§ 69.4.63 - D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:14/09/2009
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.
Art. 4.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo.
Art. 5.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio.
Art. 6.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.
Art. 7.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante.
Art. 8.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali [...]
Art. 9.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.
Art. 10.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento.
Art. 11.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.
Art. 12.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze.
Art. 13.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare.
Art. 14.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.
Art. 15.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.
Art. 16.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione
Art. 17.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.
Art. 17 bis.  (Ambito di applicazione e definizioni).
Art. 17 ter.  (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni).
Art. 17 quater.  (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento).
Art. 17 quinquies.  (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita).
Art. 17 sexies.  (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti).
Art. 18.  Disposizioni finanziarie
Art. 19.  Disposizione finale


§ 69.4.63 - D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento [1].

(G.U. 24 settembre 2009, n. 222)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;

     Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinchè esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Considerata la necessità di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;

     Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

     Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I [2]

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento» [3].

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini dell'attuazione del presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento [4].

     2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento è equiparato all'importatore [5].

     3. L'Autorità competente di cui all'articolo 121 del regolamento è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

     Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonchè di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

     Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non si conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 

     Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le informazioni supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 

     Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformità da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

     Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

     Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta necessità e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non ottempera all'obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione tramite richiesta all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 

     Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno studio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

     Art. 10. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o trasferimento anche parziale, dell'attività del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la responsabilità della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 

     Art. 11. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

 

     Art. 12. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non comunica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni supplementari richieste dall'Autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate dall'Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

     Art. 13. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le informazioni supplementari richieste dall'Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

     Art. 14. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

     2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.

 

     Art. 15. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 65 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

 

     Art. 16. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

 

     Art. 17. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia. [6]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o produttori di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che immette sul mercato una sostanza che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 112 del regolamento, che non comunica o comunica in modo inesatto all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore o gruppo di fabbricanti o produttore di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera all'obbligo di comunicare l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, all'Agenzia, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

     3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data indicata nell'articolo 116 del regolamento.]

 

Capo II [7]

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

 

     Art. 17 bis. (Ambito di applicazione e definizioni). [8]

     1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

     2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

     3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

     4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonchè le modalità operative dei controlli ufficiali.

 

     Art. 17 ter. (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni). [9]

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

     2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

     3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

 

     Art. 17 quater. (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento). [10]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

     2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

 

     Art. 17 quinquies. (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita). [11]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

     a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

     b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

     3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

 

     Art. 17 sexies. (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). [12]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

     a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

     b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

 

Capo III [13]

Disposizioni finali

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 19. Disposizione finale

     1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.


[1] Titolo così modificato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[2] Partizione inserita dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186.

[7] Il Capo II, artt. 17 bis - 17 sexies, è stato inserito dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[8] Il Capo II, artt. 17 bis - 17 sexies, è stato inserito dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[9] Il Capo II, artt. 17 bis - 17 sexies, è stato inserito dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[10] Il Capo II, artt. 17 bis - 17 sexies, è stato inserito dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[11] Il Capo II, artt. 17 bis - 17 sexies, è stato inserito dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[12] Il Capo II, artt. 17 bis - 17 sexies, è stato inserito dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[13] Partizione inserita dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.