§ 4.10.131 - Legge Regionale 7 settembre 1983, n. 76.
Corresponsione di una indennità 'una tantum' ad amministratori locali delle zone terremotate per attività extra-istituzionale svolta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/09/1983
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976 n. 0714/Pres. e successive modificazioni [...]
Art. 2.      Qualora le funzioni di Sindaco o di Presidente siano state esercitate da persona diversa nel periodo previsto dal secondo comma del precedente articolo, la predetta indennità deve essere [...]
Art. 3.      La presente legge trova integrale applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.
Art. 4.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.131 - Legge Regionale 7 settembre 1983, n. 76. [1]

Corresponsione di una indennità 'una tantum' ad amministratori locali delle zone terremotate per attività extra-istituzionale svolta per conto dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 9 settembre 1983, n. 97).

 

Art. 1.

     Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976 n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Udine e di Pordenone, ai Presidenti delle Comunità montane comprendenti Comuni come dianzi specificato ed al Presidente del Consorzio di Comuni denominato Comunità Collinare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità in relazione all'attività extra istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

     Detta indennità si riferisce al periodo che va dalla attribuzione delle summenzionate funzioni a tutto il 31 dicembre 1978 ed è complessivamente fissata in lorde:

     - lire 4.000.000 per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati;

     - lire 3.000.000 per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati;

     - lire 1.500.000 per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati.

     Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, ai Presidenti delle Comunità Montane e Collinare spetta una indennità pari a quella fissata per i Sindaci dei Comuni gravemente danneggiati.

     Ai fini della presente legge, qualora un Comune abbia mutato classificazione rispetto a quella originariamente prevista con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., o sia stato in essa successivamente inserito, si fa riferimento alla classificazione in atto alla data del 31 dicembre 1978.

 

     Art. 2.

     Qualora le funzioni di Sindaco o di Presidente siano state esercitate da persona diversa nel periodo previsto dal secondo comma del precedente articolo, la predetta indennità deve essere corrisposta a ciascuna di esse in relazione al periodo di effettivo esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 3.

     La presente legge trova integrale applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

 

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 [2].

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5, primo comma, della L.R. 11 novembre 1983, n. 78.