§ 4.5.22 - Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 40.
Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.) per la laguna di Marano e Grado.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:27/12/1989
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Partecipazione della Regione al P.I.M..
Art. 2.  Struttura organizzativa.
Art. 3.  Opere di sistemazione idraulica e di difesa della laguna di Marano e Grado.
Art. 4.  Anticipazioni di contributi comunitari e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura.
Art. 5.  Zone escluse dagli interventi.
Art. 6.  Ricerca applicata in acquacoltura.
Art. 7.  Formazione professionale degli operatori all'acquacoltura.
Art. 8.  Sviluppo dell'organizzazione commerciale.
Art. 9.  Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. e dallo Stato.
Art. 10.      1. Ad integrazione di quanto stabilito con l'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Banca Europea per gli [...]
Art. 11.      1. La Giunta regionale annualmente riferisce al Consiglio regionale, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del P.I.M. Detta relazione viene redatta sulla base delle indicazioni [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.5.22 - Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 40.

Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.) per la laguna di Marano e Grado.

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 133).

 

CAPO I

Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per la laguna

di Marano e Grado

 

Art. 1. Partecipazione della Regione al P.I.M..

     1. La Regione partecipa all'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell'Adriatico settentrionale, in seguito denominato P.I.M. o Programma, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 22 luglio 1988, n. 88/464/CEE ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, secondo quanto previsto nel contratto di programma sottoscritto il 28 luglio 1988 dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Governo italiano e dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

     2. Il P.I.M. si compone di quattro sottoprogrammi, ciascun sottoprogramma si articola in misure, che si attuano mediante progetti. L'Amministrazione regionale è impegnata in particolare a realizzare gli interventi previsti nelle misure del sottoprogramma «zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado» e a partecipare all'attuazione delle misure d'interesse interregionale ricomprese nei quattro sottoprogrammi in cui si specifica il P.I.M.

     3. Con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 la Giunta regionale approva i progetti attuativi del P.I.M. e autorizza la relativa spesa, quando questa sia a carico del bilancio regionale.

     4. La Regione promuove tutte le iniziative idonee ad assicurare la compatibilità dei progetti attuativi del Programma con le esigenze di tutela dell'ambiente lagunare. A tal fine tutti i progetti che hanno un impatto sul territorio sono sottoposti all'esame della Commissione consultiva per i beni ambientali, di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

 

     Art. 2. Struttura organizzativa.

     1. La Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, promuove gli atti e le iniziative necessari per la realizzazione del Programma; assicura il coordinamento degli uffici regionali competenti per settore e collabora con essi per dare attuazione agli interventi previsti dal P.I.M.; cura, in collaborazione con le Direzioni regionali indicate ai commi successivi, la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio del P.I.M. previsto dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 del 23 luglio 1985 e dal contratto di programma di cui all'art. 1; provvede agli adempimenti necessari all'attività del Comitato amministrativo del P.I.M., istituito con il medesimo contratto di programma e secondo quanto previsto dallo stesso.

     2. Alla realizzazione dei progetti compresi nella misura relativa alla sistemazione idraulica della laguna di Marano e Grado e alla difesa delle aree vallive e lagunari provvedono, secondo le rispettive competenze, la Direzione regionale dell'agricoltura, la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti [1].

     3. La Direzione regionale dell'industria, d'intesa con la Direzione regionale dell'agricoltura, dà attuazione alle misure in materia di molluschicoltura, vallicoltura, ricerca applicata e promozione dell'organizzazione commerciale previste dal P.I.M., con particolare riguardo 2 quanto disposto dagli articoli 4, 6 e 8 della presente legge.

     4. La Direzione regionale della formazione professionale cura la realizzazione degli interventi previsti alla misura concernente la formazione professionale degli operatori dall'acquacoltura.

 

     Art. 3. Opere di sistemazione idraulica e di difesa della laguna di Marano e Grado.

     1. L'Amministrazione regionale provvede, con il contributo finanziario della Comunità Europea e dello Stato, alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previsti dal P.I.M. [1]/1.

     2. Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in quanto compatibili con il citato Regolamento (CEE) n. 2088/85.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 2, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente e della Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.500 milioni per gli anni dal 1989 al 1993, così suddivisa tra gli anni e tra i settori di intervento relativi [2]:

     a) lire 10.000 milioni suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 4.000 milioni per l'anno 1991, per i progetti da realizzare nel settore ambientale;

     b) lire 14.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.400 milioni per l'anno 1989, lire 1.800 milioni per l'anno 1990, lire 1.700 milioni per l'anno 1991, lire 2.600 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per l'anno 1993, per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - i capitoli:

     - capitolo 2497 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e di Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 2.885 milioni, suddiviso in ragione di lire 823 milioni per l'anno 1989, lire 884 milioni per l'anno 1990 e lire 1.178 milioni per l'anno 1991;

     - capitolo 2498 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e di Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551 -» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.115 milioni, suddiviso in ragione di lire 677 milioni per l'anno 1989, lire 616 milioni per l'anno 1990 e lire 822 milioni per l'anno 1991;

     - capitolo 2499 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e di Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 2.000 milioni per l'anno 1991;

     b) alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - i capitoli:

     - capitolo 6295 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 3.101 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.085 milioni per l'anno 1989, lire 530 milioni per l'anno 1990 e lire 486 milioni per l'anno 1991;

     - capitolo 6296 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551 -» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.399 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.615 milioni per l'anno 1989, lire 370 milioni per l'anno 1990 e lire 414 milioni per l'anno 1991;

     - capitolo 6297 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.700 milioni per l'anno 1989, lire 900 milioni per l'anno 1990 e lire 800 milioni per l'anno 1991.

     5. Al predetto onere complessivo di lire 20.900 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 135 milioni, relativi all'anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1988, e trasferita con decreto dell'Assessore alle finanze n. 19 del 16 marzo 1989;

     b) per complessive lire 2.346 milioni, di cui lire 105 milioni relativi all'anno 1989, lire 657 milioni relativi all'anno 1990 e lire 1.584 milioni relativi all'anno 1991, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4  ell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     c) per complessive lire 2.803 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

     d) per complessive lire 837 milioni, di cui lire 757 milioni relativi all'anno 1990, lire 80 milioni relativi all'anno 1991, mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4;

     e) per complessive lire 4.379 milioni, di cui lire 2.157 milioni relativi all'anno 1989, lire 986 milioni relativi all'anno 1990 e lire 1.236 milioni relativi all'anno 1991, con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551;

     f) per complessive lire 10.400 milioni con il ricavato dall'assunzione del mutuo autorizzato con l'articolo 10.

     6. Sui precitati capitoli 2497, 2498, 6295 e 6296 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

     - sul capitolo 2497 lo stanziamento di lire 823 milioni;

     - sul capitolo 2498 lo stanziamento di lire 677 milioni;

     - sul capitolo 6295 lo stanziamento di lire 2.085 milioni;

     - sul capitolo 6296 lo stanziamento di lire 1.615 milioni.

     7. All'onere complessivo di lire 5.200 milioni, in termini di cassa, si provvede, per lire 1.340 milioni, con l'entrata di pari importo che affluirà sul capitolo 499 dello stato di previsione dell'entrata istituito con l'articolo 9, comma 1, e, per lire 3.860 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

     8. Le quote autorizzate per gli anni 1992 e 1993 per i progetti da realizzare nel settore agricolo faranno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - capitolo 6295 per lire 2.186 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per l'anno 1993. Alla relativa copertura si provvederà, per lire 585 milioni relativi all'anno 1993, con i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, e, per le restanti complessive lire 2.601 milioni, con la cessazione, per l'ammontare di lire 2.186 milioni, corrispondente all'onere per l'anno 1992, delle seguenti spese:

     - per lire 1.000 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

     - per lire 500 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l'articolo 39 della citata legge regionale n. 3/1987;

     - per lire 686 milioni con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 800 milioni autorizzato con l'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successivamente ridotto di lire 84.900.000 con la legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9;

     - capitolo 6296 per lire 414 milioni per l'anno 1992, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

     9. Per l'iscrizione nel bilancio regionale, nel caso previsto dall'articolo 9, comma 4, dell'assegnazione disposta dallo Stato - a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 - per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa e di vivificazione delle acque nelle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti «per memoria» i seguenti capitoli:

     a) alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 2500 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali»;

     b) alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 6298 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali».

 

     Art. 4. Anticipazioni di contributi comunitari e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura.

     1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e molluschi coltura finanziati congiuntamente dalla Comunità Europea e dallo Stato, in base al Regolamento (C.E.E.) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, nell'ambito del P.I.M., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione dell'80% dell'ammontare del contributo assegnato. Tale anticipazione sarà erogata in due rate di pari importo: la prima, ad avvenuto avvio, opportunamente certificato, dei lavori previsti dal progetto approvato dalla Comunità Europea, la seconda, quando il progetto sia stato realizzato per almeno il 60% in termini di spesa ammessa a contributo, a condizione che il beneficiario abbia presentato domanda di pagamento parziale ai sensi del Regolamento (C.E.E.) n. 1116/88 della Commissione, del 20 aprile 1988 [2]/1.

     2. La concessione dell'anticipazione sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, di concerto con l'Assessore all'agricoltura.

     3. Il beneficiario è tenuto a rimborsare le somme ottenute a titolo di anticipazione, in un'unica soluzione, o per quote nel caso di pagamento parziale ai sensi del citato Regolamento n. 1116/88, e senza maggiorazioni, entro 15 giorni dalla riscossione del contributo o del pagamento parziale. In caso di ritardato pagamento sarà applicato un interesse di mora pari al tasso netto di Tesoreria praticato nello stesso periodo.

     4. In caso di mancata attuazione, anche parziale, del progetto l'Amministrazione regionale procederà al recupero delle somme anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso netto di tesoreria praticato, tempo per tempo, nel periodo intercorso tra la data dell'erogazione e la data del recupero.

     5 L'Amministrazione regionale, in sede di concessione

dell'anticipazione, può richiedere al beneficiario la prestazione di idonea garanzia fideiussoria o polizza assicurativa.

     6. Per la concessione delle anticipazioni previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.422 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.895 milioni per l'anno 1989, lire 1.357 milioni per l'anno 1990 e lire 585 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 24 programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 7662 (2.1.264.5.10.14.) con la denominazione: «Anticipazioni dei contributi comunitari e statali per la realizzazione, ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 4028/1986, di impianti di molluschicoltura e di vallicoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.837 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.895 milioni per l'anno 1989, lire 1.357 milioni per l'anno 1990 e lire 585 milioni per l'anno 1991.

     8. Al predetto onere complessivo di lire 4.837 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 1.000 milioni, relativi all'anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per

a l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1988, e trasferita con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 16 febbraio 1989;

     b) per lire 1.895 milioni, relativi all'anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     c) per lire 1.942 milioni mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3.

     9. Sul precitato capitolo 7662 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.448 milioni al cui onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 88i2 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     10. La quota di lire 585 milioni, autorizzata per l'anno 1992, farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo. Alla copertura della stessa si provvederà mediante i rientri, per pari importo, delle citate anticipazioni.

     11. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei rientri, previsti dal comma 3 delle anticipazioni di cui al comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1539 (4.3.6.) con la denominazione «Rientri delle anticipazioni dei contributi comunitari e statali concesse per agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e di molluschicoltura finanziati dalla Comunità Europea in base al Regolamento C.E.E. 18 dicembre 1986, n. 4028» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.252 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.895 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.357 milioni per l'anno 1991.

     12. I rientri relativi agli anni 1992 e 1993 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 585 milioni ciascuno.

 

     Art. 5. Zone escluse dagli interventi.

     1. In considerazione dell'eccezionale importanza naturalistica dell'area interessata al P.I.M., con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate, nell'ambito delle valli lagunari, le zone in cui vietare ulteriori interventi di infrastrutturazione finalizzati alla produzione ittica.

 

     Art. 6. Ricerca applicata in acquacoltura.

     1. L'Amministrazione regionale concorre con la Comunità europea al finanziamento del programma pluriennale di ricerche previsto dal P.I.M. assicurando, con i propri fondi di bilancio e con le corrispondenti assegnazioni comunitarie, la copertura delle spese relative all'attuazione dei singoli progetti nella misura massima:

     - del 50% se proposti da imprese od organismi associativi privati;

     - del 70% se proposti da enti, organismi, società a partecipazione mista, pubblica e privata;

     - del 100% se proposti da istituti universitari ed enti pubblici.

     2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 18, comma 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 della presente legge approva il programma delle ricerche da effettuare e autorizza la spesa concernente i singoli progetti.

     3. In relazione all'estensione temporale del P.I.M. possono essere autorizzati progetti di ricerca di durata pluriennale e, conformemente al piano di finanziamento previsto dal P.I.M. stesso, ammesse a contributo spese effettuate posteriormente al 1° gennaio 1988. Può, altresì, essere autorizzata l'erogazione di anticipazioni sulla quota annuale del contributo concesso nella misura dell'80% se a favore di istituti universitari ed enti pubblici e del 30% se a favore di enti, organismi e società a partecipazione mista.

     4. Per i progetti di durata pluriennale ed articolati in più fasi, ciascuna delle quali assicuri di per sè dei risultati immediatamente utilizzabili in relazione agli obiettivi del programma di ricerca, possono essere disposti, sulla base di idonea rendicontazione, pagamenti in acconto in misura non superiore allo stato di avanzamento della ricerca.

     5. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.651 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1989, lire 635 milioni per l'anno 1990 e lire 758 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 [3].

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno ,1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:

     - capitolo 7663 (2.1.238.5.10.14.) con la denominazione: «Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 793 milioni, suddiviso in ragione di lire 210 milioni per l'anno 1989, lire 265 milioni per l'anno 1990 e lire 318 milioni per l'anno 1991;

     - capitolo 7664 (2.1.238.5.10.14.) con la denominazione: «Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551 -» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 290 milioni per l'anno 1989, lire 370 milioni per l'anno 1990 e lire 440 milioni per l'anno 1991.

     7. Al predetto onere complessivo di lire 1.893 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 210 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

     b) per complessive lire 583 milioni mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4;

     c) per complessive lire 1.100 milioni con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

     8. Sui precitati capitoli 7663 e 7664 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

     - sul capitolo 7663 lo stanziamento di lire 105 milioni;

     - sul capitolo 7664 lo stanziamento di lire 145 milioni.

     9. All'onere complessivo di lire 250 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     10. Le quote autorizzate per l'anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - capitolo 7663 per lire 317 milioni, cui si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 350 milioni autorizzato con l'articolo 80 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;

     - capitolo 7664 per lire 441 milioni, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea del bilancio n. 551.

 

     Art. 7. Formazione professionale degli operatori all'acquacoltura.

     1. L'Amministrazione regionale cura l'attuazione degli interventi di formazione previsti dalla corrispondente misura del P.I.M. e provvede, con il contributo finanziario del Fondo sociale europeo, alla realizzazione dei corsi di formazione professionale per addetti all'acquacoltura, prevedendo un'adeguato rilievo alle materie naturalistiche, avvalendosi anche della Direzione regionale delle foreste e parchi e degli Osservatori faunistici di Udine e Gorizia. L'Amministrazione regionale è, altresì autorizzata a contribuire ad iniziative di formazione aziendale attuate da imprese operanti nel settore dell'acquacoltura, nei limiti previsti dalle disposizioni che regolano gli interventi del Fondo sociale europeo, nonchè a partecipare alle iniziative formative di carattere interregionale previste dal PIM [4].

     2. Con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3 della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione dei corsi e di partecipazione alle iniziative interregionali, di cui al comma precedente, e autorizza la relativa spesa.

     3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.094 milioni, suddivise in ragione di lire 416 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, lire 132 milioni per l'anno 1991 e lire 130 milioni per l'anno 1992 [5].

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - i seguenti capitoli:

     - capitolo 5862 (2.1.162.5.10.05) con la denominazione: «Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale per addetti all'acquacoltura previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonchè per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale, nell'ambito del P.I.M. medesimo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 482 milioni, suddiviso in ragione di lire 208 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 66 milioni per l'anno 1991;

     - capitolo 5863 (2.1.162.5.10.05.) con la denominazione: «Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell'acquacoltura, previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonchè per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale, nell'ambito del P.I.M. medesimo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., F.S.E.», e con lo stanziamento complessivo di lire 482 milioni, suddiviso in ragione di lire 208 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 66 milioni per l'anno 1991 [6].

     5. Al predetto onere complessivo di lire 964 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 208 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

     b) per complessive lire 274 milioni, di cui lire 208 milioni relativi all'anno 1990 e lire 66 milioni relativi all'anno 1991, mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno negli anni medesimi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4;

     c) per complessive lire 482 milioni con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. a valere sul Fondo sociale europeo.

     6. Sui precitati capitoli 5862 e 5863 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

     - sul capitolo 5862 lo stanziamento di lire 104 milioni;

     - sul capitolo 5863 lo stanziamento di lire 104 milioni.

     7. All'onere complessivo di lire 208 milioni, in termini di cassa, si provvede, per lire 104 milioni, con l'entrata di pari importo che affluirà sul capitolo 500 dello stato di previsione dell'entrata istituito con l'articolo 8, comma 4, e, per lire

104 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

     8. Le quote autorizzate per l'anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - capitolo 5862 per lire 65 milioni, cui si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l'articolo 35 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19;

     - capitolo 5863 per lire 65 milioni, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. a valere sul Fondo sociale europeo.

 

     Art. 8. Sviluppo dell'organizzazione commerciale.

     1. L'Amministrazione regionale realizza, con il contributo della Comunità Europea, studi ed indagini e favorisce gli interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell'acquacoltura, secondo quanto previsto dal Programma per la relativa misura.

     2. Con successivo provvedimento legislativo saranno definiti, sulla base dei risultati e delle indicazioni derivanti dagli studi e dalle indagini preliminari, i conseguenti interventi attuativi.

     3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.310 milioni, suddivisa in ragione di lire 462 milioni per l'anno 1989 e di lire 616 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 [7].

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:

     - capitolo 7632 (2.1.142.5.10.14.) con la denominazione: «Oneri per la realizzazione di studi ed indagini e la promozione di interventi in materia di organizzazione dei produttori c di promozione commerciale dei prodotti dell'acquacoltura, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 847 milioni, suddiviso in ragione di lire 231 milioni per l'anno 1989 e lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991;

     - capitolo 7633 (2.1.142.5.10.14.) con la denominazione: «Oneri per la realizzazione e la divulgazione di studi ed indagini e la promozione di interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti del

l'acquacoltura, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551 -», e con lo stanziamento complessivo di lire 847 milioni, suddiviso in ragione di lire 231 milioni per l'anno 1989 e lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 [8].

     5. Al predetto onere complessivo di lire 1.694 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 231 milioni relativi all'anno 1989, con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

     b) per complessive lire 616 milioni, di cui lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno negli anni medesimi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4;

     c) per complessive lire 847 milioni con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

     6. Sui precitati capitoli 7632 e 7633 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

     - sul capitolo 7632 lo stanziamento di lire 116 milioni;

     - sul capitolo 7633 lo stanziamento di lire 116 milioni.

     7. All'onere complessivo di lire 232 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     8. Le quote autorizzate per l'anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - capitolo 7632 per lire 308 milioni, cui si provvederà con la cessazione delle seguenti spese:

     - per lire 300 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l'articolo 82 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;

     - per lire 8 milioni con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'articolo 80 della medesima legge regionale n. 41/1986;

     - capitolo 7633 per lire 308 milioni, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

 

     Art. 9. Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. e dallo Stato.

     1. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle assegnazioni disposte dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551 per gli interventi autorizzati con gli articoli 3, 5 e 7, ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al Titolo II - Categoria 2.3.- il capitolo 499 (2.3.4.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551 per gli interventi da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.326 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.678 milioni per l'anno 1989, di lire 1.664 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.984 milioni per l'anno 1991.

     2. Sul precitato capitolo 499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.340 milioni.

     3. Le assegnazioni relative all'anno 1992 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo nell'ammontare complessivo di lire 1.163 milioni.

     4. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle assegnazioni disposte dalla C.E.E., a valere sul Fondo sociale europeo, per gli interventi di formazione professionale nel settore dell'acquacoltura, autorizzati con l'articolo 7, ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al titolo II - Categoria 2.3. il capitolo 500 (2.3.4.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. a valere sul Fondo sociale europeo per gli interventi di formazione professionale da realizzare nel settore dell'acquacoltura ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 482 milioni, suddiviso in ragione di lire 208 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 66 milioni per l'anno 1991.

     5. Sul precitato capitolo 500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 104 milioni.

     6. Le assegnazioni relative all'anno 1992 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo nell'ammontare di lire 65 milioni.

     7. Per l'acquisizione al bilancio regionale, nel caso previsto dall'articolo 10 comma 4, dell'assegnazione disposta dallo Stato - a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 - per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito «per memoria» al titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 501 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, per gli interventi da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo».

 

CAPO II

Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1989, n 3

 

     Art. 10.

     1. Ad integrazione di quanto stabilito con l'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.), ovvero con istituti di credito fondiario operanti con provvista rinveniente da prestiti della B.E.I. stessa contratti di mutuo nel triennio 1989-1991, fino all'ammontare complessivo di lire 10.400 milioni per il finanziamento delle opere, di cui all'articolo 3, comma 1, di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo.

     2. Le somme assunte a mutuo saranno erogate dall'istituto mutuante all'Amministrazione regionale secondo la seguente articolazione temporale:

     - fino all'ammontare di lire 5.200 milioni nell'anno 1989;

     - fino all'ammontare di lire 2.400 milioni nell'anno 1990;

     - fino all'ammontare di lire 2.800 milioni nell'anno 1991.

     3. I mutui, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni quindici, saranno stipulati in lire italiane o in E.C.U. (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera, negli anni e per gli importi massimi indicati nel comma 2, o nei corrispondenti controvalori, ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo.

     4. Nel caso di partecipazione finanziaria dello Stato alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, la stipulazione dei mutui negli anni 1990 e 1991 sarà limitata alla minore somma risultante dalla differenza tra l'importo di cui al comma 2 e la somma assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     5. In caso di ricorso, anche parziale, a mutui in E.C.U. o in valuta estera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, fatta salva la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 6 della

legge 9 dicembre 1977, n. 956.

     6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali, devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

     7. Per l'acquisizione al bilancio regionale del ricavo derivante dalle operazioni di mutuo previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1656 (5.1.0.) con la denominazione «Ricavo derivante dalle operazioni di mutuo destinate al finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.200 milioni per l'anno 1989, di lire 2.400 milioni per l'anno 1990 e di lire 2.800 milioni per l'anno 1991.

     8. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.100 milioni per gli anni dal 1990 al 2001, così suddivisa tra gli anni e tra le quote relative all'ammortamento del capitale e degli interessi:

     a) per la quota relativa al capitale la spesa complessiva di lire 10.400 milioni suddivisa in ragione di lire 256 milioni per l'anno 1990, lire 412 milioni per l'anno 1991, lire 613 milioni per l'anno 1992, lire 704 milioni per l'anno 1993, lire 811 milioni per l'anno 1994, lire 932 milioni per l'anno 1995, lire 1.072 milioni per l'anno 1996, lire 1.232 milioni per l'anno 1997, lire 1.417 milioni per l'anno 1998, lire 1.632 milioni per l'anno 1999, lire 840 milioni per l'anno 2000 e lire 479 milioni per l'anno 2001;

     b) per la quota relativa agli interessi ed oneri accessori, ivi compresi quelli conseguenti al rischio di cambio, la spesa complessiva di lire 11.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990, lire 1.250 milioni per l'anno 1991, lire 1.640 milioni per l'anno 1992, lire 1.470 milioni per l'anno 1993, lire 1.370 milioni per l'anno 1994, lire 1.250 milioni per l'anno 1995, lire 1.110 milioni per l'anno 1996, lire 945 milioni per l'anno 1997, lire 760 milioni per l'anno 1998, lire 545 milioni per l'anno 1999, lire 250 milioni per l'anno 2000 e lire 110 milioni per l'anno 2001.

     9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 7 - programma 0.2.1. - i seguenti capitoli:

     a) per la quota di cui alla lettera b) del comma 8, tra le spese correnti - Categoria 1.7. - Sezione X - il capitolo 1265 (1.1.173.2.10.31.) con la denominazione: «Interessi, spese ed oneri accessori, ivi compresi gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sui mutui contratti per il finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.250 milioni per l'anno 1991;

     b) per la quota di cui alla lettera a) del comma 8, tra le spese di investimento - Categoria 3.1. - Sezione XII - il capitolo 1305 (2.1.310.5.12.31.) con la denominazione: «Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo di lire 668 milioni, suddiviso in ragione di lire 256 milioni per l'anno 1990 e di lire 412 milioni per l'anno 1991.

     10. All'onere complessivo di lire 2.918 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     11. Le quote autorizzate per gli anni successivi al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 11.

     1. La Giunta regionale annualmente riferisce al Consiglio regionale, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del P.I.M. Detta relazione viene redatta sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato amministrativo ai sensi dell'articolo 11 del contratto di programma per l'attuazione del P.I.M. per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale sottoscritto il 28 luglio 1988, per la parte interessante il sottoprogramma Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[1]1/1 Vedi l'iscrizione a bilancio di cui all'art. 48 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 e all'art. 2 della L.R. 29 marzo 1993, n. 10.

[2] Vedi la modifica di cui all'art. 47 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[2]2/1 Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 39 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[3] Vedi l'art. 50 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29 e l'art. 3 della L.R. 29 marzo 1993, n. 10.

[4] Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29 marzo 1993, n. 10.

[5] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 51 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[6] Denominazione così modificata dall'art. 4, comma 4, della L.R. 29 marzo 1993, n. 10.

[7] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 52 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29, all'art. 39 della L.R. 6 settembre 1991 n. 47 ed all'art. 37 della L.R. 7 settembre 1992 n. 30.

[8] Denominazione così modificata dall'art. 5, comma 5, della L.R. 29 marzo 1993, n. 10.