§ 4.10.18 - Legge Regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:10/05/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      E' costituito il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2.      Al Fondo è assegnato dalla Regione un primo versamento di lire 10 miliardi.
Art. 3.      A carico del Fondo sono autorizzate le spese per:
Art. 3 bis.      Gli interventi previsti dalla lettera b), di cui al precedente articolo, avvengono con le procedure stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.
Art. 4.      Per gli scopi previsti dal precedente articolo 3, le zone colpite dagli eventi tellurici saranno delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta [...]
Art. 5.      Ai fini previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al Titolo II [...]
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 sono istituiti «per memoria» i sottoindicati [...]
Art. 7.      I prelievi delle somme dal fondo e la loro iscrizione ai capitoli 6196, 6707, 5372, 854 e 5906, indicati nel precedente articolo 6, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.18 - Legge Regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 10 maggio 1976, n. 31).

 

Art. 1.

     E' costituito il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

     A detto Fondo affluiranno assegnazioni dello Stato, della Regione, di altri Enti, di Associazioni e di privati [1].

 

     Art. 2.

     Al Fondo è assegnato dalla Regione un primo versamento di lire 10 miliardi.

 

     Art. 3.

     A carico del Fondo sono autorizzate le spese per:

     a) interventi disposti, ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) interventi disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico. demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta [2];

     c) contributi in conto capitale sino al 90% della spesa per la riparazione e la ricostruzione, anche sostitutiva, di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate;

     d) contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da detti eventi tellurici [3];

     e) contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigiane, commerciali, agricole, industriali e turistiche.

 

     Art. 3 bis.

     Gli interventi previsti dalla lettera b), di cui al precedente articolo, avvengono con le procedure stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

     L'elenco degli interventi di cui al precedente comma con l'indicazione delle ditte interessate e degli importi di spesa sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso agli albi dei Comuni [4].

 

     Art. 4.

     Per gli scopi previsti dal precedente articolo 3, le zone colpite dagli eventi tellurici saranno delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima [5].

     Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) le modalità di intervento saranno disciplinate con successiva legge regionale.

 

     Art. 5.

     Ai fini previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione VI - Categoria XV - Rubrica n. 3 - il capitolo 6990 con la seguente denominazione: «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi.

     A favore di detto capitolo si provvede mediante storno delle seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976:

     a) lire 1.500 milioni dal capitolo 7000 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo);

     b) lire 500 milioni dal capitolo 6701;

     c) lire 1.500 milioni dal capitolo 5001;

     d) lire 6.000 milioni dal capitolo 7000 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni);

     e) lire 500 milioni dal capitolo 1352.

 

     Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 sono istituiti «per memoria» i sottoindicati capitoli per provvedere alle spese di cui rispettivamente, alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 3 [6]:

     1) Titolo II - Sezione V - Rubrica n . 5 - Categoria IX - Capitolo 6196 «Spese per interventi previsti dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni».

     2) Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - Capitolo 6707 «Spese per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico del maggio 1976».

     3) Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - Capitolo 5372 «Contributi in conto capitale fino al 90% della spesa per la riparazione e ricostruzione anche sostitutiva di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate».

     4) Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Categoria IV - Capitolo 854 «Contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, n 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da eventi tellurici del maggio 1976» [7].

     5) Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - Capitolo 5906 «Contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigianali, commerciali, agricole, industriali e turistiche» [8].

 

     Art. 7.

     I prelievi delle somme dal fondo e la loro iscrizione ai capitoli 6196, 6707, 5372, 854 e 5906, indicati nel precedente articolo 6, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente [9].

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Vedi anche l'ultimo comma degli artt. 10 e 11 della L.R. 1° luglio 1976, n. 28.

[2] Lettera così integrata dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1976, n. 32 - Vedi anche l'art. 1, I comma, della L.R. 18 novembre 1976, n. 62, nonchè l'interpretazione autentica di cui all'art. 3 della legge medesima.

[3] Vedi anche la possibilità di estensione di cui all'art. 4 della L.R. 16 agosto 1976, n. 38.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1976, n. 32.

[5] Vedi D.P.G.R. 20 maggio 1976 n. 0714/Pres. e 9 giugno 1976, n. 02286/Pres., recanti rispettivamente la delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 e la relativa modifica ed integrazione, nonchè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 18 maggio e 8 ottobre 1976. Vedi anche l'estensione dei benefici di cui all'art. 1 della L.R. 24 settembre 1976, n. 56.

[6] Vedi anche l'art. 27 della L.R. 29 luglio 1976, n. 35, l'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 16 agosto 1976, n. 38, l'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 2 nonchè l'art. 24 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 3.

[7] Vedi le rettifiche apportate dall'art. 13 della L.R. 7 giugno 1976, n. 17.

[8] Detto capitolo è stato sostituito ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 18 e 20 della L.R. 1° luglio 1976, n. 28.

[9] Vedi anche l'art. 3 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 2.