§ 4.10.179 - Legge Regionale 13 luglio 1990, n. 31.
Norme di riordino della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e di modifica della legge regionale 13 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/07/1990
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Riassetto organizzativo della Segreteria generale straordinaria.
Art. 3.  Ricognizione delle competenze residue della Segreteria generale straordinaria.
Art. 4.  Revisione della dotazione organica.
Art. 5.  Organo consultivo.
Art. 6.  Norma programmatica.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.10.179 - Legge Regionale 13 luglio 1990, n. 31. [1]

Norme di riordino della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e di modifica della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, concernente modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici.

(B.U. 14 agosto 1990, n. 99).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, allo scopo di assicurare il massimo grado di efficenza operativa all'azione dell'Amministrazione regionale nel settore del completamento della ricostruzione delle zone terremotate, detta norme relative al riordinamento dell'organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli ispirate a criteri di flessibilità in vista del graduale esaurimento dei compiti affidati alla medesima dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 2. Riassetto organizzativo della Segreteria generale straordinaria.

     1. Gli Uffici della Segreteria generale straordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, sono soppressi; le relative competenze, quali risultano dalla ricognizione effettuata dall'articolo 3 della presente legge, rimangono attribuite alla stessa Segreteria generale straordinaria.

     2. Ai dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino preposti agli Uffici indicati nel comma 1, è conferito, con effetto dalla predetta data e su proposta del Segretario generale straordinario, l'incarico di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata non può andare oltre la data del 31 dicembre 1991 per una unità e del 31 dicembre 1992 per le altre unità.

     3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico ai predetti dirigenti, cui spettano le competenze previste dall'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, sono specificati i compiti assegnati ai medesimi; ad uno di essi è altresì attribuito il compito di sostituire il Segretario generale straordinario in caso di sua assenza, impedimento o vacanza.

     4. Su proposta del Segretario generale straordinario e con le stesse modalità di cui all'articolo 24 della citata legge regionale n. 53 del 1981, alla scadenza dell'incarico stabilita dal comma 2, non oltre la data del 31 dicembre 1991, i compiti assegnati al dirigente cessato sono distribuiti agli altri dirigenti della Segreteria generale straordinaria il cui incarico è destinato a cessare non oltre la data del 31 dicembre 1992.

     5. In caso di assenza o impedimento, i dirigenti di cui al comma 2, sono sostituiti dal Segretario generale straordinario che potrà delegare, con proprio provvedimento, altro dirigente non assente e non impedito per lo svolgimento delle funzioni di supplenza. In caso di assenza o impedimento del dirigente cui sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale straordinario a norma del comma, il medesimo potrà delegare, con proprio provvedimento, uno o più dirigenti per lo svolgimento delle predette funzioni [2].

     6. Gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono conferiti ai sensi ed agli effetti del presente articolo in soprannumero rispetto ai limiti della dotazione organica prevista dalla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 3. Ricognizione delle competenze residue della Segreteria generale straordinaria.

     1. La Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti connessi all'esercizio delle competenze straordinarie attribuite al Presidente della Giunta regionale dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, in vista del completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, ed in particolare:

     a) provvede al finanziamento dei programmi annuali recanti i residui interventi edilizi ed infrastrutturali da realizzarsi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976;

     b) provvede direttamente alla concessione dei contributi agli aventi diritto sui mutui a breve e lungo termine e sui prefinanziamenti, di prestiti agevolati, di anticipazioni, di contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati, per la riparazione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto colpito dagli eventi sismici;

     c) provvede al finanziamento diretto dei residui interventi di riparazione e di ricostruzione nei settori dell'edilizia sociale, dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia di culto, nonchè al finanziamento delle opere di pubblica utilità e dei beni patrimoniali disponibili dei Comuni non ancora realizzati;

     d) provvede al finanziamento dei programmi degli interventi di consolidamento antisismico nei Comuni ad alto rischio sismico;

     e) svolge, con riferimento ai problemi emergenti nella fase conclusiva della ricostruzione, compiti di consulenza giuridico-amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, fornendo altresì ai Comuni il sostegno giuridico-amministrativo per una corretta rendicontazione agli Organi di controllo della spesa sostenuta per il raggiungimento degli obiettivi della ricostruzione;

     f) provvede al rimborso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'utilizzo di prestatori d'opera assunti con contratto di diritto privato per assicurare la continuità dei servizi connessi con l'ultimazione della ricostruzione;

     g) provvede al finanziamento delle spese connesse ai pronunciamenti dell'Autorità giudiziaria o dei Collegi arbitrali in ordine alla composizione di controversie relative ad appalti pubblici o ad incarichi professionali nelle quali siano pani in causa la Regione o gli Enti locali che hanno operato in attuazione delle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate;

     h) cura ad esaurimento l'istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, avverso i provvedimenti di diniego dei contributi per la riparazione e la ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dagli eventi sismici, nonchè l'istruttoria delle residue istanze di trasferimento dei contributi nell'ambito delle zone terremotate;

     i) cura la realizzazione dei residui interventi concernenti la riparazione e il restauro degli edifici di pregio ambientale, storico, etnico e culturale contenuti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli ambiti di intervento edilizio unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1977, la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici su delega dei Comuni, nonchè la realizzazione di ogni altro intervento ad essa assegnato in base alle vigenti disposizioni;

     l) cura la gestione dei rimanenti incarichi professionali per gli adempimenti tecnici connessi alla realizzazione delle opere di riparazione o di ricostruzione del patrimonio abitativo colpito dagli eventi sismici, ivi comprese le incombenze connesse alla nomina dei collaudatori delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate con i finanziamenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

     m) cura la gestione residua della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 ed intestata al Segretario generale straordinario, provvedendo altresì agli adempimenti connessi alla chiusura amministrativa dei contratti d'appalto stipulati direttamente dalla Segreteria generale straordinaria;

     n) cura gli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati ancora rimasti insediati per le esigenze della ricostruzione, al conseguente ripristino della produttività delle aree non più asservite alle esigenze degli insediamenti provvisori e al recupero delle aree ancora adibite a discarica dei materiali di risulta degli edifici distrutti o demoliti dagli eventi sismici; provvede inoltre alla corresponsione delle indennità di occupazione delle aree stesse ai proprietari;

     o) provvede al finanziamento delle spese connesse alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari in vista dell'assegnazione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite;

     p) cura la raccolta, l'aggiornamento, la catalogazione, l'archiviazione e la elaborazione automatizzata dei dati statistici e contabili relativi agli interventi effettuati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

     q) provvede ad ogni altra incombenza in materia di ricostruzione contemplata dalla normativa vigente e non espressamente indicata nelle lettere precedenti.

     2. Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario con le funzioni previste dalle vigenti disposizioni.

     3. La Segreteria generale straordinaria si avvale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, di personale di staff in numero non superiore a sette unità [3].

     4. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro dello staff sono disposte con provvedimento del Segretario generale straordinario.

 

     Art. 4. Revisione della dotazione organica.

     1. In relazione al riordinamento organizzativo delineato dagli articoli 2 e 3, la dotazione organica del personale assegnato alla Segreteria generale straordinaria è modificata, anche con previsioni di graduale diminuzione del personale ad essa complessivamente assegnato, con le modalità indicate nell'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, secondo criteri che tengano conto della accresciuta complessità dei problemi propri della fase terminale del processo di ricostruzione pur nel quadro di una ridotta attività in termini quantitativi.

 

     Art. 5. Organo consultivo.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6. Norma programmatica.

     1. Entro il 31 dicembre 1992, con legge regionale si provvederà a disciplinare la successione nei rapporti e nelle attività eventualmente non ancora esaurite alla data di scadenza delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

     2. In previsione della scadenza di cui al comma 1 verrà effettuata, entro il 1° dicembre 1991, una verifica, mediante confronto con le organizzazioni sindacali della struttura e della dotazione organica della Segreteria generale straordinaria.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così integrato dall'art. 31 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 3 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 5.

[4] Modifiche già inserite nel testo della legge originaria.