| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
| Data: | 18/09/2006 |
| Numero: | 266 |
| Sommario |
| Art. 1. Campo di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi. |
| Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi. |
| Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura |
| Art. 6. Norme finali |
§ 69.4.55 - D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 266.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.
(G.U. 18 ottobre 2006, n. 243)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del
Art. 2. Definizioni
1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del
2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del
Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del
Art. 6. Norme finali
1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla