Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 24/12/1982 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. Per gli interventi realizzati o da realizzare con le provvidenze di cui al Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti [...] |
Art. 2. La disposizione di cui al precedente articolo trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977. |
Art. 3. I contributi introitati dalle Amministrazioni comunali successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977, da parte [...] |
Art. 4. Qualora i soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1 intendano realizzare o abbiano realizzato il proprio intervento edificatorio all'interno di un piano di lottizzazione regolarmente [...] |
Art. 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rifondere ai Comuni l'ammontare delle somme da rimborsare ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, terzo comma. |
Art. 6. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45. |
Art. 9. Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche dopo il termine previsto dall'articolo 8, secondo [...] |
Art. 10. Per le finalità previste dal precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito «per memoria» al [...] |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.117 - Legge Regionale 24 dicembre 1982, n. 91.
Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.
(B.U. 24 dicembre 1982, n. 117).
TITOLO I
AGEVOLAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIATI DALLE PROVVIDENZE DEL TITOLO III DELLA
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1977, N. 63
Per gli interventi realizzati o da realizzare con le provvidenze di cui al Titolo III della
La disposizione di cui al precedente articolo trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.
I contributi introitati dalle Amministrazioni comunali successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977, da parte dei soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1, dovranno essere rimborsati su domanda degli stessi, dopo l'accreditamento delle somme relative da parte dell'Amministrazione regionale.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora i soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1 intendano realizzare o abbiano realizzato il proprio intervento edificatorio all'interno di un piano di lottizzazione regolarmente autorizzato, l'Amministrazione comunale dovrà rimborsare agli stessi la percentuale, rapportata al dimensionamento del predetto intervento dell'onere per le opere di urbanizzazione secondaria introitato ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.
Per il rimborso dell'onere ai soggetti provvisti di concessione edilizia di data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di interventi ricadenti in ambito di lottizzazione, andrà rivolta apposita istanza da parte o dei soggetti interessati entro il perentorio termine di cui al secondo comma del a precedente articolo 3 ai Comuni interessati.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a rifondere ai Comuni l'ammontare delle somme da rimborsare ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, terzo comma.
Limitatamente al rimborso di cui ai precedenti articoli 3 e 4, terzo comma, la domanda del Sindaco corredata dalla documentazione giustificatrice dovrà pervenire alla Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro il perentorio termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l'articolo 17 della
TITOLO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 OTTOBRE 1981, N. 73 E 11 GENNAIO 1982, N.
2
Artt. 7. - 8.
(Omissis) [2].
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della
E' altresì ammissibile, anche successivamente alla suddetta data e per tutto il periodo di validità dei piani particolareggiati di ricostruzione, l'adozione di varianti che si rendessero necessarie nella fase di attuazione, con le procedure e per gli effetti della summenzionata
A tal fine è fatta salva, per i Comuni il cui strumento urbanistico sia adeguato al piano urbanistico regionale generale, l'osservanza delle procedure di cui al Capo VIII della
Resta inteso che la validità dei suddetti piani particolareggiati, anche se variati rimane contenuta nel termine fissato in sede di approvazione.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 803 con la denominazione: «Erogazione ai Comuni delle zone terremotate per gli oneri relativi al rimborso dei contributi previsti dalla
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo n. 803 saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Vedi l'estensione di cui all'art. 1 della
[2] Norme modificative e sostitutive degli artt. 12 e 13 della