§ 6.1.28 - Legge Regionale 22 giugno 1982, n. 41.
Funzioni delegate: Assegnazione agli Enti locali degli interessi maturati sulle somme agli stessi accreditate per l'esercizio di funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:22/06/1982
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Gli interessi, che matureranno nel corso dell'esercizio finanziario 1982 e sugli esercizi finanziari successivi sino al 31 dicembre 1990, su tutte le somme versate dalla Regione agli Enti di cui [...]
Art. 2.      Le Amministrazioni provinciali, per far fronte alla corresponsione delle annualità costanti, nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e [...]


§ 6.1.28 - Legge Regionale 22 giugno 1982, n. 41. [1]

Funzioni delegate: Assegnazione agli Enti locali degli interessi maturati sulle somme agli stessi accreditate per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto - Utilizzo da parte delle Province dei fondi somministrati per l'esercizio delle funzioni delegate con la legge regionale n. 23/1966 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 23 giugno 1982, n. 60).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     Gli interessi, che matureranno nel corso dell'esercizio finanziario 1982 e sugli esercizi finanziari successivi sino al 31 dicembre 1990, su tutte le somme versate dalla Regione agli Enti di cui all'articolo 11 dello Statuto per l'esercizio di funzioni delegate sono da considerare acquisiti al Bilancio degli Enti medesimi [2].

     Gli interessi, come sopra acquisiti, sono da considerare a totale copertura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate e potranno essere utilizzati per attività proprie degli Enti beneficiari.

 

CAPO II

 

     Art. 2.

     Le Amministrazioni provinciali, per far fronte alla corresponsione delle annualità costanti, nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate ad utilizzare i fondi a tale titolo acquisiti, indipendentemente dal vincolo della destinazione delle erogazioni regionali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] L'originario termine del 31 dicembre 1984 già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 42 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25, è stato così prorogato dall'art. 35 della L.R. 25 ottobre 1988, n. 64.