§ 5.9.29 - Legge Regionale 2 luglio 1984, n. 24.
Contributo all'Unione Ginnastica Goriziana per il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:02/07/1984
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana una sovvenzione straordinaria per il miglioramento e la ristrutturazione della palazzina sita in via [...]
Art. 2.      Alla concessione ed all'erogazione del contributo si provvederà secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, lettera b) ed 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.29 - Legge Regionale 2 luglio 1984, n. 24. [1]

Contributo all'Unione Ginnastica Goriziana per il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi.

(B.U. 3 luglio 1984, n. 56).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana una sovvenzione straordinaria per il miglioramento e la ristrutturazione della palazzina sita in via Rismondo n. 2 a Gorizia e delle palestre incluse nella medesima.

     La sovvenzione di cui al precedente primo comma sarà di entità pari all'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, ma non potrà eccedere l'importo di lire 300.000.000.

 

     Art. 2.

     Alla concessione ed all'erogazione del contributo si provvederà secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, lettera b) ed 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio delle attività ricreative e sportive - Categoria IX - il capitolo 5322 con la denominazione: «Sovvenzione straordinaria a favore dell'Unione Ginnastica Goriziana per il miglioramento e la ristrutturazione della palazzina e delle palestre» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984.

     Sul precitato capitolo 5322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.