§ 4.10.182 - Legge Regionale 18 ottobre 1990, n. 49.
Disposizioni concernenti la responsabilità erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/10/1990
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalità [...]


§ 4.10.182 - Legge Regionale 18 ottobre 1990, n. 49.

Disposizioni concernenti la responsabilità erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 19 ottobre 1990, n. 125).

 

Art. 1.

     1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalità previste dalle leggi regionali emanate ai sensi della medesima legge n. 546 del 1977 rispondono per i danni causati nell'esercizio di tali attribuzioni all'Amministrazione regionale, o dei quali comunque la stessa debba rispondere nei confronti dei terzi, nei soli casi di dolo e colpa grave [1].

     2. (Omissis) [2].

 

 


[1] Vedi anche l'estensione di cui all'art. 75, comma 1, della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[2] Comma abrogato dall'art. 75, comma 2, della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.