per controllare la conformità dell'esplosivo al tipo descritto nel certificato di

esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Laddove un campione non

è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di

fabbricazione dell'esplosivo funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità

dell'esplosivo.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità

dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo esplosivo conforme al tipo descritto

nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a esso applicabili.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di

esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data

in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il

modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti

su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo

rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché

siano specificati nel mandato.

 

MODULO D

Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte

di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi

di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli

esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e

rispondono ai requisiti del presente decreto a essi applicabili.

2. Produzione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del

prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto

a sorveglianza come specificato al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un

organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal

rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro

organismo notificato;

c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;

d) la documentazione relativa al sistema di qualità;

e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE

del tipo.

3.2. Il sistema di qualità garantisce che gli esplosivi siano conformi al tipo descritto nel

certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una

documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione

uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del

personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della

qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con

indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle

tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità

dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di

cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle

specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo

incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto

interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili

del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera

e), per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del

presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'esplosivo a tali

norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del

controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità

approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di

qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a

soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo

e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi

derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di

fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle

tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il

fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui

controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,

procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a

verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una

relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di

cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al

tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del

presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di

esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data

in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il

modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti

su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo,

tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:

a) la documentazione di cui al punto 3.1;

b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei

sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di

tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o

altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di

qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta,

delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal

suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché

siano specificati nel mandato.

 

MODULO E

Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una

procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai

punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi

interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i

requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione del prodotto finale e le

prove degli esplosivi interessati come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di

cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo

notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal

rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro

organismo notificato;

c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;

d) la documentazione relativa al sistema di qualità;

e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE

del tipo.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli esplosivi al tipo descritto dal

certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una

documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione

uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del

personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle

tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i

requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle

corrispondenti specifiche delle pertinenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle

ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e

della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo

comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo

esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la

capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di

effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'esplosivo a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del

controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità

approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di

qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a

soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo

e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi

derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di

fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle

tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il

fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui

controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,

procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a

verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire

al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle

stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di

cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al

tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del

presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di

esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data

in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il

modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti

su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo,

tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:

a) la documentazione di cui al punto 3.1;

b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei

sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di

tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o

altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di

qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di

qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal

suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché

siano specificati nel mandato.

 

MODULO F

Conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto

1. La conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto è la parte di una procedura di

valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1

e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati cui

sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di

esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo

controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo approvato oggetto del

certificato di esame UE e ai requisiti del presente decreto a essi applicabili.

3. Verifica

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua opportuni esami e prove per verificare

la conformità dell'esplosivo al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle

prescrizioni applicabili del presente decreto.

Gli esami e le prove di controllo della conformità degli esplosivi ai requisiti pertinenti sono

effettuati, a scelta del fabbricante, mediante controllo e prova di ciascun prodotto, come

specificato al punto 4 o esaminando e provando gli esplosivi su base statistica, come precisato

al punto 5.

4. Verifica della conformità mediante controllo e prova di ogni prodotto

4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate

opportune prove, definite nelle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da

altre specifiche tecniche pertinenti per verificare la conformità al tipo approvato oggetto del

certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto. In mancanza di

una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove

effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di

identificazione sull'esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini

d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

5. Verifica statistica della conformità

5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo

controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri

esplosivi in forma di lotti omogenei.

5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti gli esplosivi che compongono un

campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte nelle

norme armonizzate, e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per

verificarne la loro conformità al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e la

conformità alle prescrizioni applicabili del presente decreto e per stabilire se il lotto vada

accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato

interessato decide quali prove sono opportune.

5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati approvati tutti gli esplosivi che lo compongono,

esclusi gli esplosivi del campione risultati non conformi.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove

effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di

identificazione su ogni esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti i certificati di conformità

per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

5.4. Se un lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente provvede a impedire

l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti frequentemente l'organismo

notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di

cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al

tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del

presente decreto.

6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di

esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data

in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il

modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti

su richiesta.

Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilità dello stesso,

il fabbricante può apporre sugli esplosivi il numero d'identificazione di tale organismo.

Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può

apporre il numero d'identificazione di tale organismo sull'esplosivo nel corso del processo di

fabbricazione.

7. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante

autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel

mandato. Un rappresentante autorizzato non può assolvere gli obblighi spettanti al fabbricante

di cui ai punti 2 e 5.1.

 

MODULO G

Conformità basata sulla verifica dell'unità

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità

con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara,

sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'esplosivo interessato, al quale sono state applicate

le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili.

2. Documentazione tecnica

2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo

notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità

dell'esplosivo ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei

rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai

fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. La

documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a) un descrizione generale dell'esplosivo;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità,

circuiti ecc.;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del

funzionamento dell'esplosivo;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state

applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti

essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti

specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la

documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., e

f) le relazioni sulle prove effettuate.

2.2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità

nazionali competenti per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso

sul mercato.

3. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo

controllo assicurino la conformità dell'esplosivo fabbricato alle prescrizioni applicabili del

presente decreto.

4. Verifica

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del

caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste in altre

specifiche tecniche, per verificare la conformità dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del

presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato

decide quali prove sono opportune.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove

effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di

identificazione su ogni esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti i certificati di conformità

per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di

cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo esplosivo conforme

alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE e la tiene a disposizione

delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso

sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti

su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo

rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché

siano specificati nel mandato.

 

ALLEGATO IV

(di cui all’articolo 20, comma 2)

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (n. . . . )1

1. Numero di prodotto, tipo, lotto o serie:

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del

fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità):

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di

armonizzazione dell'Unione:

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche

tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. L'organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione

dell'intervento) e rilasciato il certificato:

8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome, funzione) (firma):

1 L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

 

ALLEGATO V

(di cui all'articolo 21, comma 1)

 

MARCATURA CE